§ 1.5.A67 - Regolamento 14 agosto 2002, n. 1490.
Regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/08/2002
Numero:1490


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo d'applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Autorità nazionale.
Art. 4.  Misure in caso di squilibri.
Art. 5.  Revoca o sostituzione del notificante.
Art. 6.  Presentazione e controllo degli elenchi dei dati.
Art. 7.  Presentazione dei fascicoli.
Art. 8.  Presentazione di informazioni da parte di terzi.
Art. 9.  Controllo della completezza dei fascicoli.
Art. 10.  Valutazione da parte dello Stato membro relatore.
Art. 11.  Valutazione da parte dell'AESA.
Art. 12.  Presentazione di un progetto di direttiva o di decisione.
Art. 13.  Rapporto di riesame definitivo.
Art. 14.  Sospensione dei termini di tempo.
Art. 15.  Misure adottate dagli Stati membri.
Art. 16.  Rapporto intermedio.
Art. 17.  Tasse.
Art. 19.  Misure temporanee.
Art. 20.  Modificazione del regolamento (CE) n. 451/2000.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 1.5.A67 - Regolamento 14 agosto 2002, n. 1490.

Regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 21 agosto 2002, n. L 224).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/48/CE della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE nell'arco di un periodo di dodici anni. La prima fase di detto programma è stata stabilita con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione. Tale prima fase è in corso.

     (2) La seconda fase di lavoro, anch'essa in corso, è stata stabilita con il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.

     (3) Una terza fase di lavoro è stata prevista dal regolamento (CE) n. 451/2000 per un numero aggiuntivo di sostanze attive non contemplate nella prima e nella seconda fase del programma. I produttori che richiedono l'iscrizione di queste sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE hanno fornito informazioni particolareggiate in relazione allo stadio attuale di completezza dei loro fascicoli e sui parametri e si sono impegnati a fornire un fascicolo completo.

     (4) Per la terza fase del programma di lavoro, l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 451/2000 stabilisce che le modalità e i termini di presentazione dei fascicoli completi, nonché il regime pecuniario da applicarsi alle sostanze attive in questione saranno precisati in un regolamento che la Commissione adotterà conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE.

     (5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) affinché la Comunità disponga di un supporto scientifico e tecnico di elevata qualità, indipendente ed efficiente per conseguire un elevato livello di tutela della salute in rapporto alla legislazione riguardante la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Occorre pertanto che l'AESA svolga un ruolo nel programma di lavoro sulle sostanze attive e che i termini di questa partecipazione vengano definiti quanto prima.

     (6) Affinché i fascicoli pervengano agli Stati membri in modo gestibile, le sostanze attive da esaminare devono essere suddivise in due gruppi con termini temporali distinti per la presentazione dei fascicoli.

     (7) Inoltre, in una fase iniziale deve essere sufficiente che i notificanti forniscano soltanto un elenco dei test e degli studi disponibili agli Stati membri relatori affinché gli Stati membri possano stabilire se è pronto un fascicolo completo da presentare entro il termine di tempo specificato. Se questi dati non saranno disponibili entro il termine di tempo, non sarà possibile ultimare il riesame della sostanza attiva secondo lo scadenzario previsto dalla direttiva 91/414/CEE e si dovrà quindi prendere immediatamente la decisione di non iscrivere la sostanza in questione nell'allegato I della direttiva. Gli Stati membri dovranno revocare l'autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza attiva.

     (8) Occorre definire i rapporti tra produttori, Stati membri, Commissione e AESA nonché gli obblighi delle singole parti ai fini dell'attuazione del programma, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della prima e della seconda fase del programma. Sono necessarie una stretta collaborazione tra tutte le parti interessate e un'osservanza scrupolosa dei termini temporali specificati, ai fini dell'efficacia del programma. Devono essere stabiliti rigidi termini temporali per tutti gli elementi della terza fase del programma di lavoro affinché possa essere completato entro un periodo di tempo accettabile. Qualora venisse meno la cooperazione con i notificanti sarà impossibile proseguire la valutazione in modo efficace e pertanto la valutazione deve essere sospesa.

     (9) Affinché vengano prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti sui possibili effetti pericolosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, nelle valutazioni si dovrà tener conto delle informazioni tecniche o scientifiche presentate, entro i debiti termini temporali, da qualsiasi persona.

     (10) Devono essere definiti gli obblighi dei notificanti riguardo ai formati, ai termini e alle autorità destinatarie delle informazioni.

     (11) Il lavoro di valutazione deve essere suddiviso fra le autorità competenti degli Stati membri. Pertanto, per ogni sostanza attiva deve essere designato uno Stato membro relatore. Lo Stato membro relatore valuta il controllo della completezza fornito dal notificante ed esamina e valuta le informazioni presentate. Egli invia all'AESA l'esito della valutazione e presenta una raccomandazione alla Commissione circa la decisione da prendere sulla sostanza attiva in questione.

     (12) Gli Stati membri devono inviare all'AESA progetti di relazione delle loro valutazioni. I progetti di relazione preparati dagli Stati membri relatori devono essere riesaminati dall'AESA prima di essere presentati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     (13) Onde evitare inutili duplicazioni di lavori e, in particolare, la ripetizione di esperimenti su vertebrati, i produttori devono essere incentivati a presentare fascicoli collettivi.

     (14) La notifica e la presentazione di un fascicolo non devono condizionare, dopo l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 di detta direttiva. Pertanto, gli operatori che non hanno inviato notifiche devono poter essere informati, in tutte le fasi, delle eventuali successive prescrizioni per continuare la commercializzazione di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva in esame.

     (15) Le procedure stabilite nel presente regolamento lasciano impregiudicate procedure ed azioni che possono essere avviate nel quadro di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, qualora la Commissione disponga di informazioni secondo cui i relativi requisiti possono essere soddisfatti.

     (16) Deve essere scoraggiato l'impiego, per fini fitosanitari, di agenti antimicrobici che appartengono a classi che possono essere utilizzate in medicina umana o in medicina veterinaria. Due di queste sostanze disciplinate dal presente regolamento - la casugamicina e la streptomicina - rientrano in tale categoria. In attesa delle decisioni finali circa la loro iscrizione nell'allegato I, la loro utilizzazione deve continuare ad essere limitata ed essere consentita soltanto se ritenuta essenziale. Per la loro valutazione occorrerà disporre di informazioni sulla resistenza antimicrobica.

     (17) Il presente regolamento è applicabile fatti salvi gli obblighi della Comunità per quanto riguarda il bromuro di metile ai sensi del protocollo di Montreal.

     (18) In caso di palese squilibrio delle responsabilità assunte dagli Stati membri in qualità di relatori nelle funzioni di esame e di valutazione, deve essere possibile sostituire lo Stato membro designato originariamente come relatore per una particolare sostanza attiva con un altro Stato membro.

     (19) Ai fini di un corretto finanziamento di questa fase del programma di lavoro, deve essere versata una tassa agli Stati membri per il trattamento e la valutazione dei fascicoli, in aggiunta alla tassa già versata per la valutazione delle notifiche in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 451/2000.

     (20) Il regolamento (CE) n. 451/2000 prevede che per le sostanze attive rientranti nella terza fase del programma di lavoro il termine per la presentazione di un fascicolo completo è il 25 maggio 2003. Detto regolamento prevede anche la fissazione successiva di modalità per la presentazione di fascicoli completi. Per organizzare il programma di lavoro in modo efficace non è necessario presentare dati completi poco prima della data prescritta di presentazione dei fascicoli completi. Tuttavia, affinché non permangano sul mercato sostanze attive senza fascicoli completi, dev'essere presentato un elenco dei dati disponibili e, solo in casi eccezionali e su richiesta, devono essere presentati i fascicoli completi.

     (21) Il regolamento (CE) n. 451/2000 deve essere modificato di conseguenza.

     (22) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione.

     1. Il presente regolamento stabilisce ulteriori modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda la valutazione continua delle sostanze attive notificate a norma del regolamento (CE) n. 451/2000.

     2. L'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE non si applicano alle sostanze elencate nell'allegato I del presente regolamento prima della conclusione delle procedure previste dal presente regolamento al riguardo di tali sostanze.

     3. Il presente regolamento si applica fermi restando:

     a) i riesami, da parte degli Stati membri, delle sostanze attive indicate nell'allegato I, particolarmente nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE;

     b) i riesami, da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE;

     c) le valutazioni effettuate in forza della direttiva 79/117/CEE.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 91/414/CE del Consiglio.

     Inoltre, si intende per:

     a) "notificante", la persona fisica o giuridica che presenta una notifica in conformità del disposto del regolamento (CE) n. 451/2000, come elencato nell'allegato II;

     b) "comitato", il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE;

     c) "elenco dei dati", un elenco di tutti i dati che sono disponibili per essere presentati nel fascicolo completo;

     d) "fascicolo completo", le informazioni e i risultati di studi, sufficienti a soddisfare i requisiti degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE in relazione ad un insieme limitato di utilizzazioni rappresentative della sostanza attiva in questione.

 

     Art. 3. Autorità nazionale.

     1. Gli Stati membri incaricano una o più autorità dell'esecuzione degli obblighi che loro incombono in base al programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

     2. Ogni Stato membro designa un'autorità, indicata nell'allegato III, per coordinare e garantire tutti i necessari contatti con i produttori, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) in conformità del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, all'AESA e all'autorità di coordinamento designata di ciascun altro Stato membro gli estremi della propria autorità di coordinamento designata e le eventuali modificazioni.

 

     Art. 4. Misure in caso di squilibri.

     Se durante la procedura di valutazione di cui agli articoli 9 e 10 emerge una ripartizione non equilibrata di mansioni attribuite e lavori da svolgere o di fatto svolti tra gli Stati membri per quanto riguarda la loro funzione di relatori, può essere deciso, applicando la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE, di sostituire uno Stato membro inizialmente designato come relatore per una particolare sostanza attiva con un altro Stato membro.

     In tal caso, lo Stato membro relatore iniziale ne informa i notificanti interessati e trasmette al nuovo Stato membro relatore designato tutta la corrispondenza e le informazioni che esso ha ricevuto in qualità di Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione. Lo Stato membro iniziale restituisce la tassa di cui all'articolo 17 al notificante, ad eccezione della parte di cui al paragrafo 2, lettera d), dello stesso articolo. Il nuovo Stato membro relatore designato richiede ai notificanti il pagamento della tassa di cui all'articolo 17, eccetto la parte di cui al paragrafo 2, lettera d), dello stesso articolo.

 

     Art. 5. Revoca o sostituzione del notificante.

     1. Qualora un notificante intenda porre termine alla sua partecipazione al programma di lavoro per una sostanza attiva, ne informa immediatamente lo Stato membro relatore, la Commissione, l'AESA e tutti gli altri notificanti della sostanza in questione, precisandone i motivi. Qualora un notificante ponga termine alla sua partecipazione o non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento, le procedure di cui all'articolo 9 o all'articolo 10 non proseguiranno per quanto riguarda il suo fascicolo.

     2. Se un notificante concorda con un altro produttore di farsi sostituire da quest'ultimo nella successiva partecipazione al programma di lavoro avviato nel quadro del presente regolamento, detto notificante e tale altro produttore ne informano lo Stato membro relatore, la Commissione e l'AESA mediante una dichiarazione congiunta in cui viene specificato che tale altro produttore sostituirà il notificante iniziale nell'assolvimento degli obblighi in conformità del disposto degli articoli 6, 7, 9, 10 o 11. Essi procurano che ne siano informati allo stesso tempo gli altri notificanti della sostanza in questione. In tale caso, l'altro produttore è responsabile, solidalmente con il notificante iniziale, per quanto riguarda eventuali tasse ancora da pagare in rapporto alla domanda del notificante, nel quadro del regime istituito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 17.

     3. Tutte le informazioni presentate rimangono disponibili agli Stati membri relatori, alla Commissione o all'AESA.

 

     Art. 6. Presentazione e controllo degli elenchi dei dati.

     1. Entro il 23 maggio 2003 i notificanti presentano al pertinente Stato membro relatore gli elenchi dei dati per le sostanze attive elencate nell'allegato I e ne trasmettono copia all'AESA.

     Qualora per una sostanza attiva elencata nell'allegato I esistono più notifiche, i notificanti in questione si adoperano al massimo affinché questi elenchi dei dati siano presentati collettivamente.

     Nell'elenco dei dati presentato non da tutti i notificanti interessati sono precisate le iniziative prese ed i motivi della mancata partecipazione di taluni notificanti.

     Per le sostanze attive notificate da più notificanti, questi ultimi precisano, per ogni studio relativo ad animali vertebrati, i tentativi compiuti per evitare la duplicazione dei test ed eventualmente specificano i motivi per effettuare la duplicazione di uno studio.

     2. Gli elenchi dei dati devono essere preparati nel formato precisato in conformità della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo completo, quale definito all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 451/2000, è conservato a disposizione dei notificanti. Su richiesta scritta dello Stato membro relatore o della Commissione, il notificante fornisce senza indugio la parte del fascicolo o il fascicolo completo richiesto.

     3. Lo Stato membro relatore esamina gli elenchi dei dati presentati per decidere se possa essere presentato un fascicolo completo. Per le sostanze attive per le quali uno Stato membro relatore ritiene che non possa essere presentato un fascicolo completo, lo Stato membro relatore richiede al notificante di presentare senza indugio un fascicolo completo e ne controlla la completezza. Lo Stato membro relatore trasmette i risultati di questi controlli alla Commissione entro tre mesi dalla ricezione degli elenchi dei dati.

     4. Per le sostanze attive per le quali lo Stato membro relatore ritiene che non sia disponibile alcun fascicolo completo, esso ne informa la Commissione senza indugio. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE, viene deciso se è disponibile un fascicolo completo.

     5. Se si ritiene che non sia disponibile alcun fascicolo completo per una particolare sostanza attiva, la Commissione decide, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere la sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

     6. A meno che la Commissione informi il notificante che nessun fascicolo completo è disponibile per una particolare sostanza attiva, il notificante presenta i fascicoli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, entro i termini specificati all'articolo 7, paragrafo 1.

 

     Art. 7. Presentazione dei fascicoli.

     1. I notificanti presentano al pertinente Stato membro relatore il fascicolo sintetico di cui al paragrafo 2 e il fascicolo completo di cui al paragrafo 3, entro il 30 novembre 2003 per le sostanze attive elencate nell'allegato I, parte A, ed entro il 30 novembre 2004 per le sostanze attive elencate nell'allegato I, parte B.

     Qualora per una sostanza attiva elencata nell'allegato I vi siano più notifiche, i notificanti in questione si adoperano al massimo per presentare questi fascicoli collettivamente.

     Nel fascicolo presentato non da tutti i notificanti interessati sono precisate le iniziative prese ed i motivi della mancata partecipazione di taluni notificanti.

     Per le sostanze attive notificate da più notificanti, questi ultimi devono precisare, per ogni studio relativo ad animali vertebrati, i tentativi effettuati per evitare la duplicazione dei test e precisano eventualmente i motivi per effettuare la duplicazione di un studio.

     2. Il fascicolo sintetico include quanto segue:

     a) una copia della notifica; in caso di domanda collettiva di più produttori, una copia delle notifiche effettuate in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 451/2000 e il nome della persona designata da detti produttori come responsabile del fascicolo collettivo e del suo trattamento in conformità del presente regolamento;

     b) un insieme limitato di usi rappresentativi della sostanza attiva in relazione ai quali i dati presentati dal notificante nel fascicolo devono dimostrare che per uno o più preparati possono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

     c) i) per ciascun punto dell'allegato II della direttiva 91/414/ CEE, le sintesi e i risultati degli studi e delle prove, il nome della persona o dell'istituto che ha eseguito le prove;

     ii) per ciascun punto dell'allegato III della direttiva 91/414/ CEE, le sintesi e i risultati degli studi e delle prove, il nome della persona o dell'istituto che le ha effettuate, di pertinenza per la valutazione dei criteri di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE per uno o più preparati che siano rappresentativi delle utilizzazioni di cui alla lettera b) tenendo conto che eventuali carenze nelle informazioni del fascicolo dell'allegato II derivanti dall'insieme limitato proposto di impieghi rappresentativi della sostanza attiva possono comportare delle limitazioni per quanto riguarda l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

     iii) per gli studi non ancora ultimati, in relazione alle sostanze attive elencate nell'allegato I, parte B, la prova che essi sono stati commissionati come previsto all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 451/2000, unitamente all'impegno che essi saranno presentati entro il 31 maggio 2005;

     d) una lista di controllo che deve essere compilata da parte del notificante, a dimostrazione che il fascicolo è completo.

     3. Il fascicolo completo deve contenere fisicamente le singole relazioni delle prove e degli studi riguardanti tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), oppure la prova di cui al paragrafo 2, lettera c), sub iii), qualora i relativi lavori siano in corso.

     4. Ciascuno Stato membro definisce il numero di copie e il formato dei fascicoli sintetico e completo che devono essere presentati dai notificanti. Nello stabilire il formato del fascicolo gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni fatte in conformità della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

     5. Qualora i fascicoli o parti di essi non siano stati inviati entro il pertinente termine, lo Stato membro relatore ne informa la Commissione e l'AESA entro due mesi, indicando i motivi addotti dai notificanti.

     6. Sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro conformemente al paragrafo 5, la Commissione stabilisce se il notificante abbia dimostrato che il ritardo per la presentazione del fascicolo sia stato causato da forza maggiore.

     In tal caso, essa fisserà un nuovo termine per la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, in conformità della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

     7. La Commissione decide, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo entro il termine prescritto.

 

     Art. 8. Presentazione di informazioni da parte di terzi.

     Chiunque può inviare agli Stati membri relatori informazioni utili per la valutazione, in particolare per quanto concerne i possibili effetti pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente, entro il 30 novembre 2003 per le sostanze elencate nell'allegato I, parte A ed entro il 30 novembre 2004 per le sostanze elencate nell'allegato I, parte B. Lo Stato membro relatore trasmette all'AESA le informazioni pervenutegli.

 

     Art. 9. Controllo della completezza dei fascicoli.

     1. Per ciascuna sostanza attiva di cui è stato designato relatore, lo Stato membro in questione esamina i fascicoli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 e valuta le liste di controllo fornite dai notificanti. Entro sei mesi dal ricevimento di tutti i fascicoli su una sostanza attiva, lo Stato membro relatore riferisce all'AESA e alla Commissione in merito alla completezza dei fascicoli.

     L'AESA valuta le relazioni presentatele dagli Stati membri relatori e riferisce alla Commissione circa la completezza dei fascicoli.

     Per le sostanze attive per le quali uno o più fascicoli sono ritenuti completi, lo Stato membro relatore effettua la valutazione di cui all'articolo 10, a meno che l'AESA informi lo Stato membro relatore e la Commissione, entro due mesi dalla ricezione della relazione dello Stato membro sulla completezza, che non considera completo il fascicolo.

     Per le sostanze attive il cui fascicolo deve essere completato secondo le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), sub iii), la relazione deve confermare la data entro cui il fascicolo sarà completato nonché la data alla quale inizierà la valutazione di cui all'articolo 10.

     2. Per le sostanze attive per le quali uno Stato membro relatore o l'AESA ritenga che il fascicolo non sia completo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, la Commissione sottopone, entro tre mesi dal ricevimento della relazione dello Stato membro relatore o dell'AESA, tale relazione al comitato. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE, viene deciso se un fascicolo è considerato completo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

     3. La Commissione decide, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE una sostanza attiva di cui non è stato presentato alcun fascicolo completo entro il termine stabilito.

 

     Art. 10. Valutazione da parte dello Stato membro relatore.

     1. Lo Stato membro relatore effettua una valutazione e presenta una relazione soltanto in merito alle sostanze attive di cui è stato ritenuto completo almeno un fascicolo, in conformità dell'articolo 9. Per tali sostanze attive, esso effettua una valutazione e presenta una relazione soltanto in merito ai fascicoli completi e, per gli altri fascicoli, controlla l'identità e le impurezze della sostanza attiva. Lo Stato membro relatore tiene conto delle informazioni sui possibili effetti pericolosi disponibili negli altri fascicoli presentate da un notificante o da terzi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Esso invia un progetto di relazione della sua valutazione del fascicolo all'AESA quanto prima e comunque entro dodici mesi dalla data in cui il fascicolo è stato considerato completo. Il progetto di relazione di valutazione deve essere presentato nel formato raccomandato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

     Contestualmente, lo Stato membro relatore raccomanda alla Commissione:

     - di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, precisando le condizioni della sua iscrizione, oppure

     - di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, specificandone i motivi.

     Lo Stato membro relatore deve, in particolare, includere nel progetto di relazione di valutazione un riferimento ad ogni rapporto di prova e di studio, in relazione a ciascun punto dell'allegato II e dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE, su cui ci si è basati per la valutazione. Tale riferimento deve essere fatto sotto forma di un elenco di rapporti di prova e di studio con indicazione del titolo, degli autori, della data del rapporto di studio o di prova e della data di pubblicazione, della norma di riferimento utilizzata per la prova o lo studio, del nome del detentore e dell'eventuale richiesta di protezione dei dati fatta dal detentore o dal notificante. Per le altre fonti notificate delle sostanze attive per le quali il fascicolo non è stato ritenuto completo, deve anche essere indicato se si può concludere che tali sostanze attive sono comparabili, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE.

     2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi, eccetto quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 451/2000. Lo Stato membro relatore può richiedere ai notificanti di presentare ulteriori dati per chiarire il fascicolo. In tal caso lo Stato membro relatore deve precisare un termine entro cui le informazioni devono essere fornite; tale termine non incide comunque sul termine previsto per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1.

     Dall'inizio dell'esame del fascicolo, lo Stato membro relatore può consultare esperti dell'AESA e può richiedere ad altri Stati membri informazioni scientifiche o tecniche complementari come sostegno ai fini della valutazione. Lo Stato membro relatore può effettuare la valutazione in collaborazione con uno Stato membro correlatore.

     Lo Stato membro relatore può chiedere che i notificanti presentino un fascicolo sintetico aggiornato all'AESA, agli altri Stati membri e, su richiesta, alla Commissione, contestualmente all'invio del progetto di relazione di valutazione del relatore all'AESA.

     Gli Stati membri, la Commissione o l'AESA possono chiedere, per il tramite dello Stato membro relatore, che i notificanti trasmettano anche a loro un fascicolo completo aggiornato o sue parti.

     3. Lo Stato membro relatore che si rende conto di non poter rispettare il termine specificato al paragrafo 1 per la presentazione del progetto di relazione di valutazione all'AESA, ne informa senza indugio la Commissione e l'AESA precisando i motivi del ritardo. Ove necessario, certe sostanze attive possono essere riassegnate ad un altro Stato membro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

 

     Art. 11. Valutazione da parte dell'AESA.

     1. Dopo aver ricevuto il fascicolo sintetico aggiornato e il progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'AESA comunica allo Stato membro relatore, entro trenta giorni, di aver ricevuto la relazione. In casi eccezionali in cui il progetto di relazione di valutazione non è manifestamente conforme ai requisiti relativi al formato raccomandato dalla Commissione, quest'ultima concorda con l'AESA e lo Stato membro relatore un ulteriore periodo per la presentazione di una nuova relazione modificata. Tale periodo di tempo non deve essere superiore a quattro mesi.

     2. L'AESA trasmette agli Stati membri il progetto di relazione di valutazione del relatore e può organizzare una consultazione di esperti, ivi inclusi quelli dello Stato membro relatore. L'AESA può consultare alcuni o tutti i notificanti delle sostanze attive specificate nell'allegato I, in merito alla relazione o a sue parti per quanto riguarda la sostanza attiva in questione.

     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi eccetto quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 451/2000. Lo Stato membro relatore, previo accordo dell'AESA, può richiedere ai notificanti di presentare, entro termini specificati, ulteriori dati che esso o l'AESA ritengono necessari per chiarire il fascicolo.

     3. L'AESA mette a disposizione degli eventuali interessati che esplicitamente lo richiedano o tiene a loro disposizione per consultazione:

     a) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, ad eccezione di quelle riconosciute come riservate conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE;

     b) il nome della sostanza attiva;

     c) il contenuto di sostanza attiva pura nel prodotto fabbricato;

     d) l'elenco dei dati necessari per l'esame dell'eventuale iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, come inizialmente figuravano nella relazione del relatore e come successivamente completati dall'AESA;

     e) il progetto di relazione di valutazione, ad eccezione degli elementi in esso contenuti e riconosciuti come riservati conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

     4. L'AESA valuta il progetto di relazione di valutazione del relatore e comunica alla Commissione il proprio parere circa la possibile conformità della sostanza attiva ai requisiti di sicurezza della direttiva 91/414/CEE, entro un anno dalla ricezione del progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore. Se del caso, l'AESA esprime il proprio parere circa le possibili opzioni che essa ritiene atte al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza. La Commissione e l'AESA concordano uno scadenzario per la formulazione dei pareri in modo da agevolare la programmazione dei lavori. La Commissione e l'AESA concordano il formato di presentazione del parere dell'AESA.

 

     Art. 12. Presentazione di un progetto di direttiva o di decisione.

     Entro i sei mesi successivi alla ricezione del parere dell'AESA di cui all'articolo 11, paragrafo 4, la Commissione presenta un progetto di rapporto di riesame. Fatte salve eventuali sue proposte di modificazione dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, e sulla base del rapporto di riesame definitivo, la Commissione sottopone al comitato:

     a) un progetto di direttiva intesa ad iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, in cui sono specificate, ove del caso, le condizioni per l'iscrizione stessa, ivi inclusa la scadenza; oppure

     b) un progetto di decisione destinata agli Stati membri e intesa a revocare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE e, di conseguenza, a rifiutare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, precisandone i motivi.

     La direttiva o la decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.

 

     Art. 13. Rapporto di riesame definitivo.

     Quando la Commissione sottopone un progetto di direttiva o di decisione conformemente all'articolo 12, essa presenta anche le conclusioni dell'esame del comitato sotto forma di un rapporto di riesame definitivo a cui deve essere fatto riferimento nel resoconto sommario della riunione. Il rapporto di riesame definitivo, escluse le parti che fanno riferimento a informazioni riservate contenute nei fascicoli e considerate come tali conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, è tenuto a disposizione del pubblico, per consultazione.

 

     Art. 14. Sospensione dei termini di tempo.

     Qualora, per una sostanza elencata all'allegato I, la Commissione presenti una proposta di divieto totale a norma della direttiva 79/117/CEE, i termini stabiliti dal presente regolamento sono sospesi sino alla data di adozione di una decisione in merito a detta proposta. Qualora il Consiglio decida il divieto totale della sostanza elencata nell'allegato della direttiva 79/117/CEE, la procedura prevista nel presente regolamento ha termine.

 

     Art. 15. Misure adottate dagli Stati membri.

     Lo Stato membro che, in base ad informazioni contenute nei fascicoli di cui all'articolo 7 o nella relazione riguardante una sostanza attiva di cui all'articolo 10, intenda adoperarsi per ritirare dal mercato o limitare drasticamente l'utilizzazione di un prodotto fitosanitario contenente detta sostanza, ne informa senza indugio la Commissione, l'AESA, gli altri Stati membri e i notificanti precisandone i motivi.

 

     Art. 16. Rapporto intermedio.

     Gli Stati membri inviano alla Commissione e all'AESA una relazione sull'avanzamento dei loro lavori circa la valutazione delle sostanze attive di cui sono relatori. Tale relazione dev'essere redatta entro il 30 novembre 2004 per le sostanze attive elencate nell'allegato I, parte A ed entro il 30 novembre 2005 per le sostanze attive indicate nell'allegato I, parte B.

 

     Art. 17. Tasse.

     1. Gli Stati membri istituiscono un regime che impone ai notificanti il pagamento di una tassa o diritto per il trattamento amministrativo e la valutazione dei fascicoli.

     2. A tal fine gli Stati membri:

     a) esigono il pagamento di una tassa o diritto per ogni fascicolo presentato;

     b) procurano che l'importo della tassa o diritto sia fissato in modo trasparente cosicché corrisponda ai costi reali di esame e di trattamento amministrativo di un fascicolo; ciò non esclude che lo Stato membro indichi una serie di oneri fissi basata sui costi medi per il calcolo dell'importo totale della tassa;

     c) garantiscono che la tassa o il diritto siano riscossi conformemente alle istruzioni impartite dall'ente di ciascuno Stato membro indicato nell'allegato IV e che il gettito della tassa o del diritto venga utilizzato ad esclusiva copertura delle spese realmente sostenute dallo Stato membro per la valutazione e il trattamento amministrativo dei fascicoli per i quali lo Stato membro è relatore oppure per finanziare le azioni degli Stati membri ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 [1];

     d) esigono che una prima quota della tassa o diritto, a copertura dei costi sostenuti dallo Stato membro relatore per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'articolo 6 e dall'articolo 9, sia pagata contestualmente alla presentazione degli elenchi dei dati di cui all'articolo 6; tale quota non sarà rimborsabile in nessun caso.

 

Art. 18. Altri diritti, tributi, prelievi o tasse.

     L'articolo 17 lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre, nei limiti consentiti dal trattato, diritti, tributi, prelievi o tasse diversi dalla tassa prevista all'articolo 17 e inerenti all'autorizzazione, alla commercializzazione, all'utilizzazione e al controllo di sostanze attive e di prodotti fitosanitari.

 

     Art. 19. Misure temporanee.

     Se necessario, la Commissione può adottare, caso per caso, opportune misure temporanee conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/414/CEE per gli usi per i quali siano state fornite prove tecniche supplementari a dimostrazione del fatto che è indispensabile continuare ad utilizzare la sostanza attiva e che non esistono valide alternative.

 

     Art. 20. Modificazione del regolamento (CE) n. 451/2000.

     Il regolamento (CE) n. 451/2000 è modificato come segue:

     1) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 10, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 11, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) Nell'allegato I, parte A, le parole "Paesi Bassi" in relazione alla sostanza attiva Tolclofos-metile sono sostituite da (Omissis).

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato I [2]

Elenco delle sostanze attive (colonna A), degli Stati membri relatori

(colonna B) e dei notificanti (codice identificazione) (colonna C)

 

PARTE A

 

A

B

C

Nome

Stato membro relatore

Notificanti

Abamectin

Paesi Bassi

IBE-ES

 

 

PRO-ES

 

 

SNO-FR

 

 

SYN-GB

Asetoclor

Spagna

DAS-GB

 

 

MON-BE

 

 

RIV-IE

Amidosulfuron

Austria

AVS-DE

Benfluralin

Belgio

DAS-GB

 

 

MAK-BE

Bifenox

Belgio

FSG-DE

Bifentrin

Francia

FMC-BE

Bitertanol

Regno Unito

BAY-DE

Bromuconazolo

Belgio

AVS-FR

Buprofezin

Finlandia

NIH-GB

Butralin

Francia

CFP-FR

Carbetammide

Francia

FSG-DE

Clorflurenol

Germania

SCC-DE

Cloridazon

Germania

BAS-DE

Cloripicrin

Italia

EBR-NL

 

 

RIV-IE

Clortal-dimetile

Grecia

AMV-GB

Cinosulfuron

Italia

SYN-GB

Cletodim

Paesi Bassi

TOM-FR

Clofentezina

Regno Unito

MAK-BE

Clomazone

Danimarca

FMC-BE

Composti di rame

Francia

EUC-GB

Acido cresilico

Paesi Bassi

ASP-NL

Cianammide

Germania

DUS-DE

Ciclossidim

Austria

BAS-DE

Diclorofen

Irlanda

CCD-GB

Diclofop

Francia

AVS-DE

 

 

PPC-ES

Dicloran

Spagna

MAI-PT

Diflubenzuron

Svezia

UNI-NL

Diflufenican

Regno Unito

AVS-DE

 

 

HRM-BE

 

 

MAK-BE

Dimetipin

Grecia

CRO-GB

Ditianon

Grecia

BAS-BE

 

 

HRM-BE

Epossiconazolo

Germania

BAS-DE

 

 

MAK-BE

Etofenprox

Italia

LKC-UK

Fenazaquin

Grecia

DAS-GB

Fenbuconazolo

Regno Unito

DAS-GB

Fenoxaprop-P

Austria

AVS-DE

Fenpropidin

Svezia

SYN-GB

Fenpropimorf

Germania

BAS-DE

Fenpirossimato

Germania

NIH-GB

Fluazifop-P

Francia

SYN-GB

Fluazinam

Austria

ISK-BE

Fludioxonil

Danimarca

SYN-GB

Fluometuron

Grecia

MAK-BE

 

 

NLI-AT

Fluquinconazolo

Irlanda

AVS-FR

Flurenol

Germania

SCC-DE

Flutolanil

Finlandia

NIH-GB

Fuberidazolo

Regno Unito

BAY-DE

Esaflumuron

Portogallo

DAS-GB

Esitiazox

Finlandia

NPS-DE

Imidacloprid

Germania

BAY-DE

Kasugamicin

Paesi Bassi

LAI-ES

Mefluidide

Irlanda

MKC-BE

Mepiquat

Regno Unito

BAS-DE

Metaldeide

Austria

LON-DE

Metazaclor

Regno Unito

BAS-DE

 

 

FSG-DE

 

 

MAK-BE

Bromuro di metile

Regno Unito

EBR-NL

Miclobutanil

Belgio

DAS-GB

Napropamide

Danimarca

UPL-GB

Nicosulfuron

Regno Unito

ISK-BE

Nuarimol

Portogallo

DAS-GB

Pencicuron

Paesi Bassi

BAY-DE

Polioxin

Spagna

LAI-ES

Pretilaclor

Italia

SYN-GB

Propaquizafop

Italia

MAK-BE

Prosulfocarb

Svezia

SYN-GB

Piriprossifen

Paesi Bassi

SUM-FR

Chinoclamina

Svezia

AKA-DE

Streptomicina

Paesi Bassi

DSM-NL

Tebufenozide

Germania

DAS-GB

Tetraconazolo

Italia

ISA-IT

Tiobencarb

Spagna

KCI-GB

Tralkossidim

Regno Unito

SYN-GB

Triadimefon

Regno Unito

BAY-DE

Triadimenol

Regno Unito

BAY-DE

 

 

MAK-BE

Tridemorf

Germania

BAS-DE

Triflumizolo

Paesi Bassi

CRE-NL

Triflumuron

Italia

BAY-DE

Triflusulfuron

Francia

DPD-FR

Zeta-Cipermetrin

Belgio

FMC-BE

 

 

PARTE B

 

A

B

C

Nome

Stato membro relatore

Notificanti

8-Idrossichinolina

Spagna

ASU-DE

 

 

PRO-ES

Aclonifen

Germania

AVS-DE

Acrinatrin

Francia

AVS-DE

Fosfuro d'alluminio

Germania

DET-DE

Solfammato di ammonio

Irlanda

DAP-GB

Asulam

Regno Unito

AVS-DE

Azociclotin

Italia

CRX-FR

Bensulfuron

Italia

DPD-FR

Bupirimato

Paesi Bassi

MAK-BE

Fosfuro di calcio

Germania

CFW-DE

Carboxin

Regno Unito

CRO-GB

Clorato

Francia

ATO-FR

Clormequat

Regno Unito

BCL-IE

 

 

CTF-AT

 

 

FSG-DE

 

 

PUS-FR

Clorsulfuron

Grecia

DPD-FR

Ciesatin

Italia

CRX-FR

 

 

OXO-IT

Cimoxanil

Austria

CAL-FR

 

 

DPD-FR

 

 

OXO-IT

 

 

PUS-FR

Ciproconazolo

Irlanda

SYN-GB

Ciromazina

Grecia

SYN-GB

Dazomet

Belgio

BAS-DE

Dicamba

Danimarca

GHA-GB

 

 

SYN-GB

Diclobenil

Paesi Bassi

UNI-NL

Estere metilico dell'acido diclorobenzoico

Germania

ASU-DE

Dicofol

Spagna

DAS-GB

 

 

MAK-BE

Dietofencarb

Francia

SUM-FR

Difenoconazolo

Svezia

SYN-GB

Dimetaclor

Germania

SYN-GB

Diniconazolo

Francia

SUM-FR

Difenilammina

Irlanda

CRX-FR

 

 

CSI-UK

Dodemorf

Paesi Bassi

BAS-DE

Dodina

Portogallo

CAG-BE

 

 

OXO-IT

Etalfluralin

Grecia

DAS-GB

Etridiazolo

Paesi Bassi

UNI-NL

Fenbutatin ossido

Belgio

BAS-BE

 

 

CRX-FR

Fenossicarb

Paesi Bassi

SYN-GB

Flamprop-M

Svezia

BAS-BE

Flufenoxuron

Francia

BAS-BE

Flurocloridone

Spagna

MAK-BE

Flurpromidolo

Finlandia

DAS-GB

Flutriafol

Regno Unito

CHE-DK

Guazatina

Regno Unito

MAK-BE

Esaconazolo

Italia

IQV-ES

 

 

SYN-GB

Imexanol

Finlandia

TSG-GB

Imazametabenz

Regno Unito

BAS-BE

Imazaquin

Belgio

BAS-BE

Imazetapir

Italia

BAS-BE

Isoxaben

Svezia

DAS-GB

Lenacil

Belgio

HRM-BE

 

 

SCH-DE

Lufenuron

Portogallo

SYN-GB

Fosfuro di magnesio

Germania

DET-DE

Metam

Belgio

FMF-ES

 

 

LAI-ES

 

 

MAK-BE

 

 

UCB-BE

Metamitron

Regno Unito

BAY-DE

 

 

BCL-IE

 

 

EXC-BE

 

 

FSG-DE

 

 

HRM-BE

 

 

MAK-BE

 

 

PUS-FR

 

 

UPL-GB

Metabenztiazuron

Svezia

PUS-FR

Metosulam

Francia

BAY-DE

Diidrogenosolfato di monocarbammide

Spagna

AGX-GB

Orizalin

Francia

DAS-GB

Oxadiazon

Italia

AVS-DE

Ossifluorfen

Spagna

DAS-GB

 

 

MAK-BE

 

 

PPC-ES

Paclobutrazol

Regno Unito

SYN-GB

Penconazolo

Germania

SYN-GB

Picloram

Regno Unito

DAS-GB

Primisulfuron

Austria

SYN-GB

Procloraz

Irlanda

AVS-FR

 

 

BCL-IE

 

 

MAK-BE

 

 

PUS-FR

 

 

SPC-FR

Propaclor

Paesi Bassi

MAK-BE

 

 

MON-BE

Propanil

Italia

DAS-GB

 

 

MAK-BE

 

 

RCO-PT

Propargite

Francia

CRO-GB

 

 

PPC-ES

Piridaben

Paesi Bassi

NCI-DE

Quinclorac

Portogallo

BAS-DE

Quinmerac

Regno Unito

BAS-DE

Quizalofop-P

Finlandia

CRO-GB

 

 

MAK-BE

 

 

NCI-DE

Sintofen

Francia

DPD-FR

5-nitroguaiacolato di sodio

Grecia

CAL-FR

o-nitrofenolato di sodio

Grecia

CAL-FR

p-nitrofenolato di sodio

Grecia

CAL-FR

Tetratiocarbonato di sodio

Spagna

AGX-GB

Sulcotrione

Germania

BAY-DE

tau-Fluvalinato

Danimarca

MAK-BE

Tebuconazolo

Danimarca

BAY-DE

 

 

MAK-BE

Tebufenpirad

Germania

BAS-BE

Teflubenzuron

Regno Unito

BAS-BE

Teflutrin

Germania

SYN-GB

Terbutilazina

Regno Unito

MAK-BE

 

 

OXO-IT

 

 

SYN-GB

Tidiazuron

Spagna

AVS-FR

Tri-allato

Regno Unito

MON-BE

Triazossido

Regno Unito

BAY-DE

Triciclazolo

Francia

DAS-GB

 

 

Allegato II

Elenco dei notificanti (codici di identificazione, nomi e indirizzi)

 

Codice di identificazione

Nome

Indirizzo

AGX-GB

Agrilex UK Ltd

PO Box 31

 

 

Robertsbridge

 

 

TN32 5ZL

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-1580) 88 20 59

 

 

Fax: (44-1580) 88 20 57

 

 

 

AKA-DE

Agro-Kanesho Co., Ltd, European Branch

Stader Elbstraße

 

 

D-21683 Stade

 

 

Tel.: (49-41) 41 40 83 88

 

 

Fax: (49-41) 41 40 83 90

 

 

 

AMV-GB

Amvac Chemical UK Ltd

Surrey Technology Centre,

 

 

40 Occam Rd

 

 

The Surrey Research Park

 

 

Guildford,

 

 

Surrey GU2 5YG

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-1483) 29 57 80

 

 

Fax: (44-1483) 29 57 81

 

 

 

ASP-NL

Asepta BV

Cyclotronweg 1/P.O. Box 33

 

 

2600 AA Delft

 

 

Nederland

 

 

Tel.: (31-15) 256 92 10

 

 

Fax: (31-15) 257 19 01

 

 

 

ASU-DE

St-hler Agrochemie GmbH & Co. KG

Postfach 2047

 

 

D-21680 Stade

 

 

Tel.: (49-41) 41 92 04-0

 

 

Fax: (49-41) 41 92 04-10

 

 

 

ATO-FR

Atofina

4-8, cours Michelet

 

 

F-92800 Puteaux

 

 

Tel.: (33-1) 49 00 80 80

 

 

Fax: (33-1) 49 00 88 80

 

 

 

AVS-DE

Aventis CropScience GmbH

Industriepark Höchst

 

 

Gebäude K 607

 

 

D-65926 Frankfurt am Main

 

 

Tel.: (49-69) 305 66 99

 

 

Fax: (49-69) 305 176 69

 

 

 

AVS-FR

Aventis CropScience SA

14-20, rue Pierre Baizet

 

 

BP 9163

 

 

F-69263 Lyon Cedex 09

 

 

Tel.: (33-4) 72 85 25 25

 

 

Fax: (33-4) 72 85 30 81

 

 

 

BAS-BE

BASF (Belgium)

Global Regulatory Affairs - APD/RF

 

 

Avenue Hamoir, 14

 

 

B-1180 Bruxelles

 

 

Tel.: (32-2) 373 27 11

 

 

Fax: (32-2) 373 27 00

 

 

 

BAS-DE

BASF AG (Deutschland)

Agricultural Center

 

 

PO Box 120

 

 

D-67114 Limburgerhof

 

 

Tel.: (49-621) 60-0

 

 

Fax: (49-621) 60-27701

 

 

 

BAY-DE

Bayer AG

Business Group Crop Protection

 

 

Agricultural Centre Monheim

 

 

D-51368 Leverkusen

 

 

Tel.: (49-2173) 38 49 28

 

 

Fax: (49-2173) 38 37 35

 

 

 

BCL-IE

Barclay Chemicals Ltd

Tyrellstown Way

 

 

Damastown Industrial Park

 

 

Mulhuddart

 

 

Dublin 15

 

 

Ireland

 

 

Tel.: (353-18) 42 57 55

 

 

Fax: (353-18) 42 53 81

 

 

 

CAG-BE

Chimac-Agriphar SA

26, rue de Renory

 

 

B-4102 Ougrée

 

 

Tel.: (32-4) 385 97 46

 

 

Fax: (32-4) 385 97 49

 

 

 

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix

 

 

BP 80

 

 

F-64150 Noguères

 

 

Tel.: (33-5) 59 60 92 92

 

 

Fax: (33-5) 59 60 92 19

 

 

 

CCD-GB

Coalite Chemicals Division

PO Box 152

 

 

Buttermilk Lane

 

 

Bolsover

 

 

Chesterfield

 

 

Derbyshire S44 6AZ

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-1246) 82 68 16

 

 

Fax: (44-1246) 24 03 09

 

 

 

CFP-FR

CFPI Nufarm

Regulatory Affairs Dept.

 

 

28, boulevard Camélinat

 

 

F-92230 Gennevilliers

 

 

Tel.: (33-1) 40 85 50 20

 

 

Fax: (33-1) 40 85 51 56

 

 

 

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305

 

 

D-30519 Hannover

 

 

Tel.: (49-511) 98 49 60

 

 

Fax: (49-511) 984 96 40

 

 

 

CHE-DK

Cheminova A/S

Thyborønvej 76-78

 

 

DK-7673 Harboøre

 

 

Tel.: (45) 96 90 96 90

 

 

Fax: (45) 96 90 96 91

 

 

 

CRE-NL

Certis Europe BV

Straatweg 30B

 

 

PO Box 1180

 

 

3600 BD Maarssen

 

 

Nederland

 

 

Tel.: (31-346) 55 24 00

 

 

Fax: (31-346) 55 42 74

 

 

 

CRO-GB

Crompton Europe Ltd

Registration Department

 

 

Kennet House

 

 

4 Langley Quay

 

 

Slough

 

 

Berkshire

 

 

SL3 6EH

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-17) 53 60 30 00

 

 

Fax: (44-17) 53 60 30 77

 

 

 

CRX-FR

Cerexagri

Registration Department

 

 

1, rue des Frères Lumière

 

 

F-78370 Plaisir

 

 

Tel.: (33-1) 30 81 73 00

 

 

Fax: (33-1) 30 81 72 51

 

 

 

CSI-UK

CSI-Europe

Pentlands Science Park

 

 

Penicuik

 

 

Edinburgh

 

 

EH26 0PZ

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-131) 445 60 82

 

 

Fax: (44-131) 445 60 85

 

 

 

CTF-AT

CCC Task Force

c/o Nufarm GmbH & Co KG

 

 

St. -Peter-Straße 25

 

 

A-4021 Linz

 

 

Tel.: (43-732) 69 18 23 13

 

 

Fax: (43-732) 69 18 20 04

 

 

 

DAP-GB

Dax Products Ltd

76 Cyprus Road

 

 

Nottingham

 

 

NG3 5ED

 

 

 

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-11) 59 26 9996

 

 

Fax: (44-11) 59 66 1173

 

 

 

DAS-GB

Dow AgroSciences

Letcombe Laboratory

 

 

Letcombe Regis

 

 

Wantage

 

 

Oxon

 

 

OX12 9JT

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (49-69) 78 99 60

 

 

Fax: (49-69) 97 84 24 77

 

 

 

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr. -Werner-Freyberg-Straße 11

 

 

D-69514 Laudenbach

 

 

Tel.: (49-6201) 70 80

 

 

Fax: (49-6201) 70 84 27

 

 

 

DPD-FR

DuPont de Nemours (France) SAS

Crop Protection Products

 

 

137, rue de l'Université

 

 

F-75334 Paris Cedex 07

 

 

Tel.: (33-1) 45 50 65 50

 

 

Fax: (33-1) 45 50 60 05

 

 

 

DSM-NL

DSM Food Specialties, Agri Ingredients

Alexander Fleminglaan 1

 

 

PO Box 1

 

 

2600 MA Delft

 

 

Nederland

 

 

Tel.: (31-15) 279 91 11

 

 

Fax: (31-15) 279 34 82

 

 

 

DUS-DE

Degussa AG

Dr.-Albert-Frank-Straße 32

 

 

D-83308 Trostberg

 

 

Tel.: (49-8621) 86-0

 

 

Fax: (49-8621) 86 22 52

 

 

 

EBR-NL

Eurobrom BV

Regulatory Affairs Department

 

 

Verrijn Stuartlaan 1c

 

 

2288 EK Rijswijk

 

 

Nederland

 

 

Tel.: (31-70) 3 408 408

 

 

Fax: (31-70) 3 999 035

 

 

 

EUC-GB

European Union Copper Task Force

c/o TSGE

 

 

Conyngham Hall

 

 

Knaresborough

 

 

North Yorkshire

 

 

HG5 9AY

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-1423) 79 91 51

 

 

Fax: (44-1423) 79 91 55

 

 

 

EXC-BE

Excel Industries Ltd

Luithagen Haven 9

 

 

B-2030 Antwerpen

 

 

Tel.: (32-3) 239 82 24

 

 

Fax: (32-3) 239 82 69

 

 

 

FMC-BE

FMC Chemical SPRL

Agricultural Products Group

 

 

Boulevard de la Plaine 9/3

 

 

B-1050 Bruxelles

 

 

Tel.: (32-2) 645 95 84

 

 

Fax: (32-2) 645 96 55

 

 

 

FMF-ES

FMC Foret SA

Córcega 293

 

 

E-08008 Barcelona

 

 

Tel.: (34) 934 16 75 17

 

 

Fax: (34) 934 16 74 13

 

 

 

FSG-DE

Feinchemie Schwebda GmbH

Straßburger Straße 5

 

 

D-37269 Eschwege

 

 

Tel.: (49-221) 94 98 14-0

 

 

Fax: (49-221) 94 98 14 15

 

 

 

GHA-GB

Gharda Chemicals Ltd

Europe Holbrook House

 

 

72 Lower Addiscombe Road

 

 

Croydon

 

 

CR9 6AD

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-2086) 55 41 03

 

 

Fax: (44-2086) 55 41 02

 

 

 

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

 

 

B-3800 Sint-Truiden

 

 

Tel.: (32-11) 68 68 66

 

 

Fax: (32-11) 70 74 84

 

 

 

IBE-ES

Iberotam SA

Muntaner, 322, 12a

 

 

E-08021 Barcelona

 

 

Tel.: (34) 934 54 34 64

 

 

Fax: (34) 934 54 89 21

 

 

 

IQV-ES

Industrias Químicas del Vallés SA

Av. Rafael Casanova 81

 

 

E-08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

 

 

Tel.: (34) 935 79 66 77

 

 

Fax: (34) 935 93 80 11

 

 

 

ISA-IT

Isagro SPA

Registration Department

 

 

Centro Uffici San Siro Fabbricato D ala 3 Via

 

 

Caldera, 21

 

 

I-20153 Milano

 

 

Tel.: (39-02) 40 90 11

 

 

Fax: (39-02) 40 90 12 87

 

 

 

ISK-BE

ISK Biosciences Europe SA

Tour ITT

 

 

Avenue Louise 480 bte 12

 

 

B-1050 Bruxelles

 

 

Tel.: (32-2) 627 86 11

 

 

Fax: (32-2) 627 86 00

 

 

 

KCI-GB

Kumiai Chemical Industry Co., Ltd

London Liaison Office

 

 

35 Piccadilly

 

 

London

 

 

W1J 0DW

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-2077) 34 72 82

 

 

Fax: (44-2077) 34 45 61

 

 

 

LAI-ES

Lainco, SA

Polígono Can Jardí

 

 

Av. Bizet 8-12

 

 

E-08191 Rubí (Barcelona)

 

 

Tel.: (34) 935 86 20 15

 

 

Fax: (34) 935 86 20 16

 

 

 

LKC-UK

Landis Kane Consulting

PO Box 383

 

 

Cheltenham

 

 

Gloucestershire

 

 

GL52 6WD

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-4161) 906 85 04

 

 

Fax: (44-4161) 906 85 09

 

 

 

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32

 

 

Postfach 13 14 53

 

 

D-42041 Wuppertal

 

 

Tel.: (49-202) 245 38-0

 

 

Fax: (49-202) 245 38 10

 

 

 

MAI-PT

Margarita Internacional

Comércio e Serviços, Limitada

 

 

Rua do Bom Jesus, 18-3.° Esq.°

 

 

P-9050-028 Funchal

 

 

Tel.: (351-291) 23 24 84

 

 

 

MAK-BE

Makhteshim Agan

International Coordination Center (MAICC)

 

 

Avenue Louise 283

 

 

B-1050 Bruxelles

 

 

Tel.: (32-2) 646 86 06

 

 

Fax: (32-2) 646 91 52

 

 

 

MKC-BE

McKenna & Cuneo, L. L. P.

56, rue des Colonies, Box 14

 

 

B-1000 Bruxelles

 

 

Tel.: (32-2) 278 12 11

 

 

Fax: (32-2) 278 12 00

 

 

 

MON-BE

Monsanto Europe SA

Regulatory Department

 

 

Avenue de Tervuren 270-272

 

 

B-1150 Bruxelles

 

 

Tel.: (32-10) 49 42 11

 

 

Fax: (32-10) 49 42 42

 

 

 

NCI-DE

Nissan Chemical Europe GmbH

Deutsch-Japanisches Center

 

 

Immermannstraße 45

 

 

D-40210 Düsseldorf

 

 

Tel.: (49-211) 17 22 70

 

 

Fax: (49-211) 16 22 43

 

 

 

NIH-GB

Nihon Nohyaku Co., Ltd

8 Cork Street

 

 

Mayfair

 

 

London

 

 

W1S 3LJ

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-2074) 34 00 33

 

 

Fax: (44-2072) 87 13 35

 

 

 

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

St.-Peter-Straße 25

 

 

A-4021 Linz

 

 

Tel.: (43-73) 26 91 80

 

 

Fax: (43-73) 26 91 82 004

 

 

 

NPS-DE

Nisso Chemical Europe GmbH

Berliner Allee 29/Ecke Steinstraße

 

 

D-40212 Düsseldorf

 

 

Tel.: (49-211) 323 01 35

 

 

Fax: (49-211) 32 82 31

 

 

 

OXO-IT

Oxon Italia SpA

Via Sempione, 195

 

 

I-20016 Pero (MI)

 

 

Tel.: (39-02) 35 37 81

 

 

Fax: (39-02) 339 02 75

 

 

 

PPC-ES

Proplan-Plant Protection Company, SL

Vía de las dos Castillas 11. Bloque 3, 1 °C.

 

 

E-28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

 

 

Tel.: (34) 913 52 29 60

 

 

Fax: (34) 913 52 72 82

 

 

 

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid Km. 384.6

 

 

Polígono Industrial El Tiro

 

 

E-30100 Espinardo (Murcia)

 

 

Tel.: (34) 968 30 72 50

 

 

Fax: (34) 968 30 54 32

 

 

 

PUS-FR

Phytorus SA

Parc d'Ariane, Bât B

 

 

11, boulevard de la grande Thumine

 

 

F-13090 Aix-en-Provence

 

 

Tel.: (33-1) 60 27 26 26

 

 

Fax: (33-4) 42 52 68 52

 

 

 

RCO-PT

Rice Madeira Company Europe

Comércio Internacional e Serviços, Sociedade

 

 

Unipessoal Lda.

 

 

Rua 31 de Janeiro n.° 81-A, 5.° E

 

 

PT-9050-011 Funchal (Madeira)

 

 

Tel.: (351-291) 22 77 44

 

 

Fax: (351-291) 22 66 31

 

 

 

RIV-IE

Rivendell Consulting Ltd

Rivendell House

 

 

Stamullen

 

 

County Meath

 

 

Ireland

 

 

Tel.: (353-18) 41 52 95

 

 

Fax: (353-18) 41 47 68

 

 

 

SCC-DE

SCC Scientific Consulting Company GmbH

Mikroforum Ring 1

 

 

D-55234 Wendelsheim

 

 

Tel.: (49-67) 34 91 90

 

 

 

 

 

Fax: (49-67) 34 91 91 91

 

 

 

SCH-DE

Dr. Schirm AG

Kipper Straße 9-11

 

 

D-44147 Dortmund

 

 

Tel.: (49-392) 845 63 02

 

 

Fax: (49-392) 845 63 00

 

 

 

SNO-FR

SINON EU Corporation

170, boulevard Haussmann

 

 

F-75008 Paris

 

 

Tel.: (33-5) 59 60 92 92

 

 

Fax: (33-5) 59 60 92 19

 

 

 

SPC-FR

Sipcam-Phyteurop

Courcellor 2

 

 

35, rue d'Alsace

 

 

F-92531 Levallois-Perret Cedex

 

 

Tel.: (33-1) 47 59 77 00

 

 

Fax: (33-1) 47 37 54 52

 

 

 

SUM-FR

Sumitomo Chemical Agro Europe SA

2, rue Claude Chappe

 

 

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

 

 

Tel.: (33-4) 78 64 32 60

 

 

Fax: (33-4) 78 47 70 05

 

 

 

SYN-DE

Syngenta Agro GmbH

Am Technologiepark 1-5

 

 

Postfach 110353

 

 

D-63477 Maintal

 

 

Tel.: (49-6971) 55-0

 

 

Fax: (49-6971) 55-319

 

 

 

SYN-GB

Syngenta Europe Ltd

European Regional Centre

 

 

Priestley Road

 

 

Surrey Research Park

 

 

Guildford

 

 

Surrey

 

 

GU2 7YH

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-1483) 26 00 00

 

 

Fax: (44-1483) 26 00 19

 

 

 

TOM-FR

Tomen France

18, avenue de l'Opéra

 

 

F-75001 Paris

 

 

Tel.: (33-1) 42 96 14 56

 

 

Fax: (33-1) 42 97 52 91

 

 

 

TSG-GB

Sankyo Company Ltd

C/o TSGE

 

 

Conyngham Hall

 

 

Knaresborough

 

 

North Yorkshire

 

 

HG5 9AY

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-1423) 79 91 51

 

 

Fax: (44-1423) 79 91 55

 

 

 

UCB-BE

UCB Chemicals NV

Allée de la Recherche 60

 

 

B-1070 Bruxelles

 

 

Tel.: (32-2) 559 99 99

 

 

Fax: (32-2) 559 99 00

UNI-NL

Uniroyal Chemical Europe BV

Registration Department

 

 

 

 

 

Ankerweg 18

 

 

1041 AT Amsterdam

 

 

Nederland

 

 

Tel.: (31-20) 587 18 60

 

 

Fax: (31-20) 587 18 68

 

 

 

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House

 

 

Birchwood Park

 

 

Warrington

 

 

Cheshire

 

 

WA3 6AE

 

 

United Kingdom

 

 

Tel.: (44-1925) 81 99 99

 

 

Fax: (44-1925) 81 74 25.

 

 

Allegato III

Autorità di coordinamento negli Stati membri

 

     (per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

 

     AUSTRIA

     Bundesamt für Ernährungssicherheit

     Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung

     Wein

     Spargelfeldstraße 191

     A-1220 Wien

 

     BELGIO

     Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

     Service Qualité des matières premières et analyses

     WTC 3, 8e étage

     Boulevard S. Bolivar 30

     B-1000 Bruxelles

 

     DANIMARCA

     Ministry of Environment and Energy

     Danish Environmental Protection Agency

     Pesticide Division

     Strandgade 29

     DK-1401 Copenhagen K

 

     GERMANIA

     Biologische Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft (BBA)

     Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

     Messeweg 11-12

     D-38104 Braunschweig

 

     GRECIA

     Hellenic Republic

     Ministry of Agriculture

     General Directorate of Plant Produce

     Directorate of Plant Produce Protection

     Department of Pesticides

     3-4 Hippokratous Street

     GR-10164 Athens

 

     SPAGNA

     Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

     Dirección General de Agricultura

     Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

     Ciudad de Barcelona, 118-120

     E-28007 Madrid

 

     FINLANDIA

     Kasvintuotannon tarkastuskeskus

     Torjunta-aineet

     PL 42

     FIN-00501 Helsinki

 

     FRANCIA

     Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

     Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux

     Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrants

     251, rue de Vaugirard

     F-75732 Paris Cedex 15

 

     IRLANDA

     Pesticide Control Service

     Department of Agriculture and Food

     Abbotstown Laboratory Complex

     Abbotstown, Castleknock

     Dublin 15

     Ireland

 

     ITALIA

     Ministero della Salute

     Direzione generale della Sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione

     Piazza G. Marconi, 25

     I-00144 Roma

 

     LUSSEMBURGO

     Administration des services techniques de l'agriculture

     Service de la protection des végétaux

     Boîte postale 1904

     16, route d'Esch

     L-1019 Luxembourg

 

     PAESI BASSI

     College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

     Postbus 217

     6700 AE Wageningen

     Nederland

 

     PORTOGALLO

     Direcção-Geral de Protecção das Culturas

     Quinta do Marquês

     P-2780 Oeiras

 

     SVEZIA

     Kemikalieinspektionen

     Box 1384

     S-17127 Solna

 

     REGNO UNITO

     Pesticides Safety Directorate

     Department for Environment, Food and Rural Affairs

     Mallard House

     Kings Pool

     3 Peasholme Green

     York YO1 7PX

     United Kingdom

 

 

Allegato IV

Enti nazionali da contattare per ulteriori informazioni sul pagamento delle

tasse di cui all'articolo 17 e a cui devono essere versate le tasse in questione

 

     AUSTRIA

     Bundesamt für Ernährungssicherheit

     Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung

     Wein

     Spargelfeldstraße 191

     A-1220 Wien

 

     BELGIO

     Fonds budgétaire des matières premières

     Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

     Inspection générale des matières premières et produits transformés, WTC 3

     Boulevard S. Bolivar 30

     B-1000 Bruxelles

     N. di conto 679-2005985-25 (Banque de la Poste)

 

     DANIMARCA

     Ministry of Environment and Energy

     Danish Environmental Protection Agency

     Strandgade 29

     DK-1401 Copenhagen K

 

     GERMANIA

     Biologische Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft

     Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik

     Messeweg 11-12

     D-38104 Braunschweig

 

     GRECIA

     Hellenic Republic

     Ministry of Agriculture

     General Directorate of Plant Produce

     Directorate of Plant Produce Protection

     Department of Pesticides

     3-4 Hippokratous Street

     GR-10164 Athens

 

     SPAGNA

     Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

     Dirección General de Agricultura

     Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

     Ciudad de Barcelona, 118-120

     E-28007 Madrid

 

     FINLANDIA

     Kasvintuotannon tarkastuskeskus

     Torjunta-aineet

     PL 42

     FIN-00501 Helsinki

     Banca e n. di conto:

     Leonia bank plc

     PSP BFIHH

     800015-18982

 

     FRANCIA

     Ministère de l'agriculture et de la pêche

     Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

     251, rue de Vaugirard

     F-75732 Paris Cedex 15

 

     IRLANDA

     Pesticide Control Service

     Department of Agriculture, Food and Rural Development

     Abbotstown Laboratory Complex

     Abbotstown, Castleknock

     Dublin 15

     Ireland

 

     ITALIA

     Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo

     N. di conto corrente postale: 11281011

 

     LUSSEMBURGO

     Administration des services techniques de l'agriculture

     Boîte postale 1904

     L-1019 Luxembourg

 

     PAESI BASSI

     College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

     Postbus 217

     6700 AE Wageningen

     Nederland

 

     PORTOGALLO

     Direcção-Geral de Protecção das Culturas

     Quinta do Marquês

     P-2780 Oeiras

     N. di conto: 003505840003800793097

     Banca: Caixa Geral de Depósitos

 

     SVEZIA

     Kemikalieinspektionen

     Box 1384

     S-17127 Solna

     National Giro Account: 4465054-7

 

     REGNO UNITO

     Pesticides Safety Directorate

     Department for Environment, Food and Rural Affairs

     Mallard House

     Kings Pool

     3 Peasholme Green

     York YO1 7PX

     United Kingdom

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1044/2003.

[2] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1744/2004.