§ 1.5.I69 – Regolamento 7 ottobre 2004, n. 1744.
Regolamento (CE) n. 1744/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 per quanto riguarda la sostituzione di uno [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:07/10/2004
Numero:1744


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.I69 – Regolamento 7 ottobre 2004, n. 1744.

Regolamento (CE) n. 1744/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 per quanto riguarda la sostituzione di uno Stato membro relatore. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 8 ottobre 2004, n. L 311).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente alla direttiva 91/414/CEE, la Commissione deve avviare un programma di lavoro per l’esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la notifica della suddetta direttiva.

     (2) La terza fase del programma di lavoro è stabilita dai regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002.

     (3) L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002 prevede la possibilità di riassegnare una sostanza ad un altro Stato membro, qualora lo Stato membro relatore non sia in grado di rispettare il termine per la presentazione del progetto di relazione di valutazione all’AESA.

     (4) La Francia ha comunicato alla Commissione che non sarà in grado di presentare il progetto di relazione di valutazione del teflubenzuron entro il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Il Regno Unito ha manifestato la disponibilità a diventare Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione. Poiché occorre che il nuovo Stato membro relatore disponga di un lasso di tempo sufficiente per preparare il progetto di relazione di valutazione, è necessario trasferire tale sostanza dalla parte A alla parte B dell’allegato I.

     (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1490/2002.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 1490/2002 è modificato come segue:

     1) Alla parte A, la voce «Teflubenzuron» è soppressa.

     2) Alla parte B, è inserita la seguente voce, secondo l’ordine alfabetico:

     «Teflubenzuron – Regno Unito – BAS-BE».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.