§ 1.6.N03 - Regolamento 30 luglio 2001, n. 1554.
Regolamento (CE) n. 1554/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto riguarda lo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/07/2001
Numero:1554


Sommario
Art. 1.      A titolo di misura d'intervento, sono concessi aiuti comunitari forfettari per lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.
Art. 2.      1. Su richiesta presentata alle competenti autorità francesi, ai produttori dello zucchero di cui all'articolo 1, consegnato nei porti europei della Comunità, è concesso per le campagne di [...]
Art. 3.      1. L'aiuto di cui all'articolo 2 si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 4.
Art. 4.      1. Per lo zucchero di cui all'articolo 1 raffinato nelle campagne di commercializzazione da 2002/2003 a 2005/2006 in una raffineria nelle regioni europee della Comunità, le raffinerie [...]
Art. 5.      La domanda di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 4 è corredata delle prove, riconosciute valide dallo Stato membro in causa, che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero [...]
Art. 6.      Lo Stato membro interessato comunica ogni mese alla Commissione, nei due mesi successivi al mese considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati concessi gli aiuti [...]
Art. 7.      Il regolamento (CEE) n. 2750/86 è abrogato.
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.N03 - Regolamento 30 luglio 2001, n. 1554.

Regolamento (CE) n. 1554/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale

(G.U.C.E. 31 luglio 2001, n. 205)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono concessi aiuti comunitari forfettari per lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare. Questi aiuti riguardano, da un lato, la raffinazione dello zucchero prodotto in tali dipartimenti nelle raffinerie situate nelle regioni europee della Comunità e, dall'altro, il trasporto dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare fino alle regioni europee della Comunità ed eventualmente il suo magazzinaggio nei dipartimenti suddetti.

     (2) Gli aiuti per la raffinazione nelle raffinerie comunitarie sono intesi a consentire l'approvvigionamento dello zucchero suddetto a condizioni di prezzo analoghe a quelle vigenti per gli zuccheri preferenziali.

     (3) Le spese del trasporto marittimo dipendono in particolare dalle dimensioni delle navi, che a loro volta sono funzione del pescaggio a carico effettuato in particolare nei porti d'imbarco dei dipartimenti francesi d'oltremare. L'esperienza ha dimostrato che, proprio a causa dei limiti di tali porti, spesso lo zucchero è trasportato da taluni di questi dipartimenti verso la Comunità in navi di dimensioni inferiori a 20000 tonnellate di stazza netta, mentre per stabilire il nolo Caraibi-Regno Unito si prendono in considerazione navi di stazza netta compresa tra 25000 e 30000 tonnellate. Le spese sostenute dagli operatori possono quindi essere sproporzionate rispetto all'elemento nolo dell'aiuto stabilito su base forfettaria. Occorre pertanto che le modalità di applicazione prevedano la facoltà di adeguare l'elemento nolo Caraibi-Regno Unito su base forfettaria quando la stazza delle navi utilizzate lo giustifichi.

     (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo 3 sullo zucchero ACP, allegato all'accordo di partenariato ACP-CE, il prezzo garantito si riferisce allo zucchero della qualità tipo non imballato, consegnato cif nei porti europei della Comunità. Quando il rendimento dello zucchero greggio preferenziale si discosta da quello della qualità tipo, a tale zucchero si applica un sistema di abbuoni praticato nel quadro degli scambi internazionali, diverso dalle maggiorazioni previste a tal fine dalla normativa comunitaria per lo zucchero greggio prodotto nella Comunità. Per equiparare le condizioni di prezzo applicabili a questi due tipi di zucchero greggio occorre compensare la differenza che risulta dall'applicazione dei due sistemi mediante un intervento specifico a favore dei raffinatori dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

     (5) La concessione degli aiuti alla raffinazione si giustifica limitatamente ai quantitativi di zucchero greggio originari dei dipartimenti francesi d'oltremare che potrebbero essere raffinati in zucchero bianco nelle varie regioni europee della Comunità, in base alle disponibilità di tali zuccheri che emergono da un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio da compilarsi periodicamente.

     (6) Poiché i produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare non dispongono di grandi impianti di magazzinaggio nelle loro fabbriche, tutto lo zucchero destinato ad essere consegnato alle raffinerie comunitarie è immagazzinato nei sili portuali non appena prodotto. Detti produttori sono quindi costretti ad anticipare le spese di trasporto dello zucchero dagli impianti di produzione al porto di imbarco. In questi ultimi anni, a causa dell'irregolarità delle spedizioni, la durata dell'anticipo si è allungata così come il periodo di permanenza del prodotto nei sili portuali, il che non ha fatto che aggravare l'onere a carico dei produttori. Appare quindi giustificato prevedere la possibilità di versare un anticipo sul pagamento definitivo dell'aiuto, di importo pari all'elemento fob dell'aiuto. È opportuno subordinare il versamento dell'anticipo alla costituzione, da parte del richiedente, di una cauzione di pari importo e stabilire le altre condizioni per la concessione dell'anticipo, in particolare le quantità di zucchero ammesse.

     (7) È necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento degli zuccheri, in particolare qualora i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di vari produttori.

     (8) Generalmente, intercorre un lungo periodo di tempo fra la data d'imbarco dello zucchero e quella dell'espletamento, all'arrivo, delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo competente. È quindi opportuno prevedere un sistema di anticipi.

     (9) È necessario prevedere misure adeguate di controllo degli zuccheri raffinati e definire a tal fine la nozione di raffinazione.

     (10) Le modalità di applicazione stabilite dal presente regolamento sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione, del 3 settembre 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 350/1999. Detto regolamento deve pertanto essere abrogato.

     (11) Occorre applicare tali misure dall'inizio della campagna di commercializzazione 2001/02.

     (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     A titolo di misura d'intervento, sono concessi aiuti comunitari forfettari per lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

 

          Art. 2.

     1. Su richiesta presentata alle competenti autorità francesi, ai produttori dello zucchero di cui all'articolo 1, consegnato nei porti europei della Comunità, è concesso per le campagne di commercializzazione da 2002/2003 a 2005/2006 un aiuto che consta di:

     a) un importo forfettario per tonnellata di zucchero, espressa in zucchero bianco, che rappresenta le spese di trasporto dalla fabbrica alla fase di consegna fob, fissato a:

     - 17 EUR/t per i dipartimenti della Riunione e della Martinica,

     - 24 EUR/t per il dipartimento della Guadalupa;

     b) un importo forfettario uniforme equivalente alle spese di trasporto marittimo dalla fase fob dipartimenti francesi d'oltremare alla fase cif porti europei della Comunità e le spese di assicurazione inerenti a detto trasporto;

     c) un importo per 100 kg di zucchero in giacenza al termine di ogni mese presso i produttori, espresso in zucchero bianco al mese, fissato a 0,45 EUR per il dipartimento della Guadalupa e a 0,35 EUR per il dipartimento della Riunione. [1]

     2. L'importo forfettario di cui al paragrafo 1, lettera b), è fissato in funzione dell'elemento nolo Caraibi-Regno Unito stabilito dal Freight Committee of the United Terminal Sugar Market Association of London e incorporato nel "London Daily Price" per lo zucchero, elemento valido alla data di rilascio della polizza di carico dello zucchero considerato.

     Detto importo è convertito in euro applicando il tasso di conversione utilizzato per il rilevamento del prezzo cif e adattato in misura forfettaria per tener conto delle spese di assicurazione della differenza di valore dello zucchero sul mercato mondiale e nella Comunità. In seguito, si applica a tale importo un coefficiente pari a 1,00 diviso per il rendimento dello zucchero in questione.

     La Commissione constata l'importo adattato e lo comunica alle competenti autorità francesi.

     3. Le competenti autorità francesi possono adeguare su base forfettaria l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora i costi di trasporto effettivi sostenuti dai produttori siano più elevati a causa dell'utilizzazione di navi di dimensioni inferiori a 20000 tonnellate di stazza netta.

     Tale adeguamento non può superare, per ciascun mese e per ciascuna zona geografica (Antille/Riunione), la media delle differenze tra il costo effettivo del nolo di navi di dimensioni inferiori a 20000 tonnellate di stazza netta, constatato in base alle polizze di carico ricevute per l'imbarco, e l'elemento nolo Caraibi-Regno Unito di cui al paragrafo 1, lettera b), riscontrate per i trasporti di merci sfuse nei dodici mesi precedenti il mese di partenza degli zuccheri dai porti dei dipartimenti francesi d'oltremare.

     All'adeguamento può essere applicata una maggiorazione non superiore al 25% se la dimensione delle navi è inferiore a 7000 tonnellate di stazza netta a causa dei limiti portuali.

     Le competenti autorità francesi comunicano tempestivamente alla Commissione gli adeguamenti effettuati, precisando in particolare il numero di navi e gli importi in questione, e trasmettono i documenti giustificativi pertinenti.

 

          Art. 3.

     1. L'aiuto di cui all'articolo 2 si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 4.

     Se il trasporto è effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutto lo zucchero in causa.

     2. L'aiuto di cui all'articolo 2 è versato su presentazione, da parte del produttore interessato:

     a) della prova, riconosciuta valida dallo Stato membro, dell'introduzione dello zucchero nelle regioni europee della Comunità; e

     b) della polizza di carico, dei risultati delle analisi e della fattura definitiva.

     Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico e per partite di 250 tonnellate, da un laboratorio riconosciuto dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero è stato introdotto.

     3. Può essere concesso un anticipo pari al 90% dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 96%.

     La domanda di anticipo deve essere presentata dal produttore interessato ed essere corredata della polizza di carico e della fattura provvisoria.

     4. Fatto salvo il paragrafo 2 e su presentazione di relativa domanda da parte del produttore o dei produttori di zucchero greggio interessati, può essere versato altresì un primo anticipo di importo pari all'elemento dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Questo primo anticipo costituisce un acconto dell'anticipo previsto al paragrafo 3.

     Il primo anticipo è calcolato in base al peso rilevato nel silo del porto d'imbarco dalle competenti autorità francesi o da persone che agiscono sotto il controllo di dette autorità, peso che viene convertito in zucchero bianco in base a un rendimento forfettario del 96%.

     La domanda di cui al primo comma è corredata della costituzione di una cauzione di importo pari all'anticipo richiesto. La cauzione è svincolata per le quantità per le quali si procede al pagamento definitivo dell'intero importo dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), secondo le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

     La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dalla Francia.

     La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

 

          Art. 4.

     1. Per lo zucchero di cui all'articolo 1 raffinato nelle campagne di commercializzazione da 2002/2003 a 2005/2006 in una raffineria nelle regioni europee della Comunità, le raffinerie percepiscono un aiuto per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 92 %, di importo pari allo 0,0387 % del prezzo di intervento dello zucchero greggio fissato per lo stesso periodo [2] .

     2. Il disposto del paragrafo 1 si applica limitatamente a quantitativi da determinarsi in funzione delle regioni della Comunità in cui lo zucchero potrebbe essere raffinato.

     I quantitativi di cui al primo comma, destinati ad essere raffinati nelle regioni europee interessate della Comunità, sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in base ad un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio.

     3. L'importo complessivo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso alle imprese che hanno raffinato lo zucchero in questione, che sono tenute a presentare la relativa domanda alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio ha avuto luogo la raffinazione.

 

          Art. 5.

     La domanda di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 4 è corredata delle prove, riconosciute valide dallo Stato membro in causa, che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare. A tal fine, su richiesta delle raffinerie interessate, lo zucchero greggio è posto sotto controllo doganale o controllo amministrativo di altro tipo che presenti garanzie equivalenti.

     Ai fini della concessione dell'aiuto s'intende per raffinazione la trasformazione dello zucchero greggio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, in zucchero bianco quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

 

          Art. 6.

     Lo Stato membro interessato comunica ogni mese alla Commissione, nei due mesi successivi al mese considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati concessi gli aiuti di cui rispettivamente agli articoli 2 e 4, nonché gli importi corrispondenti a detti quantitativi.

 

          Art. 7.

     Il regolamento (CEE) n. 2750/86 è abrogato.

 

          Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

 


[1]  Paragrafo sostituito dall'art. 1, Regolamento 7 agosto 2002, n. 1442/2002, a decorrere dal 1° luglio 2002.

[2]  Paragrafo sostituito dall'art. 2, Regolamento 7 agosto 2002, n. 1442/2002, a decorrere dal 1° luglio 2002.