§ 98.1.27415 - D.L. 30 luglio 1962, n. 955 .
Applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e restituzione di tali prelievi alla esportazione dei prodotti medesimi, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/07/1962
Numero:955


Sommario
Art. 1.      In relazione al regime dei prelievi stabilito dai regolamenti comunitari sottocitati, a decorrere dal 30 luglio 1962 è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla [...]
Art. 2.      I prelievi di cui al precedente articolo sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei [...]
Art. 3.      A decorrere dal 30 luglio 1962 non è consentita l'esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti di cui [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente art. 4 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati all'art. 1 e [...]
Art. 6.      1. A decorrere dal 30 luglio 1962 alle industrie nazionali produttrici di amido da cereali è accordato, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal [...]
Art. 7.      Per l'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento [...]
Art. 8.      L'importazione dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea o dai Paesi terzi, [...]
Art. 9.      Quando dall'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, derivino o possano [...]
Art. 10.      1. I prodotti di cui all'art. 1, presentati alla importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai regolamenti [...]
Art. 11.      All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 1, che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22 [...]
Art. 12.      Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente [...]
Art. 13.      Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'art. 1, importati in provenienza dai Paesi terzi non comunitari nonchè dagli [...]
Art. 14.      All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del presente decreto, valutato in lire dieci miliardi per l'esercizio finanziario [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua [...]


§ 98.1.27415 - D.L. 30 luglio 1962, n. 955 [1].

Applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e restituzione di tali prelievi alla esportazione dei prodotti medesimi, ed istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione.

(G.U. 30 luglio 1962, n. 191)

 

     Art. 1.

     In relazione al regime dei prelievi stabilito dai regolamenti comunitari sottocitati, a decorrere dal 30 luglio 1962 è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati:

     a) dall'art. 1 del regolamento n. 19 adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

     b) dall'art. 1, lettera a) e dall'art. 1, ex lettera b), (voce doganale ex 02.01-A-III-a: carni della specie suina domestica, presentate in carcasse intere o in mezzene) del regolamento n. 20, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

     c) dall'art. 1 del regolamento n. 21, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

     d) dall'art. 1 del regolamento n. 22, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.

 

          Art. 2.

     I prelievi di cui al precedente articolo sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari sopra indicati, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

     Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe e sono riportate settimanalmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nella rubrica "disposizioni e comunicati".

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 30 luglio 1962 non è consentita l'esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti di cui al precedente art. 1:

     a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili;

     b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati dall'art. 1, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili.

 

          Art. 4. [2]

     A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente art. 1, esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nel medesimo art. 1 e dalle relative norme di applicazione.

     Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonché la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionati nello stesso paragrafo.

     L'elenco, le disposizioni e condizioni nonché la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura [3] .

 

          Art. 5.

     L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente art. 4 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati all'art. 1 e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

     Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe e sono settimanalmente riportati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella rubrica "disposizioni e comunicati".

 

          Art. 6.

     1. A decorrere dal 30 luglio 1962 alle industrie nazionali produttrici di amido da cereali è accordato, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, un "rimborso alla produzione" per il granoturco ed il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi.

     2. La misura di tale rimborso, per il periodo dal 30 luglio 1962 al 30 giugno 1963, è stabilita, per ogni cento chilogrammi di cereali utilizzati nella produzione di amidi, in un ammontare di:

     per l'amido di granoturco, alla differenza tra il prezzo di entrata del granoturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1962-1963 e 6,10 unità di conto;

     per l'amido di frumento, alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1962-63, e 7 unità di conto.

     3. Nel caso che alla fabbrica di amido siano destinati cereali importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato tra il prelevamento applicato ai cereali importati a norma dell'art. 2 del presente decreto-legge ed il rimborso di cui al presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle finanze.

     4. Nel caso che alla fabbrica di amido siano destinati cereali indigeni, le disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto-legge trovano parimenti applicazione, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

     5. La misura del rimborso da accordarsi dopo il 30 giugno 1963 sarà determinata dal Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 3, del regolamento comunitario n. 55.

 

          Art. 7.

     Per l'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento doganale in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

 

          Art. 8.

     L'importazione dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea o dai Paesi terzi, nonchè l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea o verso i Paesi terzi, è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione o di esportazione, che è rilasciato dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

     Le domande per il rilascio dei certificati di importazione vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo art. 9, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero per il commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

     Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione dei prodotti compresi nell'art. 1 del regolamento n. 19, adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione entro il termine di validità del certificato stesso [4] .

     La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per l'industria e il commercio [5] .

     Per ottenere il certificato di importazione o di esportazione di cui al primo comma l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi alla operazione da compiere.

 

          Art. 9.

     Quando dall'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obbiettivi previsti dall'art. 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

     I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria ed il commercio.

 

          Art. 10.

     1. I prodotti di cui all'art. 1, presentati alla importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione mod. D.D. 4 rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle Autorità doganali dello Stato membro di esportazione, in conformità alla decisione adottata il 17 luglio 1962 dalla Commissione della Comunità Economica Europea.

     2. Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione mod. D.D. 4, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

     3. La presentazione del certificato di circolazione, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

 

          Art. 11.

     All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 1, che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione mod. D.D. 4 in conformità alla decisione adottata dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 17 luglio 1962, ai fini dell'applicazione del regime comunitario dei prelievi agricoli nel Paese membro di destinazione.

 

          Art. 12.

     Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni.

 

          Art. 13.

     Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'art. 1, importati in provenienza dai Paesi terzi non comunitari nonchè dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, affluiranno ad appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione delle entrate.

 

          Art. 14.

     All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del presente decreto, valutato in lire dieci miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 28 settembre 1962, n. 1433 e abrogato dall'art. 2 del D.L. 20 febbraio 1968, n. 59.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 15 del D.L. 11 settembre 1963, n. 1181.

[3]  Paragrafo così modificato dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1964, n. 1351.

[4]  Comma così sostituito dall'art. della L. 26 febbraio 1963, n. 259.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 26 febbraio 1963, n. 259.