§ 8.5.69 - Regolamento 13 gennaio 2006, n. 65.
Regolamento (CE) n. 65/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:13/01/2006
Numero:65


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 8.5.69 - Regolamento 13 gennaio 2006, n. 65.

Regolamento (CE) n. 65/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 17 gennaio 2006, n. L 11).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, è stato il primo atto normativo contenente tali misure.

      (2) Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni.

      (3) In particolare deve essere possibile testare nuove tecnologie e nuovi processi, su base sperimentale e per un periodo di tempo limitato. Tali esperimenti non devono pregiudicare i livelli generali di sicurezza dell'aviazione civile.

      (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CE) n. 622/2003 è inserito il seguente articolo 3 bis:

     «Articolo 3 bis. Nuove metodologie e procedure

     1. Gli Stati membri possono autorizzare metodologie o procedure per i controlli di sicurezza diverse da quelle previste nell'allegato, a condizione che tale metodologia o procedura:

     a) sia utilizzata al fine di valutare un nuovo modo di effettuare i controlli di sicurezza in questione;

     b) non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto.

     2. Almeno quattro mesi prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informerà per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri circa la nuova metodologia o procedura che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantirà che l'applicazione della nuova metodologia o procedura soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b). La notifica dovrà contenere anche informazioni dettagliate sul sito/sui siti nel quale tale metodologia o procedura sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione.

     3. In caso di risposta favorevole da parte della Commissione, o qualora non fosse pervenuta alcuna risposta entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta scritta, lo Stato membro potrà autorizzare l'introduzione della nuova metodologia o procedura.

     Qualora non ritenga che la nuova metodologia o procedura fornisca garanzie sufficienti per il mantenimento del livello generale di sicurezza dell’aviazione civile, la Commissione informerà di ciò gli Stati membri entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, esponendo le sue preoccupazioni. In tal caso lo Stato membro interessato non darà inizio a tale metodologia o procedura fino a quando non avrà risposto in modo soddisfacente alle preoccupazioni della Commissione.

     4. Il periodo di valutazione massimo per ogni metodologia o procedura è di 18 mesi. La durata del periodo di valutazione potrà essere estesa dalla Commissione al massimo di 12 mesi, a condizione che lo Stato membro fornisca una giustificazione adeguata.

     5. Durante il periodo di valutazione, l’autorità competente dello Stato membro interessato trasmetterà periodicamente alla Commissione, a intervalli non superiori a sei mesi, una relazione sullo stato di avanzamento della valutazione. La Commissione comunicherà agli altri Stati membri il contenuto di tale relazione.

     6. Nessun periodo di valutazione potrà avere durata superiore a 30 mesi.»

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.