§ 3.1.126 - L.R. 1 agosto 1996, n. 35.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina.».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:01/08/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1.
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1.
Art. 8.      1. Gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1994 sono eseguiti gratuitamente e devono essere eseguiti obbligatoriamente nei confronti di tutta la [...]
Art. 9. 
Art. 10.      1. In relazione alle variazioni introdotte con la presente legge alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994, i termini del 30 marzo, indicato dal comma 4 del [...]


§ 3.1.126 - L.R. 1 agosto 1996, n. 35.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina.».

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. [3].

     2. [4].

 

     Art. 4. [5]

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6. [7]

 

     Art. 7.

     1. [8].

     2. [9].

 

     Art. 8.

     1. Gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1994 sono eseguiti gratuitamente e devono essere eseguiti obbligatoriamente nei confronti di tutta la popolazione canina e felina randagia.

 

     Art. 9. [1]0

 

     Art. 10.

     1. In relazione alle variazioni introdotte con la presente legge alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994, i termini del 30 marzo, indicato dal comma 4 del detto articolo, e del 30 maggio, indicato dal comma 3 sempre dello stesso articolo, sono fissati per il 1996 rispettivamente al 60° ed al 120° giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 1 bis alla L.R. 18 maggio 1994, n. 21.

[2] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 3 della L.R. 18 maggio 1994, n. 21.

[3] Sostituisce l'art. 6, comma 1, della L.R. 18 maggio 1994, n. 21.

[4] Sostituisce ed integra l'art. 6, comma 2, della L.R. 18 maggio 1994, n. 21.

[5] Sostituisce l'art. 6, comma 4, lett. a), della L.R. 18 maggio 1994, n. 21.

[6] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 18 maggio 1994, n. 21.

[7] Sostituisce l'art. 9, comma 6, della L.R. 18 maggio 1994, n. 21.

[8] Sostituisce l'art. 10, comma 2, della L.R. 18 maggio 1994, n. 21.

[9] Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 10 della L.R. 18 maggio 1994, n. 21.

[1]10 Aggiunge il comma 3 bis all'art. 16 della L.R. 18 maggio 1994, n. 21.