§ 12.1.77 – Decisione 19 luglio 2004, n. 585.
Decisione n. 2004/585/CE del Consiglio relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:19/07/2004
Numero:585


Sommario
Art.  1. Definizioni.
Art.  2. Istituzione di consigli consultivi regionali.
Art.  3. Procedura.
Art.  4. Struttura.
Art.  5. Membri.
Art.  6. Partecipazione di non membri.
Art.  7. Funzionamento.
Art.  8. Coordinamento tra i consigli consultivi regionali.
Art.  9. Finanziamento.
Art.  10. Relazione annuale e audit.
Art.  11. Riesame.
Art.  12. Entrata in vigore.


§ 12.1.77 – Decisione 19 luglio 2004, n. 585.

Decisione n. 2004/585/CE del Consiglio relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca.

(G.U.U.E. 3 agosto 2004, n. L 256).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, e, in particolare, gli articoli 31 e 32, prevedono nuove forme di partecipazione delle parti interessate alla politica comune della pesca attraverso l'istituzione di consigli consultivi regionali.

     (2) Affinché l'istituzione dei consigli consultivi regionali rispetti una certa coerenza, è opportuno che detti consigli corrispondano ad unità di gestione basate su criteri biologici e che il loro numero sia limitato, in modo che sia loro possibile offrire una consulenza significativa nonché per ragioni di carattere pratico.

     (3) I consigli consultivi regionali sono organizzazioni dirette dalle parti interessate e dovrebbero quindi adattare la loro struttura alle caratteristiche specifiche delle zone di pesca e delle regioni di cui trattasi. La loro istituzione richiede nondimeno un quadro di riferimento generale.

     (4) Ai fini di una maggiore efficienza, occorre limitare le dimensioni dei consigli consultivi regionali, pur garantendo che in essi siano rappresentati tutti gli interessi toccati dalla politica comune della pesca e riconoscendo la preminenza delle parti aventi interessi in materia di pesca considerate le ripercussioni su queste ultime delle decisioni e delle politiche di gestione.

     (5) È indispensabile stabilire collegamenti tra i diversi consigli consultivi regionali per garantire la coerenza su questioni che risultano di comune interesse per più consigli.

     (6) Tenuto conto dei compiti affidati al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, rinnovato ai sensi della decisione 1999/478/CE della Commissione e in seno al quale è rappresentato un ampio ventaglio di organizzazioni e di interessi europei, l'attività dei consigli consultivi regionali dovrebbe essere coordinata con quella di detto comitato, al quale, peraltro, essi dovrebbero trasmettere le loro relazioni.

     (7) Per garantire che i consigli consultivi regionali siano effettivamente istituiti è indispensabile prevedere un contributo pubblico alle spese a cui essi dovranno far fronte nella loro fase di avviamento e alle spese d'interpretazione e di traduzione.

     (8) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata delle disposizioni finanziarie, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio,

 

     DECIDE:

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

     1) «Stato membro interessato»: uno Stato membro che ha un interesse in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale;

     2) «settore della pesca»: il sottosettore delle catture, compresi armatori, pescatori artigianali, pescatori dipendenti, organizzazioni di produttori, nonché tra l'altro trasformatori, commercianti e altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili;

     3) «altri gruppi di interesse»: tra l'altro gruppi e organizzazioni per la difesa dell'ambiente, acquacoltori, consumatori e pescatori ricreativi o sportivi.

 

     Art. 2. Istituzione di consigli consultivi regionali.

     1. È istituito un consiglio consultivo regionale per ciascuna delle seguenti voci:

     a) Mar Baltico

     b) Mare Mediterraneo

     c) Mare del Nord

     d) Acque nordoccidentali

     e) Acque sudoccidentali

     f) Stock pelagici

     g) Flotta d'alto mare/oceanica.

     2. Le zone geografiche di competenza di ciascun consiglio consultivo regionale sono indicate nell'allegato I. Ciascun consiglio consultivo regionale può creare suddivisioni per trattare questioni concernenti specifiche zone di pesca e regioni biologiche.

 

     Art. 3. Procedura.

     1. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse che desiderino lavorare nell'ambito di uno dei consigli consultivi regionali presentano una domanda in tal senso agli Stati membri interessati e alla Commissione. La domanda deve essere compatibile con gli obiettivi, i principi e gli orientamenti della politica comune della pesca, quali figurano nel regolamento (CE) n. 2371/2002, e deve contenere:

     a) una dichiarazione di obiettivi;

     b) i principi operativi;

     c) il regolamento interno iniziale;

     d) il bilancio stimato;

     e) un elenco provvisorio di organizzazioni.

     2. Gli Stati membri interessati stabiliscono se la domanda è rappresentativa e conforme alle disposizioni contenute nella presente decisione, se del caso previa discussione con le parti interessate, e, di comune accordo, inviano una raccomandazione alla Commissione relativa a detto consiglio consultivo regionale.

     3. Previo esame della raccomandazione ed eventuale modifica della domanda, la Commissione adotta quanto prima, o comunque prevede di adottare al più tardi entro tre mesi, una decisione in cui è indicata la data a partire dalla quale il consiglio consultivo regionale comincia ad esercitare le sue funzioni. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4. Struttura.

     1. Ogni consiglio consultivo regionale è costituito da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo.

     2. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno per approvare la relazione annuale ed il piano strategico annuale elaborato dal comitato esecutivo.

     3. L'assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a ventiquattro membri. Il comitato consultivo gestisce le attività del Consiglio consultivo regionale e ne adotta le raccomandazioni.

 

     Art. 5. Membri.

     1. I consigli consultivi regionali sono composti da rappresentanti del settore della pesca e da altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca.

     2. Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte al riguardo agli Stati membri interessati. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.

     3. Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo due terzi dei seggi sono attribuiti a rappresentanti del settore della pesca e un terzo a rappresentanti degli altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca.

     4. Il comitato esecutivo deve comprendere almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.

 

     Art. 6. Partecipazione di non membri.

     1. Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali sono invitati a partecipare ai lavori dei consigli consultivi regionali in qualità di esperti. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.

     2. La Commissione e le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri interessati hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo regionale in qualità di osservatori attivi.

     3. Un rappresentante del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo regionale in qualità di osservatore attivo.

     4. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse di paesi terzi compresi rappresentanti di organizzazioni regionali della pesca, che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale possono essere invitati a partecipare come osservatori attivi al consiglio consultivo regionale di cui trattasi quando sono discusse questioni che li riguardano.

     5. Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.

 

     Art. 7. Funzionamento.

     1. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per la loro organizzazione compresi, se del caso, un segretariato e gruppi di lavoro.

     2. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per garantire la trasparenza in tutte le fasi dell'iter decisionale. Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.

     3. Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi. Dopo aver ricevuto le raccomandazioni formulate per iscritto, la Commissione e, se del caso, gli Stati membri interessati rispondono specificatamente entro un termine ragionevole e, al più tardi, entro tre mesi.

     4. Ogni consiglio consultivo regionale nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.

     5. Gli Stati membri interessati forniscono l'aiuto appropriato, anche sul piano logistico, per agevolare il funzionamento dei consigli consultivi regionali.

 

     Art. 8. Coordinamento tra i consigli consultivi regionali.

     Se una questione interessa due o più consigli consultivi regionali, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

 

     Art. 9. Finanziamento.

     1. I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica possono chiedere un aiuto finanziario comunitario.

     2. L'aiuto comunitario all'avviamento può essere concesso per le spese di funzionamento dei consigli consultivi regionali nei primi cinque anni secondo le condizioni stabilite nell'allegato II, parte I.

     3. Può essere concesso un aiuto comunitario per le spese di interpretazione e di traduzione delle riunioni dei consigli consultivi regionali, come previsto nell'allegato II, parte 2.

     4. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione di tale azione per il periodo 2004-2011 è pari a 7 596 000 di EUR. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo si ritiene confermato se è compatibile, per la fase in questione, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che inizia nel 2007. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 10. Relazione annuale e audit.

     1. Ogni consiglio consultivo regionale redige una relazione annuale sulle sue attività che trasmette alla Commissione, agli Stati membri interessati e al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

     2. La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare un audit che sarà effettuato da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.

     3. Ogni consiglio consultivo regionale nomina un auditor certificato per il periodo durante il quale esso beneficia di un aiuto comunitario.

 

     Art. 11. Riesame.

     Tre anni dopo la data alla quale diviene operativo l'ultimo consiglio consultivo regionale o, al più tardi, entro il 30 giugno 2007, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione e sul funzionamento dei consigli consultivi regionali.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

Consigli consultivi regionali di cui all'articolo 2

 

Denominazione dei consigli consultivi regionali

Divisioni CIEM, zone COPACE e commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Mar Baltico

IIIb, IIIc e IIId

Mare Mediterraneo

Acque del Mediterraneo a est della linea di 5°36' di longitudine ovest

Mare del Nord

IV, IIIa,

Acque nordoccidentali

V (esclusa la Va e nella Vb solo le acque comunitarie), VI, VII

Acque sudoccidentali

VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madeira e alle isole Canarie)

Stock pelagici (melù, sgombro, suro, aringa)

Tutte le zone (escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo)

Flotta d'alto mare/oceanica

Tutte le acque non CE

 

 

ALLEGATO II

 

Spese sostenute dai consigli consultivi regionali

 

     P a r t e 1

 

     Partecipazione alle spese di avviamento dei consigli consultivi regionali (CCR)

     La Comunità contribuirà in parte alle spese di funzionamento per un periodo massimo di cinque anni a partire dal loro anno di istituzione. L'importo concesso sarà limitato per ciascun CCR ad un massimo del 90 % delle spese di funzionamento previste e non potrà superare i 200 000 EUR per il primo anno. Per i quattro anni successivi il contributo massimo sarà decrescente [1] e in funzione della dotazione disponibile. La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una «Convenzione di sovvenzione per il funzionamento» in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione. Solo le spese effettive saranno soggette al contributo della Commissione, che sarà concesso a condizione che le altre fonti di finanziamento siano state assegnate.

     Le spese ammissibili sono le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento dei CCR consentendo loro di perseguire gli obiettivi prefissati.

     Sono ammissibili le seguenti spese dirette:

     — spese di personale (costo del personale per giorno di lavoro dedicato al progetto),

     — attrezzature (nuove o usate),

     — costi per materiali e forniture,

     — spese per l'invio di informazioni ai membri,

     — spese di viaggio e di soggiorno degli esperti che parteciperanno alle riunioni dei CCR (conformemente ai criteri stabiliti dai servizi della Commissione),

     — audit,

     — un «accantonamento per imprevisti», per un massimo del 5 % delle spese dirette ammissibili.

 

[1] Primo anno: 200 000 EUR (90 %), secondo anno: 165 000 EUR (75 %), terzo anno: 132 000 EUR (60 %), quarto anno: 121 000 EUR (55 %), quinto anno: 110 000 EUR (50 %).

 

 

     P a r t e 2

 

     Assunzione delle spese di interpretazione e di traduzione

     La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una «Convenzione di sovvenzione dell'azione» per un massimo di 50 000 EUR in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione.