§ 12.1.140 - Regolamento 22 maggio 2006, n. 861.
Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:22/05/2006
Numero:861


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Obiettivi generali
Art. 4.  Obiettivi specifici in materia di controllo e di esecuzione
Art. 5.  Obiettivi specifici in materia di raccolta di dati e consulenza scientifica
Art. 6.  Obiettivi specifici in materia di governance
Art. 7.  Obiettivi specifici in materia di relazioni internazionali
Art. 8.  Interventi in materia di controllo e di esecuzione
Art. 9.  Interventi in materia di raccolta di dati di base
Art. 10.  Interventi in materia di raccolta di dati complementari
Art. 11.  Interventi in materia di consulenza scientifica
Art. 12.  Interventi in materia di governance
Art. 13.  Interventi in materia di relazioni internazionali
Art. 14.  Assistenza tecnica
Art. 15.  Tassi di cofinanziamento per i sistemi di monitoraggio e controllo
Art. 16.  Tassi di cofinanziamento per la raccolta di dati di base
Art. 17.  Tassi di cofinanziamento per la raccolta di dati complementari
Art. 18.  Tasso di finanziamento delle spese di viaggio e alloggio dei membri del CCPA
Art. 19.  Disposizione introduttiva
Art. 20.  Programmazione
Art. 21.  Decisione della Commissione
Art. 22.  Disposizione introduttiva
Art. 23.  Programmazione
Art. 24.  Decisione della Commissione
Art. 25.  Risorse di bilancio
Art. 26.  Cumulo di aiuti comunitari
Art. 27.  Tutela degli interessi finanziari della Comunità
Art. 28.  Verifiche e rettifiche finanziarie
Art. 29.  Valutazione e relazioni
Art. 30.  Comitato
Art. 31.  Modalità di applicazione
Art. 32.  Abrogazione di atti obsoleti
Art. 33.  Entrata in vigore


§ 12.1.140 - Regolamento 22 maggio 2006, n. 861.

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

(G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 160).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Secondo il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, la politica comune della pesca (la «PCP») è intesa a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

      (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dei relativi regolamenti attuativi, un obiettivo essenziale per l’attuazione della PCP è quello di rendere più efficace la partecipazione finanziaria della Comunità. Una maggiore complementarità e procedure più snelle, uniformi e coordinate, sia all’interno della Comunità europea sia nei rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sono indispensabili per garantire la dovuta coerenza e pertinenza della partecipazione finanziaria.

      (3) Occorre rifarsi agli obiettivi sanciti dalla riforma della PCP del 2002, successivamente integrati da strumenti politici e normativi settoriali.

      (4) È inoltre necessario adeguare la legislazione comunitaria ai suddetti obiettivi e agli orientamenti del quadro finanziario per il periodo 2007-2013, nel rispetto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e ponendo in atto le esigenze di semplificazione e migliore disciplina.

      (5) La spesa comunitaria può assumere, tra l'altro, la forma di una convenzione di finanziamento, una convenzione di sovvenzione della Comunità, un contratto di appalto pubblico, memorandum d'intesa e accordi amministrativi, secondo le procedure di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

      (6) Occorrerebbe altresì tenere conto delle conclusioni del Consiglio «Agricoltura e pesca», del 19 luglio 2004, sugli accordi di partenariato nel settore della pesca.

      (7) Occorre definire chiaramente gli obiettivi, gli ambiti d’intervento e i risultati perseguiti con i finanziamenti comunitari.

      (8) È necessario fissare regole sull’ammissibilità delle spese, sull’entità della partecipazione finanziaria della Comunità e sulle relative condizioni di erogazione.

      (9) È nell’interesse comune che gli Stati membri siano dotati della necessaria attrezzatura per eseguire controlli della massima efficacia. Affinché gli Stati membri possano adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa della PCP, la Comunità dovrebbe sostenerne gli investimenti in materia di controllo.

      (10) Occorre mobilitare le risorse finanziarie necessarie per consentire alla Commissione di sorvegliare l’attuazione della PCP.

      (11) La Comunità dovrebbe anche recare il proprio apporto al bilancio dell’agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) per l’esecuzione del programma di lavoro annuale di tale organismo, nonché per far fronte ai costi d’investimento e di esercizio e alle spese che l’ACCP deve sostenere per l’espletamento delle proprie funzioni.

      (12) La gestione delle attività di pesca dipende dalla disponibilità di dati relativi allo stato biologico delle risorse ittiche e all’operatività delle flotte pescherecce. La raccolta di dati da parte degli Stati membri, indispensabile ai fini dell’attuazione della PCP, e la realizzazione di ulteriori studi e progetti pilota ad opera della Commissione dovrebbero essere sostenuti col contributo finanziario della Comunità.

      (13) Occorrerebbe altresì stanziare risorse finanziarie per poter consultare regolarmente le organizzazioni scientifiche internazionali che coordinano la ricerca alieutica nelle acque in cui operano le flotte della Comunità.

      (14) La riforma della PCP ha reso necessarie nuove consulenze scientifiche, in particolare con riferimento alla strategia basata sugli ecosistemi e alla gestione delle attività di pesca multispecifiche. Gli esperti qualificati in questi campi o le istituzioni per le quali essi lavorano dovrebbero essere retribuiti per la prestazione di tali consulenze.

      (15) Al fine di promuovere il dialogo e la comunicazione con il settore della pesca e con altri gruppi di interesse, è importante che gli operatori ed altri soggetti interessati siano informati sin dall’inizio delle iniziative in progetto e che gli obiettivi e i provvedimenti della PCP siano chiaramente illustrati e spiegati.

      (16) In considerazione delle funzioni del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA), che è stato rinnovato a norma della decisione n. 1999/478/CE della Commissione, le organizzazioni professionali europee rappresentate nel CCPA dovrebbero poter contare su un appoggio finanziario per la preparazione delle riunioni del CCPA necessarie a favorire un migliore coordinamento delle organizzazioni nazionali a livello europeo e una maggiore coesione settoriale sui temi d’interesse comunitario.

      (17) Per migliorare la gestione politica della PCP e per consentire l’effettiva costituzione dei consigli consultivi regionali (CCR), istituiti dalla decisione n. 2004/585/CE del Consiglio, è indispensabile sostenere finanziariamente questi CCR nella loro fase di avviamento, finanziandone tra l’altro le spese di traduzione e interpretazione.

      (18) Per poter coordinare le attività dei CCR con quelle del CCPA, è necessario agevolare la partecipazione di un delegato del CCPA alle riunioni dei CCR.

      (19) Ai fini della realizzazione degli obiettivi della PCP, la Comunità partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali e conclude accordi di pesca, compresi accordi di partenariato nel settore della pesca.

      (20) È necessario che la Comunità partecipi al finanziamento di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare e nelle acque dei paesi terzi.

      (21) Le spese inerenti ad attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo e valutazione necessarie per l’attuazione delle misure che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e per la realizzazione degli obiettivi di quest’ultimo dovrebbero essere coperte a titolo di azioni finanziarie di assistenza tecnica.

      (22) Occorre stabilire procedure per la definizione del contenuto dei programmi comunitari e nazionali concernenti le varie misure adottate nei singoli settori della PCP.

      (23) È opportuno fissare i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri.

      (24) Occorrerebbe definire un quadro finanziario per il periodo 2007-2013 in linea con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo dal titolo «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide politiche e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013».

      (25) In relazione agli interventi finanziati a norma del presente regolamento, occorre garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la corretta applicazione della normativa vigente a tutela degli stessi e la debita esecuzione di controlli da parte degli Stati membri e della Commissione.

      (26) Per garantire l’impiego efficace dei fondi comunitari, occorrerebbe valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento.

      (27) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (28) Il regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca, la decisione n. 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca, e la decisione 2004/465/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri, dovrebbero essere abrogati con effetto dal 1° gennaio 2007,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento istituisce un quadro per un’azione finanziaria della Comunità finalizzata all’attuazione della politica comune della pesca («la PCP») e in materia di diritto del mare («azione finanziaria della Comunità»).

 

          Art. 2. Ambito di applicazione

     Il presente regolamento si applica all’azione finanziaria della Comunità nei seguenti settori:

     a) controllo ed esecuzione delle norme della PCP;

     b) misure di conservazione, raccolta di dati e miglioramento della consulenza scientifica in materia di gestione sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della PCP;

     c) governance della PCP;

     d) relazioni internazionali nell’ambito della PCP e del diritto del mare.

 

CAPO II

OBIETTIVI

 

          Art. 3. Obiettivi generali

     L'azione finanziaria della Comunità descritta nel capo III contribuisce specificamente a realizzare i seguenti obiettivi generali:

     a) potenziare la capacità amministrativa e i mezzi di controllo e di esecuzione delle norme della PCP;

     b) migliorare la raccolta di dati necessari per la PCP;

     c) migliorare la qualità della consulenza scientifica ai fini della PCP;

     d) migliorare l'assistenza tecnica a sostegno della gestione della flotta da pesca della Comunità ai fini della PCP;

     e) promuovere la partecipazione del settore della pesca e di altri gruppi di interesse alla PCP e stimolare il dialogo e la comunicazione tra questi e la Commissione;

     f) attuare le misure correlate agli accordi di partenariato nel settore della pesca e ad altri accordi bilaterali o multilaterali ai fini della PCP, in particolare allo scopo di garantire la sostenibilità delle risorse della pesca nelle acque dei paesi terzi e in alto mare;

     g) attuare le misure relative al diritto del mare.

 

          Art. 4. Obiettivi specifici in materia di controllo e di esecuzione

     L'azione finanziaria della Comunità di cui all’articolo 8 contribuisce a realizzare l’obiettivo di un migliore controllo delle attività di pesca, al fine di garantire l'efficace attuazione della PCP sia nelle acque comunitarie sia al di fuori di esse, mediante il finanziamento delle seguenti azioni:

     a) iniziative degli Stati membri volte a potenziare la capacità o a ridurre le carenze constatate nelle loro attività di controllo della pesca;

     b) valutazione e controllo, ad opera dei servizi della Commissione, dell’applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri;

     c) coordinamento delle misure di controllo, in particolare mediante programmi che prevedano l’impiego congiunto dei dispositivi nazionali d’ispezione e di sorveglianza tramite l'agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP).

 

          Art. 5. Obiettivi specifici in materia di raccolta di dati e consulenza scientifica

     L'azione finanziaria della Comunità di cui agli articoli 9, 10 e 11 contribuisce a realizzare l’obiettivo di una migliore raccolta e gestione dei dati e dei pareri scientifici richiesti per poter valutare lo stato delle risorse, il volume di catture, l’impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull’ecosistema marino e l’operatività del settore alieutico, dentro e fuori delle acque comunitarie, aiutando finanziariamente gli Stati membri a creare, su basi scientifiche, serie pluriennali di dati aggregati che contengano informazioni biologiche, tecniche, ecologiche ed economiche.

 

          Art. 6. Obiettivi specifici in materia di governance

     L'azione finanziaria della Comunità di cui all’articolo 12 contribuisce a realizzare l’obiettivo di una maggiore partecipazione dei soggetti interessati a tutte le fasi della PCP, dalla concezione all’attuazione, favorendone l’informazione sugli obiettivi e sulle misure della PCP nonché sul loro eventuale impatto socioeconomico.

 

          Art. 7. Obiettivi specifici in materia di relazioni internazionali

     1. Per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi di pesca, compresi accordi di partenariato nel settore della pesca, l'azione finanziaria della Comunità di cui all’articolo 13 contribuisce a realizzare i seguenti obiettivi:

     a) tutelare l’occupazione nelle regioni della Comunità dipendenti dalla pesca;

     b) garantire la sopravvivenza a lungo termine e la competitività del settore alieutico comunitario;

     c) sviluppare, attraverso il partenariato, la capacità di gestione delle risorse di pesca e di controllo dei paesi terzi, in modo da garantire una pesca sostenibile e promuovere lo sviluppo economico del settore alieutico in quei paesi, migliorando la valutazione scientifica e tecnica dei vari tipi di pesca, il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, le condizioni sanitarie e l’ambiente imprenditoriale del settore;

     d) garantire l’adeguato approvvigionamento del mercato comunitario.

     2. Relativamente alla partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni regionali e internazionali, l'azione finanziaria della Comunità di cui all’articolo 13 contribuisce alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca a livello internazionale grazie all’adozione di idonee misure di gestione di tali risorse.

 

CAPO III

AZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ

 

          Art. 8. Interventi in materia di controllo e di esecuzione

     Nel campo del controllo e dell’esecuzione delle norme della PCP, sono ammissibili a finanziamento comunitario le seguenti spese:

     a) spese sostenute dagli Stati membri per la messa in funzione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili alla PCP, in particolare per le seguenti azioni:

     i) investimenti connessi ad attività di controllo svolte da enti amministrativi o dal settore privato, compresa l’introduzione di nuove tecnologie di monitoraggio e l’acquisto e il rinnovo di mezzi di controllo;

     ii) programmi di formazione e scambio di funzionari competenti per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza nel settore della pesca;

     iii) attuazione di progetti pilota in materia di ispezione e osservatori;

     iv) analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell’ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza;

     v) iniziative varie, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e a incoraggiare l’applicazione della normativa della PCP;

     b) spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi comunitari, aventi per oggetto l’analisi dell’impiego delle nuove tecnologie;

     c) tutte le spese operative connesse alla verifica, ad opera di ispettori comunitari, del rispetto della PCP da parte degli Stati membri, in particolare missioni ispettive, attrezzature di sicurezza, formazione degli ispettori, riunioni, nonché noleggio o acquisto di mezzi d’ispezione da parte della Commissione;

     d) contributo al bilancio dell’agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), a copertura delle spese di personale e delle spese amministrative e operative legate all’esecuzione del programma di lavoro annuale, comprese le spese di comunicazione e quelle connesse alla tecnologia spaziale.

 

          Art. 9. Interventi in materia di raccolta di dati di base

     1. Nell’ambito della raccolta di dati di base, l'azione finanziaria della Comunità si applica alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca, a fini di:

     i) valutazione dell’attività delle varie flotte da pesca e dell’evoluzione della potenza di pesca;

     ii) stesura di compendi sulla base dei dati raccolti nell’ambito di altri atti normativi comunitari concernenti la PCP e raccolta di dati complementari occorrenti per:

     — definire, ricorrendo eventualmente a campionamenti, programmi per la raccolta di dati complementari agli obblighi prescritti dagli altri atti normativi comunitari o relativi a settori non contemplati da tali obblighi,

     — specificare i procedimenti che consentono di ottenere dati aggregati,

     — provvedere affinché i dati utilizzati per ottenere dati aggregati restino disponibili per eventuali nuovi calcoli, ogniqualvolta sia necessario;

     iii) stima del volume totale di catture per stock e per gruppo di navi, compresi gli eventuali rigetti, e, se del caso, suddivisione di tali catture per zona geografica e per periodo;

     iv) stima dell’abbondanza e della distribuzione degli stock; tale stima può basarsi su dati provenienti dalla pesca commerciale o su dati ottenuti mediante ricerche scientifiche in mare;

     v) valutazione dell’impatto delle attività di pesca sull’ambiente;

     vi) valutazione della situazione economica e sociale del settore delle catture;

     vii) monitoraggio dei prezzi praticati per i vari sbarchi e rappresentativi di tutti gli sbarchi nei porti comunitari ed extracomunitari, nonché delle importazioni;

     viii) valutazione della situazione economica e sociale dell'industria della trasformazione e dell'acquacoltura sulla base di studi e indagini a campione sufficientemente ampie da garantire l’affidabilità delle stime.

     2. I dati di base di cui al paragrafo 1, punto viii), sono i seguenti:

     a) per quanto riguarda le flotte da pesca:

     i) proventi delle vendite ed altri introiti;

     ii) costi di produzione;

     iii) dati che consentano di quantificare e classificare l’occupazione in mare;

     b) per quanto riguarda l’industria di trasformazione dei prodotti ittici:

     i) produzione espressa in quantità e valore per categorie di prodotti da determinarsi a norma dell’articolo 30, paragrafo 2;

     ii) numero di imprese e numero di posti di lavoro;

     iii) evoluzione e struttura dei costi di produzione.

 

          Art. 10. Interventi in materia di raccolta di dati complementari

     1. Nell’ambito della raccolta di dati complementari, la Commissione può effettuare studi e progetti pilota. Sono ammissibili all'azione finanziaria della Comunità i seguenti campi di attività:

     a) studi metodologici e progetti miranti ad ottimizzare e standardizzare i metodi di raccolta dei dati di cui all’articolo 9;

     b) progetti sperimentali di raccolta di dati, in particolare nei settori dell’acquacoltura, dei rapporti della pesca e dell’acquacoltura con l’ambiente e della capacità dell’industria della pesca e dell’acquacoltura di generare posti di lavoro;

     c) analisi e simulazioni economiche e bioeconomiche in relazione alle decisioni progettate nell’ambito della PCP, inclusi i piani di ricostituzione e gestione, e alla valutazione dell’impatto della PCP;

     d) selettività dei tipi di pesca, compresa la selettività determinata dalla tipologia degli attrezzi da pesca e dalle tecniche di cattura, e analisi dei rapporti tra capacità di cattura, sforzo di pesca e mortalità per ciascun tipo di pesca;

     e) migliore esecuzione della PCP, soprattutto in termini di rapporto costo-efficacia;

     f) valutazione e gestione dei nessi tra le attività di pesca e acquacoltura e gli ecosistemi acquatici.

     2. L’insieme degli studi e dei progetti pilota di cui al paragrafo 1 può essere finanziato nei limiti del 15 % degli stanziamenti annuali autorizzati per gli interventi di cui all’articolo 9 e al presente articolo.

 

          Art. 11. Interventi in materia di consulenza scientifica

     Nel campo della consulenza scientifica, sono ammissibili all'azione finanziaria della Comunità le seguenti spese:

     a) spese relative a contratti di partenariato con istituti di ricerca nazionali per la prestazione di pareri scientifici;

     b) spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi comunitari, per la prestazione di servizi di segreteria al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e per svolgere attività di analisi preliminare e preparazione dei dati utilizzati per valutare la situazione delle risorse alieutiche;

     c) indennità corrisposte ai membri del CSTEP e/o ad esperti invitati dal CSTEP per la loro partecipazione e il lavoro svolto in seno ai gruppi di lavoro e in sessione plenaria;

     d) indennità corrisposte ad esperti indipendenti che forniscono pareri scientifici alla Commissione o impartiscono una formazione agli amministratori o ad altri soggetti interessati in merito all’interpretazione dei pareri scientifici;

     e) contributi ad organismi internazionali incaricati della valutazione degli stock ittici.

 

          Art. 12. Interventi in materia di governance

     Nel campo della governance, sono ammissibili all'azione finanziaria della Comunità le seguenti spese:

     a) spese di viaggio e alloggio dei membri delle organizzazioni professionali europee che devono spostarsi per preparare le riunioni del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA);

     b) spese di partecipazione dei delegati del CCPA alle riunioni dei consigli consultivi regionali (CCR);

     c) spese di funzionamento dei CCR durante la fase di avviamento (cinque anni), nonché spese di traduzione e interpretazione a norma della decisione n. 585/2004/CE;

     d) spese sostenute per illustrare gli obiettivi e le misure della PCP, in particolare le proposte della Commissione, nonché per diffondere informazioni utili in materia agli operatori del settore e ad altri gruppi interessati, su iniziativa della Commissione, tra cui le spese relative alle seguenti azioni:

     i) produzione e diffusione di materiale documentario confacente alle particolari esigenze dei gruppi interessati (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico);

     ii) creazione di un accesso molto ampio ai dati e agli elementi esplicativi, in particolare per quanto riguarda le proposte della Commissione, attraverso lo sviluppo del sito della DG Pesca e affari marittimi su Internet e la realizzazione di una pubblicazione periodica, nonché organizzazione di seminari di informazione/formazione destinati agli opinionisti.

 

          Art. 13. Interventi in materia di relazioni internazionali

     1. Nell’ambito delle relazioni internazionali, sono ammissibili all'azione finanziaria della Comunità le seguenti spese:

     a) spese derivanti da accordi di pesca e da accordi di partenariato nel settore della pesca, negoziati dalla Comunità o in procinto di essere negoziati o rinnovati con paesi terzi;

     b) spese derivanti dai contributi obbligatori della Comunità europea ai bilanci delle organizzazioni internazionali;

     c) spese derivanti dai contributi volontari versati dalla Comunità europea, in qualità di membro, alle organizzazioni delle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare;

     d) contributi finanziari volontari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per la Comunità;

     e) contributi finanziari volontari a programmi o lavori scientifici svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per la Comunità;

     f) contributi finanziari ad attività (riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi della Comunità in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali sono ammissibili quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi della Comunità.

     2. Gli interventi finanziati a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), sono attuati in particolare sulla base dei regolamenti e delle decisioni relativi alla conclusione di accordi e/o protocolli di pesca tra la Comunità europea e i paesi terzi e dei regolamenti e delle decisioni relativi alla firma, da parte della Comunità europea, degli accordi sulle organizzazioni internazionali di pesca.

 

          Art. 14. Assistenza tecnica

     L'azione finanziaria della Comunità può comprendere spese inerenti ad attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo e valutazione necessarie per l’attuazione delle misure che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e per la realizzazione degli obiettivi di quest’ultimo, come ad esempio studi, riunioni, consultazione di esperti, informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazioni, nonché spese legate alle tecnologie dell’informazione, incluse le reti informatiche utilizzate per lo scambio di dati, spese per l’assunzione di personale avventizio ed altre spese amministrative o di assistenza tecnica eventualmente sostenute dalla Commissione.

 

CAPO IV

TASSI DI COFINANZIAMENTO

 

          Art. 15. Tassi di cofinanziamento per i sistemi di monitoraggio e controllo

     Per l'azione finanziaria della Comunità di cui all’articolo 8, lettera a), i tassi di cofinanziamento sono limitati al 50 % delle spese ammissibili. Tuttavia, per le azioni di cui all’articolo 8, lettera a), punto i), eccetto l’acquisto di mezzi navali e aerei, e punti iii) e v), la Commissione può decidere di applicare un tasso superiore al 50 % delle spese ammissibili.

 

          Art. 16. Tassi di cofinanziamento per la raccolta di dati di base

     Per l'azione finanziaria della Comunità di cui all’articolo 9, il tasso di cofinanziamento è limitato al 50 % della spesa pubblica ammissibile sostenuta per l’esecuzione di un programma a norma dell’articolo 23, paragrafo 1.

 

          Art. 17. Tassi di cofinanziamento per la raccolta di dati complementari

     Per l'azione finanziaria della Comunità di cui all’articolo 10, il tasso di cofinanziamento è limitato al 50 % delle spese ammissibili, se si tratta di misure realizzate a seguito di un invito a presentare proposte. Le università e gli istituti di ricerca pubblici che, secondo l’ordinamento nazionale cui sono sottoposti, sono soggetti ad un’imputazione per costi marginali, possono presentare proposte fino a concorrenza del 100 % dei costi marginali sostenuti per il progetto.

 

          Art. 18. Tasso di finanziamento delle spese di viaggio e alloggio dei membri del CCPA

     1. Per l'azione finanziaria della Comunità di cui all’articolo 12, lettere a) e b), il tasso di finanziamento è determinato a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

     2. A ciascuna organizzazione professionale che fa parte della commissione plenaria del CCPA vengono assegnati, in forza di una convenzione di finanziamento con la Commissione, diritti di prelievo in proporzione ai diritti di cui sono titolari i membri della commissione plenaria del CCPA e in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

     3. Il numero di trasferte di cui ogni organizzazione può farsi carico per la preparazione delle riunioni dipenderà dai diritti di prelievo assegnati e dal costo medio della trasferta di un rappresentante dell’organizzazione professionale. Il 20 % dell’importo del diritto di prelievo verrà trattenuto forfettariamente da ogni organizzazione a titolo di compensazione dei costi logistici e amministrativi connessi all’organizzazione delle riunioni preparatorie.

 

CAPO V

PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

 

SEZIONE 1

Procedure nel settore dei sistemi di controllo e di esecuzione

 

          Art. 19. Disposizione introduttiva

     Il sostegno finanziario della Comunità ai programmi nazionali adottati dagli Stati membri per la messa in funzione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili alla PCP viene erogato secondo la procedura esposta nella presente sezione.

 

          Art. 20. Programmazione

     1. Gli Stati membri presentano domanda di azione finanziaria della Comunità alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

     La domanda deve essere corredata di un programma annuale di controllo della pesca recante le seguenti indicazioni:

     a) obiettivi del programma annuale di controllo della pesca;

     b) risorse umane disponibili;

     c) risorse finanziarie disponibili;

     d) numero di mezzi navali e aerei disponibili;

     e) elenco dei progetti per i quali è richiesto un contributo finanziario;

     f) spesa totale preventivata per la realizzazione dei progetti;

     g) calendario di esecuzione dei singoli progetti elencati nel programma annuale di controllo della pesca;

     h) elenco di indicatori che saranno utilizzati per valutare l’efficacia del programma.

     2. Per ciascun progetto, il programma di controllo della pesca deve specificare una delle azioni di cui all’articolo 8, lettera a), indicandone finalità, descrizione, titolare, ubicazione, costo preventivato, procedura amministrativa da seguire e calendario di esecuzione.

     3. Per quanto riguarda i mezzi navali e aerei, il programma di controllo della pesca deve inoltre specificare:

     a) in che misura saranno utilizzati dalle autorità competenti a fini di controllo (in percentuale rispetto all’attività complessiva di un anno);

     b) per quante ore o giorni all’anno potrebbero essere utilizzati a fini di controllo delle attività di pesca;

     c) in caso di ammodernamento, la loro aspettativa di vita.

 

          Art. 21. Decisione della Commissione

     1. Sulla base dei programmi di controllo della pesca presentati dagli Stati membri, sono adottate ogni anno, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, decisioni in merito al contributo finanziario della Comunità ai programmi nazionali.

     2. Nelle decisioni di cui al paragrafo 1 viene data la priorità agli interventi più idonei a migliorare l’efficacia delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, tenendo conto anche del grado di efficacia dimostrato dagli Stati membri nell’attuazione dei programmi già approvati.

     3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono:

     a) l’importo globale del contributo finanziario concesso a ciascuno Stato membro per le azioni di cui all’articolo 8, lettera a);

     b) il tasso del contributo finanziario;

     c) le eventuali condizioni cui è subordinato il contributo finanziario derivanti dalla normativa comunitaria.

 

SEZIONE 2

Procedure nel settore della raccolta di dati

 

          Art. 22. Disposizione introduttiva

     Il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca, di cui all’articolo 9, viene erogato secondo le procedure esposte nella presente sezione.

 

          Art. 23. Programmazione

     1. È definito, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, un programma comunitario comprendente i dati strettamente necessari alle valutazioni scientifiche.

     2. Ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il programma descrive sia la raccolta di dati dettagliati, sia il procedimento necessario per ottenere dati aggregati in conformità agli obiettivi enunciati nell’articolo 5.

     3. Ciascuno Stato membro include nel suo programma nazionale gli elementi, previsti dal programma comunitario di cui al paragrafo 1, che lo riguardano.

     4. Gli Stati membri possono chiedere un contributo finanziario comunitario per le parti dei loro programmi nazionali che corrispondono agli elementi del programma comunitario che li riguardano.

 

          Art. 24. Decisione della Commissione

     1. Sulla base dei programmi presentati dagli Stati membri, sono adottate ogni anno, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, decisioni in merito al contributo finanziario della Comunità ai programmi nazionali.

     2. Nelle decisioni di cui al paragrafo 1 viene data la priorità agli interventi più idonei a migliorare la raccolta dei dati necessari per la PCP.

     3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono:

     a) l’importo globale del contributo finanziario concesso a ciascuno Stato membro per le azioni di cui all’articolo 9;

     b) il tasso del contributo finanziario;

     c) le eventuali condizioni cui è subordinato il contributo finanziario derivanti dalla normativa comunitaria.

 

CAPO VI

ASSEGNAZIONE DI FONDI

 

          Art. 25. Risorse di bilancio

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

          Art. 26. Cumulo di aiuti comunitari

     Gli interventi finanziati a norma del presente regolamento non possono beneficiare di contributi da parte di altri strumenti finanziari comunitari. I beneficiari del presente regolamento forniscono alla Commissione informazioni su altri eventuali finanziamenti ottenuti e sulle richieste di finanziamento in corso.

 

CAPO VII

CONTROLLO E VALUTAZIONE

 

          Art. 27. Tutela degli interessi finanziari della Comunità

     1. In sede di esecuzione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento, la Commissione garantisce la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente corrisposti e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

     2. Per gli interventi comunitari finanziati a norma del presente regolamento, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, incluso l'inadempimento di un obbligo contrattuale di cui al programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti a causa di una spesa indebita.

     3. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, compresa l’inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate all’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della stessa.

 

          Art. 28. Verifiche e rettifiche finanziarie

     1. Fatte salve le verifiche effettuate dagli Stati membri in ottemperanza alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, i funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti, a verifiche in loco delle azioni finanziate a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione.

     Funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o loro rappresentanti, debitamente legittimati ad effettuare verifiche in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dal presente regolamento.

     Le competenze di ispezione summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificatamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l'altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

     Se il sostegno finanziario comunitario concesso a norma del presente regolamento viene successivamente assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto primo destinatario del sostegno comunitario, comunica alla Commissione ogni informazione utile circa l’identità del beneficiario finale.

     A tale fine, i beneficiari tengono a disposizione tutti i documenti pertinenti per un periodo di tre anni dal versamento del saldo.

     La Commissione può anche invitare lo Stato membro interessato a svolgere verifiche in loco delle azioni finanziate a norma degli articoli 8 e 9 del presente regolamento. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione e della Corte dei conti o loro rappresentanti.

     2. Se la Commissione ritiene che i fondi comunitari non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto comunitario applicabile, essa ne informa i beneficiari, compreso ogni eventuale beneficiario finale a norma del paragrafo 1, i quali dispongono di un mese, a decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni. Se entro tale termine non perviene alcuna risposta da parte dei beneficiari o se le loro osservazioni non sono tali da indurre la Commissione a rivedere il proprio parere, quest’ultima revoca il contributo finanziario o ne riduce l’importo o ne sospende l’erogazione.

     Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

     3. La Commissione si assicura dell’esistenza di adeguati dispositivi di controllo e di revisione contabile delle azioni finanziate a norma dell’articolo 53, paragrafo 7, e dell’articolo 165 del regolamento (CE) n. 1605/2002.

     4. Secondo il principio della sovranità nazionale, la Commissione può eseguire o far eseguire unicamente con il consenso del paese terzo interessato controlli finanziari dei fondi erogati a paesi terzi per interventi finanziati a norma dell’articolo 13, lettera a).

 

          Art. 29. Valutazione e relazioni

     1. Le azioni finanziate a norma del presente regolamento sono oggetto di regolare sorveglianza per verificarne la corretta esecuzione.

     2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna delle azioni finanziate.

     3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

     a) entro il 31 marzo 2011 una relazione valutativa intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento;

     b) entro il 30 agosto 2012 una comunicazione relativa al proseguimento delle azioni finanziate a norma del presente regolamento;

     c) entro il 31 dicembre 2014 una relazione di valutazione ex post.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 30. Comitato

     1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (di seguito «il comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a venti giorni lavorativi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 31. Modalità di applicazione

     Per gli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), e all’articolo 9, le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

 

          Art. 32. Abrogazione di atti obsoleti

     Il regolamento (CE) n. 657/2000 e le decisioni 2000/439/CE e 2004/465/CE sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2007.

 

          Art. 33. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.