§ 1.3.143 - L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.
Differimento di termini recati dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 e norma sugli incarichi di coordinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:19/01/1998
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. I termini stabiliti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39, sono prorogati di centottanta giorni.
Art. 2. 


§ 1.3.143 - L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.

Differimento di termini recati dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 e norma sugli incarichi di coordinamento.

(B.U. 22 gennaio 1998, n. 3).

 

Art. 1.

     1. I termini stabiliti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39, sono prorogati di centottanta giorni.

 

     Art. 2. [1]

     1. Le funzioni di Coordinatore Generale degli enti pubblici strumentali della Regione possono essere conferite, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, e fino all'approvazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, anche ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.

 

 


[1] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 77 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.