§ 3.2.94 - L.R. 1 agosto 1990, n. 13.
Interventi in favore degli organismi di difesa delle colture ed altre norme in materia agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:01/08/1990
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Ai consorzi ed organismi costituiti a norma e per le finalità degli articoli 10 e 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Il contributo di cui all'articolo 1, elevato sino al 90 per cento della spesa sostenuta per il pagamento del premio assicurativo, è esteso ai consorzi e organismi di cui all'articolo 1 che [...]
Art. 3.      1. Per le iniziative previste dall'articolo 1, comma 1, I'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un'anticipazione pari al 30 per cento dei ruoli esattoriali [...]
Art. 4.      1. Le tariffe e le condizioni di polizza per i contratti di assicurazione previsti dagli articoli 1, comma 2, e 2, sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di [...]
Art. 5.      1. Agli organismi di difesa di cui all'articolo 1 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, su istanza, contributi per consentire un'adeguata struttura [...]
Art. 6.      1. La concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 esclude l'erogazione di qualsiasi intervento per danni causati da eventi metereologici coperti dalle assicurazioni di cui alla [...]
Art. 7.      1. Le provvidenze regionali in materia di agricoltura e foreste vengono concesse prioritariamente alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e/o da eccezionali avversità atmosferiche [...]
Art. 8.      1. Per fare fronte tempestivamente alle specifiche situazioni di emergenza derivanti da avversità atmosferiche e da calamità naturali, con particolare riferimento alla siccità in corso, è [...]
Art. 9.      1. Al fine di consentire la definizione del secondo corso di formazione e specializzazione di cento giovani che intendono dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione agricola, [...]
Art. 10.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 1989, n. 3, che modificano le previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, decorrono [...]
Art. 11.      1. All'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 12.      1. I centri di zona di meccanizzazione agricola e lotta antiparassitaria dell'Ente di sviluppo agricolo sono considerati impianti collettivi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della [...]
Art. 13.      1. Per le finalità degli articoli 1, 2, 3 e 5 è autorizzata per il triennio 1990-1992, la seguente spesa:
Art. 14.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.2.94 - L.R. 1 agosto 1990, n. 13.

Interventi in favore degli organismi di difesa delle colture ed altre norme in materia agricola.

(G.U.R. n. 37 del 4 agosto 1990)

 

TITOLO I

Interventi in favore degli organismi di difesa

 

Art. 1.

     1. Ai consorzi ed organismi costituiti a norma e per le finalità degli articoli 10 e 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere un contributo fino all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, detratti il concorso accordato dallo Stato e gli eventuali contributi di altri enti e privati previsti dall'articolo 19, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificato dall'articolo 10, quinto comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     2. Analogo contributo è concesso ai consorzi ed organismi che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, stipulano contratti assicurativi per colture non previste dalla vigente normativa statale.

     3. Le colture agricole di cui al comma 2 sono determinate annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.).

 

     Art. 1 bis. [1]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei consorzi di difesa delle produzioni, costituiti e ricostituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modifiche ed integrazioni, un contributo annuo sulle spese di assicurazione e di gestione che tali consorzi sostengono per la tutela assicurativa delle colture ammesse per gli eventi riconosciuti assicurabili, nonché per quelle relative alle epizoozie, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, determinato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro il 30 settembre precedente l'anno di riferimento. Il contributo regionale non può superare i limiti di spesa annua di assicurazione e di gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo consuntivo, stabiliti dalla citata legge n. 185 del 1992. La misura del predetto contributo sarà opportunamente decurtata del finanziamento eventualmente concesso dall'Amministrazione statale per gli stessi scopi, riferito ai medesimi eventi assicurati.

     2. L'erogazione del contributo avverrà dopo l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno di competenza effettuata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dietro presentazione di specifica domanda da parte dei consorzi di difesa delle produzioni.

     3. L'Amministrazione regionale è parimenti autorizzata ad anticipare a favore dei medesimi consorzi di difesa il 50 per cento degli importi dei ruoli esattoriali approvati dall'Intendenza di finanza. Le somme così anticipate saranno recuperate dall'Amministrazione regionale all'atto dell'erogazione del contributo.

     4. In presenza di contratti assicurativi per i quali sia prevista la concessione del contributo pubblico di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi altra forma di contributo regionale a fondo perduto a favore degli operatori agricoli per danni causati dagli stessi eventi.

     5. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo grava sulle disponibilità del capitolo 15715.

 

     Art. 2.

     1. Il contributo di cui all'articolo 1, elevato sino al 90 per cento della spesa sostenuta per il pagamento del premio assicurativo, è esteso ai consorzi e organismi di cui all'articolo 1 che stipulano contratti di assicurazione contro i danni, superiori al 35 per cento della produzione media annuale, arrecati dallo scirocco, da venti ciclonici, da prolungate siccità e da altri eventi calamitosi non previsti dall'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     2. Il contributo previsto dal comma 1 può essere altresì erogato per polizze assicurative per danni alle strutture produttive, ivi compresi gli apprestamenti serricoli.

     3. Il contributo per la stipula di contratti assicurativi nella misura del 90 per cento della spesa sostenuta è esteso ai singoli produttori [2].

     4. Alla liquidazione ed al pagamento del contributo previsto dal comma 3 provvede l'Ispettorato competente per provincia previa presentazione della copia autenticata della polizza assicurativa [2].

     Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 15.000 milioni [2].

 

     Art. 3.

     1. Per le iniziative previste dall'articolo 1, comma 1, I'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un'anticipazione pari al 30 per cento dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dalla Intendenza di finanza competente per territorio.

     2. L'anticipazione di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2.

     3. Il conguaglio dei contributi stabiliti agli articoli 1 e 2 è effettuato, tenuto conto dell'aiuto concesso dallo Stato a norma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste presentate dai consorzi.

 

     Art. 4.

     1. Le tariffe e le condizioni di polizza per i contratti di assicurazione previsti dagli articoli 1, comma 2, e 2, sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Assessore regionale per l'industria entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli rappresentate nel CNEL.

 

     Art. 5.

     1. Agli organismi di difesa di cui all'articolo 1 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, su istanza, contributi per consentire un'adeguata struttura organizzativa nella misura di lire 50.000 per associato fino ad un massimo di lire 50 milioni per il primo anno, nella misura di lire 30.000 per associato fino ad un massimo di 30 milioni per il secondo anno, nella misura di lire 20.000 per associato fino ad un massimo di lire 20 milioni per il terzo anno.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli organismi di difesa costituiti in Sicilia al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché a quelli riconosciuti successivamente.

     3. (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     1. La concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 esclude l'erogazione di qualsiasi intervento per danni causati da eventi metereologici coperti dalle assicurazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 7.

     1. Le provvidenze regionali in materia di agricoltura e foreste vengono concesse prioritariamente alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e/o da eccezionali avversità atmosferiche accertate dal competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura ai sensi della vigente normativa statale.

 

 

TITOLO II

Altre norme in materia agricola

 

     Art. 8.

     1. Per fare fronte tempestivamente alle specifiche situazioni di emergenza derivanti da avversità atmosferiche e da calamità naturali, con particolare riferimento alla siccità in corso, è avviata una sistematica e permanente azione di monitoraggio sull'andamento delle colture e sullo stato delle strutture e dei fattori produttivi.

     2. Le rilevazioni e la relativa elaborazione dei dati sono effettuate dalle sezioni operative e periferiche della assistenza tecnica.

     3. Tenuto conto della carenza di personale in rapporto all'esigenza di assistenza tecnica e divulgazione agricola dell'agricoltura regionale e della conseguente difficoltà alla realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, i partecipanti al secondo corso di formazione e specializzazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, ed all'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, che conseguano l'attestato di cui al comma 6 dello stesso articolo 13 e siano in possesso dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione regionale, sono collocati nel ruolo di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. L'immissione in ruolo ha luogo, in relazione al titolo di studio valutato per l'ammissione ai corsi, sulla base di distinte graduatorie comprendenti rispettivamente, per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso di diploma di laurea e, per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

     5. Le graduatorie sono redatte sulla base del punteggio conseguito alla conclusione dei corsi; a parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti per l'accesso all'impiego regionale.

     6. Il personale di cui al comma 3 può essere immesso subito in servizio, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

     7. Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito sono esclusi dalla nomina in ruolo.

     8. Sono in ogni caso esclusi dalla nomina in ruolo, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

 

     Art. 9.

     1. Al fine di consentire la definizione del secondo corso di formazione e specializzazione di cento giovani che intendono dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione agricola, di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, e all'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e di adeguare l'originario stanziamento agli attuali costi, è autorizzato un ulteriore finanziamento di lire 400 milioni. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a versare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e successive aggiunte e modificazioni, alle Università di Catania e Palermo, con le quali sono state stipulate specifiche convenzioni approvandone i programmi esecutivi, la somma complessiva di lire 400 milioni.

     2. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 43, è fissato per l'esercizio finanziario 1990 in lire 150 milioni.

 

     Art. 10.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 1989, n. 3, che modificano le previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, decorrono dalla data di entrata in vigore di quest'ultima legge.

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. I centri di zona di meccanizzazione agricola e lotta antiparassitaria dell'Ente di sviluppo agricolo sono considerati impianti collettivi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

 

     Art. 13.

     1. Per le finalità degli articoli 1, 2, 3 e 5 è autorizzata per il triennio 1990-1992, la seguente spesa:

 

 

                                   1990      1991      1992

(in milioni di lire)

 

Artt. 1, 2 e 3                     6.000     25.000    25.000

Art.  5                            1.000      1.000     1.000

 

 

     2. Per le finalità dell'articolo 8, alla relativa spesa, quantificata per il 1990 in lire 1.200 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 14001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     3. Per le finalità dell'articolo 9, alla relativa spesa, quantificata limitatamente all'anno 1990 in lire 550 milioni, si fa fronte con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 14208 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     4. Per le finalità dell'articolo 10, alla relativa spesa, quantificata in lire 5.000 milioni per il 1990, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55664 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     5. Per le finalità dell'articolo 11, alla relativa spesa quantificata per il 1990 in lire 1.000 milioni si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21108 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     6. All'onere di lire 7.000 milioni, previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 5 e ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi successivi al triennio 1990-1992 le relative spese saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     7. La nuova spesa di lire 59.000 complessivamente autorizzata dalla presente legge per il triennio 1990-1992, trova riscontro altresì nel bilancio pluriennale della Regione - Progetto strategico C - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva, codice 03.05.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.R. 18 maggio 1996, n. 33, di cui si riporta anche il comma 2:

[2] Comma aggiunto con art. 18 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[2] Comma aggiunto con art. 18 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[2] Comma aggiunto con art. 18 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[3] Comma abrogato con art. 8 L.R. 4 aprile 1995, n. 27.