§ 1.3.139 – L.R. 27 dicembre 1996, n. 39.
Disciplina di adeguamento ai giudicati amministrativi, dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:27/12/1996
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Norme per la rinnovazione degli scrutini.
Art. 2.  Personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale.
Art. 3.  Interpretazione autentica di norme delle leggi regionali 5 giugno 1989, n. 24 e 14 settembre 1993, n. 41.
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 1.3.139 – L.R. 27 dicembre 1996, n. 39.

Disciplina di adeguamento ai giudicati amministrativi, dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

(B.U. 31 dicembre 1996, n. 41).

 

     Art. 1. Norme per la rinnovazione degli scrutini. [1]

     [1. La presente legge si applica alla nuova formazione della annullata graduatoria di inquadramento, a norma dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, di 73 unità di personale dell'Amministrazione regionale nella qualifica dirigenziale con decorrenza 1° gennaio 1986, nonché alla nuova formazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, a norma dell'articolo 3 della stessa legge, di ulteriori 13 unità di personale con decorrenza 1° gennaio 1988, nell'eventualità che anche tale graduatoria venga annullata in sede giurisdizionale, ovvero dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di autotutela.

     2. Agli scrutini per la nuova formazione delle graduatorie di cui al comma 1 sono ammessi, purché in possesso dei requisiti, tutti i dipendenti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione agli scrutini annullati, ancorché nel frattempo cessati dal servizio.

     3. Ai fini di detti scrutini, alla valutazione dei titoli si provvede, come stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 24 del 1989, ancorché abrogati, in conformità della tabella D allegata alla medesima legge regionale.

     4. Alla nomina delle commissioni di concorso si provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la graduatoria di inquadramento al 1° gennaio 1986 ed entro 60 giorni dalla data del suo eventuale annullamento per la graduatoria di inquadramento al 1° gennaio 1988.

     5. I lavori delle commissioni devono concludersi entro 240 giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di nomina delle stesse [2].]

 

     Art. 2. Personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale.

     1. Tutti i dipendenti già inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale sulla base degli scrutini oggetto di annullamento sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, con la medesima decorrenza dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale. A tal fine sono considerati disponibili i posti vacanti nella qualifica funzionale di accesso e nella qualifica funzionale superiore e non operano i limiti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6. A detti dipendenti è conservata a titolo di assegno personale di funzione, fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, e comunque per non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in rapporto alle rese prestazioni di qualifica dirigenziale ed alle effettive mansioni che continueranno a svolgere, la differenza fra la retribuzione tabellare attualmente spettante in base al vigente contratto e quella spettante per effetto dell'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale [3].

     [2. Nei confronti dei dipendenti che, a seguito della rinnovazione degli scrutini, risultino collocati oltre la concorrenza del numero dei posti originariamente messi a concorso, non ha comunque luogo la ripetizione delle somme percepite fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, in ragione dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale.] [4]

     [3. Non si procede, fino all'approvazione delle nuove graduatorie, alle operazioni di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza spettanti al personale già compreso nelle graduatorie annullate e nel frattempo cessato dal servizio.] [5]

     [4. Fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale possono essere esercitate, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, anche da dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.] [6]

 

     Art. 3. Interpretazione autentica di norme delle leggi regionali 5 giugno 1989, n. 24 e 14 settembre 1993, n. 41.

     1. A conferma della portata dispositiva testualmente deducibile dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, tale norma va autenticamente interpretata nel senso che le tabelle di corrispondenza allegate alla stessa legge regionale n. 41 del 1993 sono da questa finalizzate alle sole procedure di conferimento degli incarichi di coordinamento di servizio e di settore, e non hanno interferenze dirette sulla rinnovazione degli scrutini di inquadramento nella qualifica dirigenziale ai sensi della previgente legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato conferire nuovi incarichi di coordinamento delle strutture organizzative elencate nella tabella allegata alla legge regionale n. 41 del 1993. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 41 del 1993 e la tabella ad essa allegata.

     3. Gli articoli 1, comma 3, e 3, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1989 vanno parimenti interpretati nel senso che i concorsi interni per titoli da essi previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale non presuppongono un'articolazione per profili professionali con graduatorie distinte.

     4. Fatta eccezione per gli accessi alla qualifica dirigenziale richiamati nel comma 3 e per i transiti alle qualifiche funzionali sesta e settima disciplinati dall'articolo 4 della succitata legge regionale n. 24 del 1989, a tutti i restanti processi di mobilità verticale disciplinati da detta legge non può essere attribuita valenza di procedura concorsuale.

 

     Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 25.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1996 e per gli anni 1996-1998, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il seguente capitolo per memoria:

 

Cap. 02024 - (N.I.) - 1.1.1.2.1.1.01.01 - [01.02]

Spese derivanti dall'eventuale inquadramento nella qualifica dirigenziale di dipendenti precedentemente esclusi dalle relative graduatorie (spesa obbligatoria).

     2. All'iscrizione nel succitato capitolo degli stanziamenti necessari si provvede ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

     3. Il capitolo 02024 è iscritto nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 10.

     4. Le spese per il funzionamento delle commissioni di concorso previste dalla presente legge trovano copertura nello stanziamento già iscritto nel capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[2] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 e l'art. 77 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[3] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 e l'art. 77 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. Per una deroga alle disposizioni del presente comma, vedi l’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[4] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[5] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[6] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4. Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 77 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.