§ 12.2.128 - Decisione 29 giugno 2000, n. 439.
Decisione n. 2000/439/CE del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:29/06/2000
Numero:439


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità può accordare un contributo finanziario alle condizioni previste e per le azioni contemplate dalla presente decisione
Art. 2.      La partecipazione della Comunità riguarda le spese pubbliche ammissibili sostenute dagli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 1543/2000. Sono considerate ammissibili soltanto le spese di [...]
Art. 3.      Il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità è soggetto ai seguenti limiti
Art. 4.      1. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di un contributo finanziario presentano alla Commissione, entro il 31 maggio 2001
Art. 5.      Per agevolare la raccolta e la gestione dei dati nel 2001, la Commissione organizza, se del caso, inviti alla presentazione di proposte e bandi di gara secondo le regole e le prassi consolidate
Art. 6.      1. Il contributo concesso ad uno Stato membro per ogni anno di applicazione del programma è versato in due tempi
Art. 7.      1. I rappresentanti della Commissione possono controllare sul posto, anche per sondaggio, le azioni finanziate ai sensi della presente decisione ed esaminare i sistemi e le misure di controllo [...]
Art. 8.      1. La relazione redatta dalla Commissione entro il 31 dicembre 2003 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1543/2000 analizza altresì il rapporto costo-efficacia delle [...]
Art. 9.      1. La Commissione può avviare studi e progetti pilota
Art. 10.      Possono essere inoltre finanziate, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Art. 11.      Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione, concernenti in particolare materie di cui all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2
Art. 12.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in seguito denominato "il [...]
Art. 13.      La presente decisione si applica a decorrere dal 22 luglio 2000
Art. 14.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 12.2.128 - Decisione 29 giugno 2000, n. 439. [1]

Decisione n. 2000/439/CE del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca.

(G.U.C.E. 15 luglio 2000, n. L 176).

 

Art. 1.

     1. La Comunità può accordare un contributo finanziario alle condizioni previste e per le azioni contemplate dalla presente decisione.

     2. La dotazione finanziaria per l’esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2006 è pari a 164,5 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. [2]

 

TITOLO I

Spese sostenute a titolo del quadro comunitario per

la raccolta e la gestione dei dati essenziali

 

     Art. 2.

     La partecipazione della Comunità riguarda le spese pubbliche ammissibili sostenute dagli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 1543/2000. Sono considerate ammissibili soltanto le spese di cui all'allegato della presente decisione.

 

     Art. 3.

     Il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità è soggetto ai seguenti limiti:

     - il 50% delle spese pubbliche ammissibili sostenute per i programmi minimi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000,

     - il 35% delle spese pubbliche supplementari ammissibili sostenute per i programmi estesi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000. Una partecipazione finanziaria alle azioni relative al programma comunitario esteso è subordinata alla duplice condizione che lo Stato membro interessato abbia pienamente rispettato le disposizioni previste dal programma comunitario minimo e che la partecipazione finanziaria al programma minimo non abbia esaurito gli stanziamenti annuali comunitari disponibili a norma della presente decisione.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di un contributo finanziario presentano alla Commissione, entro il 31 maggio 2001,

     - un programma nazionale quale definito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1543/2000,

     - le previsioni delle loro spese annuali relative al periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006 per le quali essi desiderano ottenere un contributo finanziario dalla Comunità.

     2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno:

     - a partire dal 2003, una relazione finanziaria nella quale si confrontano le spese previste e quelle sostenute per l' anno civile immediatamente precedente,

     - a partire dal 2002, se necessario, un'attualizzazione per l'anno in corso e per gli anni successivi del programma nazionale e/o della previsione di spesa annua di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1543/2000.

     3. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri ogni anno la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, decide in merito:

     a) all'ammissibilità delle spese previste;

     b) al tasso di partecipazione finanziaria della Comunità. [3]

     4. Le decisioni di concessione di un contributo finanziario adottate dalla Commissione rappresentano un impegno delle spese autorizzate dal bilancio.

 

     Art. 5.

     Per agevolare la raccolta e la gestione dei dati nel 2001, la Commissione organizza, se del caso, inviti alla presentazione di proposte e bandi di gara secondo le regole e le prassi consolidate.

 

     Art. 6.

     1. Il contributo concesso ad uno Stato membro per ogni anno di applicazione del programma è versato in due tempi:

     a) il 50% quando viene approvata la domanda di contributo;

     b) il saldo dopo che lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione le domande annuali di rimborso delle spese da esso sostenute e previa accettazione, da parte della Commissione, della relazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e della relazione tecnica di cui al paragrafo 2.

     2. A partire dal 2003 gli Stati membri presentano, entro il 31 maggio successivo ad ogni anno di applicazione del programma:

     - una relazione tecnica sulle loro attività in materia, indicando i progressi compiuti in vista del conseguimento degli obiettivi fissati al momento della definizione del programma minimo e di quello esteso,

     - le domande di rimborso delle spese sostenute nell'anno civile precedente, debitamente giustificate.

     3. Quando presentano la domanda di rimborso delle spese, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per verificare e certificare:

     - che le azioni intraprese e le spese effettuate a norma della decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, siano conformi al programma accettato dalla Commissione,

     - che le suddette spese rispettino le condizioni stabilite dalla presente decisione e in particolare dall'allegato,

     - che sia stata rispettata la normativa in materia di pubblici appalti in sede di aggiudicazione dei contratti.

 

     Art. 7.

     1. I rappresentanti della Commissione possono controllare sul posto, anche per sondaggio, le azioni finanziate ai sensi della presente decisione ed esaminare i sistemi e le misure di controllo istituiti dalle autorità nazionali per garantire la prevenzione e la sanzione delle irregolarità e l'eventuale recupero dei fondi perduti a causa di un'irregolarità.

     2. La Commissione può procedere a tutte le verifiche che essa ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che la presente decisione assegna agli Stati membri, i quali prestano la loro collaborazione ai rappresentanti all'uopo nominati dalla Commissione.

 

     Art. 8.

     1. La relazione redatta dalla Commissione entro il 31 dicembre 2003 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1543/2000 analizza altresì il rapporto costo-efficacia delle azioni intraprese.

     2. Alla luce della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina l'opportunità di adattare la presente decisione o di migliorarne l'applicazione e presenta, se del caso, una proposta al Consiglio.

 

TITOLO II

Studi e progetti pilota

 

     Art. 9.

     1. La Commissione può avviare studi e progetti pilota.

     2. Sono coperti i seguenti settori:

     a) studi e progetti metodologici volti ad ottimizzare e ad armonizzare i metodi di raccolta dei dati di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1543/2000;

     b) progetti esplorativi di raccolta di dati nelle materie definite all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1543/2000;

     c) analisi e simulazioni economiche e bioeconomiche connesse a decisioni previste nell'ambito della PCP e alla valutazione dell'impatto della PCP;

     d) selettività delle tecniche di pesca e analisi delle relazioni tra capacità di cattura, sforzi di pesca e mortalità per pesca;

     e) miglioramento del controllo dell'applicazione della PCP, soprattutto per quanto riguarda il rapporto costo-efficacia;

     f) valutazione e controllo delle relazioni tra le attività di pesca e di acquacoltura e gli ecosistemi acquatici.

     3. Gli studi e i progetti pilota non possono vertere sulle azioni che

     a) possono beneficiare del programma quadro europeo di ricerca;

     b) sono contemplate dal titolo I della presente decisione;

     c) sono contemplate dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

     4. La Commissione pubblica ogni anno l'elenco dei temi prioritari previsti per gli studi e i progetti pilota.

     5. Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per gli studi e i progetti pilota è soggetto ai seguenti limiti:

     a) per le azioni intraprese in seguito ad un invito a presentare proposte, fino al 50% dei costi totali ammissibili. Le istituzioni universitarie e di ricerca pubbliche la cui struttura contabile, secondo l'ordinamento nazionale a cui sono soggette, richiede una contabilizzazione per costi marginali, possono presentare proposte fino a concorrenza del 100% dei costi marginali sostenuti per il progetto;

     b) per gli studi e i progetti pilota intrapresi su iniziativa della Commissione in seguito a meccanismi diversi dagli inviti a presentare proposte, fino al 100% delle spese ammissibili sostenute.

     6. Il finanziamento di tutti gli studi e i progetti pilota eseguiti a norma del paragrafo 2, lettere da c) a f), non può superare il 15% degli stanziamenti annuali autorizzati per le azioni finanziate a norma della presente decisione.

 

TITOLO III

Disposizioni generali

 

     Art. 10.

     Possono essere inoltre finanziate, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

     1) le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo dei programmi e dei progetti di cui ai titoli I e II;

     2) le spese relative alla divulgazione dei risultati acquisiti tramite i programmi, i progetti e gli studi di cui ai titoli I e II.

 

     Art. 11.

     Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione, concernenti in particolare materie di cui all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

     Art. 12.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in seguito denominato "il comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 13.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 22 luglio 2000.

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Spese ammissibili a titolo dei programmi comunitari

 

     Fatte salve le condizioni di cui al punto 4, possono essere finanziate soltanto le spese effettivamente sostenute dal beneficiario e dai partecipanti tra la data effettiva d'inizio e la data di conclusione del progetto, necessarie alla realizzazione dei lavori. Tra le spese ammissibili rientrano, interamente o parzialmente, le seguenti categorie di spesa:

     - spese di personale,

     - spese di viaggio,

     - materiale durevole,

     - materiali di consumo e forniture,

     - navi,

     - spese di informatica,

     - subappalti/assistenza esterna e altre spese.

 

1. Spese di personale

 

     1.1. Le spese di personale corrispondono alle ore effettivamente dedicate al progetto da parte di personale esclusivamente scientifico o tecnico.

     1.2. Le spese di personale sono imputate in funzione del tempo di lavoro effettivamente dedicato al progetto e sono calcolate facendo riferimento:

     - alle spese reali di manodopera (salari, oneri sociali, contributi previdenziali e spese pensionistiche) o

     - alle spese medie di manodopera, secondo la pratica abituale del beneficiario o del partecipante in questione, purché tale media non si allontani in modo significativo dalle spese reali di manodopera.

     1.3. Tutto il tempo dedicato dal personale al programma ed imputato deve figurare nei registri (schede orarie) ed essere certificato almeno una volta al mese dalla persona responsabile del programma o da un altro funzionario competente che lavora nel programma.

 

2. Spese di viaggio

 

     2.1. Le spese di viaggio sono imputate secondo le regole interne del beneficiario o dei partecipanti; tuttavia, per i viaggi fuori dalla Comunità è necessario un accordo preliminare della Commissione.

 

3. Materiale durevole

 

     3.1. Le spese per materiale durevole riguardano il materiale acquistato o prodotto dopo la data effettiva di inizio del programma o entro i sei mesi precedenti e

     - la cui durata prevista non sia inferiore alla durata dei lavori del programma,

     - che figuri nell'inventario del materiale durevole del coordinatore o del partecipante in questione, o

     - che sia considerato un'attività in base ai metodi, alle regole e ai principi contabili del beneficiario o del partecipante in questione.

     3.2. Ai fini del calcolo delle spese ammissibili, si calcola che il materiale durevole abbia una durata di vita probabile di 36 mesi nel caso di apparecchi informatici di valore non superiore a 10000 EUR e di 60 mesi nel caso di altre attrezzature. L'importo ammissibile dipende dalla durata di vita prevista del materiale in funzione della durata del programma, a condizione che il periodo considerato per calcolare tale somma cominci alla data effettiva d'inizio del programma, o alla data di acquisto del materiale se quest'ultima è successiva alla data effettiva d'inizio, e termini alla data di conclusione del programma. E' inoltre opportuno tener conto del tasso di impiego del materiale nel corso di tale periodo.

     3.3. Per ogni acquisto di materiale durevole viene allegata allo stato delle entrate e delle uscite una copia certificata della fattura, che viene trasmessa alla Commissione.

 

4. Materiali di consumo e forniture

 

     4.1. Le spese relative alle materie prime di consumo riguardano l'acquisto, la produzione, la riparazione o l'impiego di qualunque bene materiale o attrezzatura:

     - la cui durata di vita prevista non sia inferiore alla durata dei lavori del programma,

     - che non figuri nell'inventario del materiale durevole del coordinatore o del partecipante in questione, o

     - che non sia considerato un'attività in base ai principi, alle regole e ai metodi contabili del coordinatore o del partecipante in questione.

 

5. Navi

 

     Per i controlli di ricerca in mare, compresi quelli effettuati a partire da navi noleggiate, sono ammissibili solo le spese di locazione ed altre spese di esercizio. Una copia certificata della fattura deve accompagnare la dichiarazione delle entrate e delle spese da inviare alla Commissione.

 

6. Spese di informatica

 

     6.1. Le spese sostenute al fine di creare e mettere a disposizione degli Stati membri programmi per la gestione e l'interrogazione delle basi di dati.

 

7. Subappalti/assistenza esterna e altre spese

 

     7.1. Il subappalto o l'assistenza esterna (servizi o missioni, di carattere ordinario e non innovativo, forniti al beneficiario o ad un partner che non sia in grado di effettuarli) e qualsiasi altra spesa, supplementare o imprevista, che non rientri in alcuna delle categorie di cui sopra, possono essere imputati al programma soltanto con l'accordo preliminare della Commissione.

     7.2. I paesi non aderenti alla Comunità possono partecipare a un programma nazionale in qualità di subcontraenti, se il loro contributo si rivela necessario o utile alla realizzazione dei programmi comunitari e con riserva di un'autorizzazione scritta da parte della Commissione.

 

8. Voci non autorizzate

 

     8.1. Non sono considerate ammissibili e non possono essere imputate, direttamente o indirettamente, alla Commissione le seguenti spese:

     - i margini di profitto,

     - le spese voluttuarie,

     - i costi delle attività di distribuzione, commercializzazione e pubblicità destinate a promuovere prodotti o attività commerciali,

     - eventuali accantonamenti per rischi,

     - qualsiasi interesse o rendimento del capitale investito,

     - i crediti inesigibili,

     - le spese di rappresentanza, tranne quelle riconosciute dalla Commissione come assolutamente necessarie all'attuazione dei lavori del progetto,

     - qualsiasi spesa relativa ad altri progetti finanziati da un terzo,

     - qualsiasi spesa sostenuta per proteggere i risultati dei lavori del progetto,

     - i costi indiretti (amministrazione, personale di sostegno, fornitura di materiale da ufficio, infrastrutture, attrezzature e servizi),

     - l'IVA ed altri tipi di prelievo, imposta o dazio recuperatili, rimborsati o compensati in qualsiasi modo.

 


[1] Abrogata dall'art. 32 del regolamento (CE) n. 861/2006, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/703/CE.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 della decisione n. 2005/703/CE.