§ 1.6.798 - Regolamento 13 gennaio 1982, n. 65.
Regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:13/01/1982
Numero:65


Sommario
Art. 1.      1. A norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un'impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva un quantitativo di zucchero di barbabietola, [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Tranne in caso di forza maggiore riconosciuto dallo Stato membro in questione e fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri riscuotono un importo di 24,15 ECU/100 kg di zucchero, [...]
Art. 6.      Il regolamento (CEE) n. 103/69 è abrogato
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, non si [...]


§ 1.6.798 - Regolamento 13 gennaio 1982, n. 65. [1]

Regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva.

(G.U.C.E. 14 gennaio 1982, n. L 9).

 

Art. 1.

     1. A norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un'impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva un quantitativo di zucchero di barbabietola, solamente se tale possibilità è prevista da un accordo interprofessionale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 206/68.

Per il riporto dello zucchero di barbabietola alla campagna di commercializzazione successiva, l'accordo di cui al primo comma prevede le disposizioni concernenti il quantitativo di barbabietole corrispondente al quantitativo di zucchero da riportare e la ripartizione di tali barbabietole tra i produttori di barbabietole.

     2. A norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un'impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva un quantitativo di zucchero di canna solamente se tale possibilità è approvata dalla commissione mista dello zuccherificio in questione.

 

     Art. 2. [2]

     1. Un'impresa può decidere di riportare soltanto lo zucchero la cui produzione quale zucchero B o zucchero C è stata constatata come tale dallo Stato membro in causa.

Questa decisione dell'impresa può riguardare soltanto un quantitativo pari, al massimo, al 20% della sua quota A applicabile per la campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero in questione è stato prodotto.

Tuttavia le imprese che durante la campagna di commercializzazione 1981/1982 hanno deciso di riportare alla campagna 1982/1983 un quantitativo che supera il limite di cui al secondo comma, possono decidere di riportare alla campagna di commercializzazione 1983/1984 un quantitativo massimo pari a quest'ultimo quantitativo riportato.

Sempreché la condizione indicata al primo comma sia soddisfatta il periodo di magazzinaggio dello zucchero riportato, di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 decorre dalla data comunicata dall'impresa all'organismo competente dello Stato membro in causa. Tale data non può tuttavia precedere la data di arrivo della comunicazione presso detto organismo. Se la domanda indica una data anteriore alla data di ricezione della comunicazione, il periodo di magazzinaggio decorre dalla data di ricezione [3].

     2. Ai fini della constatazione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro:

     a) effettua la somma dei quantitativi di zucchero già riportati dalla campagna di commercializzazione precedente e dei quantitativi di zucchero prodotti nella campagna in corso sino alla data della decisione di riporto in questione e

     b) detrae dalla somma di cui alla lettera a) i quantitativi di zucchero C eventualmente esportati prima della data della decisione di riporto in causa, nonché i quantitativi che sono stati eventualmente oggetto di decisioni di riporto nella campagna di commercializzazione in corso.

     3. I quantitativi di zucchero riportati sono considerati come i primi prodotti quale zucchero A della campagna di commercializzazione alla quale essi vengono riportati.

     4. Allorquando uno Stato membro si avvale delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio, esso può prevedere, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo stesso, che il limite indicato al paragrafo 1, secondo comma, di cui sopra, non sia applicato all'impresa produttrice di zucchero durante la campagna o le campagne di commercializzazione in cui una parte delle sue quote è stata attribuita a una o più imprese produttrici di zucchero.

Inoltre se l'impresa produttrice di zucchero di cui una parte delle quote è stata attribuita a una o più imprese produttrici di zucchero a decorrere da una data campagna di commercializzazione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 193/82, aveva deciso prima di tale attribuzione di riportare un quantitativo di zucchero a tale campagna, tale riporto è considerato come effettuato dall'impresa o dalle imprese produttrici di zucchero che beneficiano dell'attribuzione delle quote nel limite dei quantitativi afferenti alle note attribuite.

 

     Art. 3. [4]

     1. Fatto salvo il paragrafo 3, le barbabietole trasformate corrispondenti ai quantitativi di zucchero riportati, sono pagate dall'impresa in causa a un prezzo pari almeno al prezzo minimo della barbabietola A valido alla data di scadenza del periodo di immagazzinamento obbligatorio del quantitativo di zucchero riportato in causa. Tale prezzo è adattato applicando le maggiorazioni o le diminuzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

     2. Allorquando l'impresa che ha deciso il riporto non effettua, per le barbabietole trasformate in zucchero riportato, un pagamento provvisorio corrispondente al prezzo minimo della barbabietola A valido nella campagna di commercializzazione durante la quale essa è stata prodotta, tale impresa è tenuta a far partecipare i produttori di barbabietole al beneficio risultante dal rimborso delle spese di magazzinaggio per il periodo di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Ai fini di tale partecipazione si prende in considerazione:

     a) la parte di spese finanziarie presa in considerazione per stabilire l'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio in causa di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

     b) la percentuale di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

     c) la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della stesso regolamento.

     3. Un accordo interprofessionale può derogare al paragrafo 1 con il consenso dello Stato membro interessato.

In caso di applicazione dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la deroga al disposto del paragrafo 1 non può avere per effetto che le entrate globali di ogni singolo produttore di barbabietole risultino inferiori a quelle risultanti dall'applicazione degli articoli 6 e 32 del predetto regolamento.

 

     Art. 4. [5]

     La comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 comprende:

     a) una dichiarazione dell'impresa interessata che attesti che lo zucchero da riportare è zucchero B o zucchero C e che includa un impegno di magazzinaggio ai sensi dell'articolo 27 anzidetto per il periodo decorrente dalla data di cui alla lettera c);

     b) il quantitativo di zucchero B o di zucchero C da riportare espresso in zucchero bianco;

     c) la data d'inizio del periodo di immagazzinamento obbligatorio;

     d) i dati necessari per la constatazione di cui all'articolo 2. Gli Stati membri possono richiedere indicazioni supplementari.

 

     Art. 5.

     1. Tranne in caso di forza maggiore riconosciuto dallo Stato membro in questione e fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri riscuotono un importo di 24,15 ECU/100 kg di zucchero, per il quantitativo di zucchero riportato per il quale l'impresa non ha soddisfatto l'obbligo di magazzinaggio previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Per il quantitativo di zucchero di cui al primo comma, gli Stati membri riscuotono, in più, un importo pari al contributo di magazzinaggio previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabile all'atto dello smercio [6].

     2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo, segnatamente in caso di forza maggiore addotto dall'impresa interessata.

Allorquando lo Stato membro in causa ha riconosciuto il caso di forza maggiore, i quantitativi di zucchero B o C riportati che risultano distrutti o avariati e che non è stato possibile recuperare, sono considerati, dietro domanda dell'impresa in questione, come non riportati. Per lo zucchero C di cui sopra non riportato lo Stato membro esige la restituzione degli importi già pagati a titolo dei rimborsi delle spese di magazzinaggio [7].

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CEE) n. 103/69 è abrogato.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, non si applicano in Grecia per i riporti di zucchero dalla campagna di commercializzazione 1981/1982 alla campagna di commercializzazione 1982/1983.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 967/2006.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) 948/82.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1708/84.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) 948/82.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) 948/82.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 260/96.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 948/82.