§ 1.5.E86 - Regolamento 6 aprile 2001, n. 703.
Regolamento (CE) n. 703/2001 della Commissione che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari da sottoporre ad esame nel corso [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/04/2001
Numero:703


Sommario
Art. 1.      1. L'elenco delle sostanze attive da esaminare nel quadro del regolamento (CE) n. 451/2000 è indicato nella colonna A dell'allegato I del presente regolamento.
Art. 2.      Il termine per la presentazione, allo Stato membro relatore, dei fascicoli e delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 451/2000 è il 30 [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2001.


§ 1.5.E86 - Regolamento 6 aprile 2001, n. 703.

Regolamento (CE) n. 703/2001 della Commissione che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari da sottoporre ad esame nel corso della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica l'elenco degli Stati membri designati come relatori per tali sostanze

(G.U.C.E. 7 aprile 2001, n. L 98)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/21/CE della Commissione,

     visto il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) I produttori che desiderano ottenere l'inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive già presenti sul mercato il 26 luglio 1993 e figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 451/2000 sono stati invitati a notificare tale richiesta allo Stato membro relatore interessato al più tardi entro il 31 agosto 2000.

     (2) Gli Stati membri relatori hanno comunicato alla Commissione le notifiche conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 451/2000, secondo quanto disposto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

     (3) La Commissione, in collaborazione con il comitato fitosanitario permanente, ha proseguito l'esame delle notifiche al fine di determinare se queste ultime erano pervenute agli Stati membri relatori entro il termine previsto e se erano conformi ai criteri di ammissibilità.

     (4) Occorre pertanto adottare una decisione volta a precisare le sostanze attive da sottoporre ad esame nel quadro del regolamento e le persone abilitate ad intervenire per la notifica di tali sostanze.

     (5) La designazione degli Stati membri relatori per la seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE figura all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 451/2000. Tenuto conto di determinati squilibri emersi dall'esame delle domande di inclusione nell'allegato I, per determinare sostanze attive il ruolo di Stato membro relatore deve essere trasferito a un altro Stato membro.

     (6) Al fine di garantire che l'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE possa essere ultimato entro i termini richiesti, una data limite deve essere fissata anche per la presentazione allo Stato membro relatore dei fascicoli e delle altre informazioni tecniche o scientifiche richieste in virtù del regolamento (CE) n. 451/2000.

     (7) I nomi e gli indirizzi dei produttori che hanno inviato notifiche conformi a detti requisiti devono essere pubblicati al fine di facilitare i contatti necessari per presentare fascicoli collettivi.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. L'elenco delle sostanze attive da esaminare nel quadro del regolamento (CE) n. 451/2000 è indicato nella colonna A dell'allegato I del presente regolamento.

     2. Lo Stato membro designato quale Stato membro relatore per ciascuna delle sostanze contemplate dal paragrafo 1 è indicato nella colonna B dell'allegato I in corrispondenza della sostanza attiva di cui trattasi.

     3. I produttori che hanno presentato tempestivamente notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 451/2000 sono elencati nella colonna C dell'allegato I del presente regolamento mediante un codice a tre o a cinque lettere, in corrispondenza della sostanza attiva di cui trattasi. Il nome e l'indirizzo di ciascun produttore sono indicati, per ciascun codice, nell'allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il termine per la presentazione, allo Stato membro relatore, dei fascicoli e delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 451/2000 è il 30 aprile 2002.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2001.

 

 

     ALLEGATO I

     Elenco delle sostanze attive (colonna A), degli Stati membri relatori (colonna B) e dei notificanti (identificazione in codice) (colonna C)

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     Elenco dei notificanti (codici di identificazione, nomi e indirizzi)

     (Omissis)