§ 2.8.35 - D.L. 11 ottobre 1967, n. 901 .
Disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità Economica Europea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:11/10/1967
Numero:901


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1967, all'importazione di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio in provenienza da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, i prelievi sono [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° luglio 1967 le spedizioni di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea sono soggette al pagamento [...]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Il pagamento delle somme corrispondenti alle sovvenzioni di cui al presente decreto è disposto dai ricevitori delle dogane.
Art. 5.      Il ricevitore doganale dispone il pagamento delle sovvenzioni previste dal presente decreto con ordinativi a favore degli aventi diritto su aperture di credito disposte a suo favore dal [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 del presente decreto, valutato in L. 6.600.000.000 fino al 31 dicembre 1967, si farà fronte mediante una [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con effetto dal 1° luglio 1967 e sarà presentato alle Camere per la sua [...]


§ 2.8.35 - D.L. 11 ottobre 1967, n. 901 [1].

Disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità Economica Europea.

(G.U. 14 ottobre 1967, n. 257).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1967, all'importazione di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio in provenienza da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, i prelievi sono ridotti nella misura e con i criteri stabiliti dall'art. 23 del Regolamento comunitario n. 120/67 e relative norme di applicazione.

     Per gli stessi cereali di cui al comma precedente in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Olanda) sono concesse le sovvenzioni di cui al citato art. 23 del Regolamento n. 120/67, nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso art. 23 del Regolamento n. 120/67 e relative norme di applicazione, a condizione che gli operatori ne facciano esplicita richiesta nella dichiarazione doganale di importazione definitiva di cui all'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

     Ai fini della concessione delle riduzioni di prelievo o delle sovvenzioni di cui al paragrafo 1 del citato art. 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, i cereali indicati nello stesso paragrafo 1 si considerano importati via mare se trasportati nel territorio della Repubblica con navi provenienti direttamente dai porti esteri d'imbarco, caricati alla rinfusa, ivi compresi i sacchi fermacarico, ad esclusione dei quantitativi riposti su autocarri, vagoni ferroviari o altri veicoli o recipienti, ancorchè caricati sulle navi medesime.

     In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'art. 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido è dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse. Detto importo è virtualmente riscosso mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione di amido con impiego di granturco, dovuto a norma delle vigenti disposizioni comunitarie [2].

     Le norme, le condizioni e le modalità per la concessione delle riduzioni di prelievo o delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè per l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 del presente articolo sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le somme corrisposte agli operatori per il titolo di cui al secondo comma del presente articolo non sono soggette ad imposte, tasse, tributi o contributi di qualsiasi specie.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° luglio 1967 le spedizioni di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea sono soggette al pagamento delle tasse di cui all'art. 1 del Regolamento comunitario n. 90/67 e all'art. 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, nella misura e con i criteri stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari nn. 90/67 e 120/67 e relative norme di applicazione.

 

          Art. 3. [3]

     Le riduzioni di prelievo, le sovvenzioni e le tasse di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche ai prodotti per i quali tali riduzioni o sovvenzioni o tasse saranno stabilite dai competenti Organi comunitari a seguito dell'adozione delle disposizioni di cui al citato art. 23 del Regolamento comunitario n. 120/67 e successive modificazioni ed aggiunte .

 

          Art. 4.

     Il pagamento delle somme corrispondenti alle sovvenzioni di cui al presente decreto è disposto dai ricevitori delle dogane.

     I ricevitori delle dogane che potranno disporre i pagamenti delle sovvenzioni, nonchè le norme e le modalità da osservare per la liquidazione e il pagamento delle sovvenzioni stesse sono stabiliti con decreti del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 5.

     Il ricevitore doganale dispone il pagamento delle sovvenzioni previste dal presente decreto con ordinativi a favore degli aventi diritto su aperture di credito disposte a suo favore dal Ministero delle finanze, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi con le modalità indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal ricevitore doganale predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 del presente decreto, valutato in L. 6.600.000.000 fino al 31 dicembre 1967, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo in dipendenza dell'aumento dei prezzi di soglia dei cereali da foraggio a partire dal 1° luglio 1967 per effetto delle vigenti norme comunitarie.

     I rimborsi a carico del Fondo agricolo europeo orientamento e garanzia della Comunità Economica Europea per gli interventi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 saranno fatti affluire al bilancio dell'entrata dello Stato.

     Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di cui agli articoli 2 e 3, affluiranno ad appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione delle entrate.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con effetto dal 1° luglio 1967 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 9 dicembre 1967, n. 1156.

[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 28 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.