§ 98.1.26316 - Legge 8 gennaio 1986, n. 5.
Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della sanità.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/01/1986
Numero:5


Sommario
Art. unico.      Nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il Ministro della sanità è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi [...]


§ 98.1.26316 - Legge 8 gennaio 1986, n. 5. [1]

Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della sanità.

(G.U. 22 gennaio 1986, n. 17)

 

     Art. unico.

     Nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il Ministro della sanità è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contributi e sovvenzioni a favore del circolo dopolavoro del Ministero della sanità per il funzionamento dell'asilo-nido e per l'espletamento degli altri servizi sociali.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 475 milioni per l'anno finanziario 1985 ed a lire 95 milioni annui per gli esercizi successivi, si provvede quanto a lire 95 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1222 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1985, e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, quanto a lire 380 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1989.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.