§ 1.6.901 - Regolamento 20 luglio 1992, n. 2022.
Regolamento (CEE) n. 2022/92 della Commissione recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare al produttore per taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/07/1992
Numero:2022


Sommario
Art. 1      1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 da versare al produttore per i pomodori freschi impiegati per essere trasformati in:
Art. 2      Il regolamento (CEE) n. 2036/91 è abrogato.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna di [...]


§ 1.6.901 - Regolamento 20 luglio 1992, n. 2022.

Regolamento (CEE) n. 2022/92 della Commissione recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare al produttore per taluni pomodori conferiti all'industria, nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 2036/91.

(G.U.C.E. 23 luglio 1992, n. L 207).

 

Art. 1

     1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 da versare al produttore per i pomodori freschi impiegati per essere trasformati in:

     a) concentrato di pomodoro;

     b) fiocchi di pomodoro;

     c) succo di pomodoro,

è fissato con riferimento a pomodori freschi con un tenore di estratto secco solubile compreso tra 4,8 % e 5,4 %. Il prezzo minimo è ritoccato in misura percentuale per classi di estratto secco solubile in più o in meno rispetto al tenore previsto.

     2. Ai fini della determinazione del tenore di estratto secco solubile, il trasformatore effettua l'analisi in presenza del produttore ricorrendo al metodo rifrattometrico.

In caso di disaccordo, il tenore viene accertato in maniera determinante per le parti, dall'organismo o dalla commissione di controllo designati dallo Stato membro.

     3. Gli Stati membri produttori adottano le disposizioni necessarie, in particolare per:

     - designare l'organismo o la commissione responsabile del controllo ed eventualmente di arbitrato tra le parti;

     - prevedere le sanzioni per i casi di mancata osservanza, da parte dei contraenti, delle disposizioni adottate.

 

     Art. 2

     Il regolamento (CEE) n. 2036/91 è abrogato.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1992/1993.