§ 22.6.34 - L. 9 ottobre 1964, n. 948.
Importazione in esenzione da prelievo di grano e reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:09/10/1964
Numero:948


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'art. 1, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Il diritto alla importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati, si prescrive nel termine [...]
Art. 5.      Non sono ammesse al beneficio previsto dall'art. 1 le merci esportate nei Depositi franchi e nei Punti franchi.
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° luglio 1963.


§ 22.6.34 - L. 9 ottobre 1964, n. 948. [1]

Importazione in esenzione da prelievo di grano e reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati.

(G.U. 22 ottobre 1964, n. 260).

 

Art. 1. [2]

     A richiesta degli interessati, può essere accordata l'importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo art. 2, e dei prodotti da forno, esportati.

     L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

 

     Art. 2.

     La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'art. 1, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per chilogrammi 100 di pasta all'uovo, di pasta con uovo o di pasta glutinata, esportate.

     La quantità di grano da ammettere alla importazione, col beneficio del citato art. 1, per i prodotti da forno è rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.

 

     Art. 3. [3]

     La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea, è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri e le misure stabiliti dalle decisioni comunitarie, vigenti alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.

 

     Art. 4.

     Il diritto alla importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati, si prescrive nel termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione.

     Tuttavia il diritto alla importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro dei suddetti prodotti esportati, nel periodo intercorrente dal 1° luglio 1963 alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescrive nel termine di sei mesi da questa ultima data.

 

     Art. 5.

     Non sono ammesse al beneficio previsto dall'art. 1 le merci esportate nei Depositi franchi e nei Punti franchi.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° luglio 1963.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per effetto dell'art. 11 del D.L. 4 luglio 1967, n. 504, le disposizioni del presente articolo sono state abolite per quanto riguarda le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66 del 27 ottobre 1966.

[3] Per effetto dell'art. 11 del D.L. 4 luglio 1967, n. 504, le disposizioni del presente articolo sono state abolite per quanto riguarda le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66 del 27 ottobre 1966.