§ 1.6.H47 - Regolamento 3 luglio 2001, n. 1343.
Regolamento (CE) n. 1343/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/07/2001
Numero:1343


Sommario
Art. 1.      All'articolo 3, paragrafo 4, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H47 - Regolamento 3 luglio 2001, n. 1343.

Regolamento (CE) n. 1343/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 4 luglio 2001, n. L 181).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, le condizioni di pagamento della materia prima, dal trasformatore all'organizzazione di produttori, sono fissate nei contratti e, in particolare, un eventuale ritardo di pagamento non può superare 60 giorni dalla data di consegna di ogni partita.

     (2) Al fine di apportare la necessaria flessibilità e di facilitare la gestione amministrativa del regime, è opportuno prorogare tale termine massimo alla fine del secondo mese successivo al mese della consegna. Questa disposizione si applica esclusivamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 3, paragrafo 4, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.