§ 2.6.27 – D.L. 4 luglio 1967, n. 504.
Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:04/07/1967
Numero:504


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di applicazione del regime di importazione e di esportazione stabilito dal Regolamento comunitario n. 160/66 adottato in data 27 ottobre 1966 dal [...]
Art. 2.      La misura delle imposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, determinata dai competenti Organi della Comunità Economica Europea o dal Ministero delle finanze [...]
Art. 3.      A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario di cui all'art. 1 del presente decreto, le voci della vigente numeri 17.04, 18.06, 19.01, 19.02, [...]
Art. 4.      In relazione alle aggiunte e modificazioni che saranno apportate dai competenti Organi comunitari all'elenco allegato al Regolamento comunitario n. 160/66 di cui [...]
Art. 5.      A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento n. 160/66 l'importazione dagli altri Stati membri e l'esportazione verso gli altri Stati membri, in regime [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Le merci di cui all'art. 1 del presente decreto, in provenienza da uno Stato membro, sono ammesse al regime comunitario su presentazione del certificato di circolazione [...]
Art. 8.      All'esportazione verso altro Stato membro dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, che rispondono alle condizioni prescritte dal Regolamento n. 160/66 per [...]
Art. 9.      E' accordato un rimborso
Art. 10.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per le [...]
Art. 11.      Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, sono abolite per le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Per l'applicazione del regime dei rimborsi, di cui all'art. 9 del presente decreto, si osservano le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in [...]
Art. 14.      Per il personale dipendente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero delle finanze, adibito alla applicazione del presente decreto, i limiti di durata [...]
Art. 15.      All'onere derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 9 e 14 del presente decreto, valutato in lire duemiliardicinquecentonovantamilioni per l'anno finanziario [...]
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con effetto dalla data di [...]


§ 2.6.27 – D.L. 4 luglio 1967, n. 504. [1]

Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(G.U. 6 luglio 1967, n. 167, S.O.).

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime di importazione e di esportazione stabilito dal Regolamento comunitario n. 160/66 adottato in data 27 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti risultanti dall'elenco allegato al citato Regolamento comunitario n. 160/66 nonchè dalle aggiunte e modificazioni che a tale elenco sono state o potranno essere apportate dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, si applicano secondo la misura e i criteri stabiliti, per l'imposta prevista per i prodotti medesimi, dallo stesso Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

 

          Art. 2.

     La misura delle imposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, determinata dai competenti Organi della Comunità Economica Europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, è resa di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe ed è riportata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella rubrica "Disposizioni e Comunicati".

 

          Art. 3.

     A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario di cui all'art. 1 del presente decreto, le voci della vigente numeri 17.04, 18.06, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 21.01, 21.06, 21.07, 22.02, 35.05, 38.12, sono modificate come alla allegata tabella, firmata dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 4.

     In relazione alle aggiunte e modificazioni che saranno apportate dai competenti Organi comunitari all'elenco allegato al Regolamento comunitario n. 160/66 di cui all'art. 1 del presente decreto, il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.

 

          Art. 5.

     A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento n. 160/66 l'importazione dagli altri Stati membri e l'esportazione verso gli altri Stati membri, in regime comunitario, non è consentita per le merci di cui all'art. 1 del presente decreto che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'art. 7 del Regolamento su citato.

     La disposizione del precedente comma non si applica alle merci destinate ad uno Stato membro quando la loro fabbricazione sia stata eseguita per conto di committenti esteri.

 

          Art. 6. [2]

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e artigianato, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del regolamento comunitario n. 160/66.

 

          Art. 7.

     Le merci di cui all'art. 1 del presente decreto, in provenienza da uno Stato membro, sono ammesse al regime comunitario su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

     Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla base soltanto di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano idonei elementi di prova.

     La presentazione del certificato di circolazione non dispensa l'importatore dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

     Quando le merci indicate nel certificato di circolazione hanno beneficiato, all'esportazione da uno Stato membro, di una restituzione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunitario n. 160/66, detto certificato è valido solo per il Paese membro di destinazione indicato nel certificato medesimo.

 

          Art. 8.

     All'esportazione verso altro Stato membro dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, che rispondono alle condizioni prescritte dal Regolamento n. 160/66 per beneficiare del regime comunitario, è rilasciato, a cura della competente dogana e su richiesta dell'esportatore, il certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

 

          Art. 9.

     E' accordato un rimborso:

     di un ammontare determinato secondo i principi dell'art. 5, paragrafi 2, 3 e 4 del Regolamento comunitario n. 160/66 ed eventuali modifiche, per le merci di cui all'art. 1 del presente decreto, esportate verso un altro Stato membro della Comunità Economica Europea a decorrere dalla data di entrata in applicazione del Regolamento medesimo;

     di un ammontare determinato secondo i principi ed i criteri previsti dagli articoli 12 e 14 del Regolamento comunitario n. 160/66 ed eventuali modifiche, per le merci di cui all'art. 1 del presente decreto, esportate verso paesi terzi a decorrere dalla data di entrata in applicazione del regolamento medesimo.

     Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura del rimborso nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nel precedente comma.

     Le disposizioni e le condizioni nonchè la misura suddette possono essere variate con la stessa procedura. Le aliquote di rimborso sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nella rubrica "Disposizioni e Comunicati".

 

          Art. 10.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze, potranno essere stabilite le modalità per la compensazione contabile prevista dall'art. 8 del Regolamento n. 160/66.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, sono abolite per le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66 indicato nell'art. 1 del presente decreto.

     Per le esportazioni effettuate verso i paesi terzi con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66, le quantità di grano, da ammettere all'importazione con il beneficio previsto dall'art. 1 della citata legge 9 ottobre 1964, sono modificate in conformità delle disposizioni adottate o che verranno adottate dai competenti Organi comunitari in base all'art. 2, paragrafo 4 e all'art. 14, paragrafo 2 del citato Regolamento n. 160/66.

 

          Art. 12. [3]

     In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione e salvo quanto disposto dal regolamento n. 107/67 adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea il 31 maggio 1967, si applica il regime vigente anteriormente alla entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 per le merci provenienti da uno Stato membro scortate da un certificato di circolazione dal quale risulti che il documento doganale di uscita da tale Stato membro è stato rilasciato anteriormente alla data di applicazione del regolamento medesimo.

     Tale disposizione si applica alle sole merci per le quali sia stata accettata la dichiarazione doganale di importazione entro due mesi dalla data di entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66.

 

          Art. 13.

     Per l'applicazione del regime dei rimborsi, di cui all'art. 9 del presente decreto, si osservano le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi doganali.

 

          Art. 14.

     Per il personale dipendente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero delle finanze, adibito alla applicazione del presente decreto, i limiti di durata delle prestazioni straordinarie retribuibili, anche in misura forfettaria, sono raddoppiati.

 

          Art. 15.

     All'onere derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 9 e 14 del presente decreto, valutato in lire duemiliardicinquecentonovantamilioni per l'anno finanziario 1967 e in lire tremiliardicinquecentoventiquattromilioni per l'anno finanziario 1968, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del nuovo regime di scambi di cui al precedente art. 1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con effetto dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato nell'art. 1, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 

 

Tabella

(Omissis)


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 27 luglio 1967, n. 627.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 27 luglio 1967, n. 627.

[3] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 27 luglio 1967, n. 627.