§ 39.2.32 - D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50.
Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:01/02/1973
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento).
Art. 2.  (Adempimenti dell'Ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento).
Art. 3.  (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della provincia di Trento).
Art. 4.  (Elettori residenti all'estero).
Art. 5.  (Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto).
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte previste nei precedenti articoli non limita il godimento di alcun diritto politico spettante al cittadino secondo le norme in vigore
Art. 11. 


§ 39.2.32 - D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50.

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

(G.U. 31 marzo 1973, n. 84 - S.O.).

 

     Art. 1. (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento). [1]

     1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali si trovano in una delle seguenti condizioni:

     a) risiedono nella provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno;

     b) risiedono nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ininterrottamente da almeno quattro anni dei quali più di due, anche non continuativi, nella provincia di Trento;

     c) risiedono nella provincia di Trento e ininterrottamente da almeno quattro anni nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, avendo risieduto per un periodo di due anni, anche non continuativi, nella provincia di Trento;

     d) dopo aver risieduto ininterrottamente per almeno un anno nella provincia di Trento hanno di qui trasferito la propria residenza nella provincia di Bolzano, senza avervi maturato il diritto di voto;

     e) risiedono nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento dove hanno maturato uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d);

     f) risiedono nella provincia di Trento, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per il Consiglio regionale e prima del trasferimento avevano maturato uno dei requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d);

     g) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

     2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio provinciale di Trento purché si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui al comma 1 alla data della cancellazione.

 

          Art. 2. (Adempimenti dell'Ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento). [2]

     1. L'Ufficiale elettorale di ogni comune della provincia di Trento, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio provinciale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali:

     a) non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1;

     b) hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 ma non possono, in base alle certificazioni anagrafiche, esercitare il voto nel comune di residenza; per tali elettori deve essere indicato il comune nel quale hanno diritto di votare.

     2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

     3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 1, la commissione elettorale circondariale trasmette immediatamente al sindaco del comune interessato copia del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, affinché la commissione elettorale circondariale competente provveda, a sua volta, ad assegnare l'interessato, previa iscrizione nella relativa lista, alla sezione nella cui circoscrizione aveva la residenza. Il presidente di tale commissione ne dà immediata notizia al sindaco ai fini del rilascio dei documenti di ammissione al voto.

 

          Art. 3. (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della provincia di Trento). [3]

     1. Nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento.

     2. I cittadini che trasferiscono la residenza nella provincia di Trento, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 1.

     3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 1. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare i nominativi dei cittadini iscritti nella lista aggiunta ai comuni di loro ultima residenza.

     4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che, risiedono nella provincia di Trento avendovi trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste senza avere maturato nella medesima il periodo residenziale prescritto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. A tal fine tali cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

     5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1, gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tal fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella provincia di Trento.

     6. I sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

     7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della provincia di Trento il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.

 

          Art. 4. (Elettori residenti all'estero). [4]

     1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 1.

     2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.

     3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 3, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 il periodo di residenza nel territorio della provincia di Trento è determinato anche con riferimento al periodo già compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.

     4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati defintivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Trento sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero nonché al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreché il genitore o, rispettivamente, il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.

 

          Art. 5. (Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto). [5]

     1. Nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta nella quale sono iscritti i cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale prescritto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data di iscrizione nell'anagrafe del comune della provincia di Bolzano; a tal fine, entro due giorni dall'avvenuto trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano, il sindaco del comune medesimo ne fa segnalazione al comune di precedente residenza.

     2. Ai cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale di cui al comma 1, è consentito l'esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi della regione o della provincia o del comune di precedente residenza.

     3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione degli organi della provincia di Bolzano e degli organi dei comuni della medesima provincia, si applicano in quanto compatibili con il diverso periodo residenziale prescritto le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, intendendosi sostituiti i riferimenti alla provincia di Trento con la provincia di Bolzano e i riferimenti al Consiglio provinciale di Trento con il Consiglio provinciale di Bolzano o con i consigli comunali della provincia di Bolzano.

 

     Art. 6. [6]

     [Per le elezioni previste nel precedente articolo, la commissione elettorale comunale, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, compila in triplice copia, un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nella liste elettorali, non hanno maturato, alla predetta data, il prescritto periodo residenziale nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ovvero in caso affermativo, risultano, in base alle certificazioni anagrafiche dei comuni di emigrazione, risiedere nella provincia di Bolzano da meno di due anni.

     Nel predetto elenco, la commissione elettorale comunale, per ciascuno nominativo di questi ultimi elettori deve indicare il comune della provincia di Trento nel quale hanno diritto di votare.

     Per i conseguenziali provvedimenti da parte della commissione elettorale mandamentale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi contro le risultanze dello stesso, si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

     Ai fini dell'esercizio del diritto di voto nel comune della provincia di Trento, la commissione elettorale mandamentale deve immediatamente, trasmettere al sindaco di detto comune copia del provvedimento adottato a norma del precedente comma, affinché la competente commissione elettorale mandamentale provveda, a sua volta, ad assegnare l'interessato, previa iscrizione nella relativa lista, alla sezione del comune nella cui circoscrizione aveva l'abitazione. Il presidente di tale commissione ne dà immediata notizia al sindaco ai fini del rilascio del certificato elettorale.

     Le disposizioni contenute nei commi secondo e quarto del presente articolo si applicano se nel comune della provincia di Trento, nel quale l'interessato ha diritto di votare, siano stati contestualmente convocati i comizi per l'elezione del consiglio comunale.]

 

     Art. 7. [7]

     [Gli elettori residenti in un comune della provincia di Bolzano, iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista nell'art. 3, hanno diritto di esercitare il voto nel comune nel quale sono iscritti quando, durante la maturazione del prescritto periodo residenziale nella regione Trentino-Alto Adige, vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. A tal fine, gli interessati continueranno ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'abitazione prima del trasferimento della residenza nel territorio della suddetta regione.

     I sindaci dei comuni della regione Trentinoalto Adige, nel termine di quarantotto ore, devono comunicare a quelli dei comuni indicati nel precedente comma, perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta, ogni trasferimento che, nel corso del quadriennio, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

     Restano ferme le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'art. 4.]

 

     Art. 8. [8]

     [I comuni della provincia di Trento devono istituire la «Lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nella provincia di Bolzano», nella quale sono iscritti gli elettori che trasferiscono la residenza in un comune della provincia di Bolzano.

     Gli elettori iscritti nella predetta lista hanno diritto di esercitare il voto nel relativo comune quando, durante la maturazione dei periodi residenziali previsti nel primo e secondo comma dell'art. 5, vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. A tal fine, gli interessati continueranno ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'abitazione prima del trasferimento della residenza nella provincia di Bolzano.

     Ogni trasferimento di residenza nell'ambito della provincia di Bolzano effettuato nel corso della maturazione dei predetti periodi deve, a cura del sindaco, essere comunicato, nel termine di quarantotto ore, ai comuni della provincia di Trento perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale comunicazione deve essere effettuata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

     La cancellazione dalla lista elettorale prevista nel presente articolo deve essere eseguita quando gli iscritti hanno maturato nel territorio della regione Trentino-Alto Adige il prescritto quadriennio residenziale, di cui almeno un biennio nella provincia di Bolzano, oppure quando, nel corso della maturazione, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio di questa provincia in un qualsiasi altro comune della Repubblica.

     Resta ferma la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 4.]

 

     Art. 9. [9]

     [A favore degli elettori residenti all'estero si applicano, agli effetti dell'iscrizione nelle liste e della partecipazione alle elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei consigli comunali della provincia di Bolzano, le disposizioni contenute nell'art. 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, purché alla data dell'emigrazione all'estero abbiano risieduto, ininterrottamente, nel territorio della regione per almeno quattro anni.

     Le disposizioni contenute nel predetto art. 11 del citato testo unico si applicano anche ai cittadini iscritti nelle liste elettorali aggiunte che dovessero emigrare all'estero prima di esserne cancellati. A tale fine, l'avvenuta cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente deve essere comunicata, nel termine di quarantotto ore, ai comuni interessati perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta.

     I cittadini indicati nel primo comma del presente articolo che rimpatriano definitivamente dall'estero e si stabiliscono nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, sono considerati residenti nella regione da almeno quattro anni, qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del citato testo unico, n. 223, chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali per un comune della regione Trentino-Alto Adige. Coloro, invece, che all'atto del rimpatrio risultano ancora essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte, vi permarranno sino a quando non matureranno il prescritto periodo residenziale nel territorio regionale, tenuto conto del periodo già compiuto nello stesso territorio prima del trasferimento all'estero sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà.

     Le disposizioni contenute nel medesimo articolo 11 del citato testo unico si applicano anche al figlio nato all'estero da padre cittadino ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino trasferitosi all'estero nonché alla cittadina straniera residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreché il genitore o il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei consigli comunali della provincia di Bolzano, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali indicati negli articoli 1 e 5, oppure siano compresi nelle liste elettorali aggiunte.]

 

     Art. 10.

     L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte previste nei precedenti articoli non limita il godimento di alcun diritto politico spettante al cittadino secondo le norme in vigore.

     Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano, per la tenuta e la revisione delle liste elettorali comprese quelle aggiunte, le disposizioni contenute nel testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

 

     Art. 11. [10]

     [La compilazione delle liste elettorali aggiunte deve essere effettuata, da parte dei competenti organi, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.]

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[5] Articolo modificato dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 295 e così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[8] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

[10] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.