§ 37.1.75 – D.L. 20 febbraio 1968, n. 59.
Organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:20/02/1968
Numero:59


Sommario
Art. 1.      In relazione al regime dei prelievi stabilito dai Regolamenti comunitari sottocitati e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed [...]
Art. 2.      A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento comunitario n. 44/67 adottato dal Consiglio dei Ministri della [...]
Art. 3.      A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dai Regolamenti comunitari n. 220/67 e n. 789/67, adottati dal Consiglio dei [...]
Art. 4.      A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari n. 48/67 e n. 170/67, adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea [...]
Art. 5.      I prelievi e le altre imposizioni dell'importazione o all'esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle [...]
Art. 6.      Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e [...]
Art. 7.      Fatte salve le eccezioni previste dai Regolamenti comunitari citati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, per la classificazione dei prodotti di cui ai [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      I prodotti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione [...]
Art. 16.      All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, che rispondono alle condizioni stabilite dai Regolamenti comunitari 44/67, [...]
Art. 17.      Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai [...]
Art. 18.      Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie [...]
Art. 19.      Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi, delle restituzioni o dei premi [...]
Art. 20.      Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello [...]
Art. 21.      All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 23 del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1968 in lire 99 miliardi si farà fronte
Art. 22.      Dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari di cui all'art. 1 del presente decreto, sono abrogati il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella [...]
Art. 23.      L'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, è modificato come segue
Art. 24.      L'art. 6 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911 convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, è modificato come segue
Art. 25.      L'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, è modificato come segue
Art. 26.      In tutti i casi nei quali, ai fini dell'accertamento, le merci devono essere sottoposte a visita doganale a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, [...]
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con effetto per quanto [...]


§ 37.1.75 – D.L. 20 febbraio 1968, n. 59. [1]

Organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, nonchè alle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, di taluni prodotti agricoli.

(G.U. 20 febbraio 1968, n. 45).

 

     Art. 1.

     In relazione al regime dei prelievi stabilito dai Regolamenti comunitari sottocitati e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, è sospesa, a decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti medesimi, la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale, nei confronti dei prodotti indicati:

     a) dall'art. 1, lettere a), b), c) e d) del Regolamento n. 120/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

     b) dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento n. 121/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

     c) dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento n. 122/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

     d) dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento n. 123/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame;

     e) dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento n. 359/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 25 luglio 1967, relativo alla organizzazione comune del mercato del riso.

 

          Art. 2.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento comunitario n. 44/67 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967-1968, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del citato Regolamento comunitario n. 44/67, si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento comunitario n. 44/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 3.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dai Regolamenti comunitari n. 220/67 e n. 789/67, adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea rispettivamente il 30 giugno 1967 ed il 31 ottobre 1967, relativi al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zuccheri, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dai citati Regolamenti comunitari n. 220/67 e n. 789/67 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari n. 220/67 e n. 789/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 4.

     A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari n. 48/67 e n. 170/67, adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea rispettivamente il 7 marzo 1967 ed il 27 giugno 1967, relativi all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti previsti rispettivamente dagli articoli 1) ed 1) dei citati Regolamenti comunitari n. 48/67 e n. 170/67, si applicano secondo la misura ed i criteri stabiliti, per l'imposta prevista per i prodotti medesimi, dagli stessi Regolamenti comunitari n. 48/67 e n. 170/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 5.

     I prelievi e le altre imposizioni dell'importazione o all'esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, determinati dai competenti Organi della Comunità Economica Europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, sono resi di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1 classe e sono riportati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella rubrica "Disposizioni e comunicati".

 

          Art. 6.

     Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero possono essere emanati i provvedimenti relativi all'adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte [2].

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, di cui ai decreti-legge 23 dicembre 1964, n. 1351 convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28; 9 novembre 1966, n. 911 convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119; 17 marzo 1967, n. 80, articoli 4 e 5, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267 e 4 luglio 1967, n. 504 convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1967, n. 627.

     Salvo quanto stabilito col successivo art. 27, restano invariate le norme stabilite del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, concernenti la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità Economica Europea.

 

          Art. 7.

     Fatte salve le eccezioni previste dai Regolamenti comunitari citati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, per la classificazione dei prodotti di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3 e 4 valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.

     In relazione alla nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione dei Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9. [4]

     A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto:

     a) per i prodotti di cui agli articoli 1 e 4, come tali o sotto forma delle merci elencate rispettivamente nell'allegato B del Regolamento comunitario n. 120/67, nell'allegato del Regolamento comunitario n. 122/67 e nell'allegato B del Regolamento comunitario n. 359/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario numero 217/67 e successive modificazioni, sono accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonchè premi di denaturazione nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 120/67, numero 121/67, n. 122/67, n. 123/67, n. 359/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

     b) per i prodotti di cui all'art. 2 e all'art. 3 come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato del Regolamento comunitario n. 44/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modificazioni, possono essere accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonchè premi di denaturazione secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 44/67 n. 220/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

     Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, lettera a), sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma, lettera b), e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura delle agevolazioni stesse nei limiti risultanti dai provvedimenti comunitari menzionati nel detto primo comma, lettera b). L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

     Per i prodotti di cui al primo comma, si applica il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

 

          Art. 10. [5]

     La concessione dell'agevolazione prevista all'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, per i prodotti indicati agli articoli 1 e 3 dello stesso decreto-legge può essere estesa alle esportazioni dei medesimi prodotti effettuate sotto forma di merci elencate nell'allegato del Regolamento comunitario n. 13/64, quale risulta dal Regolamento comunitario n. 195/67, e nell'allegato del Regolamento comunitario n. 16/64, quale risulta dal Regolamento comunitario n. 193/67, e riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modifiche ed aggiunte, secondo i princìpi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 13/64, n. 16/64 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 11. [6]

 

          Art. 12. [7]

 

          Art. 13. [8]

 

          Art. 14. [9]

 

          Art. 15.

     I prodotti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli o delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra Stati membri, previste dai Regolamenti comunitari 44/67, 48/67, 120/67, 121/67, 122/67, 123/67, 170/67, 359/67 e successive modifiche ed aggiunte, su presentazione degli appositi documenti stabiliti dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

     Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata non possa essere accertata sulla sola base di tali documenti e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente comma, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

     La presentazione del documento di cui al primo comma del presente articolo non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

 

          Art. 16.

     All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, che rispondono alle condizioni stabilite dai Regolamenti comunitari 44/67, 48/67, 120/67, 121/67, 122/67, 123/67, 170/67, 359/67 e successive modifiche ed aggiunte, relative alla abolizione o riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli e delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, il documento stabilito dai competenti Organi della Comunità Economica Europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

 

          Art. 17.

     Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

     I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o alla esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche e aggiunte, indicati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, sono compresi fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

 

          Art. 18.

     Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongono l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di prelievi o di altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, di concessioni di restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonchè di premi di denaturazione.

 

          Art. 19.

     Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi, delle restituzioni o dei premi di denaturazione di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 20.

     Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

 

          Art. 21.

     All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 23 del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1968 in lire 99 miliardi si farà fronte:

     quanto a lire 52.740.380.000 con corrispondente riduzione dei fondi stanziati sul capitoli 1927, 1929, 1930 e 1931 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso anno finanziario;

     quanto a lire 46.259.620.000 con corrispondente aliquota delle entrate di cui al precedente articolo 20.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 22.

     Dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari di cui all'art. 1 del presente decreto, sono abrogati il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, nonchè le norme relative ai prodotti del settore del riso, contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28.

     Sono inoltre abrogate le norme del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1967, n. 627, per quanto incompatibili con il presente decreto.

 

          Art. 23.

     L'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 24.

     L'art. 6 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911 convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 25.

     L'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 26.

     In tutti i casi nei quali, ai fini dell'accertamento, le merci devono essere sottoposte a visita doganale a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la dogana può disporre che la visita sia limitata ad una parte soltanto delle merci descritte nella dichiarazione.

     Agli effetti previsti dall'art. 28 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, la responsabilità degli impiegati, per quanto attiene alla visita, è limitata alla parte delle merci di cui la dogana abbia disposto la visita stessa.

 

          Art. 27. [10]

     I servizi relativi al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione dei prelievi o dei dazi nonchè a titolo di premi di denaturazione o di sovvenzioni per i prodotti che formano oggetto della politica agricola della Comunità economica europea possono essere accentrati, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso una o più intendenze di finanza.

     I pagamenti delle somme di cui al comma precedente sono disposti dai competenti intendenti di finanza con ordinativi di pagamento a favore degli aventi diritto, su aperture di credito disposte a favore degli stessi intendenti dal Ministero delle finanze, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Gli ordinativi di pagamento sono sottoposti ai prescritti riscontri delle ragionerie provinciali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio in sede di controllo dei rendiconti relativi agli ordini di accreditamento di cui al comma precedente.

 

          Art. 28. [11]

 

          Art. 29.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con effetto per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10 dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 18 marzo 1968, n. 224.

[2] Comma così modificato dall'art. 29 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[4] Articolo così modificato dall'art. 30 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947. La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 205 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui ha sostituito le corrispondenti disposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti (CEE) 13 giugno 1967, n. 120/67 e 21 dicembre 1967, n. 1041/67.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 205 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui ha sostituito le corrispondenti disposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti (CEE) 13 giugno 1967, n. 120/67 e 21 dicembre 1967, n. 1041/67.

[6] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.L. 15 novembre 1972, n. 661.

[7] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.

[8] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.

[9] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.

[10] Articolo così modificato dall'art. 31 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.

[11] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.