§ 22.6.33 - L. 26 febbraio 1963, n. 259.
Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:26/02/1963
Numero:259


Sommario
Art. 1.      Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v. d. ex 11.01-A), per le semole ed i semolini di frumento (v. d. ex 11 02-A-I), esportati verso Paesi non comunitari, in luogo [...]
Art. 2.      Fino al 30 settembre 1963 è consentita l'importazione di frumento, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo [...]
Art. 3.      La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'art. 2, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, [...]
Art. 4.      L'importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 2, esportati verso i Paesi membri della [...]
Art. 5.      Non sono ammesse ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge le merci esportate nei depositi franchi e nei punti franchi.
Art. 6.      Il terzo ed il quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, sono sostituiti dai seguenti:


§ 22.6.33 - L. 26 febbraio 1963, n. 259.

Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonché condizioni di rilascio di certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati.

(G.U. 23 marzo 1963, n. 79).

 

Art. 1.

     Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v. d. ex 11.01-A), per le semole ed i semolini di frumento (v. d. ex 11 02-A-I), esportati verso Paesi non comunitari, in luogo del rimborso di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, può essere accordata, a richiesta degli interessati, l'importazione, in esenzione da prelievo, di una quantità di grano nelle misure e nei termini stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni adottati dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

     L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

 

     Art. 2.

     Fino al 30 settembre 1963 è consentita l'importazione di frumento, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo art. 3, e dei prodotti da forno, esportati dal 30 luglio 1962 fino al 30 giugno 1963.

 

     Art. 3.

     La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'art. 2, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per 100 chilogrammi di pasta all'uovo o di pasta glutinata, esportate.

     La quantità di grano da ammettere all'importazione, col beneficio del citato art. 2, per i prodotti da forno è rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.

 

     Art. 4.

     L'importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 2, esportati verso i Paesi membri della Comunità Economica Europea è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri stabiliti dalle decisioni comunitarie del 28 giugno 1960 e del 25 giugno 1962, nella misura vigente alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.

     Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile è costituita dal valore del grano, accertato all'atto della sua importazione, in conformità dell'art. 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

 

     Art. 5.

     Non sono ammesse ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge le merci esportate nei depositi franchi e nei punti franchi.

 

     Art. 6.

     Il terzo ed il quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).