§ 20.5.135 – Regolamento 4 luglio 2005, n. 1045.
Regolamento (CE) n. 1045/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all’attuazione di un programma di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:04/07/2005
Numero:1045


Sommario
Art. 1.      Alla fine dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2760/98, è aggiunto il seguente testo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 20.5.135 – Regolamento 4 luglio 2005, n. 1045.

Regolamento (CE) n. 1045/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all’attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare.

(G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. L 172).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all’aiuto economico a favore di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale, in particolare l’articolo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel corso della riunione tenuta a Bruxelles nei giorni 17 e 18 giugno 2004, il Consiglio europeo ha deciso di conferire alla Croazia lo status di paese candidato all’adesione ed ha chiesto alla Commissione di elaborare per tale paese una strategia di preadesione, comprensiva degli strumenti necessari.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio ha inserito la Croazia tra i paesi beneficiari dello strumento di preadesione Phare a decorrere dal 2 gennaio 2005.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione al fine di ampliare il programma Phare di cooperazione transfrontaliera perché includa i confini della Croazia con i paesi limitrofi.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Alla fine dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2760/98, è aggiunto il seguente testo:

     «c) Croazia e Italia, Croazia e Slovenia, Croazia e Ungheria, Croazia e Serbia e Montenegro, Croazia e Bosnia-Erzegovina.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.