§ 3.1.122 - L.R. 18 maggio 1994, n. 21.
Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:18/05/1994
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 1 bis.  Informazione e educazione zoofila.
Art. 2.  (Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali).
Art. 3.  (Competenze dei Comuni).
Art. 4.  (Istituzione dell'anagrafe canina).
Art. 5.  (Codice di riconoscimento).
Art. 6.  (Programma di prevenzione del randagismo).
Art. 7.  (Convenzioni per strutture di ricovero).
Art. 8. 
Art. 9.  (Controllo del randagismo).
Art. 10.  (Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi).
Art. 11.  (Trasferimento, smarrimento o morte del cane).
Art. 12.  (Abbandono e custodia degli animali).
Art. 13.  (Controllo delle nascite).
Art. 14.  (Protezione dei gatti in libertà).
Art. 15.  (Tutela dell'integrità fisica degli animali).
Art. 16.  (Modalità di custodia degli animali).
Art. 17.  (Modalità del trasporto degli animali).
Art. 18.  (Vigilanza).
Art. 19.  (Guardie zoofile).
Art. 20.  (Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile).
Art. 21.  (Promozione educativa).
Art. 22.  (Limiti di applicazione).
Art. 23.  (Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative).
Art. 24.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.122 - L.R. 18 maggio 1994, n. 21.

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina.

(B.U. 21 maggio 1994, n. 17)

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente.

     2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.

 

     Art. 1 bis. Informazione e educazione zoofila. [1]

     1. In armonia con il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoofila nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale un programma contenente:

     a) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;

     b) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità scolastiche.

     3. Gli interventi previsti dal programma annuale di informazione e educazione zoofila sono attuati dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro regionale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dalle strutture private.

     4. Le convenzioni di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

     a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

     b) le somme minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

     c) la durata della convenzione.

 

     Art. 2. (Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali).

     1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale, oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti:

     a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/58 ed al decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità 28 aprile 1989, n. 1669, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;

     b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

     c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

     d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;

     e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

     f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;

     g) disporre dei fondi assegnati.

 

     Art. 3. (Competenze dei Comuni).

     1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

     2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.

     3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di soppressione eutanasica.

     3 bis. Nei canili comunali possono essere attivate forme di custodia a pagamento [2].

 

     Art. 4. (Istituzione dell'anagrafe canina).

     1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali e istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.

     2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso: allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro sette giorni dall'evento.

     3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di Polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

     4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

     5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

     6. Il proprietario o il detentore a tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.

     7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.

     8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.

 

     Art. 5. (Codice di riconoscimento).

     1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da apposito lettore. Deve, inoltre contenere in sigla l'indicazione della Unità sanitaria locale di riferimento.

     2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

     3. L'inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari dell'Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità sanitarie locali.

     4. L'inoculazione può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purché autorizzati dalla Unità sanitaria locale.

     5. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

     6. La mancata sottoposizione all'inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000.

 

     Art. 6. (Programma di prevenzione del randagismo).

     1. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di costruzione e di ristrutturazione dei canili municipali finalizzato alla prevenzione del randagismo. La Regione agevola e finanzia, altresì, la costruzione e la ristrutturazione dei canili privati aventi le finalità della prevenzione del randagismo e della custodia di animali abbandonati. La misura del contributo è fissata con delibera della Giunta regionale in un importo non inferiore all'80 per cento delle spese documentate [3].

     2. Il programma contiene:

     a) la localizzazione, la tipologia e la ricettività delle strutture esistenti;

     b) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziata;

     c) i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi previsti dagli articoli 3, 8 della Legge n. 281 del 1991 [4].

     2 bis. Nella ripartizione dei contributi è data priorità ai progetti presentati dai Comuni associati [5].

     3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni.

     4. Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata da [6]:

     a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta del contributo di cui al precedente comma 2, ovvero copia della deliberazione di costituzione del consorzio di cui al comma 2 bis [7];

     b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;

     c) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento.

     5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all'atto dell'approvazione del programma regionale e per la quota restante al completamento dell'opera.

 

     Art. 7. (Convenzioni per strutture di ricovero).

     1. Gli enti locali possono concludere con i privati di cui all’articolo 6 e con le associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto [8]:

     a) l'erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell'organizzazione protezionistica;

     b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell'organizzazione protezionistica.

     2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La convenzione deve indicare:

     a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

     b) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

     c) l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione dell'organizzazione;

     d) la durata della convenzione.

     4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.

 

     Art. 8. [9]

     1. Le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate dei requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.

     2. Tutte le strutture indicate al comma 1 devono essere dotate di lettore del codice di riconoscimento di cui all'articolo 5 della presente legge.

     3. Le strutture destinate alla custodia permanente a scopo di ricovero devono essere dotate di crematorio per l'eliminazione degli animali morti.

     4. L'inosservanza degli standard definiti ai sensi del comma 1, nonché quella delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia permanente a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 negli altri casi.

 

     Art. 9. (Controllo del randagismo).

     1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

     2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno, al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi.

     3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato.

     4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.

     5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

     6. Gli animali non reclamati nei quindici giorni successivi alla cattura, dopo l'osservazione sanitaria, possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti e associazioni protezionistiche. L'affidamento diventa definitivo se decorrono sessanta giorni dalla data di cattura dell'animale senza che questi venga reclamato dal legittimo proprietario. E' fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione [10].

     7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

     8. E' comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.

     9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

     10. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 10. (Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi).

     1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinococcosi, nonché al periodico prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi.

     2. L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di prevenzione, e/o eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi [11].

     3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali nonché dai veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore del cane.

     3 bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con imprese private per le attività di prevenzione e/o di eliminazione delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo diretto dei propri servizi [12].

     3 ter. Le convenzioni di cui al comma 3 bis sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

     a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

     b) il costo delle prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di pagamento;

     c) il termine iniziale e il termine finale di adempimento;

     d) le modalità di controllo da parte dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale [13].

 

     Art. 11. (Trasferimento, smarrimento o morte del cane).

     1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

     2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.

     3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio con il codice ad esso già attribuito.

 

     Art. 12. (Abbandono e custodia degli animali).

     1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.

     2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

 

     Art. 13. (Controllo delle nascite).

     1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.

     2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari; è effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici,- con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.

     3. Gli interventi riguardanti gli animali al proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base di un tariffario concordato dalla Regione con l'ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Protezione dei gatti in libertà).

     1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro «habitat».

     2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.

     3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

     4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

     5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza.

 

     Art. 15. (Tutela dell'integrità fisica degli animali).

     1. Il compimento di atti crudeli su animali e l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

     2. L'uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione dell'animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

     3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che comportino sevizie di animali, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.

     5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 800.000.

     6. L'avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall'impiego non appropriato di prodotti chimici, nonché dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore dell'animale e comunque non interiore a lire 100.000.

     7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che implichino l'uso di animali.

 

     Art. 16. (Modalità di custodia degli animali).

     1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

     2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

     3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e ambientali tali da non recare nocumento ne alla loro salute, né all'igiene ed alla quiete delle persone.

     3 bis. In caso di morte dell'animale, le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate procedono, su richiesta del proprietario, alla cremazione della carcassa [14].

 

     Art. 17. (Modalità del trasporto degli animali).

     1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

     2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

     3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione degli animali.

 

     Art. 18. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna USL:

     a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n. 5;

     b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;

     c) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.

 

          Art. 19. (Guardie zoofile).

     1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il direttore del competente servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) [15].

     2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.

     3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

     4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

 

     Art. 20. (Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile.

 

     Art. 21. (Promozione educativa).

     1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

     2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di Corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche.

     3. La Regione istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

     4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche, lo svolgimento, nell'ambito delle attività scolastiche integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.

 

     Art. 22. (Limiti di applicazione).

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

 

     Art. 23. (Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

     1. Per l'inflizione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 24. (Norma finanziaria).

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.294.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 900.000.000 per ciascuno degli anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a lire 394.000.000 per l'anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e quanto a lire 900.000.000 per gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della Regione.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[4] I presenti commi 2 e 2 bis così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 3, comma 2, della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[5] I presenti commi 2 e 2 bis così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 3, comma 2, della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[6] Alinea così modificato dall'art. 59 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[8] Alinea così modificato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[12] Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[13] Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[14] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

[15] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.