§ 1.1.348 - Regolamento 2 marzo 2001, n. 449.
Regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:02/03/2001
Numero:449


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
Art. 2.      1. Le campagne di commercializzazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, [...]
Art. 3.      1. I contratti di cui agli articoli 3 e 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96 sono stipulati per iscritto. Essi recano un numero di identificazione.
Art. 4.      Nel caso di un impegno di conferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il contratto relativo alla produzione dei membri dell'organizzazione di produttori di cui trattasi è [...]
Art. 5.      1. L'organizzazione di produttori di pomodori, pesche o pere firmataria dei contratti trasmette una copia di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive all'organismo designato dallo [...]
Art. 6.  [5]
Art. 7.      1. Fatto salvo il caso previsto all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), in cui può essere effettuato tramite accredito, qualsiasi versamento per il pagamento della materia prima:
Art. 8.      1. I trasformatori e le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del regime di aiuti ne informano le autorità competenti degli Stati membri entro una data da queste determinata. [...]
Art. 9.      I trasformatori comunicano ogni anno all'organismo designato dallo Stato membro:
Art. 10.      1. Fermi restando i criteri minimi di qualità fissati o da fissare secondo la procedura prevista dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, le materie prime consegnate al trasformatore in [...]
Art. 11.      1. Per i pomodori, le pesche e le pere, al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita consegnata nell'ambito di un contratto e ammessa alla trasformazione, [...]
Art. 12.      1. Le organizzazioni di produttori di pomodori, pesche o pere presentano le domande di aiuto all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale.
Art. 13.      1. Per i pomodori, le pesche e le pere, la domanda di aiuto per prodotto reca almeno le seguenti informazioni:
Art. 14.      1. L'organismo competente dello Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto versa l'aiuto per i pomodori, le pesche e le pere non [...]
Art. 15.      1. Fatte salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
Art. 16.      1. L'organizzazione di produttori tiene un registro per ciascuno dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96, in cui figurano almeno le [...]
Art. 17.      1. Il trasformatore tiene registri nei quali deve indicare almeno:
Art. 18.      1. Per ogni organizzazione di produttori che consegna all'industria di trasformazione pomodori, pesche o pere, vengono effettuati, per ciascun prodotto e ciascuna campagna
Art. 19.      1. Per ciascuna organizzazione di produttori che consegna prugne o fichi secchi, vengono effettuati controlli amministrativi e contabili sul 5% dei produttori con i quali sono stati stipulati [...]
Art. 20.      1. Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto, richiesto per una determinata campagna, è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo forma oggetto di una riduzione, salvo se la differenza [...]
Art. 21.      1. Salvo forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di pomodori, pesche o pere ammesso alla trasformazione nell'ambito dei contratti non è stato totalmente trasformato in uno dei [...]
Art. 22.      1. Al fine di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali si tiene conto, nel caso dei pomodori, dei quantitativi che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto e, nel caso delle [...]
Art. 23.      Ogni Stato membro interessato notifica alla Commissione quanto segue:
Art. 24.      1. Nel caso di contratti stipulati tra produttori individuali e trasformatori in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, secondo comma, del [...]
Art. 25.      I regolamenti (CEE) n. 1709/84, (CE) n. 504/97 e (CE) n. 661/97 sono abrogati con effetto, per ciascuno dei prodotti considerati, dalla fine della campagna di commercializzazione 2000/2001.
Art. 26.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.348 - Regolamento 2 marzo 2001, n. 449. [1]

Regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 6 marzo 2001, n. L 64).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 6 ter, paragrafo 3, l'articolo 6 quater, paragrafo 7, gli articoli 25 e 26 e l'articolo 27, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito, da un lato, un aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano pomodori, pesche o pere ai fini della trasformazione in prodotti compresi nell'allegato I di detto regolamento e, dall'altro, un aiuto alle imprese di trasformazione di prugne secche o di fichi. Tali prodotti devono essere ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità.

     (2) Al fine di garantire un'applicazione uniforme del regime, è opportuno definire i prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, le relative campagne di commercializzazione e i periodi di consegna delle materie prime.

     (3) Il nuovo regime deve poter funzionare sin dall'inizio con un numero sufficiente di organizzazioni di produttori e, per coerenza e analogia con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, il termine "organizzazione di produttori prericonosciute" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 6 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 deve comprendere i gruppi di produttori prericonosciuti in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 e le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento.

     (4) Il regime di aiuti alla produzione è basato su contratti conclusi tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute in forza del regolamento (CE) n. 2200/96, o i singoli produttori durante la campagna 2001/2002, e i trasformatori. In alcuni casi i produttori o le organizzazioni di produttori possono anche agire in qualità di trasformatori. Occorre specificare i tipi di contratti e i dati che questi devono contenere ai fini dell'applicazione del regime di aiuti.

     (5) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è necessario che le autorità competenti conoscano tutte le organizzazioni di produttori che commercializzano la produzione dei loro membri, dei membri di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intendono beneficiare del regime di aiuti. Occorre altresì che le imprese di trasformazione che sottoscrivono contratti con queste organizzazioni di produttori siano conosciute dalle autorità e comunichino alle medesime gli elementi necessari per garantire il corretto funzionamento del regime. Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, le imprese di trasformazione devono essere riconosciute per poter stipulare dei contratti.

     (6) I contratti devono essere stipulati entro una data determinata per i pomodori, le pesche e le pere, e prima dell'inizio di ogni campagna per gli altri prodotti. È tuttavia opportuno, per conferire a tale regime la massima efficacia, che le parti contraenti possano aumentare, mediante una clausola aggiuntiva ed entro un determinato limite, i quantitativi inizialmente previsti dal contratto.

     (7) Il numero di domande di aiuto presentate dalle organizzazioni di produttori deve essere determinato in riferimento alle modalità di trasformazione. Le domande di aiuto devono recare tutti gli elementi necessari per verificarne la regolarità. Per compensare gli oneri a carico delle organizzazioni di produttori è opportuno prevedere un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso per i casi di mancata osservanza delle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto anticipato alla produzione.

     (8) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti, le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione devono comunicare le informazioni opportune e tenere aggiornata una documentazione adeguata, nonché, in particolare, precisare le superfici coltivate a pomodori, pesche e pere sulla base del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/2000, e del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000, ai fini di ispezioni o di controlli ritenuti necessari.

     (9) Per la gestione del regime di aiuti occorre, da un lato, definire procedure di controllo fisico e documentale per le consegne e trasformazioni, imporre che venga eseguito un numero sufficientemente rappresentativo di verifiche delle domande di aiuto e, dall'altro, stabilire determinate sanzioni nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione che non abbiano rispettato la regolamentazione, segnatamente in caso di false dichiarazioni o di mancata trasformazione dei prodotti consegnati.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999. Occorre pertanto abrogare detto regolamento.

     (11) Il regolamento (CE) n. 2699/2000 ha abolito il regime delle quote e del prezzo minimo, segnatamente per i pomodori. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1573/1999, il regolamento (CE) n. 2022/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare al produttore per taluni pomodori conferiti all'industria e che abroga il regolamento (CEE) n. 2036/91 e il regolamento (CE) n. 661/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime delle quote nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodori, modificato dal regolamento (CE) n. 2807/98 della Commissione.

     (12) Per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime occorre adottare misure transitorie, in particolare nel caso di contratti stipulati tra trasformatori e singoli produttori per la campagna 2001/2002, nonché per quanto riguarda il termine per la conclusione di contratti per i pomodori e l'applicazione del sistema integrato di gestione delle superfici.

     (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

Definizioni e campagne di commercializzazione

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) "di produttori": le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti in forza dell'articolo 14 del medesimo regolamento;

     b) "associazione di organizzazioni di produttori": le associazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

     c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;

     d) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad o), e riconosciuta, ove del caso, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;

     e) "quantità": la quantità è espressa in peso netto, salvo indicazione contraria.

     2. Per prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96 si intendono i seguenti prodotti:

     a) pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta: le pesche intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex20087061, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92, ex 2008 70 94 ed ex 2008 70 99;

     b) pere sciroppate e/o al succo naturale di frutta: le pere delle varietà Williams o Rocha, senza buccia, intere o in pezzi, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex20084051, ex 2008 40 59, 2008 40 71, ex 2008 40 79, ex 2008 40 91 ed ex 2008 40 99;

     c) miscugli di frutta: miscugli di frutta senza buccia, intera o a pezzi, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta, nei quali il peso netto totale sgocciolato di pesche e pere Williams e Rocha rappresenta almeno il 60% del peso netto sgocciolato totale, compresi nei codici NC ex200892 ed ex 2008 99 ed elaborati nei periodi definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), direttamente a partire da pesche e/o pere Williams e Rocha fresche;

     d) prugne secche: le prugne ottenute dalle prugne d'Ente essiccate, debitamente trattate o trasformate, condizionate in idonei contenitori, comprese nel codice NC ex08132000 e atte per il consumo umano;

     e) fichi secchi: i fichi secchi, inclusa la pasta di fichi, debitamente trattati o trasformati, compresi nel codice NC ex08042090, condizionati in contenitori adeguati e atti per il consumo umano;

     f) pomodori pelati interi congelati: i pomodori pelati di varietà allungate, congelati, condizionati in idonei contenitori, compresi nel codice NC ex07108070, il cui peso netto, determinato dopo lo scongelamento, è costituito per il 90% almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto;

     g) pomodori pelati non interi congelati: pezzi di pomodori pelati di varietà allungate o di varietà rotonde che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, congelati, condizionati in idonei contenitori e compresi nel codice NC ex07108070;

     h) pomodori pelati interi conservati: i pomodori pelati di varietà allungate, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi, compresi nel codice NC ex20021010, il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65% almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto;

     i) pomodori pelati non interi conservati: pomodori pelati in pezzi o parzialmente triturati di varietà allungate o di varietà rotonde che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi e compresi nel codice NC ex20021010; i prodotti suddetti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera o) saranno condizionati in idonei contenitori;

     j) fiocchi di pomodoro: i fiocchi ottenuti dall'essiccazione di pomodori, previamente tagliati a fettine o a dadini, condizionati in idonei contenitori e compresi nel codice NC ex07129030;

     k) succo di pomodoro: il succo ottenuto da pomodori freschi, passato al setaccio per eliminare bucce, semi ed altre parti spesse, avente - eventualmente previa concentrazione - un tenore di estratto secco inferiore al 12%, condizionato in contenitori ermeticamente chiusi e compreso nei codici NC ex20029011, ex 2002 90 19, 2009 50 10 e 2009 50 90; le preparazioni a base di succo aventi un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7% possono contenere bucce e semi fino ad un massimo del 4% del peso del prodotto; i prodotti suddetti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera o) saranno condizionati in idonei contenitori;

     l) concentrato di pomodoro: il prodotto ottenuto dalla concentrazione di succo di pomodoro, condizionato in idonei contenitori, avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 12%, compreso nei codici NC ex20029031, ex 2002 90 39, ex 2002 90 91 ed ex 2002 90 99; le preparazioni a base di concentrato aventi un tenore di estratto secco non superiore al 18% o tra 18 e 24% possono contenere bucce e semi fino ad un massimo, rispettivamente del 4% o del 7% del peso del prodotto;

     m) pomodori non pelati interi conservati: i pomodori non pelati interi di varietà allungate o di varietà rotonde che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi, addizionati o di una salamoia leggera (preparazione al naturale) o di purea di pomodoro (preparazione sotto forma di purea o di succo), il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65% almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto, e compresi nel codice NC ex20021090; i prodotti suddetti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera o) saranno condizionati in idonei contenitori;

     n) pomodori non pelati conservati non interi: i pomodori in pezzi o parzialmente triturati di varietà allungate o di varietà rotonde, passati a un setaccio a maglie larghe, anche leggermente concentrati, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi, aventi un tenore di estratto secco variabile tra il 4,5% e il 14% e compresi nel codice NC ex20021090; i prodotti suddetti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera o) saranno condizionati in idonei contenitori;

     o) salse preparate: le preparazioni speciali a base di pomodori ottenute mescolando uno dei prodotti di cui alle lettere i), k), l), m) o n) con altri prodotti di origine vegetale o animale, eccetto i pomodori freschi, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, il cui peso netto totale è costituito per il 60% almeno dai prodotti di cui alle lettere i), k), l), m) o n); tali prodotti devono essere fabbricati nel periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nello stesso stabilimento dei prodotti utilizzati di cui alle lettere i), k), l), m) o n);

     p) sciroppo di zucchero: un liquido costituito da acqua e zuccheri, con un tenore totale di zuccheri, determinato dopo omogeneizzazione, non inferiore al 14% nel caso della frutta sciroppata;

     q) succo naturale di frutta: un liquido di copertura, avente almeno 10,5o Brix, composto unicamente di succhi ottenuti da frutti con processi meccanici, fermentescibili ma non fermentati, o di succhi ottenuti da succhi di frutta concentrati mediante reintegro della percentuale d'acqua estratta al momento della concentrazione, secondo quanto stabilito dalla direttiva 93/77/CEE del Consiglio, senza aggiunta di zuccheri.

 

          Art. 2.

     1. Le campagne di commercializzazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, hanno la seguente durata:

     a) dal 15 giugno al 14 giugno per i prodotti trasformati a base di pomodori e i prodotti trasformati a base di pesche;

     b) dal 15 luglio al 14 luglio per i prodotti trasformati a base di pere;

     c) dal 1° agosto al 31 luglio per i fichi secchi;

     d) dal 15 agosto al 14 agosto per le prugne secche.

     2. L'aiuto è concesso esclusivamente per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nel corso dei seguenti periodi di consegna:

     a) pomodori: tra il 15 giugno e il 15 novembre;

     b) pesche: tra il 15 giugno e il 25 ottobre;

     c) pere: tra il 15 luglio e il 15 dicembre;

     d) prugne secche ottenute da prugne d'Ente: tra il 15 agosto e il 15 gennaio;

     e) fichi secchi: tra il 15 agosto e il 15 giugno.

     3. Prima di ogni campagna, la Commissione pubblica l'importo degli aiuti fissato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, entro le date seguenti:

     a) il 31 gennaio per i pomodori;

     b) il 31 maggio per le pesche e le pere.

 

TITOLO II

Contratti

 

          Art. 3.

     1. I contratti di cui agli articoli 3 e 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96 sono stipulati per iscritto. Essi recano un numero di identificazione.

     Le imprese di trasformazione di pomodori, pesche o pere che intendono partecipare al regime di aiuti presentano una domanda di riconoscimento all'organismo designato dallo Stato membro entro una data da questo determinata. Almeno un mese prima del termine per la conclusione dei contratti, gli Stati membri pubblicano annualmente l'elenco delle imprese di trasformazione riconosciute.

     Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento e le comunicano alla Commissione.

     2. I contratti possono assumere una delle forme seguenti:

     a) contratto vigente tra un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori da un lato e un trasformatore dall'altro;

     b) impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori coincide con il trasformatore.

     Tra un'organizzazione di produttori e un trasformatore può essere concluso un solo contratto.

     Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, i contratti possono essere unicamente stipulati da trasformatori riconosciuti.

     3. I contratti sono stipulati ogni anno entro le seguenti date:

     a) per i pomodori, il 15 febbraio;

     b) per le pesche, il 15 luglio e 7 giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne;

     c) per le pere, il 31 luglio e 7 giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne;

     d) per gli altri prodotti, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

     Gli Stati membri possono prorogare fino al 10 marzo il termine di cui alla lettera a).

     Nel caso in cui l'importo dell'aiuto per i pomodori non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro la data prevista all'articolo 2, paragrafo 3, il termine di cui alla lettera a) è rinviato al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     Nel caso in cui il prezzo minimo pagabile al produttore per le prugne o i fichi secchi non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 giorni prima del termine previsto alla lettera d), tale termine è rinviato al quindicesimo giorno successivo a quello in cui tale prezzo viene pubblicato.

     4. Nei contratti viene indicato segnatamente quanto segue:

     a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori;

     b) il nome e l'indirizzo del trasformatore;

     c) i quantitativi di materie prime da consegnare per la trasformazione;

     d) l'obbligo, per i trasformatori, di trasformare i quantitativi conferiti nell'ambito del contratto in questione in uno dei prodotti compresi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, nel rispetto delle norme stabilite in conformità dell'articolo 8 di detto regolamento;

     e) il prezzo da pagare per la materia prima, eventualmente differenziato secondo la varietà e/o la qualità e/o il periodo di consegna; per i pomodori, le pesche e le pere, nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo e le condizioni di pagamento; un eventuale ritardo di pagamento non può superare due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita; [2]

     f) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda i termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali.

     5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti, con particolare riguardo alle indennità che il trasformatore o l'organizzazione di produttori devono versare in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali.

     6. I contraenti possono concordare un aumento dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto di trasformazione mediante clausole aggiuntive scritte.

     Le clausole recano il numero d'identificazione del contratto cui si riferiscono e sono stipulate entro le seguenti date:

     - il 15 agosto per le pesche,

     - il 15 settembre per i pomodori e le pere,

     - il 15 novembre per le prugne secche ottenute da prugne d'Ente e per i fichi secchi.

     Tali clausole aggiuntive vertono al massimo sul 30% del quantitativo inizialmente previsto nel contratto. Tuttavia, fino alla campagna 2003/2004 e per i contratti riguardanti i fichi secchi non trasformati destinati alla produzione di pasta di fichi, le clausole aggiuntive potranno essere stipulate entro il 31 maggio e vertere al massimo sul 100% dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto.

     Il prezzo del quantitativo supplementare fissato mediante clausola aggiuntiva può essere diverso dal prezzo di cui al paragrafo 4, lettera e).

     7. Nel caso delle prugne secche e dei fichi, il prezzo di cui al paragrafo 4, lettera e), e al paragrafo 6, non comprende i costi di condizionamento, carico, trasporto e scarico né gli eventuali oneri fiscali, i cui importi sono, se del caso, indicati separatamente. Il prezzo non può essere inferiore al prezzo minimo fissato a norma dell'articolo 6 ter del regolamento (CE) n. 2201/96.

 

          Art. 4.

     Nel caso di un impegno di conferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il contratto relativo alla produzione dei membri dell'organizzazione di produttori di cui trattasi è considerato stipulato dopo che sono state trasmesse all'autorità competente le seguenti informazioni:

     a) il nome e l'indirizzo di ciascun produttore, nonché i riferimenti e le superfici delle parcelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima;

     b) la stima del raccolto totale;

     c) il quantitativo destinato alla trasformazione;

     d) l'impegno delle organizzazioni di produttori di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto.

     Le suddette informazioni sono trasmesse entro il 31 maggio per quanto riguarda i pomodori e entro il termine fissato all'articolo 5, paragrafo 3, per gli altri prodotti. [3]

 

          Art. 5.

     1. L'organizzazione di produttori di pomodori, pesche o pere firmataria dei contratti trasmette una copia di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la sua sede sociale.

     Il totale dei quantitativi che figurano in tutti i contratti sottoscritti da un'organizzazione di produttori non può essere superiore, per prodotto, al quantitativo della produzione destinata alla trasformazione indicato dalla stessa organizzazione di produttori nel quadro del paragrafo 5 e dell'articolo 4.

     2. Il trasformatore di prugne o di fichi secchi trasmette una copia di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive all'organismo designato dalla Stato membro in cui ha luogo la trasformazione.

     3. Detti esemplari devono pervenire alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto o della clausola aggiuntiva ed entro cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne.

     4. In circostanze eccezionali debitamente comprovate, gli Stati membri possono accettare contratti e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, a condizione che tale trasmissione tardiva non pregiudichi le possibilità di controllo.

     5. L'organizzazione di produttori di pomodori, pesche o pere firmataria dei contratti comunica all'organismo di cui al paragrafo 1 le informazioni seguenti per ogni prodotto:

     a) i nomi e gli indirizzi dei produttori con cui sono stati stipulati contratti, nonché i riferimenti e le superfici delle parcelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima;

     b) la stima del raccolto totale;

     c) il quantitativo destinato alla trasformazione;

     d) nel caso dei pomodori, le rese medie per ettaro dell'organizzazione di produttori relative ai pomodori rotondi e/o allungati per le due campagne precedenti.

     Tali informazioni sono comunicate entro il 31 maggio nel caso dei pomodori e allegate ai documenti di cui al paragrafo 1 nel caso delle pesche e delle pere. [4]

     6. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori di cui al paragrafo 5:

     a) commercializzi la produzione destinata alla trasformazione dei membri di altre organizzazioni di produttori, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96, e/o

     b) ammetta a beneficiare del regime di aiuti singoli produttori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96,

     le informazioni di cui al paragrafo 5 sono trasmesse dalle organizzazioni di produttori di cui alla lettera a) e dai singoli produttori di cui alla lettera b) all'organizzazione di produttori firmataria del contratto.

     7. Le organizzazioni di produttori e i singoli produttori di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), sottoscrivono accordi con l'organizzazione di produttori di cui al paragrafo 5.

     Questi accordi riguardano l'intera produzione del prodotto in questione consegnata alla trasformazione dalle suddette organizzazioni di produttori e dai singoli produttori di cui trattasi e recano almeno i seguenti elementi:

     a) numero di campagne oggetto dell'accordo;

     b) quantitativi da conferire alla trasformazione, ripartiti per produttore e per prodotto;

     c) effetti del mancato rispetto dell'accordo.

     Insieme ai contratti viene trasmessa anche una copia degli accordi.

 

          Art. 6. [5]

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 per quanto riguarda i pomodori, le pesche e le pere, e dell'articolo 5, paragrafo 5, il sistema di identificazione delle parcelle è quello utilizzato per il sistema integrato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92. Le superfici devono essere dichiarate in ettari con due decimali. Per determinare la superficie delle parcelle in occasione dei controlli delle superfici previsti all'articolo 18 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3887/92.

 

          Art. 7.

     1. Fatto salvo il caso previsto all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), in cui può essere effettuato tramite accredito, qualsiasi versamento per il pagamento della materia prima:

     a) dal trasformatore all'organizzazione di produttori;

     b) dall'organizzazione di produttori ai suoi membri e ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 6;

     c) nel caso in cui i membri di un'organizzazione di produttori siano persone giuridiche composte da produttori, da tali persone giuridiche ai produttori

     è effettuato mediante trasferimento bancario o postale.

     2. I versamenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono eseguiti entro quindici giorni lavorativi e, nel caso delle prugne e dei fichi secchi, riguardano la totalità del pagamento di cui alla lettera a).

 

TITOLO III

Informazioni da comunicare

 

          Art. 8.

     1. I trasformatori e le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del regime di aiuti ne informano le autorità competenti degli Stati membri entro una data da queste determinata. Essi comunicano nel contempo le informazioni richieste dagli Stati membri per la gestione e il controllo del regime di aiuti. Gli Stati membri possono decidere che tali comunicazioni:

     a) vengano effettuate soltanto dai nuovi partecipanti, qualora siano già acquisite le necessarie informazioni relative agli altri trasformatori;

     b) si riferiscano ad una sola campagna, a più campagne o ad un periodo illimitato.

     2. Per ogni campagna, le organizzazioni di produttori e i trasformatori beneficiari dell'aiuto comunicano alle autorità competenti, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, la settimana in cui iniziano le consegne o la trasformazione. Tale obbligo si reputa adempiuto se le organizzazioni di produttori e i trasformatori forniscono la prova di aver inviato la comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima del termine suddetto.

     3. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni delle organizzazioni di produttori e dei trasformatori pervenute dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2. In tal caso non è concesso tuttavia alcun aiuto alle organizzazioni di produttori o ai trasformatori per i quantitativi già consegnati o in corso di consegna per i quali, secondo le autorità competenti, non è possibile un adeguato controllo dei requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto.

     4. Qualora il trasformatore intenda fabbricare miscugli di frutta e salse preparate in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e o) rispettivamente, esso comunica alle autorità competenti degli Stati membri, prima dell'inizio di ogni campagna, la composizione di tali prodotti da elaborare, specificando il peso netto di ciascun ingrediente. Detta composizione non può essere modificata dopo l'inizio della campagna di cui trattasi.

 

          Art. 9.

     I trasformatori comunicano ogni anno all'organismo designato dallo Stato membro:

     1) per i pomodori, le pesche e le pere, entro il 1° febbraio:

     i) la quantità di materia prima trasformata nei prodotti finiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ripartita per:

     - quantità ricevuta nell'ambito dei contratti,

     - quantità ricevuta al di fuori dei contratti;

     ii) la quantità di prodotti finiti ottenuti dalle quantità di cui al punto i).

     - concentrato di pomodoro avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 28%, ma inferiore al 30%,

     Per quanto riguarda i prodotti a base di pomodori, le quantità di prodotti finiti che devono essere comunicate, per ognuna delle categorie di materie prime di cui al punto i), sono ripartite tra:

     - pomodori pelati conservati interi di varietà allungate,

     - altri prodotti a base di pomodori.

     Le quantità di succo e di concentrato di pomodoro addizionate a pomodori conservati vanno incluse nelle quantità di pomodori pelati o non pelati;

     iii) le quantità di prodotti finiti giacenti al termine della campagna precedente e, nel caso dei prodotti a base di pomodori, ripartiti da un lato tra prodotti venduti e prodotti invenduti e, dall'altro, come indicato al punto ii).

     Nelle comunicazioni, le quantità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i), k), l), m) e n) utilizzate per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e o), sono indicate separatamente; nelle comunicazioni di cui al punto ii), le quantità ottenute dei prodotti di cui alle lettere c) e o) del suddetto articolo sono indicate separatamente, ripartite in funzione dei prodotti utilizzati di cui alle lettere a), b), i), k), l), m) e n);

     2) per le prugne secche e i fichi, entro il 15 maggio:

     a) la quantità di materie prime utilizzate fino al 1° maggio;

     b) la quantità di prodotti finiti ottenuti dalle materie prime di cui alla lettera a), ripartita tra prodotti sovvenzionati e prodotti non sovvenzionati e in funzione delle categorie di qualità;

     c) la quantità di prodotti di cui alle lettere a) e b) in giacenza il 1° maggio.

 

TITOLO IV

Materie prime

 

          Art. 10.

     1. Fermi restando i criteri minimi di qualità fissati o da fissare secondo la procedura prevista dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, le materie prime consegnate al trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonee alla trasformazione.

     2. In mancanza di criteri minimi di qualità fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri possono stabilire criteri minimi di qualità delle materie prime, ove del caso nell'ambito dell'estensione di un accordo interprofessionale in applicazione dell'articolo 21 del precitato regolamento.

 

          Art. 11.

     1. Per i pomodori, le pesche e le pere, al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita consegnata nell'ambito di un contratto e ammessa alla trasformazione, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa quanto segue:

     a) la data e l'ora dello scarico;

     b) l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato;

     c) il numero d'identificazione del contratto al quale la partita si riferisce;

     d) il peso lordo e il peso netto;

     e) ove del caso, il tasso di riduzione, calcolato in applicazione dei criteri minimi di qualità fissati conformemente all'articolo 10.

     Il certificato di consegna viene firmato dal trasformatore, o dal suo rappresentante, e dall'organizzazione di produttori, o dal suo rappresentante. Ogni certificato reca un numero d'identificazione.

     Ai fini del controllo, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna, un esemplare o una telecomunicazione scritta o un messaggio elettronico ad esso relativo comprendente le informazioni di cui al primo comma viene trasmesso dall'organizzazione di produttori all'organismo designato dallo Stato membro in cui questa ha la sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui è effettuata la trasformazione [6] .

     I documenti prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché recanti le informazioni elencate al presente paragrafo.

     2. Qualora una partita appartenga, totalmente o parzialmente, a produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere a) o b), l'organizzazione di produttori trasmette una copia del certificato previsto al paragrafo 1 del presente articolo a ciascuna organizzazione di produttori interessata o ai singoli produttori in causa.

 

TITOLO V

Domande di aiuto

 

          Art. 12.

     1. Le organizzazioni di produttori di pomodori, pesche o pere presentano le domande di aiuto all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale.

     I trasformatori di prugne secche o di fichi presentano le domande d'aiuto all'organismo designato dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.

     2. Per i pomodori, le pesche e le pere può essere presentata una sola domanda di aiuto per campagna. Per ciascuna campagna, la domanda deve pervenire alle autorità competenti entro:

     - il 20 novembre per i pomodori,

     - il 31 gennaio per le pesche e le pere.

     3. Lo Stato membro può decidere che, entro il 30 settembre, può essere presentata una domanda d'aiuto anticipato per il quantitativo totale di pomodori, pesche o pere consegnato all'industria di trasformazione entro il 15 settembre.

     4. Per le prugne secche il trasformatore presenta tre domande di aiuto per campagna:

     a) la prima per i prodotti trasformati entro il 15 gennaio;

     b) la seconda per i prodotti trasformati dal 16 gennaio al 30 aprile;

     c) la terza per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna di cui trattasi.

     Le domande di aiuto di cui alle lettere a) e b) devono essere presentate entro 30 giorni dal termine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera c) deve essere presentata entro il 30 novembre della campagna successiva.

     5. Per i fichi secchi il trasformatore presenta tre domande di aiuto per campagna:

     a) la prima per i prodotti trasformati entro il 30 novembre;

     b) la seconda per i prodotti trasformati dal 1° dicembre sino alla fine di febbraio;

     c) la terza per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna di cui trattasi.

     Le domande di aiuto di cui alle lettere a) e b) devono essere presentate entro 30 giorni dal termine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera c) deve essere presentata entro il 31 ottobre della campagna successiva.

     6. In casi eccezionali, debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare domande di aiuto dopo i termini stabiliti dal presente articolo, se ciò non implica incidenze sfavorevoli per il controllo del regime di aiuti alla produzione.

     7. Se la domanda di aiuto viene presentata dopo la scadenza dei termini ultimi previsti ai paragrafi 2, 4 e 5, l'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo è superiore a 15 giorni, non viene versato alcun aiuto. Tali disposizioni non sono applicabili nel caso in cui venga fatto ricorso al paragrafo 6.

 

          Art. 13.

     1. Per i pomodori, le pesche e le pere, la domanda di aiuto per prodotto reca almeno le seguenti informazioni:

     a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori;

     b) il quantitativo oggetto della domanda d'aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati;

     c) il prezzo medio di vendita per il quantitativo consegnato nell'ambito dei contratti;

     d) il quantitativo consegnato al di fuori del contratto nel corso dello stesso periodo e il suo prezzo medio di vendita.

     2. Per le prugne secche e i fichi, le domande di aiuto per prodotto recano almeno le seguenti informazioni:

     a) il nome e l'indirizzo del trasformatore;

     b) il quantitativo di prodotti oggetto della domanda d'aiuto, ripartito in funzione del tasso d'aiuto applicabile, nonché il quantitativo di prodotti ottenuti al di fuori del regime di aiuto nel corso dello stesso periodo;

     c) il quantitativo di materie prime utilizzate, per ogni contratto, per ottenere ciascuna delle categorie di prodotti di cui alla lettera b);

     d) una dichiarazione del trasformatore nella quale si precisa che i prodotti finiti rispettano le norme stabilite conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/96;

     e) le copie dei trasferimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a); in caso di impegno di conferimento, queste possono essere sostituite da una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore gli ha accreditato un prezzo non inferiore al prezzo minimo; le copie dei trasferimenti e le dichiarazioni recano gli estremi dei contratti corrispondenti.

     La domanda di aiuto è ricevibile solo se il prezzo minimo è stato integralmente pagato per la totalità della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito oggetto della domanda stessa.

     3. La domanda di aiuto anticipato di cui all'articolo 12, paragrafo 3, reca le informazioni previste al paragrafo 1, lettere a) e b).

     Dopo aver verificato la domanda sulla base, in particolare, dei certificati di consegna di cui all'articolo 11, tra il 16 e il 31 ottobre l'organismo competente dello Stato membro versa l'importo dovuto.

     Il pagamento dell'aiuto anticipato è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110% di detto aiuto.

     Qualora risulti che l'aiuto anticipato oggetto della domanda è superiore all'importo dovuto, la cauzione è incamerata proporzionalmente al doppio della differenza.

     Fatte salve le disposizioni del quarto comma, la cauzione è svincolata all'atto del pagamento, da parte delle autorità competenti, dell'aiuto relativo alla domanda di aiuto di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

     Qualora sia stata presentata una domanda di aiuto anticipato, la domanda di aiuto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, verte sull'intera campagna e i quantitativi previsti al paragrafo 1, lettere b) e d), sono inoltre ripartiti in due periodi: fino al 15 settembre e a decorrere dal 16 settembre.

 

          Art. 14.

     1. L'organismo competente dello Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto versa l'aiuto per i pomodori, le pesche e le pere non appena ha verificato la domanda e ha constatato, sulla base, in particolare, dei controlli previsti all'articolo 18, paragrafo 1, lettera i), che i prodotti oggetto della domanda di aiuto sono stati consegnati e ammessi alla trasformazione.

     Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce allo Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto la prova che il prodotto è stato effettivamente consegnato e ammesso alla trasformazione.

     Entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'aiuto, l'organizzazione di produttori versa integralmente, tramite trasferimento bancario o postale, gli importi ricevuti ai suoi membri e, ove del caso, ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tale versamento può essere effettuato mediante accreditamento.

     Nel caso di un'organizzazione di produttori costituita, in tutto o in parte, da membri che, a loro volta, sono persone giuridiche composte da produttori, tali persone giuridiche trasferiscono il versamento di cui al terzo comma ai produttori entro 15 giorni lavorativi.

     2. L'organismo competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato trasformato versa l'aiuto per le prugne secche e i fichi non appena ha accertato il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto.

     Se la trasformazione avviene al di fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro erogatore la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore.

     3. Non è concesso alcun aiuto per i quantitativi per i quali non è stato possibile eseguire i necessari controlli del rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

     4. L'aiuto è versato alle organizzazioni di produttori o ai trasformatori entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

TITOLO VI

Controlli e sanzioni

 

          Art. 15.

     1. Fatte salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

     a) garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;

     b) prevenire e perseguire le irregolarità e applicare le sanzioni previste dal presente regolamento;

     c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;

     d) verificare i registri di cui agli articoli 16 e 17 ed accertarne la concordanza con la contabilità imposta dalla normativa nazionale alle organizzazioni di produttori e ai trasformatori;

     e) effettuare i controlli previsti agli articoli 18 e 19, senza preavviso e nei periodi adeguati;

     f) effettuare, successivamente alla semina e prima del raccolto, i controlli di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sulle superfici coltivate a pomodori.

     2. Gli Stati membri devono programmare i loro controlli di concordanza tenendo conto di un'analisi di rischio la quale deve prendere in considerazione, fra l'altro:

     a) le constatazioni fatte in occasione dei controlli effettuati negli anni precedenti;

     b) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;

     c) la resa della materia prima per zona di produzione omogenea;

     d) il rapporto tra i quantitativi consegnati e la stima del raccolto totale;

     e) la resa della materia prima in termini di prodotto finito.

     I criteri su cui si basa l'analisi di rischio vengono periodicamente aggiornati.

     3. Qualora vengano riscontrate irregolarità o anomalie, gli Stati membri aumentano la frequenza e il tasso dei controlli di cui agli articoli 18 e 19 in funzione della gravità delle constatazioni effettuate.

 

          Art. 16.

     1. L'organizzazione di produttori tiene un registro per ciascuno dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96, in cui figurano almeno le seguenti informazioni:

     a) per i quantitativi consegnati nell'ambito dei contratti:

     i) le partite consegnate giornalmente e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;

     ii) il quantitativo di ciascuna partita consegnata, nonché, per i pomodori, le pesche e le pere, il quantitativo ammesso alla trasformazione, diminuito, se del caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;

     b) per i quantitativi consegnati al di fuori di un contratto:

     i) le partite consegnate giornalmente e il nome e l'indirizzo del trasformatore;

     ii) il quantitativo di ciascuna partita consegnata e ammessa alla trasformazione.

     2. L'organizzazione di produttori tiene a disposizione delle autorità nazionali di controllo le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

     Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, tali informazioni devono consentire di stabilire, per ciascun produttore coperto dai contratti, il nesso tra le superfici, i quantitativi consegnati, i certificati di consegna e gli aiuti e i prezzi versati.

     3. Gli Stati membri possono stabilire la forma materiale dei registri di cui ai paragrafi 1 e 2.

     4. I registri o documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché recanti le informazioni elencate al paragrafo 1.

     L'organizzazione di produttori è soggetta alle ispezioni o controlli ritenuti necessari dallo Stato membro e tiene tutti i registri supplementari da questo prescritti per i controlli ritenuti necessari.

 

          Art. 17.

     1. Il trasformatore tiene registri nei quali deve indicare almeno:

     a) per i quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti:

     i) le partite giornalmente acquistate e ammesse alla trasformazione nello stabilimento, nonché il numero di identificazione del contratto a cui si riferiscono;

     ii) il quantitativo di ogni partita ammessa alla trasformazione e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;

     b) per i quantitativi acquistati al di fuori di un contratto:

     i) le partite ricevute giornalmente e il nome e l'indirizzo del venditore;

     ii) il quantitativo di ciascuna partita ammessa alla trasformazione;

     c) i quantitativi di ciascun prodotto finito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ottenuti giornalmente con i corrispondenti quantitativi di materie prime, precisando i quantitativi ottenuti da partite ammesse nell'ambito di contratti;

     d) i quantitativi e il prezzo di ciascun prodotto finito acquistato giornalmente dal trasformatore, indicando il nome e l'indirizzo del venditore; le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi contengano i dati di cui trattasi;

     e) i quantitativi e il prezzo di ciascun prodotto finito che lascia giornalmente lo stabilimento del trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario; le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi contengano i dati di cui trattasi. Nel caso delle prugne secche e dei fichi, con riferimento alla lettera c) occorre specificare il quantitativo di prodotto finito che può beneficiare dell'aiuto.

     2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i), k), l), m) e n), utilizzati per la fabbricazione dei miscugli di frutta e delle salse preparate di cui alle lettere c) e o) dello stesso paragrafo, il trasformatore tiene un registro specifico in cui figurano, oltre ai dati previsti al paragrafo 1, lettere da a) a d), le seguenti informazioni:

     a) quantitativi di miscugli di frutta e di salse preparate ottenuti giornalmente, ripartiti secondo la composizione di detti prodotti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4;

     b) quantitativi e prezzi dei miscugli di frutta e delle salse preparate che lasciano lo stabilimento del trasformatore, per partita, con l'indicazione del destinatario;

     c) quantitativi e prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i), k), l), m) e n), acquistati e immessi giornalmente nello stabilimento, con l'indicazione del fornitore.

     3. Il trasformatore aggiorna quotidianamente, per ciascun stabilimento, i registri relativi alle scorte di prodotti finiti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

     4. Il trasformatore conserva, nei cinque anni successivi alla fine della campagna di trasformazione di cui trattasi, le prove di pagamento relative a tutte le materie prime acquistate nell'ambito del contratto nonché le prove di pagamento relative a tutte le vendite o a tutti gli acquisti di prodotti finiti.

     5. Il trasformatore è soggetto alle ispezioni o controlli ritenuti necessari dallo Stato membro e tiene tutti i registri supplementari da questo prescritti per i controlli ritenuti necessari.

     6. Gli Stati membri possono stabilire la forma materiale dei registri di cui ai paragrafi 1 e 2.

     7. I registri o documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché recanti le informazioni elencate ai paragrafi 1, 2 e 3.

 

          Art. 18.

     1. Per ogni organizzazione di produttori che consegna all'industria di trasformazione pomodori, pesche o pere, vengono effettuati, per ciascun prodotto e ciascuna campagna

     i) controlli fisici almeno:

     - sul 5% delle superfici di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 5,

     - sul 7 % dei quantitativi conferiti alla trasformazione, al fine di verificare la concordanza con i certificati di cui all'articolo 11 e il rispetto dei requisiti minimi di qualità, [7]

     ii) controlli amministrativi e contabili almeno sul 5% dei produttori coperti dai contratti, al fine di verificare, in particolare, per ciascun produttore, la corrispondenza tra le superfici, il raccolto totale, il quantitativo commercializzato dall'organizzazione di produttori, il quantitativo conferito alla trasformazione, il quantitativo indicato nei certificati di consegna, da un lato, e i versamenti dei prezzi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e degli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dall'altro;

     iii) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi consegnati all'organizzazione di produttori dai produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, i quantitativi conferiti alla trasformazione, i certificati di consegna di cui all'articolo 11, i quantitativi indicati nella domanda di aiuto, da un lato, e i versamenti dei prezzi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e degli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dall'altro;

     iv) controlli amministrativi e contabili almeno sul 5% degli accordi di cui all'articolo 5, paragrafo 7;

     v) verifiche sulla totalità delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi nonché, nel caso dei pomodori, verifiche incrociate sulla totalità delle particelle dichiarate [8] .

     2. Per i trasformatori di pomodori, pesche e pere, vengono effettuati, per ogni stabilimento, prodotto e campagna:

     i) controlli almeno sul 5% dei prodotti finiti, per accertare l'effettiva trasformazione e il rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili;

     ii) controlli amministrativi e contabili almeno sul 5% dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto nel quadro dei contratti e al di fuori dei contratti;

     iii) controlli fisici e contabili sulla reale consistenza delle scorte esistenti di prodotti finiti, che riguardino almeno due volte all'anno la totalità di tali scorte, per verificarne la concordanza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti.

 

          Art. 19.

     1. Per ciascuna organizzazione di produttori che consegna prugne o fichi secchi, vengono effettuati controlli amministrativi e contabili sul 5% dei produttori con i quali sono stati stipulati contratti, al fine di verificare la corrispondenza:

     - tra la materia prima conferita alla trasformazione da ciascun produttore e

     - i pagamenti di cui all'articolo 7.

     2. Per ogni stabilimento, prodotto finito e campagna, vengono effettuati

     a) controlli fisici senza preavviso almeno sul 5% dei prodotti finiti che possono formare oggetto di una domanda di aiuto alla produzione, per accertare il rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili; qualora l'analisi effettuata sui campioni ufficialmente prelevati dia risultati che differiscono dai risultati indicati nel registro del trasformatore e riveli che non sono stati rispettati i requisiti minimi di qualità comunitari, nessun aiuto verrà versato per la trasformazione di cui trattasi;

     b) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare:

     i) se la quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrisponde a quella indicata nella domanda di aiuto;

     ii) se il prezzo pagato per le materie prime utilizzate nella trasformazione dei prodotti di cui alla lettera a) è almeno pari al prezzo minimo stabilito;

     iii) i pagamenti di cui all'articolo 7.

 

          Art. 20.

     1. Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto, richiesto per una determinata campagna, è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo forma oggetto di una riduzione, salvo se la differenza risulta imputabile ad errore manifesto. La riduzione applicata corrisponde alla differenza constatata. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario rimborsa il doppio della differenza, maggiorata di un interesse calcolato in base al periodo intercorso tra il pagamento e la restituzione dell'indebito.

     Il tasso dell'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

     2. Se la differenza di cui al paragrafo 1 supera il 20%, il beneficiario perde ogni diritto all'aiuto e, ove questo sia già stato versato, rimborsa la totalità dell'importo percepito, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1.

     Se la differenza supera il 30%, l'organizzazione di produttori o il trasformatore sono inoltre esclusi dal regime di aiuto per il prodotto in causa per le tre campagne successive.

     3. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

     4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni relative al versamento dei prezzi o degli aiuti, alle condizioni previste rispettivamente all'articolo 7 e all'articolo 14. In particolare, essi prevedono sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori in funzione della gravità dell'inadempienza.

     5. Salvo in caso di errore manifesto, nel caso dei pomodori, se i controlli delle superfici previsti all'articolo 18, paragrafo 1, punti i) e v) rivelano una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate, l'aiuto pagabile alle organizzazioni di produttori viene ridotto

     - di una percentuale pari alla differenza constatata, se questa è superiore al 5 %, ma uguale o inferiore al 20 % della superficie determinata,

     - del 30 %, se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata. In deroga al primo comma, se la superficie dichiarata è inferiore alla superficie effettivamente determinata, l'aiuto pagabile all'organizzazione di produttori è ridotto della metà della percentuale della differenza constatata; tale riduzione si applica esclusivamente se tale differenza è superiore al 10 % della superficie determinata. [9]

     6. In caso di recidiva da parte di un'organizzazione di produttori, lo Stato membro revoca il riconoscimento dell'organizzazione di produttori o il prericonoscimento nel caso di un gruppo di produttori prericonosciuto.

 

          Art. 21.

     1. Salvo forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di pomodori, pesche o pere ammesso alla trasformazione nell'ambito dei contratti non è stato totalmente trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il trasformatore versa un importo pari al doppio dell'importo unitario dell'aiuto moltiplicato per il quantitativo in questione di materia prima non trasformata, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 20, paragrafo 1.

     Inoltre, il riconoscimento del trasformatore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è sospeso:

     - per la campagna successiva alla constatazione, se la differenza di cui al primo comma è superiore al 10 %, ma inferiore o pari al 20 %,

     - per le due campagne successive alla constatazione, se la differenza è superiore al 20 %.

     Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, i quantitativi di prodotti finiti non conformi ai requisiti minimi di qualità, al di là di una franchigia dell'8 %, sono assimilabili a quantitativi non trasformati. [10]

     2. Inoltre gli Stati membri dispongono che al trasformatore venga revocato il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, se

     - un'organizzazione di produttori effettua una falsa dichiarazione di concerto con tale trasformatore,

     - il trasformatore non paga il prezzo previsto all'articolo 3, paragrafo 4, lettera e),

     - il trasformatore non paga le penali previste al paragrafo 1.

     Lo Stato membro stabilisce, in funzione della gravità del caso, la durata del periodo in cui il trasformatore non può presentare una nuova domanda di riconoscimento.

     3. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

 

          Art. 22.

     1. Al fine di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali si tiene conto, nel caso dei pomodori, dei quantitativi che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto e, nel caso delle pesche e delle pere, dei quantitativi ammessi a beneficiare di un aiuto, in ciascuno Stato membro in questione.

     2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

 

TITOLO VII

Comunicazioni alla Commissione

 

          Art. 23.

     Ogni Stato membro interessato notifica alla Commissione quanto segue:

     1) prima dell'inizio di ogni campagna, ove del caso, il ricorso alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e i quantitativi dei due sottogruppi in questione;

     2) entro il 10 dicembre, i dati seguenti:

     a) il quantitativo totale di pomodori oggetto di domande di aiuto, ripartito, se del caso, per sottogruppo;

     b) il quantitativo stimato di prugne secche, fichi secchi non trasformati, pesche e pere destinati ad essere trasformati in uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

     3) entro il 1° marzo per i pomodori, il 15 aprile per le pesche e le pere e il 1° giugno per le prugne e i fichi secchi, i dati seguenti, ripartiti in quantitativi sovvenzionati e non sovvenzionati:

     a) la quantità di prodotti finiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a o);

     b) la quantità di materie prime utilizzate per la fabbricazione di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera a);

     c) la quantità di prodotti di cui alla lettera a) in giacenza al termine della campagna precedente per i prodotti a base di pomodori, pesche o pere, ripartita per prodotti venduti e prodotti invenduti nel caso dei pomodori, e la quantità in giacenza al 1° maggio per le prugne e i fichi secchi;

     d) per i pomodori:

     - la superficie totale, espressa in ettari, coltivata durante la campagna,

     - la resa media per la campagna, espressa in tonnellate/ettaro,

     - la superficie e la resa, ripartite tra varietà allungate e varietà rotonde,

     - il tenore medio di estratto secco solubile dei pomodori destinati alla fabbricazione di concentrato di pomodoro;

     e) i dati di cui alle precedenti lettere da a) a c) devono comprendere le quantità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), i), k), l), m) e n), utilizzati per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e o);

     f) la quantità totale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e o), ripartita tra i prodotti di cui alle lettere a), b), i), k), l), m) o n) dello stesso paragrafo, utilizzati per la loro fabbricazione;

     4) entro il 1° giugno, una relazione sui controlli effettuati durante la campagna in corso, con l'indicazione del numero dei controlli e i risultati ripartiti per categoria di constatazione;

     5) per i pomodori, i quantitativi oggetto di contratto entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione dei contratti.

 

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 24.

     1. Nel caso di contratti stipulati tra produttori individuali e trasformatori in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96, gli articoli da 3 a 7, da 10 a 15, da 18 a 20 e l'articolo 22 si applicano, mutatis mutandis, per la campagna 2001/2002.

     2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96.

     3. Per la campagna 2001/2002 e nel caso dei pomodori:

     - i trasformatori ammessi a beneficiare del regime di aiuti nella campagna 2000/2001 e le nuove industrie che iniziano la loro attività vengono considerati riconosciuti, salvo decisione contraria dello Stato membro,

     - in deroga all'articolo 6, i riferimenti delle parcelle sono costituiti dai riferimenti catastali o da qualsiasi altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo di controllo,

     - in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, il termine per la conclusione dei contratti è fissato al 31 marzo 2001.

     4. Nel caso delle pesche e delle pere, in deroga all'articolo 6, i riferimenti delle parcelle sono costituiti, fino al 1° gennaio 2003, dai riferimenti catastali o da qualsiasi altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo di controllo.

 

          Art. 25.

     I regolamenti (CEE) n. 1709/84, (CE) n. 504/97 e (CE) n. 661/97 sono abrogati con effetto, per ciascuno dei prodotti considerati, dalla fine della campagna di commercializzazione 2000/2001.

     Il regolamento (CEE) n. 2022/92 è abrogato.

 

          Art. 26.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 41 del regolamento (CE) n. 1535/2003, con la limitazione fissata nello stesso art. 41 del regolamento (CE) n. 1535/2003.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1343/2001.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1426/2002.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1426/2002.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1426/2002.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1426/2002.

[7] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1426/2002.

[8] Numero così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1426/2002.

[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1426/2002.

[10] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1426/2002.