§ 1.5.G38 – Direttiva 5 dicembre 2003, n. 119.
Direttiva n. 2003/119/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/12/2003
Numero:119


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.G38 – Direttiva 5 dicembre 2003, n. 119.

Direttiva n. 2003/119/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 12 dicembre 2003, n. L 325).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/84/CE della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 15 dicembre 2000 la Francia ha ricevuto dalla Aventis Cropscience France (attualmente Bayer CropScience) la domanda di iscrizione della sostanza attiva mesosulfuron (sotto forma di mesosulfuron metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2001/287/CE è stato confermato che il fascicolo era completo, nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

     (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/ 414/CEE, il 25 gennaio 2000 la Germania ha ricevuto dalla Bayer AG (attualmente Bayer CropScience) una domanda relativa al propoxycarbazone (sotto forma di propoxycarbazone-sodico, precedentemente denominato MKH 65 61). Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 2000/463/CE della Commissione.

     (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/ 414/CEE, il 2 giugno 1999 il Regno Unito ha ricevuto dalla Rohm and Haas France S.A. (attualmente Dow AgroSciences) una domanda relativa allo zoxamide (precedentemente denominato: RH-7281). Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 2000/540/CE della Commissione.

     (4) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succitate sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione progetti di relazione di valutazione il 12 dicembre 2001 per il mesosulfuron, il 26 marzo 2001 per il propoxycarbazone e il 10 agosto 2001 per lo zoxamide.

     (5) Tali progetti di relazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I riesami sono stati conclusi il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti il mesosulfuron, il propoxycarbazone e lo zoxamide.

     (6) Dal riesame del mesosulfuron, del propoxycarbazone e dello zoxamide non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.

     (7) Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il mesosulfuron, il propoxycarbazone e lo zoxamide nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

     (8) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide, in particolare per riesaminare le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare tali autorizzazioni in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

     (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

     (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2004.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente mesosulfuron, propoxycarbazone o zoxamide allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 30 settembre 2004.

     2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente mesosulfuron, propoxycarbazone o zoxamide come unica sostanza attiva è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/ CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario entro il 31 agosto 2005.

     3. Ciascun prodotto fitosanitario contenente mesosulfuron, propoxycarbazone o zoxamide insieme ad una o più sostanze attive elencate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione per ciascun prodotto fitosanitario, entro il termine stabilito per siffatta modifica o revoca dalle direttive che hanno modificato l'allegato I per iscrivervi la rispettiva sostanza. Ove le rispettive direttive fissino termini diversi, il termine è l'ultima data in ordine di tempo.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il 1o aprile 2004.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze

 

 

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza iscrizione

Disposizioni specifiche

 

«76

 

Mesosulfuron

N. CAS 400852-66-6

N. CIPAC 441

 

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid

 

930 g/kg

 

aprile 2004

 

31 marzo 2014

 

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mesosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri:

— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche,

— devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del mesosulfuron e dei suoi metaboliti quando la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili.

Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

 

77

 

Propoxycarbazone

N. CAS 145026-81-9

N. CIPAC 655

 

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester

 

974 g/kg

(sotto forma di propossi-carbazone)

 

aprile 2004

 

31 marzo 2014

 

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri:

— devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti quando la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili,

— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare delle piante acquatiche.

Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

 

78

Zoxamide

N. CAS156052-68-5

N. CIPAC 640

 

(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-ptoluamide

 

950 g/kg

 

aprile 2004

 

31 marzo 2014

 

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003.

 

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»