§ 1.1.669 - Regolamento 27 marzo 2006, n. 493.
Regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:27/03/2006
Numero:493


Sommario
Art. 1.  Riporto delle quote
Art. 2.  Zucchero C
Art. 3.  Ritiro preventivo
Art. 3 bis.  Utilizzazione di zucchero di quota
Art. 4.  allo zucchero prodotto nei DOM
Art. 5.  Aiuto alla raffinazione
Art. 6.  Contributi
Art. 7.  Restituzioni alla produzione
Art. 8.  Comunicazioni
Art. 9.  Quote transitorie
Art. 10.  Fabbisogno tradizionale di raffinazione
Art. 10  bis. Fusione o cessione di impresa
Art. 11.  Modifica del regolamento (CE) n. 1265/2001
Art. 12.  Modifica del regolamento (CE) n. 314/2002
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 1.1.669 - Regolamento 27 marzo 2006, n. 493.

Regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002

(G.U.U.E. 28 marzo 2006, n. L 89).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l’articolo 44,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 15, paragrafo 8, e l’articolo 16, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

      (1) È opportuno adottare le misure necessarie per garantire la transizione, nel settore dello zucchero, tra il regime istituito dal regolamento (CE) n. 1260/2001 e il nuovo regime istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006.

      (2) In seguito alla soppressione dell’obbligo di esportazione previsto all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1260/2001, occorre adottare misure che permettano di gestire i quantitativi di zucchero derivanti dalla soppressione di tale obbligo e del regime dello zucchero C a partire dal 1° luglio 2006. Tali misure devono rispettare gli obblighi internazionali della Comunità.

      (3) Ai fini di una migliore gestione dei quantitativi di zucchero della campagna di commercializzazione 2005/2006 prodotti fuori quota, è opportuno permettere alle imprese di riportare parte di tali quantitativi alla campagna di commercializzazione 2006/2007. A tal fine, è opportuno prevedere che il riporto sia soggetto all’applicazione del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva, permettendo comunque una certa flessibilità per la decisione di riporto in modo da agevolare la transizione tra il regime in vigore e il nuovo regime.

      (4) La quantità di zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non può essere né riportata né esportata, deve essere considerata come zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007, in modo da permetterne lo smaltimento, in base alle utilizzazioni previste per questo tipo di zucchero dal regolamento (CE) n. 318/2006, e permetterne inoltre l’utilizzazione nell’alimentazione degli animali, tenendo conto delle condizioni eccezionali rappresentate dalla transizione tra le suddette due campagne.

      (5) Per ragioni di controllo e ai fini dell’eventuale applicazione di sanzioni, la parte di produzione di zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non riportata e non considerata come fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007 deve continuare ad essere soggetta all’applicazione del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero.

      (6) Per migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007, è opportuno prevedere una misura transitoria intesa a ridurre la produzione ammissibile di quota nel corso della detta campagna. Occorre fissare un limite al di là del quale la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 oppure, a richiesta dell’impresa, come produzione fuori quota ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento. Tenendo conto della transizione tra i due regimi, tale limite si deve calcolare combinando, in parti uguali, il metodo previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e quello previsto all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, ed è necessario inoltre tenere in considerazione gli sforzi particolari profusi da alcuni Stati membri nell’ambito del fondo di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

      (7) Per rispettare le condizioni di commercializzazione relative alla campagna di commercializzazione 2005/2006, è opportuno prevedere che l’aiuto per lo smercio e l’aiuto complementare per lo zucchero prodotto in alcune regioni della Comunità nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006 nonché, nel limite dei quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 180/2006 della Commissione, l’aiuto alla raffinazione di alcuni zuccheri preferenziali importati e raffinati nel periodo di consegna 2005/2006 possano continuare ad essere versati oltre la data del 30 giugno 2006. A tal fine, è necessario che continuino ad essere applicati per la concessione degli aiuti suddetti il regolamento (CE) n. 1554/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale e il regolamento (CE) n. 1646/2001 della Commissione, del 13 agosto 2001, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell’aiuto di adattamento all’industria della raffinazione dello zucchero greggio preferenziale e che modifica l’aiuto di adattamento e l’aiuto complementare all’industria della raffinazione nel settore dello zucchero. È altresì necessario continuare, per tale zucchero, a limitare la raffinazione degli zuccheri preferenziali a talune raffinerie e mantenere il controllo dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento, nonché disporre che continui ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1460/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio con riguardo ai fabbisogni massimi presunti dell’industria di raffinazione.

      (8) Per il calcolo, la fissazione e la riscossione dei contributi alla produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario che continuino ad applicarsi oltre la data del 30 giugno 2006 alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, e del regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione, del 29 aprile 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero. I contributi sono calcolati in base a dati statistici tenuti regolarmente aggiornati. Tenendo conto del fatto che si tratta dell’ultima fissazione di contributi per l’intero periodo intercorrente tra la campagna di commercializzazione 2001/2002 e la campagna di commercializzazione 2005/2006, senza che vi siano ulteriori possibilità, come succedeva nelle annate precedenti, di adattare i calcoli in base a dati aggiornati, è opportuno rinviare il calcolo e la fissazione dei contributi alla data del 15 febbraio 2007, in modo da garantire l’attendibilità dei calcoli e la pertinenza dei dati statistici utilizzati.

      (9) Per garantire l’approvvigionamento dell’industria chimica nell’ambito della transizione tra regime esistente e il nuovo regime che sarà in vigore il 1° luglio 2006, è necessario che continuino ad applicarsi oltre la data del 30 giugno 2006, per le restituzioni concesse prima di tale data, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell’industria chimica. Poiché il nuovo regime permette all’industria chimica di utilizzare zucchero prodotto fuori quota, occorre ridurre la validità dei titoli di restituzione e limitare la concessione della restituzione alla produzione di quota della campagna di commercializzazione 2005/2006.

      (10) L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la campagna di commercializzazione inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2005/2006 fissata dal regolamento (CE) n. 1260/2001 termina il 30 giugno 2006. Per questo motivo, la durata fissata per la campagna di commercializzazione 2006/2007 va dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2007 e abbraccia pertanto 15 mesi. Per tale campagna, è necessario prevedere un aumento delle quote e dei fabbisogni tradizionali di raffinazione, che in precedenza corrispondevano ad un periodo di dodici mesi e che dopo questa campagna s’applicheranno nuovamente per dodici mesi, tenendo conto dei tre mesi supplementari, in modo da garantire un’attribuzione corrispondente a quella delle campagne precedenti e successive. È necessario che queste quote transitorie coprano la produzione di zucchero dell’inizio della campagna 2006/2007 ottenuta da barbabietole seminate anteriormente al 1° gennaio 2006.

      (11) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002.

      (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

MISURE TRANSITORIE

 

     Art. 1. Riporto delle quote

     1. In deroga all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e nel limite previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 65/82, ogni impresa può decidere entro il 31 ottobre 2006 in merito al quantitativo di zucchero C, prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006, che intende riportare alla campagna di commercializzazione 2006/2007, oppure può modificare la propria decisione di riporto adottata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Le imprese che adottano la decisione di riporto di cui all’articolo 1 o che modificano la loro decisione sono tenute a:

     a) comunicare allo Stato membro interessato, anteriormente al 31 ottobre 2006, la quantità di zucchero riportata;

     b) impegnarsi a tenere in magazzino la quantità riportata fino al 31 ottobre 2006.

     3. Allo zucchero B e C della campagna di commercializzazione 2005/2006 riportato alla campagna di commercializzazione 2006/2007 si applica il regolamento (CEE) n. 65/82. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 novembre 2006, per ciascuna impresa, la quantità di zucchero B e C riportata dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 alla campagna di commercializzazione 2006/2007.

 

          Art. 2. Zucchero C

     1. Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell’articolo 1, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 è considerato, a decorrere dalla stessa data, zucchero fuori quota, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007. [1]

     2. In deroga all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006, il prelievo non è riscosso sulle quantità di zucchero C di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzate nell’alimentazione degli animali, subordinatamente alle stesse condizioni di controllo stabilite dalla Commissione per lo zucchero industriale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

     3. Il regolamento (CEE) n. 2670/81 si applica alla produzione di zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006, escluso lo zucchero riportato o considerato zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

     Il prezzo minimo A della campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica alle barbabietole corrispondenti al quantitativo di zucchero di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81.

 

          Art. 3. Ritiro preventivo

     1. Per ogni impresa la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 318/2006 e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del suddetto regolamento, oppure, a richiesta dell’impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento [2].

     2. Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota di cui al paragrafo 1 per la somma dei seguenti coefficienti:

     a) il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I;

     b) il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote a cui si è rinunciato nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, per la quota fissata per lo stesso Stato membro nell’allegato IV del presente regolamento. La Commissione fissa tale coefficiente entro il 15 ottobre 2006.

     Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1 [3].

     3. Il prezzo minimo applicabile alla quantità di barbabietole corrispondente alla produzione di zucchero ritirata a norma del paragrafo 1 è quello della campagna di commercializzazione 2007/2008.

     4. L’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006, riguarda la quantità di barbabietole corrispondenti al limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

     5. Anteriormente al 1° luglio 2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina da considerare ritirati in applicazione del presente articolo.

 

          Art. 3 bis. Utilizzazione di zucchero di quota [4]

     1. Per le consegne di zucchero industriale da effettuare fino al 30 settembre 2007 nell'ambito di contratti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri possono ammettere, su richiesta del fabbricante, che un quantitativo dello zucchero da esso prodotto entro quota, compreso lo zucchero ritirato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, venga consegnato in sostituzione di zucchero industriale prodotto fuori quota.

     2. I quantitativi di zucchero forniti ai sensi del paragrafo 1 sono contabilizzati come materia prima industriale, fornita ad un trasformatore secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 967/2006, per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

     3. Nelle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo fornito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è indicato a parte.

 

          Art. 4. allo zucchero prodotto nei DOM

     1. È concesso un aiuto per lo smercio e un aiuto complementare per lo zucchero di quota prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 nei dipartimenti francesi di oltremare, raffinato e/o trasportato tra il 1° luglio 2006 e il 31 ottobre 2006.

     Tali aiuti si applicano ai rispettivi quantitativi di zucchero al posto degli aiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     L’aiuto per lo smercio riguarda:

     — la raffinazione, nelle raffinerie delle regioni europee della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi di oltremare, in funzione in particolare del loro rendimento,

     — il trasporto degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d’oltremare fino alle regioni europee della Comunità ed eventualmente il magazzinaggio in tali dipartimenti.

     2. Per quanto riguarda l’aiuto per lo smercio e l’aiuto complementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, allo zucchero di quota prodotto a titolo della campagna 2005/2006 si applicano i regolamenti (CE) n. 1554/2001 e (CE) n. 1646/2001.

     L’importo forfettario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1554/2001 è fissato per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 ottobre 2006 a 34,19 EUR per tonnellata [5].

     3. Ai sensi del presente articolo, s’intende per «raffineria» un’unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.

 

          Art. 5. Aiuto alla raffinazione

     1. È concesso un aiuto di adattamento all’industria che raffina lo zucchero greggio di canna preferenziale, importato nell’ambito del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP accluso all’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e raffinato a titolo del periodo di consegna 2005/2006 tra il 1° luglio 2006 e il 30 settembre 2006.

     L’aiuto è versato alle raffinerie. Esso si applica ai quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 180/2006 non ancora raffinati alla data del 1° luglio 2006, al posto dell’aiuto di cui all’articolo 38, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     2. Il regolamento (CE) n. 1646/2001 si applica allo zucchero preferenziale raffinato a titolo del periodo di consegna 2005/2006.

     3. Salvo forza maggiore, se il fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per uno Stato membro, quale fissato all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è superato nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, una quantità equivalente al superamento è soggetta al pagamento di un importo corrispondente al dazio pieno all’importazione, in vigore per la campagna considerata, maggiorato di 115,40 EUR/t equivalente di zucchero bianco.

     4. Ai fini del controllo ed eventualmente per le conseguenze del superamento del fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento dell’industria di raffinazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applica il regolamento (CE) n. 1460/2003.

     5. Ai sensi del presente articolo, s’intende per «raffineria» un’unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.

 

          Art. 6. Contributi

     Il regolamento (CE) n. 314/2002, quale modificato dal presente regolamento, si applica alla fissazione e alla riscossione dei contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006, compresi gli adeguamenti relativi al calcolo dei contributi delle campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

 

          Art. 7. Restituzioni alla produzione

     Gli articoli 1, 2, 3, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 1265/2001, quale modificato dal presente regolamento, si applicano ai titoli di restituzione rilasciati fino al 30 giugno 2006.

 

          Art. 8. Comunicazioni

     Il regolamento (CE) n. 779/96 si applica fino al 30 settembre 2006.

 

          Art. 9. Quote transitorie

     1. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di zucchero pari a 497 780 tonnellate, ripartita come indicato nell’allegato II, parte A.

     La quota di cui al primo comma è riservata allo zucchero prodotto da barbabietole seminate anteriormente al 1° gennaio 2006. Il prezzo minimo di tali barbabietole, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006, è fissato a 47,67 EUR/t.

      Se, per una data impresa, le quote transitorie assegnate in conformità del presente paragrafo eccedono la produzione della campagna di commercializzazione 2006/2007, lo Stato membro può assegnare a detta impresa la rimanenza di tali quote per la campagna 2007/2008 [6].

     2. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di isoglucosio pari a 126 921 tonnellate di materia secca, ripartita come indicato nell’allegato II, parte B.

     3. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di sciroppo di inulina pari a 80 180 tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio, ripartita come indicato nell’allegato II, parte C.

     4. Le quote transitorie previste ai paragrafi 1, 2 e 3:

     a) non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006;

     b) non possono beneficiare del pagamento degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

     5. Gli Stati membri attribuiscono le quote transitorie, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare turbative del mercato e distorsioni della concorrenza, alle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina stabilite sul loro territorio e accreditate a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006.

     6. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo e adottano tutte le misure necessarie per verificare la produzione dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza dello zucchero con le barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1° gennaio 2006.

     Anteriormente al 15 luglio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del presente articolo.

     Anteriormente al 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di controllo adottate e i loro risultati.

 

          Art. 10. Fabbisogno tradizionale di raffinazione

     Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il fabbisogno tradizionale di zucchero destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, è maggiorato dei quantitativi fissati nell’allegato III.

 

          Art. 10 bis. Fusione o cessione di impresa [7]

     Su richiesta delle imprese interessate e in deroga all’allegato V, punto V, del regolamento (CE) n. 318/2006, se la fusione o la cessione avviene tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006 le misure di cui ai punti II e III del suddetto allegato producono i loro effetti per la campagna 2006/2007.

 

CAPO II

MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1265/2001 E (CE) N. 314/2002

 

          Art. 11. Modifica del regolamento (CE) n. 1265/2001

     Il regolamento (CE) n. 1265/2001 è modificato come segue:

     1) all’ articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

     «5. A richiesta dell’interessato, l’autorità competente dello Stato membro annulla i titoli di restituzione non interamente utilizzati e la cui validità non sia ancora scaduta. La relativa cauzione è svincolata per la parte non utilizzata.

     Lo Stato membro comunica alla Commissione, alla fine di ogni mese, la quantità corrispondente ai titoli di restituzione annullati nel corso del mese precedente, ripartita per mese di rilascio del titolo.».

     2) all’articolo 14, è aggiunto il paragrafo seguente:

     «3. Il titolo di restituzione è valido soltanto per i prodotti di base di cui all’articolo 1, provenienti dalla produzione di quota a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 o delle campagne precedenti.»;

     3) all’articolo 15, è aggiunta la frase seguente:

     «Tuttavia, la validità dei titoli di restituzione cessa dopo il 31 agosto 2006.»;

     4) all’articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente:

     «3. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per accertarsi in particolare della corretta applicazione del disposto dell’articolo 14, paragrafo 3.»

 

          Art. 12. Modifica del regolamento (CE) n. 314/2002

     Il regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:

     1) all’articolo 4 bis, è soppresso il paragrafo 5;

     2) all’articolo 4 quater, paragrafo 1, terzo comma, è aggiunta la frase seguente:

     «La comunicazione relativa alla campagna 2005/2006 è effettuata anteriormente al 1° dicembre 2006.»;

     3) l’articolo 8 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

     «Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi e i coefficienti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono fissati anteriormente al 15 febbraio 2007.»;

     b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

     i) al primo comma, è aggiunta la frase seguente:

     «Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, tali calcoli sono effettuati anteriormente al 28 febbraio 2007.»;

     ii) al secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

     «Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, tale pagamento è effettuato anteriormente al 15 aprile 2007.»

 

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 13. Entrata in vigore [8]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006. Tuttavia, gli articoli 1 e 3, l'articolo 11, punto 3, e l'articolo 12, punto 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. L’articolo 2 si applica a decorrere dal 23 maggio 2006.

 

 

ALLEGATO I

Coefficienti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

 

Stato membro

Coefficienti

Belgio

0,8558

Repubblica ceca

0,9043

Danimarca

0,8395

Germania

0,8370

Grecia

0,8829

Spagna

0,8993

Francia (metropolitana)

0,8393

Francia (DOM)

0,8827

Irlanda

0,8845

Italia

0,8621

Lettonia

0,9136

Lituania

0,9141

Ungheria

0,9061

Paesi Bassi

0,8475

Austria

0,8522

Polonia

0,8960

Portogallo (continentale)

0,8852

Portogallo (Azzorre)

0,8845

Slovenia

0,8844

Slovacchia

0,8833

Finlandia

0,8841

Svezia

0,8845

Regno Unito

0,8834

 

 

ALLEGATO II

 

     Parte A: Quote transitorie di zucchero di cui all’articolo 9, paragrafo 1

 

Stato membro

Quota transitoria di zucchero 2006/2007

(in tonnellate di zucchero bianco)

Spagna

324 000

Italia

121 187

Portogallo

52 593

Totale

497 780

 

     Parte B: Quote transitorie di isoglucosio di cui all’articolo 9, paragrafo 2

 

Stato membro

Quota transitoria di isoglucosio 2006/2007

(in tonnellate di materia secca)

Belgio

17 898

Germania

8 847

Grecia

3 223

Spagna

20 645

Francia

4 962

Italia

5 076

Ungheria

34 407

Paesi Bassi

2 275

Polonia

6 695

Portogallo

2 479

Slovacchia

10 637

Finlandia

2 968

Regno Unito

6 809

Totale

126 921

 

     Parte C: Quote transitorie di sciroppo di inulina di cui all’articolo 9, paragrafo 3

 

Stato membro

Quota transitoria sciroppo di inulina 2006/2007

(in tonnellate di materia secca,

espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio)

Belgio

53 812

Francia

6 130

Paesi Bassi

20 238

Totale

80 180

 

 

ALLEGATO III

Fabbisogno tradizionale transitorio di raffinazione di cui all’articolo 10

 

Stato membro

Fabbisogno tradizionale di raffinazione 2006/2007

(in tonnellate di zucchero bianco)

Francia

74 157

Portogallo

72 908

Slovenia

4 896

Finlandia

14 981

Regno Unito

282 145

Totale

479 087

 

 

ALLEGATO IV [9]

(Quote di cui all'articolo 3)

 

Stato membro o regioni

Zucchero

Isoglucosio

Sciroppo di inulina

(1)

(2)

(3)

(4)

Belgio

819 812

71 592

215 247

Repubblica ceca

454 862

Danimarca

420 746

Germania

3 416 896

35 389

Grecia

317 502

12 893

Spagna

996 961

82 579

Francia (metropolitana)

3 288 747

19 846

24 521

Francia (DOM)

480 245

Irlanda

199 260

Italia

1 557 443

20 302

Lettonia

66 505

Lituania

103 010

Ungheria

401 684

137 627

Paesi Bassi

864 560

9 099

80 950

Austria

387 326

Polonia

1 671 926

26 781

Portogallo (continentale)

69 718

9 917

Portogallo (Azzorre)

9 953

Slovenia

52 973

Slovacchia

207 432

42 547

Finlandia

146 087

11 872

Svezia

368 262

Regno Unito

1 138 627

27 237

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 769/2006.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1542/2006.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1542/2006.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 119/2007.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1542/2006.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1542/2006.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1542/2006.

[8] Articolo così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 769/2006.

[9] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1542/2006.