§ 14.4.229 - Regolamento 11 giugno 2002, n. 995.
Regolamento (CE) n. 995/2002 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:11/06/2002
Numero:995


Sommario
Art. 1.      1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, un contingente tariffario per l'importazione di 50.700 tonnellate, in equivalente peso di carni non disossate, di carni bovine [...]
Art. 2.      1. Una domanda relativa a diritti d'importazione è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti [...]
Art. 3.      1. Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in equivalente carni non disossate e non deve superare il quantitativo disponibile [...]
Art. 4.      1. Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un titolo [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. Per i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione entro il 21 febbraio 2003 è effettuata una nuova assegnazione di diritti d'importazione.
Art. 7.      Ai fini del presente regolamento:
Art. 8.      Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo [...]
Art. 9.      1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale entro sette mesi è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità [...]
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.229 - Regolamento 11 giugno 2002, n. 995.

Regolamento (CE) n. 995/2002 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003).

(G.U.C.E. 12 giugno 2002, n. L 152).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio esige che la Comunità apra un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2002/2003 che inizia il 1° luglio 2002.

     (2) Le importazioni di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario beneficiano della sospensione totale del dazio specifico nei casi in cui la carne è destinata alla fabbricazione di conserve i cui componenti caratteristici consistono esclusivamente di carni bovine e di gelatina. Nei casi in cui le carni sono destinate ad altri prodotti trasformati contenenti carni bovine, le importazioni beneficiano di una sospensione del 55 %del dazio autonomo specifico. La ripartizione del contingente tariffario tra le due categorie di prodotti summenzionate deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate per quanto concerne importazioni analoghe.

     (3) Per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solamente a trasformatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE.

     (4) Le importazioni nella Comunità nell'ambito del presente contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. I titoli possono essere rilasciati dopo l'assegnazione di diritti d'importazione in base alle domande presentate da trasformatori aventi diritto. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione dello stesso si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001.

     (5) Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono essere rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione. Allo stesso scopo, inoltre, insieme alla domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione. La richiesta di titoli d'importazione corrispondenti ai diritti assegnati deve costituire un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999.

     (6) Affinché i quantitativi compresi nel contingente siano utilizzati completamente, occorre fissare un termine per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e stabilire disposizioni in merito a una nuova assegnazione di quantitativi non coperti dalle domande di titoli presentate entro tale termine. Alla luce dell'esperienza acquisita, tale assegnazione dev'essere limitata ai trasformatori che hanno convertito tutti i diritti d'importazione inizialmente ottenuti in titoli d'importazione.

(7) L'applicazione del presente contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. La trasformazione deve essere pertanto autorizzata solamente nello stabilimento di cui alla casella 20 del titolo d'importazione.

     (8) Deve essere inoltre costituita una cauzione per garantire che le carni importate vengano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. L'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al i fuori del contingente.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, un contingente tariffario per l'importazione di 50.700 tonnellate, in equivalente peso di carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nella Comunità.

     2. Il quantitativo complessivo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due parti:

     a) 40.000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di conserve secondo la definizione dell'articolo 7, lettera a);

     b) 10.700 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti secondo la definizione dell'articolo 7, lettera b).

     3. Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti:

     - 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a),

     - 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera b).

     4. Gli importi dei dazi doganali per l'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del presente contingente tariffario sono fissati nell'allegato 7, numero d'ordine 13, della parte terza del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

 

     Art. 2.

     1. Una domanda relativa a diritti d'importazione è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, abbia effettuato almeno un'operazione nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine. La domanda deve altresì essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE. Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto, nei limiti del 10 % di ciascun quantitativo disponibile.

     Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato ai fini dell'IVA.

     2. Insieme alla domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg.

     3. Il presente regolamento non si applica ai richiedenti che, al 1° gennaio 2002, non operavano più nel settore della trasformazione delle carni.

     4. La domanda deve essere corredata di documenti atti a comprovare, in misura ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, il rispetto delle condizioni stabilite ai precedenti paragrafi.

 

     Art. 3.

     1. Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in equivalente carni non disossate e non deve superare il quantitativo disponibile previsto per ciascuna delle due categorie.

     2. Ogni domanda relativa ai prodotti A o ai prodotti B deve pervenire all'autorità competente entro il 21 giugno 2002.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 28 giugno 2002, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.

     Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo fax, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

     4. La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande, stabilendo se necessario una percentuale rispetto ai quantitativi richiesti.

 

     Art. 4.

     1. Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

     2. Per quanto riguarda la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la domanda di titoli d'importazione corrispondenti ai diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     Se in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, la Commissione fissa una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.

     3. Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati assegnati, un trasformatore può richiedere i titoli d'importazione sino al 21 febbraio 2003.

     4. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto

     - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione, e

     - a parte o per conto di trasformatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. I trasformatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per i quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

     Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate equivalgono a 77 kg i carni disossate.

     5. All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati i diritti d'importazione trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato nella domanda di titolo entro tre mesi dalla data d'importazione.

     Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato III.

 

     Art. 5. [1]

     1. Nella domanda di titolo e nel titolo stesso devono figurare:

     a) alla casella 8, il paese d'origine;

     b) alla casella 16, uno dei codici NC ammissibili;

     c) alla casella 20, perlomeno una delle seguenti indicazioni:

     - (Omissis)

     - Titolo valido in... (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione... [prodotti A][prodotti B] (depennare la voce inutile) presso... (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) /Regolamento (CE) n. 995/2002.

     - (Omissis)

     2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

     3. La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2003.

     4. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

 

     Art. 6.

     1. Per i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione entro il 21 febbraio 2003 è effettuata una nuova assegnazione di diritti d'importazione.

     A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 28 febbraio 2003, le informazioni dettagliate relative ai quantitativi per i quali non sono pervenute domande.

     2. La Commissione decide quanto prima in merito alla ripartizione di tali quantitativi tra i prodotti A e i prodotti B. A tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione concessi per ciascuna delle due categorie in applicazione dell'articolo 3.

     3. I quantitativi rimanenti vengono assegnati soltanto ai trasformatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione assegnati loro in applicazione dell'articolo 3.

     4. Ai fini del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 5. Tuttavia la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è fissata al 21 marzo 2003 e la data della comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è fissata al 28 marzo 2003.

 

     Art. 7.

     Ai fini del presente regolamento:

     a) per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0, 45 % [1] e contenente in peso almeno il 20 % [2] di carne magra (frattaglie [3] e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 %a carne e gelatina.

     Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa;

     b) per prodotto B si intende un prodotto contenente carni bovine diverso:

     - a quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999, oppure

     - a quelli specificati alla lettera a).

     Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

 

[1] Determinazione del tenore in collageno: viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.

[2] Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (G.U.C.E. L 210 dell'1.8.1986).

[3] Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione.

     Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione.

     Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

     Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

 

     Art. 9.

     1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale entro sette mesi è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti previsti e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione.

     Tuttavia:

     a) se la trasformazione è avvenuta dopo il suddetto limite di tempo di tre mesi, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

     - del 15 %, e

     - del 2 %dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del limite;

     b) se la prova della trasformazione è stabilita entro il suddetto termine di sette mesi ed è fornita entro i diciotto mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 %dell'importo della cauzione.

     2. L'importo della cauzione non svincolato è incamerato e trattenuto come dazio doganale.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato I [2]

 

     (Omissis)

 

 

Allegato II [3]

 

     (Omissis)

 

 

Allegato III

 

     Importi della cauzione [1]

     (in EUR/1.000 kg peso netto)

 

Prodotto (codice NC)

Per la fabbricazione di prodotti A

Per la fabbricazione di prodotti B

0202 20 30

1.414

420

0202 30 10

2.211

657

0202 30 50

2.211

657

0202 30 90

3.041

903

0206 29 91

3.041

903

 

[1] Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.

 


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 giugno 2002, n. L 153.

[2] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 giugno 2002, n. L 153.

[3] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 giugno 2002, n. L 153.