§ 1.6.N52 – Regolamento 27 giugno 2003, n. 1140.
Regolamento (CE) n. 1140/2003 della Commissione che modifica, nel settore dello zucchero, i regolamenti (CE) n. 779/96 recante modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/06/2003
Numero:1140


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.N52 – Regolamento 27 giugno 2003, n. 1140.

Regolamento (CE) n. 1140/2003 della Commissione che modifica, nel settore dello zucchero, i regolamenti (CE) n. 779/96 recante modalità d'applicazione per quanto riguarda le comunicazioni e (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote.

(G.U.U.E. 28 giugno 2003, n. L 160).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 8, e l'articolo 41, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione  dispone all'articolo 4 che gli Stati membri stabiliscano le produzioni di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina. Tenuto conto dell'esperienza acquisita, è opportuno precisare gli obblighi degli Stati membri in merito a tale disposizione e prevedere la comunicazione alla Commissione dei dati relativi a queste produzioni.

     (2) I dati specifici relativi alle scorte vanno forniti dagli Stati membri, mentre i dati sul commercio estero sono ricavati dalla banca dati Comext di Eurostat. Di conseguenza occorre stabilire le idonee comunicazioni degli Stati membri sulle scorte dei prodotti in questione, fondate su una definizione chiara e precisa del concetto di scorte che garantisca un'applicazione omogenea in ciascuno Stato membro. Occorre inoltre prevedere che vengano precisate le scorte di ciascun tipo di zucchero a fine campagna in modo da elaborare bilanci per Stato membro.

     (3) Dato che le statistiche doganali non distinguono i quantitativi esportati come zucchero C, occorre detrarli dal totale delle esportazioni di zucchero come tale e prevedere a tal fine comunicazioni mensili delle imprese agli Stati membri e degli Stati membri alla Commissione relative ai quantitativi di zucchero C esportati.

     (4) L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 314/ 2002 stabilisce le modalità di determinazione del quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina smerciato per il consumo nella Comunità, di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1260/2001. L'esperienza acquisita indica la necessità di precisare in tale paragrafo che il summenzionato quantitativo è ottenuto sommando i quantitativi prodotti e importati e detraendo i quantitativi esportati, previo adeguamento della variazione delle scorte.

     (5) Al fine di agevolare i compiti amministrativi, occorre semplificare o abolire talune disposizioni del regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 995/2002, che i summenzionati adeguamenti del regolamento (CE) n. 314/2002 hanno reso caduche o che sono inutili ai fini di una corretta gestione del mercato.

     (6) Occorre modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 779/96 e (CE) n. 314/2002.

     (7) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 779/96 è modificato come segue:

     1) all'articolo 1, primo comma, l'espressione «ogni settimana per la settimana precedente» è sostituita dall'espressione «su richiesta di quest'ultima»;

     2) all'articolo 3, il punto 1 è soppresso;

     3) all'articolo 5, punto 1, l'espressione «ogni settimana, per la settimana precedente» è sostituita dall'espressione «ogni mese, per il mese precedente»;

     4) l'articolo 6 è modificato come segue:

     a) al punto 1, l'espressione «ogni settimana, per la settimana precedente» è sostituita dall'espressione «ogni mese, per il mese precedente»;

     b) il punto 2 è soppresso;

     5) gli articoli 9 e 10 sono soppressi;

     6) i capi V, VI e VII sono soppressi;

     7) gli allegati I, II, III, IV e V sono soppressi.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:

     1) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4

     1. Per ciascuna campagna di commercializzazione sono stabiliti un bilancio comunitario di approvvigionamento di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina nonché un bilancio di approvvigionamento di zucchero per ogni Stato membro. Tali bilanci sono consolidati alla fine della campagna successiva.

     2. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo di ogni anno, la produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo d'inulina della campagna in corso di ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione di zucchero è ripartita per mese. Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto riguarda lo zucchero di canna, la produzione provvisoria è stabilita e comunicata anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° giugno di ogni anno, le superfici e le produzioni, da un lato, di barbabietole destinate rispettivamente alla produzione di zucchero, di alcole o di altri prodotti e, dall'altro, di cicorie destinate alla produzione di sciroppo d'inulina, per la campagna in corso e, a titolo previsionale, per la campagna successiva.

     4. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 5 settembre di ogni anno, le produzioni definitive A, B e C di zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina della campagna precedente per ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione totale di zucchero è ripartita per mese.

     5. Qualora sia necessario modificare la produzione definitiva di zucchero in base alle informazioni comunicate di cui al paragrafo 4, si tiene conto della conseguente differenza al momento in cui viene stabilita la produzione definitiva della campagna durante la quale tale differenza è constatata.

     6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo di ogni anno, la ripartizione per impresa delle quote A e B di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina attribuite per la campagna in corso.»

     2) sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater:

     «Articolo 4 bis

     1. Ciascuna impresa produttrice di isoglucosio comunica allo Stato membro nel cui territorio è avvenuta la sua produzione, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente prodotti durante il mese precedente.

     Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, per ogni mese e anteriormente alla fine del secondo mese successivo, la produzione di isoglucosio di ciascuna impresa interessata.

     I quantitativi prodotti in regime di perfezionamento attivo sono comunicati separatamente. I quantitativi di isoglucosio prodotti in regime di perfezionamento attivo non sono presi in considerazione per determinare la produzione di cui al secondo comma.

     2. In deroga al paragrafo 1, primo e secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro possono decidere, per un'impresa produttrice di isoglucosio e su preventiva richiesta scritta debitamente giustificata dell'impresa:

     a) di cumulare la produzione dei mesi di maggio e giugno della campagna di commercializzazione precedente con imputazione sulla campagna di commercializzazione in corso; oppure

     b) di cumulare, nella sua totalità o in parte, la produzione del mese di giugno di una campagna e quella del mese di luglio della campagna di commercializzazione successiva con imputazione su quest'ultima.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la richiesta di cumulo deve indicare almeno il quantitativo di produzione del mese di giugno da cumulare con quello del mese di luglio. Detto quantitativo non può superare il 7 % della somma delle quote A e B dell'impresa in causa applicabili alla campagna di commercializzazione in cui è richiesto il cumulo. Il quantitativo cumulato è considerato quale prima produzione delle quote dell'impresa in causa.

     Nella sua decisione lo Stato membro tiene conto della situazione di produzione dell'impresa e della domanda del mercato, in particolare in rapporto alle quote e ai contributi alla produzione. Durante una campagna determinata, un'impresa può beneficiare soltanto di una delle due possibilità di cumulo di cui al primo comma.

     3. Dopo l'accordo dello Stato membro, l'impresa produttrice di isoglucosio in causa gli comunica, anteriormente al 15 luglio successivo nel caso di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), e anteriormente al 15 agosto successivo nel caso di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), i quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente prodotti nel corso dei due mesi in causa, tenuto conto, se del caso, del quantitativo da cumulare di cui al paragrafo 2, secondo comma.

     4. Lo Stato membro stabilisce e comunica alla Commissione, anteriormente al 15 ottobre, la produzione cumulata di isoglucosio dell'impresa interessata nel corso dei due mesi in causa, da imputare sulla produzione della campagna di commercializzazione considerata, in conformità rispettivamente del paragrafo 2, primo comma, lettera a) o lettera b).

     5. Le disposizioni del paragrafo 2, primo comma, lettera b), e secondo comma, non sono applicabili all'ultima campagna di commercializzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     Articolo 4 ter

     1. Ciascuna impresa cui è attribuita una quota di produzione di zucchero e ciascun raffinatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 comunica all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione, anteriormente al 20 di ogni mese, i quantitativi complessivi, espressi in zucchero bianco, degli zuccheri e sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del presente regolamento:

     — di proprietà o oggetto di una nota di pegno e

     — giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine del mese precedente.

     I summenzionati quantitativi sono ripartiti, per ciascuno Stato membro di magazzinaggio, in:

     — zucchero prodotto dall'impresa in questione nell'ambito delle quote A e B,

     — zucchero riportato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     — zucchero C,

     — altri zuccheri.

     2. L'organismo di cui al paragrafo 1 può esigere dalle imprese interessate la comunicazione di dati supplementari concernenti in particolare, ai fini dei controlli amministrativi e materiali, i luoghi esatti di magazzinaggio nonché gli acquisti e le vendite di zucchero.

     In caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la comunicazione alla Commissione, quest'ultimo comunica agli Stati membri interessati, anteriormente alla fine del mese successivo, i quantitativi immagazzinati e i luoghi di magazzinaggio situati nel loro territorio. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla fine del secondo mese successivo a quello in causa, il quantitativo di zucchero in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese menzionate al paragrafo 1, ripartito per tipo di zucchero di cui al paragrafo 1, secondo comma.

     Tuttavia, la comunicazione relativa alle scorte al 30 giugno indica la ripartizione secondo ciascun tipo di zucchero immagazzinato, per ciascuno Stato membro in cui ha luogo il magazzinaggio. Quando il tipo di zucchero immagazzinato fuori dello Stato membro di produzione non è determinato, si considera che esso sia zucchero delle quote A e B.

     Gli Stati membri comunicano, anteriormente al 31 agosto 2003, le scorte di zucchero al 30 giugno 2002 e al 30 giugno 2003, stabilite e ripartite per Stato membro di magazzinaggio e per tipo di zucchero, conformemente al paragrafo 1.

     3. Ciascuna impresa cui è attribuita una quota di produzione di isoglucosio o di sciroppo d'inulina comunica, anteriormente al 1° agosto, all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione i quantitativi, espressi in equivalente zucchero bianco, di isoglucosio ovvero di sciroppo d'inulina di proprietà e giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine della campagna precedente, ripartiti in:

     — isoglucosio o sciroppo d'inulina prodotti dall'impresa in questione nell'ambito delle quote A e B,

     — isoglucosio C o sciroppo d'inulina C,

     — altri.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1° settembre, i quantitativi di isoglucosio e di sciroppo d'inulina in giacenza alla fine della campagna precedente, ripartiti conformemente al primo comma.

     Articolo 4 quater

     1. Le imprese produttrici di zucchero C comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato prodotto tale zucchero, anteriormente alla fine di ogni mese, i rispettivi quantitativi di zucchero C esportato durante il mese precedente. I quantitativi sono ripartiti per Stato membro in cui è avvenuta l'esportazione.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente alla fine del secondo mese successivo, il quantitativo mensile di zucchero C esportato dalle imprese di cui al primo comma, ripartito conformemente al medesimo comma.

     Sulla scorta delle prove di esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 15 maggio, il quantitativo di zucchero C esportato ogni mese della campagna precedente dalle imprese di cui al primo comma, ripartito conformemente al medesimo comma.

     2. Le imprese che hanno prodotto zucchero C nel corso di almeno una delle due campagne 2001/2002 e 2002/ 2003 comunicano, anteriormente al 1° agosto 2003, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato prodotto tale zucchero i quantitativi di zucchero C esportato nel corso della campagna 2002/2003, ripartiti per Stato membro in cui è avvenuta l'esportazione.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 5 settembre 2003, i quantitativi di zucchero C esportato dalle imprese di cui al primo comma nel corso della campagna 2002/2003, ripartiti conformemente al medesimo comma.»

     3) il testo dell'articolo 6, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

     «4. Il quantitativo smerciato per il consumo all'interno della Comunità da constatare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stabilito mediante la somma dei quantitativi, espressi in zucchero bianco, di zuccheri e sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del presente regolamento, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina:

     a) in giacenza all'inizio della campagna;

     b) prodotti nell'ambito delle quote A e B;

     c) importati come tali;

     d) contenuti in prodotti trasformati importati, dalla quale sono detratti i quantitativi, espressi in zucchero bianco, di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina:

     a) esportati come tali;

     b) contenuti in prodotti trasformati esportati;

     c) in giacenza a fine campagna;

     d) oggetto di titolo di restituzioni alla produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/ 2001.

     I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e al secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche dati di Eurostat e vertono, in mancanza di dati completi per una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili.

     I quantitativi in regime di perfezionamento attivo non sono presi in considerazione.

     I quantitativi di cui al primo comma, lettera c), e al secondo comma, lettera a), tengono conto dei quantitativi destinati alle Isole Canarie, a Madera e alle Azzorre, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 2670/81.

     I quantitativi di zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina contenuti nei prodotti di cui al primo comma, lettera d), e al secondo comma, lettera b), sono stabiliti in funzione dei tenori medi constatati per i prodotti in causa e dei dati di Eurostat.

     Dai quantitativi di cui al secondo comma, lettera a), sono esclusi lo zucchero C, l'isoglucosio C e lo sciroppo d'inulina C nonché l'aiuto alimentare.»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.