§ 1.5.F02 - Regolamento 18 giugno 2003, n. 1044.
Regolamento (CE) n. 1044/2003 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002. (Testo rilevante ai fini del SEE).


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/06/2003
Numero:1044


Sommario
Art. 1.  Modifica del regolamento (CE) n. 451/2000
Art. 2.  Modifica del regolamento (CE) n. 1490/2002
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.5.F02 - Regolamento 18 giugno 2003, n. 1044.

Regolamento (CE) n. 1044/2003 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 19 giugno 2003, n. L 151).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/31/CE della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/2002, e il regolamento (CE) n. 1490/2002 stabiliscono le modalità di esecuzione della prima, seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale programma è in corso.

     (2) L'esperienza della prima fase ha mostrato la necessità di una maggiore cooperazione fra gli Stati membri per garantire che le decisioni siano prese in maniera rapida e coerente. Le disposizioni relative alla terza fase prevedono il pagamento di una tassa agli Stati membri non soltanto per il lavoro effettuato in quanto Stati membri relatori bensì anche per altre attività svolte durante detta fase, allo scopo di assicurare un finanziamento adeguato del loro operato. Per ragioni di coerenza, occorre prevedere il pagamento di simili tasse anche per la seconda fase nel regolamento (CE) n. 451/2000.

     (3) Nel procedere alle valutazioni, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) può avvalersi della consulenza di esperti. Occorre quindi garantire che gli Stati membri dispongano delle risorse necessarie quando organizzano questo tipo di consultazioni.

     (4) Occorre emendare di conseguenza il regolamento (CE) n. 451/2000 e il regolamento (CE) n. 1490/2002.

     (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Modifica del regolamento (CE) n. 451/2000

     L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 451/2000 è modificato come segue:

     1) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri istituiscono un regime che impone ai notificanti di pagare una tassa o un diritto per il trattamento amministrativo e la valutazione delle notifiche e dei fascicoli.»;

     2) il paragrafo 2 è modificato come segue:

     a) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) esigono il pagamento di una tassa o di un diritto per ogni notifica e per ogni presentazione di un fascicolo.»;

     b) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «c) garantiscono che la tassa o il diritto siano riscossi conformemente alle istruzioni impartite dall'ente di ciascuno Stato membro, indicato nell'allegato VI, e che il gettito della tassa o del diritto venga utilizzato ad esclusiva copertura delle spese realmente sostenute dallo Stato membro per la valutazione e il trattamento amministrativo delle notifiche e dei fascicoli per i quali lo Stato membro è relatore oppure per finanziare le azioni generali degli Stati membri ai sensi degli articoli 7 e 8».

 

          Art. 2. Modifica del regolamento (CE) n. 1490/2002

     All'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1490/2002, il testo del paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

     «c) garantiscono che la tassa o il diritto siano riscossi conformemente alle istruzioni impartite dall'ente di ciascuno Stato membro indicato nell'allegato IV e che il gettito della tassa o del diritto venga utilizzato ad esclusiva copertura delle spese realmente sostenute dallo Stato membro per la valutazione e il trattamento amministrativo dei fascicoli per i quali lo Stato membro è relatore oppure per finanziare le azioni degli Stati membri ai sensi degli articoli 9, 10 o 11».

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.