§ 12.2.144 - Regolamento 29 giugno 2000, n. 1543.
Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:29/06/2000
Numero:1543


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati necessari a valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca.
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento, si intende per:
Art. 3.      1. Gli Stati membri costituiscono serie pluriennali aggregate e su basi scientifiche, che contengano informazioni biologiche ed economiche. I metodi utilizzati sono costanti nel tempo, [...]
Art. 4.      Gli Stati membri raccolgono informazioni:
Art. 5.      1. La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e in base al quadro definito nell'allegato I, da una parte, un programma comunitario minimo comprendente le [...]
Art. 6.      1. Ogni Stato membro definisce, per periodi di sei anni, un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il primo periodo di programmazione comprenderà gli anni dal 2002 al 2006 [...]
Art. 7.      1. Ogni Stato membro provvede affinché i dati aggregati dei programmi comunitari siano inseriti in banche dati informatizzate.
Art. 8.      1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti in particolare materie contemplate agli articoli 5 e 7, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, [...]
Art. 9.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in seguito denominato "il [...]
Art. 10.      1. La Commissione, insieme al CSTEP e al CCP, esamina ogni anno, nell'ambito del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura, lo stato di avanzamento dei programmi nazionali.
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 12.2.144 - Regolamento 29 giugno 2000, n. 1543. [1]

Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca.

(G.U.C.E. 15 luglio 2000, n. L 176).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati necessari a valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca.

La responsabilità della raccolta dei dati spetta agli Stati membri.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) "serie pluriennali": dati che misurano l'evoluzione di uno stesso parametro nel corso di vari anni;

     b) "dati aggregati": risultati del trattamento dei dati relativi a un gruppo di navi per un intervallo di tempo e, se del caso, per un settore geografico specifico, al fine di ottenere una stima rappresentativa dell'insieme;

     c) "maglia spazio-temporale": combinazione di una suddivisione di una zona geografica in settori determinati e di un dato periodo di tempo.

 

TITOLO I

Principi generali relativi alla raccolta e alla gestione dei dati

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri costituiscono serie pluriennali aggregate e su basi scientifiche, che contengano informazioni biologiche ed economiche. I metodi utilizzati sono costanti nel tempo, armonizzati a livello comunitario e conformi alle disposizioni internazionali in materia.

     2. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di raccolta di dati e, in particolare, i regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri:

     a) definiscono, ricorrendo eventualmente a campionamenti, programmi per la raccolta di dati complementari a tali obblighi o relativi a settori non contemplati da tali obblighi;

     b) specificano le procedure di trattamento che consentono di ottenere dati aggregati;

     c) provvedono affinché i dati da cui si ottengono dati aggregati restino disponibili per poter essere oggetto di nuovi calcoli, ogniqualvolta sia necessario.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri raccolgono informazioni:

     1) necessarie per valutare l'attività delle diverse flotte e l'evoluzione della potenza di pesca; a tale scopo, da un lato, vengono eseguite sintesi sulla base dei dati raccolti nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 685/95 e (CE) n. 779/97 del Consiglio e (CE) n. 2090/98, (CE) n. 2091/98 e (CE) n. 2092/98 della Commissione e, dall'altro, gli Stati membri raccolgono, ove necessario, informazioni complementari;

     2) che consentano di stimare tutte le catture per stock, compresi gli eventuali rigetti, e se del caso di suddividere tali catture per gruppo di navi, per zona geografica e per periodo; le catture sono oggetto di campionamenti biologici; gli Stati membri fanno inoltre effettuare ricerche scientifiche in mare per valutare l'abbondanza e la distribuzione degli stock indipendentemente dai dati ottenuti dalla pesca commerciale, relativamente agli stock per i quali tali valutazioni sono possibili e utili;

     3) che consentano di sorvegliare i prezzi relativi ai diversi sbarchi e la formazione di tali prezzi; i dati raccolti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono raggruppati e sintetizzati; vengono inoltre raccolti dati complementari per coprire tutti gli sbarchi nei porti comunitari ed extracomunitari, nonché le importazioni;

     4) necessarie per valutare la situazione economica del settore mediante studi e campionamenti sufficientemente ampi da garantire l'affidabilità delle stime:

     a) per quanto riguarda le flotte da pesca:

     - i prodotti delle vendite e le altre entrate finanziarie (ad esempio, sovvenzioni, riscossioni d'interessi),

     - i costi di produzione,

     - dati che consentano di quantificare e classificare l'occupazione in mare;

     b) per quanto riguarda l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca:

     - la produzione espressa in quantità e valore per alcune categorie di prodotti da determinarsi,

     - il numero d'imprese e il numero di posti di lavoro,

     - l'evoluzione dei costi di produzione e la loro struttura.

 

TITOLO II

Procedura per la definizione del contenuto dei programmi comunitari e nazionali

 

     Art. 5.

     1. La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e in base al quadro definito nell'allegato I, da una parte, un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie alle valutazioni scientifiche, e, dall'altra, un programma comunitario esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo decisivo le valutazioni scientifiche. Tali programmi sono definiti per periodi di sei armi. Tuttavia, i primi programmi comunitari eccezionalmente comprenderanno gli anni dal 2002 al 2006 compresi.

     2. Per agevolare la raccolta e la gestione dei dati nel 2001, la Commissione organizza inviti alla presentazione di proposte e bandi di gara secondo le regole e le prassi consolidate.

 

     Art. 6.

     1. Ogni Stato membro definisce, per periodi di sei anni, un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il primo periodo di programmazione comprenderà gli anni dal 2002 al 2006 compresi. Si descriveranno, da un lato, la raccolta dei dati dettagliati, dall'altro, i trattamenti necessari per ottenere dati aggregati secondo i principi di cui all'articolo 3. Si specificheranno inoltre le relazioni di tale programma con i programmi comunitari definiti a norma dell'articolo 5.

     2. Ogni Stato membro è responsabile dell'affidabilità e della stabilità delle procedure di raccolta e trattamento dei dati. Esso fornisce alla Commissione informazioni che consentano di valutare i mezzi effettivamente impiegati e l'efficacia delle procedure. Ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati saranno utilizzate, laddove esistono, le definizioni internazionali o europee e i sistemi di classificazione appropriati.

     3. Ogni Stato membro provvede affinché il suo programma nazionale comprenda, per quanto possibile, gli elementi del programma comunitario minimo di cui all'articolo 5 che lo riguardano.

     4. Ogni Stato membro può sollecitare, a sostegno del suo programma nazionale, il contributo finanziario comunitario per tutti gli elementi che coincidono con le componenti del programma comunitario minimo che li riguardano. Può inoltre chiedere un contributo finanziario comunitario per gli elementi complementari del suo programma nazionale corrispondenti a quelli del programma comunitario esteso, purché siano rispettate tutte le disposizioni relative al programma comunitario minimo.

L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni relative al programma minimo non si applica tuttavia sino al 1o gennaio 2004 per quanto riguarda i dati annuali per segmento di flotta e sino al 1o gennaio 2006 per quanto riguarda i dati annuali per tipo di industria di trasformazione di cui all'allegato IV.

La partecipazione finanziaria comunitaria è stabilita secondo le modalità previste dalla decisione 2000/439/CE.

 

     Art. 7.

     1. Ogni Stato membro provvede affinché i dati aggregati dei programmi comunitari siano inseriti in banche dati informatizzate.

     2. I dati contemplati dal presente regolamento possono essere trasmessi dagli Stati membri alle organizzazioni internazionali competenti, ai sensi delle norme e dei regolamenti specifici di tali organizzazioni. La Commissione è informata di tali comunicazioni e può, su richiesta, ricevere copia dei dati per via informatica.

     3. Tutti i dati aggregati contemplati dai programmi comunitari sono accessibili per via informatica alla Commissione, che può metterli a disposizione del CSTEP.

     4. I dati comunicati o raccolti, sono qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperti dal segreto professionale e beneficiano della stessa protezione prevista per dati analoghi dalla normativa nazionale degli Stati membri che li ricevono, nonché dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e riguardano in particolare:

     - le norme relative alla trasmissione di dati, compresa la trasmissione dei dati scientifici alle organizzazioni internazionali,

     - i criteri d'interrogazione delle banche dati e le norme minime che consentono agli utilizzatori autorizzati di accedere ai dati,

     - i dati che saranno eventualmente raggruppati sotto la responsabilità diretta della Commissione.

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

     Art. 8.

     1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti in particolare materie contemplate agli articoli 5 e 7, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, i programmi di cui all'articolo 5 sono definiti previa consultazione del CSTEP e del CCP.

 

     Art. 9.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in seguito denominato "il comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 10.

     1. La Commissione, insieme al CSTEP e al CCP, esamina ogni anno, nell'ambito del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura, lo stato di avanzamento dei programmi nazionali.

     2. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri e previa consultazione del CSTEP, la Commissione presenta, per ogni triennio e per la prima volta entro il 31 dicembre 2003, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutano le misure adottate da ciascuno Stato membro, l'adeguatezza dei metodi utilizzati e i risultati raggiunti per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati contemplate dal presente regolamento. Tale relazione valuta inoltre l'utilizzazione dei dati raccolti fatta dalla Comunità.

     3. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione esamina l'opportunità di estendere il settore preso in considerazione per le raccolte di dati previste dal presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione possono eseguire studi e progetti esplorativi nei settori importanti per la PCP non ancora contemplati dall'articolo 4, in particolare l'acquacoltura, le relazioni tra la pesca e l'acquacoltura da un lato e l'ambiente dall'altro, l'occupazione indotta dalle attività di pesca e di acquacoltura. Tali studi e progetti possono beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità secondo le modalità previste dalla decisione 2000/439/CE.

     4. In base alla relazione e alle analisi di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze della PCP, la Commissione valuta entro il 31 dicembre 2003 la necessità di modificare il presente regolamento e presenta, se del caso, una proposta al Consiglio.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I

Programma minimo e programma esteso

Definizione del programma minimo

 

     a) Il programma minimo comprende:

     - la sorveglianza dello sforzo di pesca mediante la raccolta di dati sui seguenti parametri:

     - numero delle navi,

     - stazza lorda (GT),

     - potenza del motore (kW),

     - età della nave,

     - attrezzature utilizzate,

     - tempo impiegato in mare nell'arco di un anno;

     - la sorveglianza della pesca commerciale mediante la raccolta di dati riguardo a sbarchi e rigetti, campionamenti biologici e indagini:

     - sbarchi e rigetti per gli stock elencati nell'allegato II,

     - campionamenti biologici per valutare la composizione delle catture e i parametri biologici come crescita, sesso, maturità e fecondità per gli stock elencati nell'allegato II,

     - indagini nelle zone geografiche elencate nell'allegato III e i cui obiettivi sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

     - la sorveglianza dei prezzi alla prima immissione in commercio per le specie elencate nell'allegato II per le zone geografiche di cui all'allegato III,

     - la sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione conformemente alle voci o ai gruppi di voci contabili pertinenti di cui all'allegato IV.

     b) Il livello di aggregazione dei dati raccolti nel quadro del programma minimo è definito secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Il livello di aggregazione è definito in base:

     - alle maglie spazio-temporali, che definiscono l'estensione dei settori geografici di riferimento e l'intervallo di tempo e che sono coerenti, per quanto riguarda lo sforzo di pesca, con le normative vigenti,

     - alla delimitazione dei gruppi pertinenti di navi e/o di porti, nonché dei settori pertinenti dell'industria di trasformazione; per quanto riguarda lo sforzo di pesca e i dati economici i gruppi di navi corrispondono a segmenti o, all'occorrenza, o sottosegmenti dei quarti programmi pluriennali di orientamento (PPO) (1997-2001) e sono coerenti da una rubrica all'altra.

     c) Gli obiettivi quantificati per quanto riguarda la precisione delle valutazioni o l'intensità dei programmi di campionamento sono adottati se del caso secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

 

Definizione del programma esteso

 

     d) Il programma esteso comprende (in aggiunta al programma minimo):

     - la sorveglianza dello sforzo di pesca mediante la raccolta di dati sugli stessi parametri definiti per il programma minimo, ma da adattare a specifiche attività di pesca tenendo conto delle specie bersaglio, delle attrezzature utilizzate e di altre apparecchiature; gli ulteriori parametri sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

     - la sorveglianza della pesca commerciale mediante la raccolta di dati riguardo a sbarchi e rigetti, campionamenti biologici e indagini:

     - sbarchi e rigetti per gli stock elencati nell'allegato II, con un livello inferiore di aggregazione e con una densità superiore di campionamento da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

     - campionamenti biologici per gli stock elencati nell'allegato II, ma con un livello inferiore di aggregazione e con una densità superiore di campionamenti da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

     - indagini nelle zone elencate nell'allegato III, ma con un elenco più vasto di indagini e/o una maggiore densità di campionamenti, e i cui obiettivi sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

     - la sorveglianza dei prezzi alla prima immissione in commercio per le specie, suddivise in categorie commerciali corrispondenti alle normative vigenti, elencate nell'allegato II per le zone geografiche di cui all'allegato III,

     - la sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione conformemente alle voci o ai gruppi di voci contabili pertinenti di cui all'allegato IV, comprendente dati più particolareggiati sulle varie categorie di costi, sul tipo di investimenti, sugli elementi che definiscono la posizione finanziaria e sui posti di lavoro; le modalità relative ai dati supplementari sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

     e) I livelli di aggregazione sono inferiori a quelli del programma minimo; i dati aggregati del programma esteso sono coerenti con quelli utilizzati nel programma minimo.

     f) Gli obiettivi quantificati, per quanto riguarda la maggiore precisione delle valutazioni o la maggiore intensità dei programmi di campionamento sono adottati se del caso secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

 

ALLEGATO II

Specie di riferimento e zone di pesca interessate

(programma minimo ed esteso)

 

     Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può essere deciso:

     - che gli stock per i quali le catture da parte di navi di uno Stato membro siano inferiori a una soglia che sarà definita nell'ambito del regolamento di applicazione non debbano essere inclusi nel programma minimo,

     - di modificare l'elenco delle specie e dei settori di cui al presente allegato,

     - nel contesto del programma minimo, i dati relativi ai settori separati da una virgola possano essere aggregati, mentre i dati relativi a settori separati da una barra non debbano esserlo.

 

(Omissis)

 

ALLEGATO III

Zone geografiche di cui all'allegato I

 

     - Mar Baltico, escluso il Kattegat

     - Kattegat e Skagerrak

     - Mar del Nord inclusa la Manica orientale e il settore II, escluso lo Skagerrak

     - Settore dell'Atlantico nordorientale e Manica occidentale

     - Zona di regolamentazione NAFO

     - Altre zone dell'Oceano Atlantico

     - Mar Mediterraneo

     - Oceano Indiano

     - Oceano Pacifico

     - Oceano antartico

 

 

ALLEGATO IV

Dati relativi alla sorveglianza economica delle

imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione

(programma minimo)

Dati annuali per segmento di flotta

(Omissis)

Dati annuali per tipo di industria di trasformazione

(Omissis)

 

 


[1] Abrogato dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 199/2008, con la decorrenza ivi indicata.