§ 22.6.35 - D.L. 23 dicembre 1964, n. 1351.
Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:23/12/1964
Numero:1351


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 13/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica [...]
Art. 2.      A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 14/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della [...]
Art. 3.      A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 16/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica [...]
Art. 4.      I prelievi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai relativi regolamenti comunitari, [...]
Art. 5.      A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto non è consentita l'esportazione, in regime comunitario, verso gli altri [...]
Art. 6.      A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2  del presente decreto per i prodotti di cui agli stessi articoli 1, 2 , esportati verso altro Stato [...]
Art. 7.      L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente art. 6 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati agli articoli 1, 2 , e dalle relative [...]
Art. 8.      A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario di cui all'art. 3 del presente decreto, alle industrie nazionali produttrici di amido o di "Quellmehl" (farina il cui amido è [...]
Art. 9. 
Art. 10.      L'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, nonché l'esportazione dei [...]
Art. 11.      Le domande per il rilascio dei certificati d'importazione dei prodotti di cui al comma secondo dell'art. 10 vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di [...]
Art. 12.      Quando dall'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3, del presente decreto, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli [...]
Art. 13.      I prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai [...]
Art. 14.      All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 13/64, n. [...]
Art. 15.      Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si [...]
Art. 16.      Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle [...]
Art. 17.      All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8   del presente decreto, valutato in lire quattro miliardi fino al 31 dicembre 1964 e in lire dodici [...]
Art. 18.      Il secondo paragrafo dell'art. 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, modificato dall'art. 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. [...]
Art. 19.      L'art.
Art. 20.      La lettera b) dell'art. 3 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463 è rettificata come segue:
Art. 20 bis. 
Art. 21.      Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 1964 con effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 e sarà presentato alle [...]


§ 22.6.35 - D.L. 23 dicembre 1964, n. 1351. [1]

Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

(G.U. 23 dicembre 1964, n. 318).

 

Art. 1.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 13/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1, lettere b), c), d), e) ed f) del citato regolamento comunitario n. 13/64.

 

     Art. 2.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 14/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato regolamento comunitario n. 14/64 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.

 

     Art. 3.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 16/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato regolamento comunitario n. 16/64.

 

     Art. 4.

     I prelievi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai relativi regolamenti comunitari, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

     Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1 classe e sono riportate settimanalmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella rubrica "Disposizioni e comunicati".

 

     Art. 5.

     A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto non è consentita l'esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti indicati ai medesimi articoli 1, 2 e 3:

     a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili;

     b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati negli stessi articoli 1, 2 e 3, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili.

 

     Art. 6.

     A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2  del presente decreto per i prodotti di cui agli stessi articoli 1, 2 , esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli 1, 2 e dalle relative norme di applicazione.

     Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal comma precedente e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonché la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nello stesso comma.

     L'elenco, le disposizioni e condizioni nonché la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

     Tuttavia per i prodotti indicati all'art. 3 le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per la campagna di commercializzazione 1°settembre 1964-31 agosto 1965 essendo già stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964 [2].

 

     Art. 7.

     L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente art. 6 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati agli articoli 1, 2 , e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

     Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1 classe e sono settimanalmente riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nella rubrica "Disposizioni e comunicati".

 

     Art. 8.

     A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario di cui all'art. 3 del presente decreto, alle industrie nazionali produttrici di amido o di "Quellmehl" (farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento termico o a qualsiasi altro procedimento diretto ad aumentarne la capacità di fermentazione) può essere accordato, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, un "rimborso della produzione" per le rotture di riso utilizzate nella produzione di amido o di "Quellmehl".

     La misura del rimborso sarà determinata dal Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunitario n. 16/64 e relative norme di applicazione che saranno stabilite dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

     Nel caso che alla fabbrica di amido o di "Quellmehl" siano destinate rotture di riso importate dall'estero, un conguaglio potrà essere effettuato tra il prelevamento applicato alle rotture di riso importate a norma dell'art. 4 del presente decreto-legge ed il rimborso di cui al presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

     Nel caso che alla fabbrica di amido o di "Quellmehl" siano destinate rotture di riso indigene, le disposizioni di cui all'art. 7 del presente decreto-legge trovano parimenti applicazione, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

 

     Art. 9. [3]

     Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

     I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, sono compresi tra i diritti di confine di cui all'art 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

 

     Art. 10.

     L'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, nonché l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea o verso i Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione o di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

     Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'industria ed il commercio, saranno stabiliti i prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato d'importazione o di esportazione di cui al paragrafo precedente.

 

     Art. 11.

     Le domande per il rilascio dei certificati d'importazione dei prodotti di cui al comma secondo dell'art. 10 vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo art. 12, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

     Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fideiussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.

     La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fideiussione, nonché per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria ed il commercio.

     Per ottenere il certificato d'importazione o di esportazione, di cui al primo comma, l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

 

     Art. 12.

     Quando dall'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3, del presente decreto, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'art. 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

     I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria e il commercio.

 

     Art. 13.

     I prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

     Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

     La presentazione del certificato di circolazione di cui al primo comma del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

 

     Art. 14.

     All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

 

     Art. 15.

     Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni ed aggiunte.

 

     Art. 16.

     Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 17.

     All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8   del presente decreto, valutato in lire quattro miliardi fino al 31 dicembre 1964 e in lire dodici miliardi per l'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 16.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18.

     Il secondo paragrafo dell'art. 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, modificato dall'art. 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463 è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     L'art. 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     La lettera b) dell'art. 3 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463 è rettificata come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 20 bis. [4]

     I benefici previsti dall'art. 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

     L'agevolazione è limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti dall'art. 1 e dall'art. 2 - ultimo comma - della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

     Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci già immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non è stato corrisposto in via definitiva il prelievo.

 

     Art. 21.

     Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 1964 con effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 19 febbraio 1965, n. 28. Le norme del presente decreto relative ai prodotti del settore del riso sono state abrogate dall’art. 22 del D.L. 20 febbraio 1968, n. 59.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 febbraio 1965, n. 28.

[3] Articolo così modificato dall'art. 25 del D.L. 20 febbraio 1968, n. 59.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione 19 febbraio 1965, n. 28.