§ 1.5.M68 - Regolamento 12 agosto 2005, n. 1335.
Regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/08/2005
Numero:1335


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     


§ 1.5.M68 - Regolamento 12 agosto 2005, n. 1335.

Regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE e 2005/303/CE per quanto riguarda il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il mantenimento dell’impiego di alcune sostanze non iscritte nell’allegato I della suddetta direttiva. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 agosto 2005, n. L 211).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, a meno che non sia stato deciso di non iscrivere la sostanza interessata nell’allegato I.

      (2) I regolamenti della Commissione (CEE) n. 3600/92 e (CE) n. 451/2000 stabiliscono le modalità attuative della prima e della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della suddetta direttiva. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive.

      (3) Per quanto riguarda le 90 sostanze attive contemplate dalla prima fase del summenzionato programma di lavoro, 67 sono state oggetto di una direttiva o di una decisione. Ciò significa che 23 sostanze attive sono ancora allo studio. Per quanto riguarda le 53 sostanze attive contemplate dalla seconda fase del summenzionato programma di lavoro, una è stata oggetto di una decisione. Ciò significa che 52 sostanze attive sono ancora allo studio. Per la prima fase del programma di lavoro, la Commissione ha predisposto la revisione inter pares, in seguito alla presentazione, da parte dello Stato membro relatore, del progetto di relazione sulla valutazione. Questo ciclo di valutazioni inter pares è stato nel frattempo portato a termine e attualmente si stanno elaborando decisioni o direttive sulle ultime sostanze. Per quanto concerne la seconda fase, la revisione inter pares spetta all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che è tenuta a comunicare il proprio parere alla Commissione entro un anno dalla presentazione del progetto di relazione sulla valutazione. Dal momento che le date per la presentazione sono stabilite nel quadro degli accordi tra la Commissione e l’EFSA, è possibile prevedere quando sarà disponibile l’ultimo parere. Finora ne sono stati presentati tre alla Commissione, mentre l’ultimo dovrebbe pervenire alla fine del 2005. Occorre pertanto dedicare più tempo alla valutazione delle sostanze che rientrano nella seconda fase, rispetto a quelle della prima fase, per le quali questa parte della procedura è già terminata.

      (4) La relazione della Commissione, del 26 luglio 2001, sull’andamento del programma di valutazione ha illustrato i motivi per cui i lavori non erano avanzati come previsto, indicando quali cause principali del ritardo, in primo luogo, un avvio lento, dovuto all’individuazione delle sostanze e alla loro classificazione in ordine di priorità, nonché la necessità di acquisire le risorse necessarie e di istituire procedure più elaborate per la valutazione e il processo decisionale. In base alle conclusioni di tale relazione, mediante il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione è stato esteso il termine per le sostanze ancora in fase di valutazione. Nel frattempo, la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati a fondo per migliorare le procedure di valutazione delle sostanze attive e l’aumento considerevole del numero di decisioni adottate negli ultimi anni dimostra come la fase di apprendimento possa dirsi conclusa. Anche l’EFSA, che è responsabile della seconda fase del programma di revisione, ha dato avvio ai propri lavori con la formulazione dei primi pareri. Pur tuttavia, alcune delle osservazioni indicate nella relazione del 2001 sono ancora valide, quali l’esigenza di utilizzare al meglio le risorse limitate avvalendosi di metodi adeguati che si basino sulla condivisione del lavoro, nonché la necessità di garantire che sia mantenuto il numero annuale di decisioni attualmente raggiunto. Il lento avvio, la complessità tecnica di alcuni fascicoli, la necessità di ottenere il parere di esperti scientifici indipendenti, oltre ad altri elementi imprevisti, hanno ridotto, in vari casi, il tempo richiesto per il processo decisionale e per le misure d’attuazione.

      (5) È previsto che tutte le sostanze contemplate dalla prima e dalla seconda fase del summenzionato programma di revisione siano oggetto di un provvedimento ad hoc, da adottare entro il 31 dicembre 2005 (prima fase) o entro il 30 settembre 2006 (seconda fase). È tuttavia opportuno prevedere un determinato lasso di tempo prima dell’entrata in vigore di tali provvedimenti, al fine di consentire agli Stati membri ed alle parti interessate di prepararsi al rispetto dei nuovi parametri.

      (6) Occorre quindi estendere il periodo transitorio di un anno per la prima fase e di ventuno mesi per la seconda fase.

      (7) Il regolamento (CE) n. 2076/2002, la decisione 2002/928/CE della Commissione, del 26 novembre 2002, concernente la non iscrizione del benomyl nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, la decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze, la decisione 2004/140/CE della Commissione, dell’11 febbraio 2004, concernente la non iscrizione del fenthion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, la decisione 2004/247/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, concernente la non iscrizione della simazina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, e la decisione 2005/303/CE della Commissione, del 31 marzo 2005, concernente la non iscrizione di acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze, dispongono che alcune sostanze attive non siano iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e che gli Stati membri revochino tutte le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Gli atti suddetti prevedono deroghe intese a consentire il mantenimento dell’impiego di alcune di queste sostanze per un periodo limitato, in attesa che siano messe a punto soluzioni alternative.

      (8) Gli Stati membri hanno presentato nuove prove a dimostrazione della necessità di considerare altri usi essenziali. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione insieme ad esperti degli Stati membri.

      (9) Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate al controllo degli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

      (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE e 2005/303/CE.

      (11) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2076/2002 è modificato come segue:

     1) L’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «Il periodo di dodici anni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prolungato sino al 31 dicembre 2006 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92, fino al 30 settembre 2007 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro della seconda fase di cui al regolamento (CE) n. 451/2000 e fino al 31 dicembre 2008 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CE) n. 1490/2002, a meno che anteriormente alla data in causa non sia stata o non venga presa una decisione circa l’iscrizione o meno della sostanza attiva interessata nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Durante tali periodi, gli Stati membri continuano ad autorizzare o autorizzano nuovamente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE

     2) L’allegato II è modificato conformemente alla parte I dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     L’allegato della decisione 2002/928/CE è modificato conformemente alla parte II dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     L’allegato della decisione 2004/129/CE è modificato conformemente alla parte III dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 4.

     L’allegato della decisione 2004/140/CE è modificato conformemente alla parte IV dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 5.

     L’allegato della decisione 2004/247/CE è modificato conformemente alla parte V dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 6.

     L’allegato della decisione 2005/303/CE è modificato conformemente alla parte VI dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

Parte I

 

     L’allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002 è modificato come segue:

 

     1) La linea riguardante la sostanza attiva metobromuron è sostituita dal testo seguente:

«Metobromuron

Belgio

Lattughella, fagiolo, patata

 

Spagna

Patata

 

Francia

Carciofo, lattughella

 

Germania

Lattughella, fagiolo, tabacco»

 

     2) La linea riguardante la sostanza attiva terbufos è sostituita dal testo seguente:

«Terbufos

Francia

Banane

 

Grecia

Barbabietola da zucchero

 

Ungheria

Granturco, barbabietola da zucchero, cereali, girasole, soia»

 

     3) Vengono aggiunte le linee seguenti:

«Clormefos

Francia

Granturco, granturco dolce

Esaclorofene

Cipro

Pomodoro, peperone, cetriolo, zucca, cocomero, melone, piante ornamentali»

 

     4) La linea riguardante la sostanza attiva fenuron è soppressa.

 

Parte II

 

     L’allegato della decisione 2002/928/CE è sostituito dal testo seguente:

«Colonna A

Colonna B

Colonna C

Sostanza attiva

Stato membro

Uso

Benomyl

Slovacchia

Lenticchia, tabacco, barbabietola da zucchero, segale, vivai forestali»

 

Parte III

 

     L’allegato II della decisione 2004/129/CE è modificato come segue:

 

     1) La linea riguardante la sostanza attiva cloruro di alchildimetilbenzilammonio è sostituita dal testo seguente:

«Cloruro di alchildimetilbenzilammonio

Belgio

Disinfezione di attrezzature e camere di crescita per funghi

 

Francia

Disinfezione di attrezzature e superfici di serre»

 

     2) La linea riguardante la sostanza attiva pretilaclor è sostituita dal testo seguente:

«Pretilaclor

Francia

Riso

 

Grecia

Riso

 

Italia

Riso»

 

Parte IV

 

     Nell’allegato della decisione 2004/140/CE viene aggiunta la seguente riga:

     «Cipro Applicazione come esca su agrumi e olive»

 

Parte V

 

     Nell’allegato della decisione 2004/247/CE la riga relativa al Regno Unito è sostituita dal testo seguente:

     «Regno Unito Fagiolo, asparago, rabarbaro, piante ornamentali rustiche da vivaio, fragola, luppolo»

 

Parte VI

 

     L’allegato della decisione 2005/303/CE è modificato come segue:

 

     1) La linea riguardante la sostanza attiva diclorofen è sostituita dal testo seguente:

«Diclorofen

Francia

Controllo dei muschi su superfici ricreative erbose e dure, trattamento invernale degli alberi da frutta

 

Irlanda

Controllo dei muschi su superfici ricreative e campi da golf

 

Regno Unito

Epatiche e muschi sulle piante ornamentali

 

 

Controllo dei funghi e di altri agenti patogeni delle piante nelle serre e nei vivai

 

 

Controllo dei muschi sulle superfici ricreative erbose e dure»

 

     2) La linea riguardante la sostanza attiva imazametabenz è sostituita dal testo seguente:

«Imazametabenz

Francia

Cereali, colture minori per produzione di sementi

 

Grecia

Cereali

 

Spagna

Cereali»