§ 1.6.G50 - Regolamento 2 agosto 2002, n. 1426.
Regolamento (CE) n. 1426/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:02/08/2002
Numero:1426


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 449/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G50 - Regolamento 2 agosto 2002, n. 1426.

Regolamento (CE) n. 1426/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 3 agosto 2002, n. L 206).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, in particolare gli articoli 6 e 25,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001, stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002, istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

     (3) Occorre modificare le date di trasmissione di talune informazioni all'autorità competente in modo da allinearle su quelle previste dal sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001, nonché da consentire la trasmissione dei certificati di consegna mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico.

     (4) Occorre rafforzare i controlli dei quantitativi consegnati alla trasformazione e prevedere verifiche incrociate delle superfici nonché apportare alcune modifiche al regime dei controlli e delle sanzioni, tenuto conto delle anomalie constatate nel corso di verifiche delle superfici e in modo da operare una differenziazione tra il caso di una dichiarazione superiore alla superficie effettivamente constatata e quello di una dichiarazione inferiore.

     (5) Tenuto conto dei problemi emersi nell'attuazione, occorre lasciare la possibilità che, su richiesta delle parti interessate, talune disposizioni modificate dal presente regolamento siano applicate retroattivamente a casi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 449/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 4, ultimo comma, l'espressione "anteriormente al 20 maggio" è sostituita con l'espressione (Omissis).

     2) All'articolo 5, paragrafo 5, ultimo comma, l'espressione "anteriormente al 20 maggio" è sostituita con (Omissis).

     3) All'articolo 6, ultima frase, l'espressione "in occasione dei controlli in loco previsti all'articolo 18" è sostituita con (Omissis).

     4) All'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, la seconda frase è sostituita da quanto segue:

     (Omissis).

     5) All'articolo 18, paragrafo 1, punto i), il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6) All'articolo 18, paragrafo 1, il testo del punto v) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7) All'articolo 20, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8) All'articolo 21, paragrafo 1, il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Su richiesta dell'organizzazione di produttori o del trasformatore interessati, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 5, 7 e 8, sono applicabili retroattivamente a casi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.