§ 1.6.F99 - Regolamento 19 aprile 2002, n. 680.
Regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/04/2002
Numero:680


Sommario
Art. 1.      L'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F99 - Regolamento 19 aprile 2002, n. 680.

Regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

(G.U.C.E. 20 aprile 2002, n. L 104).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 27, paragrafo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede la concessione di restituzioni per taluni prodotti contemplati dallo stesso regolamento quando sono esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato V.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha introdotto modifiche alla nomenclatura combinata, in particolare per quanto attiene a taluni prodotti trasformati a base di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     (3) Occorre quindi modificare l'elenco delle merci di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     (4) È opportuno che le modifiche di cui sopra siano applicate contemporaneamente al regolamento (CE) n. 2031/2001.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

 

     All'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 il testo:

     "1905 30 - Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini",

     è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).