§ 2.1.285 - L.R. 27 dicembre 2010, n. 63.
Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:27/12/2010
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Conferma dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 93/1993.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 45/1997.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 105-quater della L.R. n. 1/2005.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 32/2003.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 32/2003.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 32/2003.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 32/2003.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 32/2003.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 32/2003.
Art. 11.  Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 32/2003.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 2.1.285 - L.R. 27 dicembre 2010, n. 63.

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

(B.U. 29 dicembre 2010, n. 53)

 

Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

 

Vista la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati);

 

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

 

Vista la legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti);

 

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

 

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) e, in particolare, gli articoli 12 e 14-bis;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, della L. 241/1990 i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati all'articolo 2, commi 3 e 4, della stessa L. 241/1990 costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione e pertanto la durata massima prevista nelle leggi regionali non può essere superiore a centottanta giorni;

 

2. L'articolo 12 della L.R. n. 40/2009 non si riferisce ai termini di conclusione dei procedimenti previsti da leggi statali, ancorché richiamati in leggi regionali;

 

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. n. 40/2009 i procedimenti finalizzati all'adozione di atti amministrativi generali, quali gli atti di programmazione e pianificazione, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio. Conseguentemente a tali procedimenti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter e all'articolo 14-bis della stessa L.R. n. 40/2009;

 

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. n. 40/2009 i procedimenti di carattere organizzativo interno che non presentano una rilevanza esterna;

 

5. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti nell'allegato A alla presente legge vengono confermati in quanto, a seguito di un'analisi puntuale delle singole fasi in cui i procedimenti stessi si articolano, è emersa una complessità istruttoria per il coinvolgimento di soggetti esterni e di enti territoriali interessati o per la necessità di valutazioni che richiedono competenze diversificate, che rendono attualmente non praticabile, in vista della miglior tutela dell'interesse pubblico, una contrazione dei relativi tempi, anche in considerazione del fatto che i termini previsti dalle leggi vigenti sono già stati oggetto di interventi di riduzione nell'ambito delle politiche di semplificazione perseguite dalla Regione a partire dalla scorsa legislatura;

 

6. Sulla base dell'analisi di cui al considerato n. 5, il termine di conclusione del procedimento di assegnazione di contributi a enti locali delle aree geotermiche e ad organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi enti locali partecipano, di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. n. 45/1997, è risultato non adeguato; ciò in ragione della complessità dell'istruttoria e della necessità di attendere ogni anno i tempi tecnici per il calcolo dei canoni e contributi dovuti da ogni titolare di concessione di coltivazione o di permesso di ricerca, per la presentazione da parte degli enti locali di progetti coerenti con gli importi calcolati e per l'acquisizione al bilancio regionale, con legge di variazione, degli stessi importi; tale termine viene conseguentemente aumentato per consentire lo svolgimento degli adempimenti suddetti;

 

7. Appare opportuno stabilire il termine di conclusione della verifica obbligatoria dei lavori relativi ad opere di carattere strategico o rilevante nelle zone a bassa sismicità;

 

8. Alle valutazioni tecniche si applicano i termini previsti dall'articolo 17 della L. 241/1990, al quale fa espresso rinvio l'articolo 14-bis della L.R. n. 40/2009; per favorire la chiarezza e l'univocità interpretativa delle norme regionali, si modifica la L.R. n. 32/2003 al fine di qualificare correttamente la tipologia dell'atto rilasciato dalla Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti;

 

9. La presente legge riveste carattere di urgenza essendone necessaria l'entrata in vigore entro il 31 dicembre 2010 al fine di evitare la riduzione a trenta giorni dei termini non espressamente confermati o rideterminati entro questa data, prevista dall'articolo 12, comma 3-ter, della L.R. n. 40/2009;

 

Capo I

Conferma e adeguamento dei termini di conclusione di procedimenti amministrativi

 

Art. 1. Conferma dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

1. Sono confermati tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti negli atti normativi elencati nell'allegato A.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 93/1993.

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati), le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 45/1997.

1. I commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), sono abrogati.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 45/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini dell'attribuzione dei fondi regionali acquisiti ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) gli enti locali delle aree geotermiche, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano alla Giunta regionale, direttamente o tramite organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi partecipino, progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'articolo 16, comma 9, del D.Lgs. 22/2010. La Giunta regionale accerta la conformità dei progetti rispetto agli obiettivi sopracitati e assegna i contributi entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti di investimento da parte degli enti richiedenti.”.

 

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 45/1997 le parole: “dal citato comma 8 dell'art. 17 della legge 896/96 secondo le indicazioni del P.E.R.” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 16, comma 9, del D.Lgs. 22/2010 secondo le indicazioni del piano di indirizzo energetico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 105-quater della L.R. n. 1/2005. [1]

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 105-quater della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:

“8-bis. L'esito della verifica obbligatoria delle opere di carattere strategico o rilevante di cui all'articolo 105-ter, comma 4, è reso noto entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della verifica stessa.”.

 

Capo II

Modifiche alla normativa regionale in materia di valutazioni tecniche

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 32/2003.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è sostituita dalla seguente:

“a) le modalità per l'esecuzione della valutazione tecnica regionale finalizzata al rilascio, da parte dell'autorità statale competente, del nulla osta di categoria A;”.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 32/2003.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 32/2003 le parole: “previo parere” sono sostituite dalle seguenti: “previa valutazione tecnica”.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 32/2003.

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 32/2003 le parole: “esprime il parere previsto” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la valutazione tecnica prevista”. Nel terzo periodo le parole: “il parere” sono sostituite dalle seguenti: “la valutazione tecnica”.

 

2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 32/2003 le parole: “del parere” sono sostituite dalle seguenti: “della valutazione tecnica”. Nel secondo periodo le parole “dei pareri” sono sostituite dalle seguenti: “delle valutazioni tecniche”.

 

3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della L.R. n. 32/2003 è sostituita dalla seguente:

“a) la procedura per l'esecuzione delle valutazioni tecniche di competenza, compresa l'individuazione degli organismi ed enti di cui la Commissione si avvale ai fini dell'esecuzione delle stesse;”.

 

4. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della L.R. n. 32/2003 le parole: “dell'espressione dei pareri” sono sostituite dalle seguenti: “dell'esecuzione delle valutazioni tecniche”.

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 32/2003.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 32/2003 le parole: “al parere espresso” sono sostituite dalle seguenti: “alla valutazione tecnica eseguita”.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 32/2003.

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 32/2003 le parole: “il parere della Commissione” sono sostituite dalle seguenti: “la valutazione tecnica della Commissione” e le parole: “del relativo parere” sono sostituite dalle seguenti: “della relativa valutazione”.

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 32/2003.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 32/2003 le parole: “esprime il parere previsto” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la valutazione tecnica prevista”.

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 32/2003.

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. n. 32/2003 le parole: “previo parere” sono sostituite dalle seguenti: “previa valutazione tecnica”.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 

Allegato A

(art. 1)

 

Conferma dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

 

Ordinamento istituzionale

 

a) legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

 

b) legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

 

c) legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);

 

d) legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali;

 

e) legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali);

 

f) legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione);

 

g) legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

 

h) legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi);

 

i) legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana);

 

j) regolamento interno del Consiglio regionale Reg. reg. 20 luglio 2004, n. 5(Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale).

 

Servizi alla persona e alla comunità

 

a) legge regionale 6 aprile 1993, n. 23 (Assistenza specialistica in forma indiretta);

 

b) legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell'Albo regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti, criteri e procedure per l'iscrizione);

 

c) legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge;

 

d) legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

 

e) legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

 

f) legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

 

g) legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza “IPAB”. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze");

 

h) legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

 

i) legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).

 

Finanza regionale

 

a) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);

 

b) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).

 

Sviluppo economico e attività produttive

 

a) legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

 

b) legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici);

 

c) legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);

 

d) legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

 

e) legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

 

f) legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 (Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali);

 

g) legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

 

h) legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

 

i) legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato);

 

j) legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo).

 

Territorio, ambiente e infrastrutture

 

a) legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

 

b) legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

 

c) legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49);

 

d) legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

 

e) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

 

f) legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

 

g) legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico);

 

h) legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti).


[1] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.