§ 1.6.838 - Regolamento 3 settembre 1986, n. 2750.
Regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/09/1986
Numero:2750


Sommario
Art. 1.      1. L'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86
Art. 2.      Per l'applicazione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2225/86
Art. 3.      La domanda di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 deve essere corredata delle prove, riconosciute dallo Stato membro in questione, che lo zucchero [...]
Art. 4.      Lo Stato membro interessato comunica ogni mese alla Commissione, nei due mesi successivi al mese considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rispettivamente [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, i quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati in allegato
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dalla campagna 1986/1987


§ 1.6.838 - Regolamento 3 settembre 1986, n. 2750. [1]

Regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante quarta modifica del regolamento

(CEE) n. 3016/78.

(G.U.C.E. 5 settembre 1986, n. L 253).

 

Art. 1.

     1. L'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86:

     a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il trasporto à effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione;

     b) è versato su presentazione, da parte del produttore interessato:

     - del documento doganale di messa al consumo nelle regioni europee della Comunità o della copia o fotocopia di tale documento autenticata per copia conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali dello Stato membro interessato, e

     - della polizza di carico nonché dei risultati delle analisi e della fattura definitiva [2].

Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 250 tonnellate da un laboratorio riconosciuto dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero è stato introdotto.

     2. Può essere concesso un anticipo pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 96 %. La domanda di anticipo deve essere presentata dal produttore interessato ed essere corredata del documento doganale, della polizza di carico e della fattura provvisoria.

     3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 e a richiesta del produttore o dei produttori di zucchero greggio interessati, può essere concesso altresì un primo anticipo di importo pari all'elemento dell'aiuto indicato all'articolo 2, primo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2225/86. Questo primo anticipo costituisce un acconto sull'anticipo previsto al paragrafo 2.

     L'anticipo di cui al primo comma si calcola in base al peso accertato nel silo del porto di imbarco dalle autorità competenti francesi o da persone che operano sotto il loro controllo, convertito in zucchero bianco in base ad una resa forfettaria del 96 %.

     La domanda di cui al primo comma deve essere accompagnata dalla costituzione di una cauzione di importo equivalente all'anticipo richiesto. La cauzione viene svincolata per i quantitativi per i quali viene versato definitivamente l'aiuto complessivo di cui all'articolo 2, primo comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2225/86, alle condizioni di cui al paragrafo 1.

     A scelta del richiedente, la cauzione può essere costituita in contanti o sotto forma di garanzia concessa da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dalla Francia.

     La cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi di zucchero per i quali non sono stati rispettati gli obblighi previsti [3].

 

     Art. 2.

     Per l'applicazione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2225/86:

     - l'elemento noleggio Caraibi-Regno Unito è convertito in ECU, applicando il tasso di conversione considerato per la constatazione del prezzo cif;

     - l'importo di cui al primo trattino è adattato forfettariamente per tener conto, nelle spese di assicurazione, della differenza di valore dello zucchero sul mercato mondiale e nella Comunità;

     - all'importo adattato di cui al secondo trattino è applicato un coefficiente; tale coefficiente è pari a 1,00 diviso per il rendimento dello zucchero in questione.

L'importo adattato di cui al secondo trattino, constatato dalla Commissione, è comunicato alle competenti autorità della Repubblica francese [4].

     2. Le autorità competenti della Repubblica francese possono adeguare su base forfettaria l'importo di cui all'ultimo comma del paragrafo 1 qualora, in seguito all'utilizzazione di navi di dimensioni inferiori a 20000 tonnellate di stazza netta, i costi di trasporto effettivi sostenuti dai produttori superino detto importo.

Tale adeguamento non può superare, per ciascun mese e per ciascuna zona geografica (Antille/Riunione), la media, diminuita di un importo forfettario di 2 EUR/tonnellata, delle differenze riscontrate per i trasporti di merci sfuse nei dodici mesi precedenti il mese di partenza degli zuccheri dai porti dei DOM tra il costo effettivo del noleggio di navi di dimensioni inferiori a 20000 tonnellate di stazza netta, stabilito sulla base delle polizze di carico ricevuto per l'imbarco, e l'elemento noleggio Caraibi-Regno Unito di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2225/86.

Le autorità competenti della Repubblica francese comunicano tempestivamente alla Commissione gli adeguamenti effettuati, precisando in particolare il numero di navi e gli importi in questione, e trasmettono i documenti giustificativi pertinenti [5].

 

     Art. 3.

     La domanda di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 deve essere corredata delle prove, riconosciute dallo Stato membro in questione, che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; a tal fine, su richiesta dell'interessato, lo zucchero greggio in questione è posto sotto controllo doganale o sotto altro controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Ai fini della concessione dell'aiuto s'intende per raffinazione la trasformazione dello zucchero greggio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco quale definito al suddetto paragrafo 2, lettera a).

 

     Art. 4.

     Lo Stato membro interessato comunica ogni mese alla Commissione, nei due mesi successivi al mese considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rispettivamente concessi gli aiuti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2225/86, nonché le somme relative a detti quantitativi.

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6.

     Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, i quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati in allegato.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dalla campagna 1986/1987.

 

 

     ALLEGATO [7]

     Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in tonnellate di zucchero bianco

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall’art. 7 del del regolamento (CEE) n. 1554/2001.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 437/87.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2024/90.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 350/99.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 350/99.

[6] Sostituisce i punti VI e VII dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/78.

[7] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 437/87.