§ 1.6.A29 - Regolamento 29 aprile 1996, n. 779.
Regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/04/1996
Numero:779


Sommario
Art. 1.      Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, [...]
Art. 2.      Ogni Stato membro comunica alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un elenco dei quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espressi in peso «tal quale» presi in consegna [...]
Art. 3.      Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81
Art. 4.      Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81
Art. 5.      Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le esportazioni verso paesi terzi
Art. 6.      Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione
Art. 7.      Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2670/81, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente ad ogni 15 marzo per la [...]
Art. 12.      Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      Ai fini del presente regolamento
Art. 17.      La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati comunicati in forza del presente regolamento
Art. 18.      Il regolamento (CEE) n. 787/83 è abrogato
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1996


§ 1.6.A29 - Regolamento 29 aprile 1996, n. 779. [1]

Regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero.

(G.U.C.E. 30 aprile 1996, n. L 106).

 

CAPO I

Intervento

 

Art. 1.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 [2]:

     a) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espressi in peso «tal quale» offerti, ma non ancora presi in consegna dall'organismo d'intervento;

     b) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espressi in peso «tal quale» presi in consegna dall'organismo d'intervento;

     c) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espressi in peso «tal quale» venduti dall'organismo d'intervento.

 

     Art. 2.

     Ogni Stato membro comunica alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un elenco dei quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espressi in peso «tal quale» presi in consegna dall'organismo d'intervento, ripartiti secondo i magazzini di giacenza riconosciuti.

 

     Art. 3.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81:

     [1) ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espressi in peso «tal quale» per i quali è stato rilasciato un titolo di premio di denaturazione;] [3]

     2) dietro richiesta della Commissione stessa, un elenco, per un determinato periodo, dei quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio denaturati, ripartiti secondo uno dei procedimenti indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 100/72.

 

     Art. 4.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81:

     1) entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppi espressi in zucchero bianco, e i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, per i quali

     a) è stato effettivamente rilasciato un titolo di restituzione alla produzione;

     b) è stata pagata una restituzione alla produzione;

     2) entro la fine di ogni mese di settembre, per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero bianco, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppi espressi in zucchero bianco, e i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, ripartiti secondo i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, per i quali:

     a) è stato effettivamente rilasciato un titolo di restituzione alla produzione;

     b) è stata pagata una restituzione alla produzione;

     3) entro la fine di ogni mese di settembre, per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di prodotti di base di cui al punto 2 utilizzati per la fabbricazione dei prodotti intermedi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/78.

 

CAPO II

Scambi

 

     Art. 5.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le esportazioni verso paesi terzi,

     1) ogni mese, per il mese precedente [4]:

     a) i quantitativi per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo d'esportazione, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, ripartiti in:

     - zucchero bianco delle voci NC 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90,

     - zucchero greggio, espresso in peso «tal quale», delle voci NC 1701 11 90 e 1701 12 90,

     - sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, delle voci NC 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 e 2106 90 59,

     - isoglucosio, espresso in materia secca, delle voci NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30,

     - sciroppo di inulina, espresso in materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio, della voce NC ex 1702 60 90;

     b) i quantitativi di zucchero bianco della voce NC 1701 99 10 per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo d'esportazione, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

     c) i quantitativi di zucchero bianco C, di zucchero greggio C, di isoglucosio C, di sciroppo di inulina C, espressi a seconda dei casi, in zucchero bianco, in materia secca o in equivalente zucchero/isoglucosio, per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione;

     d) i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dall'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, nonché i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione per l'esportazione sotto forma di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio;

     2) entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco di cui al punto 1, lettera b), esportati tenendo conto dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

     3) per ogni mese civile ed entro la fine del terzo mese civile successivo al mese civile in causa,

     a) i quantitativi, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione, di zucchero e di sciroppo espressi in zucchero bianco, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1464/95, esportati tal quali senza titolo d'esportazione;

     b) i quantitativi di zucchero rientranti nelle quote, esportati in forma di zucchero bianco o in forma di prodotti trasformati espressi in zucchero bianco, per i quali è stato rilasciato un titolo di esportazione per l'esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché per l'esecuzione di altre azioni comunitarie di forniture gratuite;

     c) qualora si tratti di esportazioni di cui all'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87, i quantitativi di zucchero e di sciroppi di saccarosio espressi in zucchero bianco, e di isoglucosio espressi in materia secca, esportati tal quali, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni;

     d) i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio espressi in zucchero bianco, i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, esportati in forma di prodotti compresi nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, e nella forma dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione;

     e) qualora si tratti di esportazioni di cui alla lettera d) dal punto 1) e della lettera d) del presente punto, i quantitativi esportati senza restituzione.

Le comunicazioni di cui alle lettere d) ed e) sono fornite separatamente alla Commissione a norma del regolamento applicabile al prodotto trasformato di cui trattasi.

 

     Art. 6.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

     1) ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi espressi in peso «tal quale», di zucchero bianco e di zucchero greggio non preferenziali, di sciroppi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di importazione [5];

     [2) per ogni trimestre, entro il terzo mese civile successivo al trimestre in questione, i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco,

     a) importati da paesi terzi nella forma dei prodotti trasformati di cui all'articolo 5, punto 1, lettera d) e punto 3, lettera d);

     b) provenienti da altri Stati membri o spediti in altri Stati membri, tal quali o in forma di prodotti trasformati.] [6]

 

     Art. 7.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

     1) ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso «tal quale», per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione o un titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1464/95;

     2) per ogni trimestre, entro il secondo mese civile successivo al trimestre in questione e separatamente, i quantitativi di zucchero introdotti da paesi terzi e usciti sotto forma di prodotti compensatori in regime di traffico di perfezionamento attivo, quale è definito all'articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

 

CAPO III

Importazioni preferenziali

 

     Art. 8. [7]

     [1. Ciascuno Stato membro, per quanto riguarda le importazioni di "zucchero preferenziale" ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001:

     1) comunica alla Commissione, entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero, espressi in peso "tal quale" per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2782/76, ripartiti per Stato di origine;

     2) trasmette alla Commissione, entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente:

     a) copie dei certificati di circolazione delle merci EUR.1;

     b) copie dell'attestato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2782/76;

     c) se del caso, copie della dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2782/76.

     I documenti di cui alle lettere a) e b) indicano, oltre alle informazioni previste agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2782/76, il grado di polarizzazione di ogni quantitativo importato, espresso con sei cifre decimali;

     3) comunica alla Commissione, entro la fine di ogni mese di ottobre, l'elenco riassuntivo dei certificati ed attestati di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2782/76 indicando;

     a) il quantitativo totale di zucchero bianco (in tonnellate);

     b) il quantitativo totale di zucchero greggio, espresso in peso "tal quale" e in tonnellate;

     c) il quantitativo di zucchero greggio, espresso in peso "tal quale" e in tonnellate, destinato al consumo diretto,

     effettivamente importati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2782/76 nello Stato membro di cui trattasi durante il periodo di consegna che si conclude il 30 giugno dello stesso anno.

     Tali comunicazioni sono fornite separatamente per ciascuno Stato d'origine.] [8]

     2. Ciascuno Stato membro, per quanto concerne le importazioni preferenziali ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, delle decisioni 2001/330/CE e 2001/868/CE, comunica alla Commissione ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi espressi in peso "tal quale" di zucchero bianco, di zucchero greggio, di sciroppo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo d'importazione.

     Tali comunicazioni sono fornite separatamente in funzione dei diversi regolamenti e decisioni applicabili ai prodotti di cui trattasi nonché per ciascuno Stato di origine.

 

CAPO IV

Produzione e consumo

 

     Art. 9. [9]

     [Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

     1) anteriormente ad ogni 1° marzo, per ciascuna impresa produttrice di zucchero e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo di inulina situata nel proprio territorio, la produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione in corso, constatata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica e per la Spagna, per quanto concerne lo zucchero ottenuto dalla canna tale data è sostituita dal 1 luglio;

     2) entro la fine di ciascun mese civile, per il mese civile precedente, la produzione di isoglucosio di ciascuna impresa produttrice di isoglucosio situata nel proprio territorio, constatata a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 2 bis del regolamento (CEE) n. 1443/82; i quantitativi di isoglucosio prodotti mensilmente in regime di perfezionamento attivo sono comunicati separatamente;

     3) anteriormente ad ogni 15 settembre, per ciascuna impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio o di sciroppo di inulina situata nel proprio territorio, la produzione definitiva di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione precedente, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1443/82.]

 

     Art. 10. [10]

     [Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, ogni mese civile per il mese civile precedente:

     a) i quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina smerciati nel proprio territorio per il consumo,

     b) i quantitativi di zucchero denaturato,

     c) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio in peso «tal quale», prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e smerciati per il consumo diretto sul proprio territorio,

espressi, a seconda dei casi in zucchero bianco, in materia secca o in equivalente zucchero/isoglucosio.]

 

     Art. 11.

     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2670/81, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente ad ogni 15 marzo per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero C di isoglucosio C e di sciroppo di inulina C che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81, si considerano smerciati sul mercato interno della Comunità.

 

     Art. 12.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione,

     1) anteriormente al 15 di ogni mese, per il mese civile precedente, i quantitativi totali di zucchero B e di zucchero C, eventualmente riportati in forza dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

     2) anteriormente ad ogni 1 marzo, per la campagna di

commercializzazione in corso e per ciascuna impresa produttrice di

zucchero, i quantitativi totali di zucchero B e di zucchero C riportati

alla campagna di commercializzazione successiva;

Tuttavia:

     - per quanto riguarda la produzione di zucchero di barbabietole in Spagna, la data del 1 marzo è sostituita dal 15 aprile;

     - per quanto riguarda la produzione di zucchero di canna nei dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica e in Spagna, la data del 1 marzo è sostituita dal 1 luglio.

 

CAPO V

Compensazione delle spese di magazzinaggio

 

     Art. 13. [11]

     [Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

     1) i riconoscimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 1358/77 nonché le eventuali revoche di tali riconoscimenti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1998/78;

     2) per ogni mese civile entro il 15 del secondo mese civile successivo usando il modello contenuto nell'allegato I:

     a) i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1358/77,

     b) i quantitativi smerciati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1998/78.]

 

CAPO VI

Bilanci di approvvigionamento

 

     Art. 14. [12]

     [Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

     1) anteriormente ad ogni 1 settembre, per la campagna di commercializzazione precedente, e anteriormente al 1° gennaio per la campagna di produzione precedente, i dati relativi al bilancio di approvvigionamento di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per il periodo di cui trattasi, usando il modello contenuto nell'allegato II;

     2) anteriormente ad ogni 1° ottobre, per la campagna di commercializzazione precedente, i dati corrispondenti relativi al bilancio di approvvigionamento di melassi, usando il modello riportato all'allegato III.]

 

CAPO VII

Accordo internazionale sullo zucchero

 

     Art. 15. [13]

     [Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per ogni mese civile ed entro il terzo mese civile successivo, i dati statistici relativi agli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito dell'accordo internazionale sullo zucchero, usando i modelli contenuti nell'allegato IV e nell'allegato V.]

 

CAPO VIII

Disposizioni generali

 

     Art. 16.

     Ai fini del presente regolamento:

     a) per settimana precedente si intende il periodo di riferimento decorrente dal giovedì al mercoledì;

     b) per trimestre precedente si intende il periodo di riferimento di tre mesi, ossia a seconda dei casi, luglio-settembre, ottobre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno;

     c) per campagna di produzione precedente si intende il periodo di riferimento decorrente dal 1 ottobre di un anno civile al 30 settembre dell'anno civile successivo.

 

     Art. 17.

     La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati comunicati in forza del presente regolamento.

Tuttavia, ai dati risultanti da tali comunicazioni che riguardino un'impresa determinata, le sue installazioni tecniche; la natura e il volume della sua produzione nonché ai dati che consentono di risalire a siffatti elementi, possono avere accesso soltanto le persone che, in seno alla Commissione, sono incaricate del settore dei mercati dello zucchero. Tali dati non possono essere trasmessi a terzi.

 

     Art. 18.

     Il regolamento (CEE) n. 787/83 è abrogato.

I richiami al regolamento abrogato devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1996.

 

 

ALLEGATO I [14]

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI MAGAZZINAGGIO

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II [15]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO III [16]

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DI MELASSI

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IV [17]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO V [18]

 

     (Omissis)

 


[1] L’art. 8 del regolamento (CE) n. 493/2006 stabilisce che il presente regolamento si applica fino al 30 settembre 2006.

[2] Alinea così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[3] Punto abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[4] Alinea così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[5] Numero così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[6] Punto abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 996/2002.

[8] Paragrafo abrogato dall’art. 27 del regolamento (CE) n. 1159/2003.

[9] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[10] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[11] Il Capo V è stato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[12] Il Capo VI è stato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[13] Il Capo VII è stato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[14] Allegato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[15] Allegato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[16] Allegato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[17] Allegato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.

[18] Allegato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1140/2003.