§ 2.3.278 - Legge 9 dicembre 1967, n. 1156.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:09/12/1967
Numero:1156


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea è convertito in legge con la [...]
Art. 2.      Per le importazioni definitive, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1967 sulla base di dichiarazione doganale presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la [...]


§ 2.3.278 - Legge 9 dicembre 1967, n. 1156. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea.

(G.U. 13 dicembre 1967, n. 310)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea è convertito in legge con la seguente modificazione:

     All'art. 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'art. 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido è dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse. Detto importo è virtualmente riscosso mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione di amido con impiego di granturco, dovuto a norma delle vigenti disposizioni comunitarie".

 

          Art. 2.

     Per le importazioni definitive, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1967 sulla base di dichiarazione doganale presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito in legge con la presente legge, qualora non sia stata fatta esplicitamente nella dichiarazione doganale, può essere fatta con separata istanza, da presentare alla competente dogana a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.