§ 2.3.17 - D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 3/L.
Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:29/01/1987
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Organi dell'amministrazione comunale.
Art. 2.  Composizione del consiglio comunale.
Art. 3.  Composizione della giunta municipale.
Art. 4.  Gruppi linguistici.
Art. 5.  Elezione degli assessori.
Art. 6.  Elezione del sindaco.
Art. 7.  Deliberazione di nomina degli assessori e del sindaco.
Art. 8.  Casi di ineleggibilità del sindaco.
Art. 9.  Caso di incompatibilità per la carica di sindaco e di assessore.
Art. 10.  Durata in carica e rinnovazione dei consigli comunali.
Art. 11.  Unificazione dei turni elettorali.
Art. 12.  Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco.
Art. 13.  Sistema elettorale nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino ai 1.000 abitanti - rappresentanza frazionale.
Art. 14.  Sistema elettorale in tutti i comuni della provincia di Bolzano ed in quelli della provincia di Trento con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.
Art. 15.  Elettori.
Art. 16.  Eleggibili a consiglieri comunali.
Art. 17.  Ineleggibilità a consigliere comunale.
Art. 18.  Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali.
Art. 19.  Incompatibilità di cariche.
Art. 20.  Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 21.  Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi.
Art. 22.  Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Art. 23.  Indizione dei comizi elettorali - pubblicazione del manifesto.
Art. 24.  Protezione di contrassegni tradizionali.
Art. 25.  Documento di ammissione al voto.
Art. 26.  Liste elettorali di sezione.
Art. 27.  Accertamento della esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento.
Art. 28.  Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e nomina del presidente.
Art. 29.  Nomina degli scrutatori e dal segretario.
Art. 30.  Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale.
Art. 31.  Obbligatorietà della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'ufficio elettorale - vice presidente.
Art. 32.  Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali.
Art. 33.  Trattamento economico dei componenti l'ufficio elettorale.
Art. 33 bis.  Rimborso spese per nomina presidenti di seggio.
Art. 34.  Locali e materiale per l'ufficio elettorale.
Art. 35.  Preparazione delle candidature.
Art. 36.  Numero consentito dei candidati per ciascuna lista.
Art. 37.  Collegamento delle liste in provincia di Bolzano.
Art. 38.  Formalità e termini di presentazione delle liste.
Art. 39.  Rappresentanza separate per frazioni nei comuni della provincia di Trento fino a 1.000 abitanti.
Art. 40.  Delegati e rappresentanti di lista.
Art. 41.  Commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed approvazione delle liste dei candidati.
Art. 42.  Pubblicazione del manifesto delle candidature - Stampa schede.
Art. 43.  Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati.
Art. 44.  Sala della votazione - caratteristiche ed arredamento.
Art. 45.  Ordine pubblico - Competenze del presidente del seggio.
Art. 46.  Propaganda elettorale.
Art. 47.  Accesso alla sala della votazione.
Art. 48.  Elettori che possono votare nella sezione.
Art. 49.  Degenti in ospedale e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale.
Art. 50.  Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti.
Art. 51.  Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto in luoghi di detenzione e di custodia preventiva.
Art. 52.  Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto.
Art. 53.  Espressione del voto - Formalità.
Art. 54.  Ufficio elettorale - Operazioni preliminari.
Art. 55.  Rappresentanti di lista - Assistenza alle operazioni dell'Ufficio elettorale.
Art. 56.  Identificazione dell'elettore.
Art. 57.  Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.
Art. 58.  Comuni della provincia di Trento fino a 1.000 abitanti - Modalità per l'espressione del voto.
Art. 59.  Comuni della provincia di Trento con più di 1.000 abitanti e tutti i comuni della provincia di Bolzano - voto di lista e voti di preferenza.
Art. 60.  Chiusura della votazione.
Art. 61.  Accertamento dei numero dei votanti.
Art. 62.  Presidente - Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti.
Art. 63.  Spoglio dei voti.
Art. 64.  Validità e nullità dei voti e delle schede.
Art. 65.  Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista.
Art. 66.  Numerazione e raggruppamento delle schede.
Art. 67.  Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio.
Art. 68.  Costituzione dell'ufficio centrale.
Art. 69.  Comuni a sezione unica - proclamazione degli eletti.
Art. 70.  Comuni con più sezioni - Competenze dell'ufficio centrale.
Art. 71.  Comuni fino a 1.000 abitanti con più sezioni della provincia di Trento - Proclamazione degli eletti.
Art. 72.  Comuni con più di 1.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi.
Art. 73.  Comuni della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi.
Art. 74.  Comuni con più di 1.000 abitanti della provincia di Trento e tutti i comuni della provincia di Bolzano - Proclamazione degli eletti.
Art. 75.  Validità delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi.
Art. 76.  Operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale.
Art. 77.  Verbale dell'ufficio elettorale di sezione.
Art. 78.  Verbale dell'ufficio centrale.
Art. 79.  Formazione, trasmissione, consegna e deposito dei plichi e pacchi.
Art. 80.  Plico diretto al pretore - apertura e deposito della lista elettorale).
Art. 81.  Pubblicazione e notifica degli eletti.
Art. 82.  Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni.
Art. 83.  Convalida degli eletti.
Art. 84.  Termine e modalità per il rinnovo delle elezioni.
Art. 85.  Comuni fino a 1.000 abitanti della provincia di Trento - Sostituzione degli eletti.
Art. 86.  Validità della elezione.
Art. 87.  Opzione per l'elezione in due comuni.
Art. 88.  Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e tutti i comuni della provincia di Bolzano - Validità delle elezioni.
Art. 89.  Opzione per l'elezione in due comuni.
Art. 90.  Vacanza del seggio - Surrogazione.
Art. 91.  Ricorsi contro le operazioni elettorali.
Art. 92.  Disposizioni penali.
Art. 93.  Lavoro straordinario.
Art. 94.  Anagrafe degli amministratori comunali.
Art. 95.  Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
Art. 96.  Ripartizione degli oneri finanziari.
Art. 97.  Oneri finanziari della Regione.
Art. 98.  Testo unico.


§ 2.3.17 - D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 3/L.

Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

(B.U. 14 luglio 1987, n. 32 - suppl. ord.).

 

TITOLO I

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

Art. 1. Organi dell'amministrazione comunale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 1).

     1. Ogni comune ha un consiglio, una giunta ed un sindaco.

 

     Art. 2. Composizione del consiglio comunale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 2; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 1; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 1; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 1 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 1).

     1. Il consiglio comunale è composto:

     - di 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia;

     - di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

     - di 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

     - di 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

     - di 15 membri negli altri comuni e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

     2. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento con riferimento alla data della elezione anche ai fini di quanto disposto dal successivo articolo 3.

 

     Art. 3. Composizione della giunta municipale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 3; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 2 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 3).

     1. La giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di non più di:

     - 10 assessori effettivi nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia;

     - 8 assessori effettivi nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

     - 6 assessori effettivi nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

     - 4 assessori effettivi nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

     - 2 assessori effettivi nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

nonché di:

     - 3 assessori supplenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia;

     - 2 assessori supplenti nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti.

     2. Il numero degli assessori è determinato dal consiglio comunale dopo l'elezione del sindaco.

     3. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, nei quali, ai sensi del successivo articolo 4, tre gruppi linguistici abbiano diritto di essere rappresentati nella giunta municipale, questa si compone esclusivamente del sindaco, che la presiede, e di quattro assessori effettivi.

 

     Art. 4. Gruppi linguistici.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 4; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 2; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 3; L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 1 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 3).

     1. Nei comuni della provincia di Bolzano la composizione della giunta municipale, delle commissioni e degli organi amministrativi di enti ed istituzioni locali, eletti, nominati o costituiti dal consiglio comunale, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio comunale. Qualora il consiglio comunale debba nominare rappresentanti in seno ad organi di enti o di istituzioni costituiti per un solo gruppo linguistico, i rappresentanti devono appartenere a tale gruppo linguistico.

     2. Il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta municipale, la cui composizione è stata deliberata a sensi del precedente articolo 3, viene determinato computando separatamente i membri effettivi dai supplenti e includendo fra i primi il sindaco.

     3. Fermo quanto disposto dai commi precedenti, ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta municipale con un assessore effettivo, se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al medesimo gruppo.

     4. Nei comuni, nella cui giunta municipale tre gruppi linguistici abbiano diritto di essere rappresentati, al gruppo linguistico che ha la maggioranza nel consiglio è garantita la maggioranza nella giunta, senza tener conto degli assessori supplenti. La cessione di un posto eventualmente necessaria a tali fini va a carico di altro gruppo linguistico che avrebbe diritto di essere rappresentato nella giunta con più di un membro effettivo.

     5. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti. Qualora nei comuni, la cui giunta è composta dal sindaco e da due assessori effettivi, un gruppo linguistico sia rappresentato in giunta da un solo assessore effettivo, questi può essere sostituito da un supplente di un altro gruppo linguistico.

     6. La nomina di persone estranee al consiglio, quali rappresentanti dei comune in seno ad organi di enti o di istituzioni, deve tener conto dell'appartenenza ai gruppo linguistico risultante dalla dichiarazione resa dagli interessati ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 integrato dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104 contenente norme transitorie in materia. Il rappresentante che risulti successivamente appartenere ad un gruppo linguistico diverso, in base a nuova dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, decade dalla carica.

 

     Art. 5. Elezione degli assessori.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 5 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 4).

     1. Gli assessori sono eletti, nella prima adunanza dopo l'elezione del sindaco, dal consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti in seduta pubblica ed a scrutinio segreto con votazione separata per gli effettivi da quella per i supplenti.

     2. Se dopo due votazioni consecutive nessuno o solo alcuni candidati hanno riportato il voto della maggioranza assoluta dei presenti, il consiglio procede a votazione di ballottaggio alla quale sono ammessi, in numero doppio dei posti rimasti da assegnare, i candidati non risultati già eletti che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione e, in caso di parità di voti, i più anziani di età. In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio, risultano eletti i più anziani di età.

 

     Art. 6. Elezione del sindaco.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 6; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 2 e L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 2).

     1. Il sindaco è eletto dal consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla elezione del consiglio medesimo.

     2. In caso di successiva vacanza dell'ufficio di sindaco, l'elezione ha luogo entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

     3. L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

     4. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

     5. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

 

     Art. 7. Deliberazione di nomina degli assessori e del sindaco.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 7; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 3 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 4).

     1. La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco e della giunta, è presieduta dal consigliere più anziano di età.

     2. Un esemplare del processo verbale della elezioni

ne del sindaco e degli assessori è, a cura del consigliere anziano, trasmesso al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Giunta provinciale e, per conoscenza, al commissario del Governo della provincia interessata, entro 10 giorni dalla sua data.

     3. La Giunta provinciale, con deliberazione motivata, annulla la elezione del sindaco e degli assessori, quando gli eletti si trovino in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

     4. Contro la deliberazione della Giunta provinciale, entro 15 giorni dalla comunicazione, il consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere alla Giunta regionale, la quale provvede con decreto del Presidente della Giunta medesima.

 

     Art. 8. Casi di ineleggibilità del sindaco.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 8 e L.R. 13 luglio 1970, n. 11, art. 2).

     1. Non può essere eletto sindaco:

     - chi ha fratelli in seno alla giunta municipale;

     - il ministro di un culto;

     - chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussione;

     - chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

 

     Art. 9. Caso di incompatibilità per la carica di sindaco e di assessore.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 9 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 5).

     1. Due fratelli non possono far parte della stessa giunta municipale. Analogamente non possono far parte della stessa giunta municipale gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

     2. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune.

 

     Art. 10. Durata in carica e rinnovazione dei consigli comunali.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 11; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 4; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 4; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 5; L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 3; L.R. 7 luglio 1978, n. 12, art. 1 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 6).

     1. I consigli comunali restano in carica cinque anni.

     2. Essi esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il loro rinnovo, le quali si effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno di scadenza.

     3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

     4. Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

     a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;

     b) quando il consiglio comunale abbia perduto la metà dei propri membri, e questi non siano stati sostituiti a norma dell'articolo 90;

     c) quando la modifica del territorio dia luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune.

     5. Le elezioni si effettuano entro novanta giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 48 del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, oppure dal verificarsi delle condizioni che rendono necessarie le elezioni e, comunque, dalla sostituzione, anche provvisoria, dei consigli con commissari.

     6. Il termine indicato nel comma precedente può essere ulteriormente prorogato per il tempo necessario per poter effettuare dette elezioni in una domenica compresa nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno successivo.

     7. Alla proroga provvede il Presidente della Giunta regionale sentito il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio.

     8. Il consiglio comunale, rinnovato per cause diverse dalla normale scadenza del mandato quinquennale, rimane in carica per il periodo corrispondente al restante periodo di carica della generalità dei consigli comunali della regione, eccettuato il caso in cui tale rinnovo avvenga nel corso dell'anno immediatamente precedente quello della effettuazione del turno elettorale generale. In tale caso il consiglio comunale nuovo eletto resta in carica fino alla scadenza del successivo turno elettorale generale della regione.

     9. Il sindaco e la giunta restano in carica sino al giorno in cui il sindaco nuovo eletto ha prestato giuramento [1].

 

     Art. 11. Unificazione dei turni elettorali. [2]

(L.R. 7 luglio 1978, n. 12, art. 2 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 7).

     [1. In parziale deroga a quanto disposto dall'articolo precedente, i consigli comunali di tutti i comuni della regione verranno rinnovati in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno 1990, indipendentemente dalla data di effettuazione delle precedenti elezioni.]

 

     Art. 12. Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 12).

     1. La qualità di consigliere, di assessore o di sindaco si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

 

TITOLO II

ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

 

CAPO I

Norme generali

 

     Art. 13. Sistema elettorale nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino ai 1.000 abitanti - rappresentanza frazionale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 14; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 5; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, artt. 6 e 16 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 21).

     1. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione sino a 1.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e voto limitato.

     2. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

     3. Tuttavia la Giunta provinciale, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

     4. In questo caso, si procederà alla elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

     5. La domanda di cui al terzo comma, deve essere presentata fra il settantacinquesimo e il sessantesimo giorno precedente la scadenza del consiglio.

     Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del consiglio prima della scadenza del quinquennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.

     6. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o dalla data del provvedimento di scioglimento del consiglio o del provvedimento dichiarativo della sua decadenza. Per i comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale.

     7. La decisione della Giunta provinciale è pubblicata per otto giorni nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca di ufficio.

 

     Art. 14. Sistema elettorale in tutti i comuni della provincia di Bolzano ed in quelli della provincia di Trento con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 15; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 6; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 16 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 21).

     1. In tutti i comuni della provincia di Bolzano e nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Nella sola provincia di Bolzano è data facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

     2. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

 

CAPO II

Dell'elettorato attivo

 

     Art. 15. Elettori.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 16; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 7; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 6; L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 4 e L.R. 7 luglio 1988, n. 12, art. 1).

     1. Sono elettori nei comuni della provincia di Trento i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50.

     2. Sono elettori nei comuni della provincia di Bolzano i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, e successive modificazioni, i quali abbiano maturato alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali la ininterrotta residenza quadriennale nella regione, sempre che il periodo di residenza anche non continuativo nella provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

     2 bis. I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel quale, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, abbiano maturato il maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di pari durata, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza.

     3. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato, per la provincia di Bolzano, dalle norme di cui al D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50.

 

CAPO III

Dell'eleggibilità

 

     Art. 16. Eleggibili a consiglieri comunali. [3]

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 17 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 7).

     1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

 

     Art. 17. Ineleggibilità a consigliere comunale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 18; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 7; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 8; L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 5; L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 8 e L.R. 7 luglio 1988, n. 12, art. 20).

     1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

     a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

     b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali, alle preture ed al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i vicepretori onorari ed i giudici conciliatori;

     c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

     d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle Province di Trento e di Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei comuni;

     e) i dipendenti dei rispettivi comuni;

     f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune;

     g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;

     h) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione, ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio dell'unità sanitaria locale medesima;

     i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate, per i consigli dei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio dell'unità sanitaria locale, con la quale le stesse sono convenzionate;

     l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

     2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), f), g), h) e i) del precedente comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

     3. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere e) ed i) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

     4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta.

     Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

     5. Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito [4].

 

     Art. 18. Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 19).

     1. I consiglieri comunali in carica non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni del comune, eseguiti col sistema della trattativa privata.

 

     Art. 19. Incompatibilità di cariche.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 20; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 8; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 8; L.R. 13 luglio 1970, n. 11, art. 1 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 9).

     1. Non può ricoprire la carica di consigliere comunale:

     a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda [5];

     b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale, o l'importo lordo di lire 500 milioni, ovvero ha parte in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni e non siano dovute in forza di una legge [6];

     c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alte lettere a) e b) del presente comma;

     c-bis) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa [7];

     d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso [8];

     e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito [9];

     f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [10];

     g) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni [11];

     h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 17;

     h bis) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di lire 100 milioni [12].

     2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica agli amministratori ed ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

     3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

     4. Le ipotesi di cui alle lettere d) e g) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

     5. Sono inoltre incompatibili con la carica di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale [13] e di consigliere di una circoscrizione del comune.

 

     Art. 20. Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

(L.R. 6 aprile 1986, n. 11, art. 10).

     1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del comune, in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

 

     Art. 21. Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi.

(L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 10).

     1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

     2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad esso, importano la decadenza dalla carica di cui al comma precedente.

     3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente articolo 17.

     4. La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineieggibilità o di incompatibilità.

 

     Art. 22. Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

(L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 10).

     1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità oppure esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta [14].

     2. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

     3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

     4. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.

Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

     5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

     6. Le dichiarazioni di cui ai presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune.

 

CAPO IV

Del procedimento elettorale preparatorio

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 23. Indizione dei comizi elettorali - pubblicazione del manifesto.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 22; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 9; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 9; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 9; L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 6 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 12).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col commissario del Governo per la Provincia interessata e col presidente della corte di appello di Trento, e sentito il Presidente della Giunta provinciale, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori.

     2. Il Presidente della Giunta regionale comunica inoltre il decreto al presidente della commissione elettorale mandamentale.

     3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Giunta regionale può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

     4. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

     5. La nuova data viene fissata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il commissario del Governo per la Provincia Interessata e col presidente della corte d'appello di Trento e sentita la Giunta provinciale, e viene portata a conoscenza degli eletori con manifesto del sindaco.

 

     Art. 24. Protezione di contrassegni tradizionali.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 23; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 10; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 17; L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 7 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 13).

     1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta provinciale, non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo e non oltre le ore 16 del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i propri contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei consigli comunali della provincia.

     2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato ed il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico. La carica dei depositanti, rispettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari e presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

     3. Il contrassegno, anche colorato e riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere presentato in triplice esemplare [15].

     4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ed ammessi al deposto, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

     5. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore.

     6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

     7. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta provinciale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.

     8. Del ricevimento il Presidente della Giunta provinciale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

     9. Il Presidente della Giunta provinciale trasmette copia dei contrassegni ricevuti a tutte le commissioni mandamentali della Provincia e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni depositati presso la Giunta provinciale, a mezzo di manifesti da affiggersi in ogni comune non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportata sul manifesto in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito, mediante sorteggio, dal Presidente della Giunta provinciale. A tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

 

     Art. 25. Documento di ammissione al voto. [16]

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 24, L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 11 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 14).

     1. Quando leggi regionali aventi ad oggetto l’elezione diretta del sindaco o l’elezione dei consigli comunali fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione delle consultazioni ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende al documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello Stato.

     2. Gli elettori residenti all’estero sono informati della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l’Ufficio elettorale della Regione.

 

     Art. 26. Liste elettorali di sezione.

(L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 12).

     1. La commissione elettorale circondariale o sottocomissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

 

     Art. 27. Accertamento della esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento.

(L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 13).

     1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

 

     Art. 28. Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e nomina del presidente.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 25; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 14 L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 10 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 15).

     1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice presidente. Un altro scrutatore nominato a sensi dell'art. 29, svolge le funzioni di segretario.

     2. Il servizio elettorale della Regione tiene aggiornato l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. A tale fine i sindaci dei comuni, sentita la commissione elettorale comunale, comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i nominativi di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ed aventi diritto di voto in occasione di elezioni regionali, dei quali i propone l'iscrizione all'albo, specificando per ciascuno il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza, il titolo di studio, la professione, arte o mestiere e se abbia manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale. Le persone indicate devono preferibilmente essere in possesso almeno del diploma o della licenza di scuola media superiore e non essere compresi in una delle categorie indicate alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 30. Entro il medesimo termine, devono essere comunicati i nominativi di coloro dei quali si propone la cancellazione dell'albo, con specificazione delle ragioni della proposta.

     3. Per la nomina a presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire un soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

     4. L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente di scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente a gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

     5. Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulti disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

     6. Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo, aggiornato e completo per tutti i comuni della regione, è trasmesso dall'assessorato regionale competente alla cancelleria della corte d'appello di Trento.

     7. Il presidente della corte d'appello nomina il presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo. Per la prima sezione o sezione unica il presidente è scelto nell'albo fra i magistrati, funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, in possesso di un titolo di scuola media superiore. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

     8. Della nomina è data comunicazione agli interessati, entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori Interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

     9. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del comune.

 

     Art. 29. Nomina degli scrutatori e dal segretario.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 26 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, artt. 15 e 16).

     1. Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

     2. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano di età.

     3. La commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi, a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. lì segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.

     4. Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.

     5. Se il comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

     6. Ai nominati il sindaco od il commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale.

 

     Art. 30. Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 28; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 10 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 16).

     1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

     a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

     b) i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

     c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco [17];

     d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;

     e) i segretari comunali, nei comuni aventi più di 3 sezioni elettorali e dei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale quando nella elezione sono interessati due o più comuni del consorzio;

     f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

     Art. 31. Obbligatorietà della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'ufficio elettorale - vice presidente.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 29 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 18).

     1. L'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario è obbligatorio per le persone designate.

     2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.

     3. Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali, durante l'esercizio delle loro funzioni.

     4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede ai termini dell'art. 24 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

 

     Art. 32. Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 29).

     1. Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice- presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

     Art. 33. Trattamento economico dei componenti l'ufficio elettorale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 31; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 19; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 18; L.R. 8 marzo 1971, n. 3, art. 1; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 11; L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 8 L.R. 18 marzo 1980, n. 3, art. 14 L.R. 8 maggio 1985, n. 2, art. 1 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 17).

     1. I compensi per i componenti gli uffici elettorali sono quelli fissati dalle disposizioni contenute nella legislazione statale con riferimento alle elezioni comunali.

     2. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico della amministrazione comunale [18].

 

     Art. 33 bis. Rimborso spese per nomina presidenti di seggio.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 31 bis - L.R. 26 febbraio 1990, n. 4, art. 4). [19]

     1. Alla cancelleria della corte d'appello di Trento è rimborsata la quota forfettaria di lire 5.000 per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 25, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.

     2. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la quota forfettaria di cui al comma 1 è rideterminata annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate per eccesso alle mille lire [20].

 

     Art. 34. Locali e materiale per l'ufficio elettorale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 32; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 20 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 12).

     1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

     a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;

     c) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

     d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

     e) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 29;

     f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al comune entro le ore 16 del sabato precedente la votazione;

     g) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute. Il pacco potrà essere aperto solo dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 6 del giorno di votazione;

     h) le urne occorrenti per la votazione;

     i) sei matite copiative per l'espressione del voto;

     f) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

     m) una copia del testo della legge e una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

     n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

     2. Le schede, stampate nella sola lingua italiana per la provincia di Trento ed in lingua italiana e tedesca per la provincia di Bolzano, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura della Regione, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali

debitamente piegate.

     3. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per provincia, sono quelli in uso per le elezioni del Consiglio regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui.

 

Sezione II

Presentazione della candidatura

 

     Art. 35. Preparazione delle candidature.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 33; L.R. 19 settembre 1963 n. 28, art. 21; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 11; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 13; L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 9 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 18).

     1. La lista dei candidati deve essere presentata da almeno 150 elettori nei comuni con più di 30.000 abitanti, 70 nei comuni con più di 10.000 abitanti, 35 nei comuni con più di 3.000 abitanti, 20 nei comuni con più di 1.000 abitanti e 10 nei comuni fino a 1.000 abitanti.

     2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma precedente.

     3. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

     4. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore.

     5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

     6. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio nel collegio elettorale provinciale del quale fa parte il comune. Analogo esonero della sottoscrizione è concesso ai partiti o raggruppamenti politici che alla data del decreto di convocazione dei comizi hanno un proprio rappresentante in seno al Consiglio provinciale della provincia nella quale è compreso il comune. La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata, o il relativo mandato può essere conferito, dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori, rispettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

La firma del sottoscrittore deve essere debitamente autenticata.

     7. I nomi dei candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e, nella provincia di Bolzano, con l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza.

     8. Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso comune nè può presentarsi come candidato in più di due comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

     9. Chi è stato già eletto in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

 

     Art. 36. Numero consentito dei candidati per ciascuna lista.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 34; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 22; L.R. 13 aprile 1964, n. 18, art. unico; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, artt. 12 e 16; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, artt. 14 e 21 e L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 10).

     1. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino ai 1.000 abitanti le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad 1/5 e non superiore ai 4/5 dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore.

     2. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano nessuna lista può comprendere un numero di candidati minore di tre, nè superiore al numero dei consiglieri da eleggere, aumentato della metà. Qualora il numero dei consiglieri da eleggere sia dispari, il numero massimo dei candidati consentiti arrotondato all'unità superiore.

 

     Art. 37. Collegamento delle liste in provincia di Bolzano. [21]

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 35).

     1. Nei comuni della provincia di Bolzano escluso il Comune di Bolzano, capoluogo della provincia di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, di cui all'art. 73.

     2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano escluso il Comune di Bolzano, capoluogo della provincia di Bolzano, possono essere effettuate esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.

 

     Art. 38. Formalità e termini di presentazione delle liste.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 36; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 23; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 15 e L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 11).

     1. Con la lista dei candidati devesi anche presentare:

     a) tre esemplari di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro;

     b) il certificato, per ogni candidato, attestante la iscrizione del medesimo nelle liste elettorali, rilasciato dal sindaco competente; tale certificato, per i comuni della provincia di Bolzano, deve inoltre contenere l'attestazione che il candidato è in possesso del diritto al voto per l'elezione dei consigli comunali nella Provincia medesima;

     c) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata da un notaio, da cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore. Nei comuni della provincia di Bolzano tale dichiarazione deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza del candidato ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 18 D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 integrato dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104 contenente norme transitorie in materia. L'appartenenza ad un gruppo linguistico, documentata in sede di candidatura, ha validità per tutta la durata della carica;

     d) l'eventuale indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista per i comuni della provincia di Bolzano.

     2. Le dichiarazioni di collegamento possono essere presentate alla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 9 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

     3. Le designazioni e le dichiarazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, dal segretario comunale e dal giudice conciliatore.

     4. Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il

trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.

     5. Il segretario comunale o dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione, e provvede a rimetterli, nel pomeriggio del giorno di cui al comma precedente, alla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

 

     Art. 39. Rappresentanza separate per frazioni nei comuni della provincia di Trento fino a 1.000 abitanti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 37).

     1. Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui agli artt. 35, 36 e 38, in quanto applicabili, si intendono riferite alle singole frazioni anziché ai comuni, e nel caso in cui alla frazione è stato assegnato un numero di consiglieri inferiore a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista è uguale a quello dei consiglieri da eleggere. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione.

     2. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista ed in più di una frazione.

 

     Art. 40. Delegati e rappresentanti di lista.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 38).

     1. La commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco, entro le ore 12 del venerdì precedente la votazione, l'elenco nominativo dei delegati di cui alla lettera d) dell'art. 38.

     2. Le designazioni dei rappresentanti di lista previste dalla lett. d) dell'art. 38, vanno consegnate, entro le ore 12 del sabato precedente la votazione, al sindaco che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, oppure direttamente ai singoli presidenti la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni.

 

     Art. 41. Commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed approvazione delle liste dei candidati.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 39; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 24 L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 12e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 19).

     1. La commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circonda ria le, entro `il giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature:

     a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

     b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato di appartenenza ad un gruppo linguistico, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali attestante inoltre, per i comuni della provincia di Bolzano, che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia medesima;

     c) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Giunta provinciale o con quelli presentati in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

     d) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico, che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del Presidente della Giunta provinciale, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

     e) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

     f) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

     2. La commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito.

     3. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

     4. La commissione si riunisce nuovamente alle ore 9 del secondo giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti, al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 36, ed accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite [22].

     5. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le liste dei candidati di ogni singolo comune, la commissione stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle liste stesse. A tale sorteggio possono assistere, a richiesta, i delegati delle liste presentate.

     6. Le decisioni della commissione sono inappellabili.

 

     Art. 42. Pubblicazione del manifesto delle candidature - Stampa schede.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 40; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 25; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 16 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 20).

     1. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate alla Giunta regionale per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 34, lett. d), recante i contrassegni di lista e il cognome, nome, luogo e data di nascita e, nella provincia di Bolzano, il gruppo linguistico di appartenenza di ciascuno dei candidati nonché l'indicazione dei collegamenti di liste, e per la stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio, dalla commissione elettorale circondariale o sotto commissione elettorale circondariale.

     2. Il manifesto di cui al comma precedente è tempestivamente trasmesso in congruo numero al sindaco che dovrà curarne l'affissione all'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione.

     3. Le decisioni di cui all'articolo precedente sono comunicate pure al commissario del Governo, per notizia.

 

     Art. 43. Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 41).

     1. Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel comune, le elezioni non hanno luogo.

     2. In tal caso il presidente della commissione elettorale circonda ria le o sottocommissione elettorale circondariale ne dà immediatamente notizia al Presidente della Giunta regionale al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale.

     3. Il presidente della Giunta regionale dà notizia agli elettori della avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della commissione elettorale circonda ria le o sottocommissione elettorale circondariale.

     4. Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 23.

 

CAPO V

Della votazione

 

Sezione I

Norme generali

 

     Art. 44. Sala della votazione - caratteristiche ed arredamento.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 42; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 26 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 17).

     1. La sala della votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con una apertura nel mezzo per il passaggio.

     2. Nel comportimento destinato all'ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

     3. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

     4. Le porte e le finestre che si trovano nelle pareti adiacenti alla cabina, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

     5. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

 

     Art. 45. Ordine pubblico - Competenze del presidente del seggio.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 43; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 27).

     1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato.

     2. La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione; però in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

     3. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni di sezione.

     4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora due scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della votazione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

     5. Le autorità civili di comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

     6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire le schede, sino allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 60 riguardo al termine ultimo della votazione.

     7. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

 

     Art. 46. Propaganda elettorale. [23]

(L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 28).

     [1. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche.]

 

     Art. 47. Accesso alla sala della votazione.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 44 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 29).

     1. Possono essere ammessi nella sala della votazione solo gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 25.

     2. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

     Art. 48. Elettori che possono votare nella sezione.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 45 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 21).

     1. Ha diritto di votare nella sezione:

     a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

     b) chi si presenta munito di una sentenza di corte d'appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che lo dichiari elettore del comune;

     c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, purché iscritti nelle liste elettorali del comune;

     d) gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, nella sezione, purché iscritti nella lista elettorale del comune.

     2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione.

 

     Art. 49. Degenti in ospedale e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale.

(L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 30).

     1. I degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione purché siano iscritti nelle liste elettorali del comune e della circoscrizione, rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e circoscrizionale, dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e purché, nei comuni della provincia di Bolzano siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale in tale provincia in occasione delle elezioni del consiglio comunale.

     2. A tale effetto, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune la mente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare l'attestazione del direttore sanitario dei luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune la destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

     3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

     a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prendere nota sulla lista elettorale sezionale;

     b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

     4. Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

 

     Art. 50. Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti.

(L.R. 6 dicembre 1986, n. 11 art. 31).

     1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

     2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facente parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

     3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il presidente prende nota, nella lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

     4. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 51. Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto in luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

(L.R. 6 dicembre 1986, n. 11 art. 32).

     1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

     2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

     3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario di seggio.

     4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

     5. li presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

     6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione, facendo apposita annotazione per quegli elettori che, nel caso di due votazioni contemporanee, partecipano soltanto ad una delle due.

     7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

     6. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

     9. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500 la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

 

     Art. 52. Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto.

(L.R. 6 dicembre 1986, n. 11 art. 33).

     1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

     2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie i voti dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

 

     Art. 53. Espressione del voto - Formalità.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 46; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 30; L.R. 18 marzo 1980, n. 3, art. 15; e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 22).

     1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

     2. Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

     3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

     4. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel comune o, in mancanza, di un altro elettore del comune, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

     5. Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. in sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione dell'Unione italiana ciechi.

     6. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

 

     Art. 54. Ufficio elettorale - Operazioni preliminari.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 47; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 31; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 18; L.R. 18 marzo 1980, n. 3, art. 16).

     1. Alle ore 6 del giorno fissato per la votazione, il presidente costituisce ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

     2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti od alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 29, o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 30 [24].

     3. Quindi vengono eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:

     a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;

     b) viene constatata l'integrità del sigillo del pacco contenente le schede e vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;

     c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente, le schede così autenticate; nel caso di svolgimento contemporaneo della elezione per il rinnovo del consiglio comunale con altre elezioni o votazioni tale urna è sostituita da una apposita cassetta;

     d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate.

     3 bis. In caso di elezione del sindaco su scheda distinta da quella del consiglio comunale, le urne contenenti le schede votate per l'elezione del sindaco sono distinte da quelle contenenti le schede votate per l'elezione del consiglio comunale [25].

     4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

     5. Il presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione.

 

     Art. 55. Rappresentanti di lista - Assistenza alle operazioni dell'Ufficio elettorale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 48).

     1. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale dal momento dalla costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono.

     2. Durante le operazioni di cui all'art. 54 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

 

     Art. 56. Identificazione dell'elettore.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 49 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 19).

     1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

     2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta la identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.

     3. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, i identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. lì presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

     4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 62.

 

     Art. 57. Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 50 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 23).

     1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 25, e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

     2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

     3. Nella apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

     4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

     5. A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

     6. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

     7.Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 34 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

 

     Art. 58. Comuni della provincia di Trento fino a 1.000 abitanti - Modalità per l'espressione del voto.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 51; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 32; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 16e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 21).

     1. Nei comuni fino a 1.000 abitanti della provincia di Trento, ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a 5; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai 4/5 dei consiglieri da eleggere aumentato alla unità superiore qualora detto numero contenesse una cifra decimale superiore a 50.

     2. lì voto si esprime tracciando sulla scheda colla matita copiativa un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

     3. L'elettore può esprimere inoltre il voto tracciando il segno sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tale caso il voto di intende dato a tutti i candidati compresi nella lista.

     4. L'elettore che ha apposto il segno del voto su un contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per i quali ha diritto di votare.

 

     Art. 59. Comuni della provincia di Trento con più di 1.000 abitanti e tutti i comuni della provincia di Bolzano - voto di lista e voti di preferenza.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 52; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 33; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 16 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 21).

     1. Nei comuni della provincia di Trento con più di 1.000 abitanti ed in tutti i comuni della provincia di Bolzano il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

     2. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

     3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

     4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro.

     5. li voto di preferenza si esprime scrivendo colla matita copiativa nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il cognome, se necessario il nome ed il cognome, dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

     6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

     7. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nelle liste i nomi dei candidati preferiti.

 

     Art. 60. Chiusura della votazione.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 53 L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 34).

     1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22; tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

 

     Art. 61. Accertamento dei numero dei votanti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 54; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 35 L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 20 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 24).

     1. Dopo che gli elettori abbiano votato, il presidente:

     1) dichiara chiusa la votazione;

     2) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

     3) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circonda ria le o sottocommissione elettorale circondariale, nonché da quelle di cui gli articoli 50, 51 e 52 della presente legge e dai tagliandi dei certificati elettorali. Quelle liste devono essere immediatamente vidimante dal presidente e da due scrutatori.

     4) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

     5) sigilla il pacco con il bollo della sezione e con la firma di tutti i componenti l'ufficio e provvede immediatamente a recapitarlo al sindaco del comune, il quale ne curerà il successivo inoltro al pretore [26];

     6) sigla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;

     7) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;

     8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

     9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

     2. Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultata di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

 

     Art. 62. Presidente - Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 55).

     1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

     2. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, e contestate per qualsiasi motivo e a qualsiasi effetto ed i reclami scritti, devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio.

 

CAPO VI

Dello scrutinio e della proclamazione

 

Sezione I

Lo scrutinio

 

     Art. 63. Spoglio dei voti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 56 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 36).

     1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 61, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 12 del giorno stesso. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano le operazioni iniziano con lo spoglio delle schede relative all'elezione del sindaco [27].

     2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze od i voti individuali di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

     3. Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato. E' vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

     4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'art. 62.

 

     Art. 64. Validità e nullità dei voti e delle schede.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 57; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 37; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 16 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 21).

     1. La validità delle schede e dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

     2. La scheda è valida anche quando l'elettore non abbia prescelto tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali ha diritto di votare.

     3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

     a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

     b) nelle quali l'elettore, nei comuni fino a 1.000 abitanti della provincia di Trento, ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. in tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato. I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti;

     c) nelle quali l'elettore, nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 1.000 abitanti ed in tutti i comuni della provincia di Bolzano, ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

     4. Sono nulle le schede:

     a) che non siano quelle prescritte dall'art. 340 non portino il bollo richiesto dall'art. 54 sfuggite al controllo durante la votazione a sensi dell'ultimo comma dell'art. 51. Esse non vengono aperte, sono vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale;

     b) quando non esprimono il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati. Anche tali schede sono vidimate ed allegate al verbale in conformità a quelle della precedente lettera a).

 

     Art. 65. Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 58 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 38).

     1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dall'articolo 59 sono nulle; rimangono valide le prime quattro.

     2. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

     3. Se I `elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

     4. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

 

     Art. 66. Numerazione e raggruppamento delle schede.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 59 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 39).

     1. Le schede spogliate a termini degli articoli precedenti vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

     a) quelle contenenti voti validi;

     b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;

     c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;

     d) quelle nulle;

     e) quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voti.

 

     Art. 67. Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 60; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 40 L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 13 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 25).

     1. Il presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'art. 76 e provvede quindi a:

     a) omissis [28];

     b) consegnare o far consegnare immediatamente al presidente dell'ufficio centrale un esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio, dalle schede contenenti i voti contestati e non assegnati, da quelle nulle o sulle quali non risulti manifestazione di voto, dal verbale di nomina degli scrutatori, dagli atti di designazione dei rappresentanti di lista, dai certificati medici prodotti da elettori fisicamente impediti, dalle sentenze di corte di appello per l'ammissione di elettori al voto e da tutti i reclami e proteste scritti presentati durante le operazioni della sezione;

     c) depositare nella segreteria del comune l'altro esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio e dal pacco delle schede contenenti i voti validi;

     d) riconsegnare al sindaco o suo delegato il materiale sopravvanzato e l'arredamento della sala;

     e) sciogliere l'adunanza.

     2. presidente dell'unica sezione del comune non compie gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e) e passa immediatamente alla esecuzione delle operazioni e degli adempimenti indicati all'art. 63.

     3. Il presidente della prima sezione dei comuni aventi fino a quindici sezioni soprassiede agli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e) e passa immediatamente alla costituzione dell'ufficio centrale a termini dell'articolo 68 [29].

 

Sezione II

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti.

 

     Art. 68. Costituzione dell'ufficio centrale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 61 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 41).

     1. Nei comuni aventi fino a 25 sezioni, l'ufficio elettorale della prima sezione del comune costituisce l'ufficio centrale.

     2. Negli altri comuni l'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale od altro magistrato delegato dal medesimo, che lo presiede, da almeno cinque membri, compreso il segretario, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, nominati dalla commissione elettorale comunale con le formalità e nei termini di cui all'art. 29.

 

     Art. 69. Comuni a sezione unica - proclamazione degli eletti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 62; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 42 e L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 14).

     1. Nei comuni a sezione unica, il presidente, ultimate le operazioni di scrutinio, procede immediatamente all'assegnazione dei seggi alle singole liste, ed alla proclamazione degli eletti, con le modalità previste dagli articoli da 71 a 75.

     2. Provvede alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 76, 77 e 78, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al comune e loro consegna al sindaco del comune o suo delegato, a termini dell'articolo 79, nonché alla riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravvanzato e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 70. Comuni con più sezioni - Competenze dell'ufficio centrale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 63; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 43 e L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 15).

     1. Il presidente del tribunale, o altro magistrato delegato, per i comuni con più di quindici sezioni, alle ore 10 del lunedì, costituisce l'ufficio centrale, chiamando a far parte le persone designate in conformità all'articolo 68 [30].

     2. I presidenti degli uffici centrali, costituiti a norma del comma precedente e dell'ultimo comma dell'articolo 67, dispongono per l'inizio immediato delle operazioni di cui agli articoli da 71 a 75 per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti. Tali operazioni devono seguire senza interruzione fino al loro esaurimento.

     3. Durante la costituzione dell'ufficio, la proclamazione degli eletti, la lettura e la firma del verbale, tutti i membri dell'ufficio devono essere presenti in aula. Per la validità delle altre operazioni di competenza dell'ufficio centrale è richiesta la presenza di almeno tre membri dell'ufficio stesso tra cui il presidente o il vice presidente.

     4. A chiusura delle operazioni il presidente dispone per il deposto di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale di cui all'art. 76 nella segreteria del comune, nonché per il recapito al sindaco del comune o suo delegato per l'immediato inoltro alla Giunta regionale dell'altro esemplare unitamente ai verbali di tutte le sezioni del comune e dei relativi allegati; dispone inoltre per la riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravvanzato e dell'arredamento della sala, dopo di ché dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 71. Comuni fino a 1.000 abitanti con più sezioni della provincia di Trento - Proclamazione degli eletti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 64; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 44; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 16 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 21).

     1. Nei comuni fino a 1.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

     a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 78;

     b) riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni;

     c) pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni di competenza dell'ufficio centrale;

     d) interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constatare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuni dei candidati;

     e) proclama eletti, salvo definitive decisioni del consiglio comunale, a termini dall'art. 83, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, dando la preferenza, in caso di parità di voti, al maggiore di età.

 

     Art. 72. Comuni con più di 1.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 65; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 45; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 16 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 21).

     1. Nei comuni della provincia di Trento con più di 1.000 abitanti, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

     a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 78;

     b) determina la cifra elettorale di lista. La cifra elettorale di lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;

     c) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista e a tale scopo divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente naturale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta compreso nella cifra elettorale di ciascuna lista;

     d) attribuisce i seggi non potuti assegnare, perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1,2, 3... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti, i resti delle singole liste e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale, non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna.

     2. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente nella prima assegnazione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decima, il seggio è attribuito alla lista che ha maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo la graduatoria delle cifre elettorali.

 

     Art. 73. Comuni della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 66 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 46).

     1. In tutti i comuni della provincia di Bolzano l'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

     a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'art. 78;

     b) determina la cifra elettorale di lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;

     c) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed a tale scopo divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

     d) attribuisce i seggi non potuti assegnare, perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1, 2, 3... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale, non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna.

     2. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente nella prima assegnazione.

     3. A ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate attribuisce tanti ulteriori rappresentanti quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti.

     4. A parità di quozienti il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

     5. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero dei voti residui nella prima assegnazione.

     6. Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo la graduatoria delle cifre elettorali.

 

     Art. 74. Comuni con più di 1.000 abitanti della provincia di Trento e tutti i comuni della provincia di Bolzano - Proclamazione degli eletti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 67; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 47; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 16; L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 21 e L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 16).

     1. Nei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti della provincia di Trento ed in tutti i comuni della provincia di Bolzano, una volta stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, il presidente dell'unica sezione del comune o dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

     a) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati dallo stesso candidato in tutte le sezioni del comune;

     b) compone la graduatoria dei candidati disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

     c) proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera b) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

     2. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'art.. 83, e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti dando atto nel verbale della circostanza.

     3. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 76, 78, alla confezione di plichi diretti alla Giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o suo delegato a termini dell'art. 73, nonché alla riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravvanzato, e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 75. Validità delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 68; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 48; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 16 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 21).

     1. Nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola' lista si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

     2. In tutti gli altri comuni della regione ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

     3. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi precedenti, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

 

     Art. 76. Operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 69).

     1. Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione e dall'ufficio centrale è steso verbale in duplice esemplare di cui uno per gli atti del comune e l'altro per gli atti della Giunta regionale.

 

     Art. 77. Verbale dell'ufficio elettorale di sezione.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 70 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 26).

     1.Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:

     a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

     b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'art. 48;

     c) la indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

     d) la indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 53, quarto comma;

     e) la indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

     1) totale dei votanti;

     2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;

     3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;

     4) totale delle schede contenenti i voti nulli;

     5) totale delle schede nulle;

     6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1) è desunto dalla lista elettorale e dalle liste

aggiunte che sono servite per la votazione, mentre i dati di cui ai nn. 2),

3), 4), 5) e 6) sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono

parte integrante del verbale [31];

     f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

     g) l'elenco degli allegati al verbale;

     h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

     i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.

 

     Art. 78. Verbale dell'ufficio centrale.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 71; L.R. 19 settembre 1963, n. 20, art. 49; L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 13 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 21).

     1. Il verbale dell'ufficio centrale e la seconda parte del verbale dell'unica sezione del comune deve contenere:

     a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

     b) la constatazione delle condizioni previste dall'articolo 69 per la validità della elezione ove sia stata ammessa e votata una sola lista;

     c) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

     d) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste e reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

     e) l'elenco degli allegati al verbale;

     f) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

     g) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista;

     h) l'indicazione delle cifre elettorali di lista e di gruppo;

     i) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

     l) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

     m) l'indicazione dei candidati eletti per ciascuna lista.

     m bis) l'indicazione del candidato eletto sindaco;

     m ter) l'indicazione, per ciascuna lista, dei candidati eletti consiglieri comunali [32].

 

     Art. 79. Formazione, trasmissione, consegna e deposito dei plichi e pacchi.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 72; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 50 e L.R. 12 maggio 1978, n. 7, art. 17).

     1. Tutti i plichi e pacchi la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nel presente capo VI, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio e con la firma del presidente e di almeno due componenti I' ufficio.

     2. I plichi ed i pacchi diretti all'ufficio centrale sono consegnati direttamente al presidente del medesimo, dal presidente del seggio o da un suo delegato scelto tra i componenti dell'ufficio elettorale.

     3. I plichi ed i pacchi diretti al pretore, alla Giunta regionale ed al comune sono consegnati direttamente dal presidente del seggio, o per sua delega scritta, da un componente del medesimo, al sindaco del comune o suo delegato che ne rilascia ricevuta e ne cura l'immediato inoltro agli uffici destinatari.

 

     Art. 80. Plico diretto al pretore - apertura e deposito della lista elettorale).

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 73 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 51).

     1. Il pretore, entro quindici giorni dal ricevimento del plico di cui all'articolo 61, provvede all'apertura del plico stesso, previa tempestiva comunicazione al sindaco, perché ne dia avviso al pubblico del giorno e dell'ora fissata per detta operazione.

     2. La lista contenuta nel plico rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

 

     Art. 81. Pubblicazione e notifica degli eletti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 74 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 52).

     1. Il sindaco pubblica entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale o dell'unica sezione del comune, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

 

     Art. 82. Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 75).

     1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, la Giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

     2. Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

     3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 41, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 75.

 

CAPO VII

Della convalida e delle surrogazioni

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 83. Convalida degli eletti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 76).

     1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma degli articoli 16, 17, 19 e 20, dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui al presente capo.

     2. Ove i consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale.

 

     Art. 84. Termine e modalità per il rinnovo delle elezioni.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 77).

     1. Dovendosi far luogo a nuova elezione per il mancato verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 80 - 82, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale d'intesa col commissario del Governo e col presidente della corte di appello di Trento.

 

Sezione II

Disposizioni particolari per la surrogazione nei comuni con popolazione

sino a 1.000 abitanti della provincia di Trento

 

     Art. 85. Comuni fino a 1.000 abitanti della provincia di Trento - Sostituzione degli eletti.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 78).

     1. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti e, a parità di voti, il maggiore di età.

 

     Art. 86. Validità della elezione.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 79).

     1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

     2. In caso diverso si provvede a sensi dell'art. 84.

 

     Art. 87. Opzione per l'elezione in due comuni.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 80 L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 53 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 27).

     1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due comuni deve optare per uno di essi entro dieci giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a termini dell'art. 85; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

 

Sezione III

Disposizioni particolari per la surrogazione nei comuni con popolazione  superiore ai 1.000 abitanti della provincia di Trento e in tutti i comuni della provincia di Bolzano.

 

     Art. 88. Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e tutti i comuni della provincia di Bolzano - Validità delle elezioni.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 81).

     1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

     2. In caso diverso si provvede ai sensi dell'art. 84.

 

     Art. 89. Opzione per l'elezione in due comuni.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 82 L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 54 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 28).

     1.Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due comuni, deve optare per uno di essi entro dieci giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

 

     Art. 90. Vacanza del seggio - Surrogazione.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 83 e L.R. 14 agosto 1967, n. 15, art. 15).

     1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, osservando la disposizione di cui all'art. 85.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

     Art. 91. Ricorsi contro le operazioni elettorali.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 84; L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 55 e L.R. 10 agosto 1974, n. 6, art. 22).

     1. In materia di ricorsi contro le operazioni per a elezione dei consiglieri comunali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità, si applicano le leggi dello Stato.

 

     Art. 92. Disposizioni penali.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 85 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 56).

     1. Per quanto concerne le disposizioni penali si applicano le norme previste dal capo IX, art. 86 fino a 103 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

 

     Art. 93. Lavoro straordinario.

(L.R. 18 marzo 1980, n. 3, art. 17 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 29).

     1. Il personale dipendente della Regione, addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

 

     Art. 94. Anagrafe degli amministratori comunali.

(L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 34).

     1. E' istituita presso la Giunta regionale l'anagrafe degli amministratori comunali.

     2. A tal fine i sindaci devono comunicare alla Giunta regionale - ufficio elettorale - entro dieci giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del consiglio comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti, e la composizione della giunta municipale con l'indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta.

     3. I sindaci devono inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo consigliere comunale, debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l'allegato modello E), che viene fornito dalla Giunta regionale in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

     4. I sindaci devono, infine, comunicare qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio di carica del consiglio comunale nella composizione del consiglio stesso ed in quella della giunta municipale, entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la scheda anagrafica del consigliere eventualmente subentrata.

     5. Copia degli atti di cui ai precedenti commi deve essere inviata anche alla Giunta provinciale competente per territorio.

 

     Art. 95. Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione. [33]

(L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 35).

     1. La Giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con le modalità fissate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 9, ogni volta che hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali. Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la Giunta regionale può organizzare gli incontri per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione interessati anche in luoghi diversi da quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9.

 

     Art. 96. Ripartizione degli oneri finanziari.

(L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 58).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è ripartito come segue:

     a) sono a carico della Regione le spese relative ai seguenti adempimenti:

     - fornitura dei bolli elettorali e delle matite copiative per l'espressione del voto, nonché delle pubblicazioni ed istruzioni destinate agli Uffici elettorali comunali e di sezione;

     - stampa ed invio ai comuni del manifesto di indizione dei comizi elettorali, del manifesto delle candidature e di quelli riportanti le principali norme di votazione e le principali sanzioni penali;

     - stampa, confezione e recapito ai singoli comuni delle schede di votazione;

     - stampa, confezione e recapito ai singoli comuni dei verbali degli uffici elettorali e delle tabelle di scrutinio;

     - nomina da parte della corte d'appello di Trento dei presidenti di seggio e degli uffici centrali, notifica agli interessati, nonché formazione e tenuta al corrente dell'elenco regionale degli eleggibili a tali cariche;

     - servizio cartoline-avviso per gli elettori all'estero;

     - rilevazione, elaborazione e pubblicazione statistiche elettorali, nonché evidenza numerica dell'elettorato e nominativo degli eletti;

     - servizi di interesse generale ivi compresi quelli di organizzazione e di controllo delle procedure, nonché di assistenza tecnico-giuridica ai comuni ed uffici interessati nel procedimento elettorale.

     b) sono a carico della rispettiva Provincia le spese relative agli adempimenti di cui all'art. 24 in materia di protezione dei contrassegni tradizionali;

     c) sono a carico dei comuni tutte le rimanenti spese derivanti dall'applicazione della presente legge nonché da disposizioni normative diramate dalla Giunta regionale per le esigenze del servizio [34].

 

     Art. 97. Oneri finanziari della Regione.

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 87. L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 59 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 41).

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio nei limiti previsti dall'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del testo unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.

 

     Art. 98. Testo unico.

(L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 42).

     1. La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni del titolo I della presente legge con quelle delle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 13 aprile 1964, n. 18, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 8 marzo 1971, n. 3, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 7 luglio 1978, n. 12, 18 marzo 1980, n. 3 titolo II e 8 maggio 1985, n. 2.

 

 

     ALLEGATI [35]

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 novembre 1989, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall’art. 82 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 25 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 4.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2008, n. 2.

[6]Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[7] Lettera inserita dall'art. 9 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[8] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[13] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 4.

[15] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 44 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 47 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 4.

[19] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 4 come art. 31 bis della L.R. 6 aprile 1956, n. 5.

[20] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[21] Articolo già modificato dall’art. 33 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2016, n. 1.

[22] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 4.

[23] Articolo abrogato dall’art. 82 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[24] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 4.

[25] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[26] Numero così sostituito dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 4.

[27] Comma integrato dall'art. 53 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e così modificato dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

 

[28] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 4.

[29] Comma così modificato dall’art. 43 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[30] Comma così modificato dall’art. 43 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[31] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 4.

[32] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

[33] Articolo così sostituito dall’art. 45 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

[34] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 4.

[35] Allegati C e D modificati dall’art. 46 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.