§ 1.5.G99 – Decisione 30 gennaio 2004, n. 129.
Decisione n. 2004/129/CE della Commissione concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/01/2004
Numero:129


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.G99 – Decisione 30 gennaio 2004, n. 129.

Decisione n. 2004/129/CE della Commissione concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 10 febbraio 2004, n. L 37).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/ 414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione  stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Le sostanze attive della quarta fase per le quali non è stato notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/ 414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. L'allegato I della presente decisione stabilisce l'elenco delle sostanze attive che rientrano in tale categoria.

     (3) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/ CEE. Le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo completo o per le quali i notificanti hanno dichiarato che non sarà presentato alcun fascicolo entro il termine stabilito non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. L'allegato I della presente decisione stabilisce l'elenco delle sostanze attive che rientrano in tale categoria.

     (4) Per alcune di queste sostanze attive sono state presentate informazioni che, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione congiuntamente con esperti degli Stati membri, hanno dimostrato la necessità di continuare ad utilizzare le sostanze in causa. In tali casi occorre adottare misure provvisorie per consentire l'elaborazione di soluzioni alternative.

     (5) Per le sostanze attive per le quali esiste un breve periodo di preavviso per la revoca di prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti, un periodo di moratoria non superiore ai 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Nei casi in cui è previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione siano ritirate entro il 31 marzo 2004.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri elencati nella colonna B dell'allegato II possono mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo per consentire l'elaborazione di valide soluzioni alternative per le sostanze considerate.

     Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

     a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

     b) l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato posteriormente al 31 marzo 2004 è riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;

     c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

     d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

     3. Entro il 31 dicembre 2004 lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 2 e in particolare le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).

 

          Art. 3.

     Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile.

     Nei casi in cui le autorizzazioni devono essere revocate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2004, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2004.

     Nei casi in cui le autorizzazioni devono essere revocate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, entro il 30 giugno 2007, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

Elenco delle sostanze attive di cui all'articolo 1

 

 

PARTE A

 

Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione

del regolamento (CE) n. 703/2001 della Commissione (seconda fase del programma di lavoro)

 

Metidation

 

 

PARTE B

 

Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione

del regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (terza fase del programma di lavoro)

 

     Cinosulfuron

     Clofencet

     Clorflurenol

     Flamprop-M

     Flurenol

     Exaflumuron

     Imazetapir

     Nuarimol

     Primisulfuron

     Pretilaclor

     Quinclorac

     Streptomicina

     Tridemorf

     Triadimefon

 

 

PARTE C

 

Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione

del regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione (quarta fase del programma di lavoro)

 

     A. Sostanze chimiche attive

 

     (4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-il-acetato

     (4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol

     (E)-10-Dodecenil acetato

     (Z)-3-Metil-6-isopropenil-3,4- decadien-1il

     (Z)-3-Metil-6-isopropenil–9-decen-1-il acetato

     (Z)-5-Dodecen-1-il acetato

     (Z)-7-Tetradecanolo

     (Z)-9-Tricosene

     (Z,Z) Ottadienil acetato

     2-Alcole propilico

     3,7-Dimetil-2,6-ottadienal

     4-cloro-3-metilfenol

     7,8-Epossi-2-metil-ottadecano

     7-Metil-3-metilene-7-ottene-1-il-propionato

     Basi acridiniche

     Cloruro di alchildimetilbenzilammonio

     Cloruro di alchildimetiletilbenzilammonio

     Idrossido di ammonio

     Solfato di ammonio

     Nitrato di bario

     Bifenil

     Acido borico

     Brometalin

     Calciferol

     Cianuro di calcio

     Ossido di calcio

     Fosfato di calcio

     Cloridrato di poli(imino imido biguanidina)

     Clorofillina

     Colecalciferol

     Cloruro di colina

     Acqua di macerazione di granturco

     Coumaclor

     Coumafuril

     Coumatetralil

     Crimidina

     Difetialone

     Cloruro dioctildimetil ammonio

     Difacinone

     Etanetiol

     Etilesanoato

     Flocumafen

     Fluoroacetammide

     Acido cianidrico

     Isoval

     Acido lattico

     Bromuro di laurildimetilbenzilammonio

     Cloruro di laurildimetilbenzilammonio

     Fosfato di calce

     Metil-trans-6-nonenoato

     Naftalene

     Azoto

     Cloruro di octildecildimetil ammonio

     Estratto di cipolla

     Papaina

     p-Cresil acetato

     p-Diclorobenzene

     Ferodim

     Acido fosforico

     Oli vegetali/Olio di noce di cocco

     Oli vegetali/Olio di mais

     Oli vegetali/Olio d'arachide

     Sorbato di potassio

     Pronumone

     Acido propionico

     Piranocumarin

     Composti quaternari d'ammonio

     Scilliroside

     Acido sebacico

     Serricornina

     Carbonato di sodio

     Cloruro di sodio

     Cianuro di sodio

     Dimetilarsinato di sodio

     Idrossido di sodio

     o-benzil-p-clorfenossido di sodio

     Propionato di sodio

     p-t-amilfenossido di sodio

     Tetraborato di sodio

     Estratto di soia

     Olio di soia, epossilato

     Stricnina

     Oli di catrame

     Solfato di tallio

     Tiourea

     trans-6-Nonen-1-ol

     Trimedlure

 

     B. Microrganismi

 

     Aschersonia aleyrodis

     Agrotis segetum granulosis virus

     Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus

     Virus del mosaico del pomodoro

 

 

ALLEGATO II [1]

 

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2

 

 

Colonna A

Colonna B

Colonna C

 

Sostanza attiva

 

Stato membro

 

Impiego

Cloruro di alchildimetilbenzilammonio

Belgio

Disinfezione di attrezzature e camere di crescita per funghi

 

Francia

Disinfezione di attrezzature e superfici di serre

Cinosulfuron

Spagna

Riso

 

Italia

Riso

Flamprop-M

Austria

Frumento primaverile, orzo primaverile, frumento autunnale, orzo autunnale

 

Danimarca

Orzo primaverile

Exaflumuron

Portogallo

Agrumi

 

Spagna

Pini

Metidation

 

Francia

 

Germania

 

Italia

 

Portogallo

 

 

Spagna

 

Grecia

 

Cipro

 

 

 

Slovacchia

 

 

Mele, pere, prugne, agrumi

 

Olio di colza

 

Olive

 

Mele, pere, pesche, olive, viti, agrumi, mango e anone

 

Agrumi, olive

 

Olive, mele, pere

 

agrumi e olive, somministrazioni invernali sugli alberi da frutto a foglie decidue

 

mela, albicocca, uva, pera, pesca, prugna, piante ornamentali

 

Pretilaclor

 

Francia

 

Italia

 

Riso

 

Riso

 

Quinclorac

 

Spagna

 

Grecia

 

Portogallo

 

Italia

 

Riso

 

Riso

 

Riso

 

Riso

 

Triadimefon

 

Svezia

 

Fragole di pieno campo

 

Pomodori e cetrioli di serra

 


[1] Allegato modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 835/2004 e dall’art. 3 del regolamento 12 agosto 2005, n. 1335.