§ 6.3.69 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2005).


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:24/12/2004
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento).
Art. 2.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
Art. 3.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).
Art. 4.  (Autorizzazioni e finalizzazioni di spesa).
Art. 5.  (Cofinanziamento regionale).
Art. 6.  (Cofinanziamento contratti di programma).
Art. 7.  (Determinazione dei canoni di derivazione di acqua pubblica e per l'occupazione del demanio idrico).
Art. 8.  (Programma triennale ed elenco annuale dei favori pubblici).
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 8 della I.r. 46/1992).
Art. 10.  (Fondo di rotazione per la progettazione).
Art. 11.  (Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica).
Art. 12.  (Rinnovo autorizzazioni).
Art. 13.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti Locali e da altri soggetti 12ª annualità della l.r. 46/1992).
Art. 14.  (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale).
Art. 15.  (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere).
Art. 16.  (Trasporto sanitario).
Art. 17.  (Controllo della spesa sanitaria).
Art. 18.  (Personale degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto).
Art. 19.  (Fondo per la montagna).
Art. 20.  (Interpretazione autentica dell'articolo 9 della l.r. 44/1997).
Art. 21.  (Partenariato pubblico-privato "Finanza di Progetto").
Art. 22.  (Modifica al/a l.r. 26/1999).
Art. 23.  (Tassa per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione all'esercizio professionale).
Art. 24.  (Modifiche alla l.r. 45/1998).
Art. 25.  (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 2/2004).
Art. 26.  (Modifiche alla l.r. 31/2001).
Art. 27.  (Modifica alla l.r. 20/1984).
Art. 28.  (Modifiche alla l.r. 17/1999).
Art. 29.  (Modifiche alla l.r. 7/1995).
Art. 30.  (Modifica alla l.r. 12/2004).
Art. 31.  (Modifica alla l.r. 23/1998).
Art. 32.  (Disposizioni in materia di strutture socio-sanitarie).
Art. 33.  (Proroghe di termini).
Art. 34.  (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/1995).
Art. 35.  (Modifica alla l.r. 35/2001).
Art. 36.  (Modifiche alla l.r. 13/2003).
Art. 37.  (Alienazione di beni immobili regionali).
Art. 38.  (Disposizioni relative al patrimonio regionale).
Art. 39.  (Rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF).
Art. 40.  (Variazioni di bilancio).
Art. 41.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.69 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2005).

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 139).

 

     Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento).

     1. Per il periodo 2005/2007 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

     a) previsione entrate - anno 2005:

     euro 3.298.713.120,53;

     b) previsione entrate. anno 2006:

     euro 2.766.085.591,07;

     c) previsione entrate - anno 2007:

     euro 2.814.488.345,07.

 

     Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).

     1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l'anno 2005, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).

     1. Per l'anno 2005 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Autorizzazioni e finalizzazioni di spesa).

     1. Per l'anno 2005 sono autorizzate le seguenti spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa a fianco indicate:

     a) euro 95.255,47 per gli esperti al Gabinetto del Presidente di cui alla l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione); euro 250.000,00 per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni: UPB 1.02.02;

     b) euro 2.500.000,00 per il rinnovo del Consiglio regionale: UPB 1.02.03;

     c) euro 899.555,01 per la manutenzione straordinaria di edifici pubblici regionali e per edifici privati destinati a sede di uffici pubblici di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche); euro 180.000,00 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature regionali: UPB 1.03.02;

     d) euro 13.915,98 per acquisto di beni e servizi per la gestione del bilancio: UPB 1.03.09;

     e) euro 150.000,00 per spese per il comitato tecnico consultivo per la legislazione di cui all'articolo 20 della l.r. 20/2001: UPB 1.05.01;

     f) euro 380.000,00 per riviste e notiziari della giunta regionale: stampa, spedizione ed altri oneri connessi, nonché per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale; euro 225.975,41 per la convenzione con l'ANSA ed altre agenzie di stampa nazionali: UPB 1.05.03;

     g) euro 308.750,00 per contributi ai soggetti pubblici locali e loro forme associative per la costituzione e sperimentazione delle ARSTEL; euro 308.750,00 per l'attuazione del progetto ARSTEL e compensi al personale incaricato: UPB 1.06.09;

     h) euro 5.557.500,00 per contributi ai soggetti pubblici locali e loro forme associative per la costituzione e sperimentazione delle ARSTEL: UPB 1.06.10;

     i) euro 359.841,35 per l'organizzazione e l'attuazione di corsi di perfezionamento, formazione o aggiornamento personale e partecipazione a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie e per azioni a favore di lavoratrici dipendenti della Regione di cui alla l.r. 10 giugno 1980, n.47 (Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali): UPB 2.07.04;

     j) euro 584.840,89 per finanziamenti ai gruppi di coltivatori e associazioni per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica alle aziende di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 della legge 984/1987 e l.r. 29 maggio 1980, n. 43 (Approvazione del programma agricolo regionale 1979/87 di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984); euro 20.000,00 per l'applicazione del piano controllo OGM di cui alla l.r. 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche): UPB 3.09.01;

     k) euro 50.000,00 per ricerche e sperimentazione agraria regionale e borse di studio per la sperimentazione agraria di cui alla l.r. 43/ 1980; euro 95.000,00 per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi relativi al ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese: UPB 3.09.07;

     l) euro 10.000,00 per controlli prodotti tartufigeni e tartufati di cui alla l.r. 6 ottobre 1987. n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi): UPB 3.10.01;

     m) euro 542.218,34 per la gestione finanziaria e la ricapitalizzazione delle società partecipate per conto della Regione Marche: UPB 3.14.01;

     n) euro 490.634,05 per la promozione dell'offerta dei servizi avanzati: UPB 3.14.02;

     o) euro 60.000:00 da destinarsi all'Associazione "Università per la pace" di cui all'articolo 15 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale): UPB 3.14.07;

     p) euro 100.000,00 per la cooperazione internazionale: UPB 3.15.03;

     q) euro 200.000,00 per la cooperazione internazionale: UPB 3.15.04;

     r) euro 1.000.000,00 per contributi in forma attualizzata in conto interessi per la riqualificazione dell'offerta turistica regionale: UPB 3.18.04;

     s) euro 425.000,00 per la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato "Rocca della Cittadella": UPB 1.03.02;

     t) euro 63.806,96 per lo svolgimento dei compiti propri ed il raggiungimento degli obiettivi del comitato per le pari opportunità; euro 63.000,00 per lo svolgimento dei compiti propri del comitato paritetico e per gli adempimenti di cui ai punti 3, 4 e 5 articolo 8 del CCNL sul fenomeno del mobbing; euro 123.172,45 perla realizzazione di progetti di azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità in particolare per la rimozione di ostacoli sul lavoro, sulla formazione e per il sostegno di sistemi di conciliazione di vita e di lavoro: UPB 3.20.03;

     u) euro 347.032,51 per l'attuazione dei progetti regionali a sostegno dell'autonomia scolastica e della politica di integrazione tra i sistemi d'istruzione-formazione-lavoro; euro 988.000,00 per il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi delle scuole professionali regionali: UPB 3.21.03;

     v) euro 500.000,00 per le azioni di sviluppo sostenibile di cui al d.lgs. 112/1998: UPB 4.22.01;

     w) euro 250.000,00 per interventi e studi a sostegno del risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale, Ancona, Falconara e bassa valle dell'Esino, d.lgs. 112/1998, articolo 74, deliberazione Consiglio regionale 1° marzo 2000, n. 305: UPB 4.22.02;

     x) euro 578.714,00 per contributi ai Comuni per interventi per la gestione dell'inquinamento pm 10: UPB 4.23.05;

     y) euro 50.000,00 per attività a sostegno dell'attuazione del d.lgs. 372/1999 (IPPC): UPB 4.23.05;

     z) euro 142.500,00 per la definizione della rete ecologica regionale: UPB 4.25.05;

     aa) euro 25.012,79 per la definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento territorio, ambiente e protezione civile: UPB 4.26.02;

     bb) euro 300.000,00 per contributi ai comuni per il sostegno al pagamento dei canoni locativi dei cittadini meno abbienti: UPB 4.26.03;

     cc) euro 3.925.061,98 per contributi pluriennali in conto interessi per gli interventi di edilizia agevolata convenzionata, diretta alla costruzione di nuove abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 1, lettera b), legge 457/1978 e articolo 1, commi 10, 11, 13, d.l. 9/1982: UPB. 4.26.04;

     dd) euro 50.000,00 per le spese per la stampa e la definizione dell'orario regionale integrato del trasporto su rotaie e su gomma, per la realizzazione di un sistema informatico per l'applicazione del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 1 della l.r. 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale); euro 2.000,00 per il funzionamento della commissione per la valutazione dei progetti di cui alla legge 144/1999; euro 823.219,00 per contributi per i progetti di mobilità collettiva sostenibile: UPB 4.27.01;

     ee) euro 590.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione nella società Aerdorica; euro 1.630.000,00 per contributi agli enti locali per la realizzazione di parcheggi ai sensi dell'articolo 3 della legge 122/1989; euro 500.000,00 per contributi alla società Aerdorica per iniziative di promozione e rinnovi strutturali; euro 250.000,00 per le spese di ammodernamento delle strutture del porto di Ancona: UPB 4.27.04;

     ff) euro 15.000,00 per contributi a favore di cittadini tubercolotici non assistiti dall'INPS, articolo 5, legge 4 marzo 1987, n. 88; euro 51.000.000,00 per il ripiano del disavanzo delle aziende sanitarie regionali per l'anno 2004: UPB 5.28.01;

     gg) euro 3.000.000,00 per la realizzazione e/o l'adattamento di strutture per i servizi territoriali sanitari, articolo 20, comma 1, legge 11 marzo 1988, n. 67: UPB 5.28.08;

     hh) euro 19.000,00 per la realizzazione del progetto original sin, la cooperazione e gli scambi transnazionali volti a combattere l'emarginazione sociale: UPB 5.29.03;

     ii) euro 2.132.913,80 per interventi straordinari per incentivare gli investimenti in strutture socio-assistenziali; euro 300.000,00 per la realizzazione degli investimenti concernenti l'autismo: UPB 5.30.02;

     jj) euro 43.899,00 per l'osservatorio regionale per le politiche sociali; euro 87.798,00 per l'attività del gruppo di lavoro per l'integrazione socio-sanitaria; euro 43.899,00 per contributi ai Comuni per gli interventi di assistenza economica penitenziaria e post penitenziaria; euro 43.899,00 per il finanziamento di progetti pilota di sostegno alle donne vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali; euro 7.463,00 per il finanziamento di progetti degli enti locali a favore delle popolazioni zingare: UPB 5.30.07;

     kk) euro 100.000,00 per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto musicale Pergolesi: UPB 5.31.01;

     ll) euro 50.000,00 per la partecipazione della Regione ai grandi eventi programmati nel territorio: UPB 5.31.03;

     mm) euro 384.000,00 per il miglioramento e la messa a norma delle strutture teatrali regionali; euro 50.000,00 per la Compagnia della Rancia per il sostegno all'innovazione produttiva; euro 360.000,00 per interventi di miglioramento della struttura del “Teatro delle Muse” di Ancona: UPB 5.31.04;

     nn) euro 10.000,00 per il funzionamento e l'attività di gestione della Commissione regionale per i beni e le attività culturali: UPB 5.31.05;

     oo) euro 399.000,00 per gli interventi strutturali e tecnologici per la conservazione e valorizzazione del patrimonio: UPB 5.31.06;

     pp) euro 1.622.203,00 per contributi ai Comuni per l'assistenza domiciliare agli anziani secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente: UPB 5.30.07 euro 822.203,00 e UPB 5.30.08 euro 800.000,00;

     qq) euro 10.000,00 per un contributo all'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche: UPB 3.16.03;

     rr) euro 35.000,00 per le spese di medicina sportiva: UPB 5.28.03;

     ss) lo stanziamento previsto a carico della UPB 1.06.01 è destinato alle Province per la somma di euro 300.000,00 quale finanziamento delle spese di funzionamento dei corsi di orientamento musicale (COM).

 

     Art. 5. (Cofinanziamento regionale).

     1. Per l'anno 2005 sono autorizzati i seguenti cofinanziamenti di programmi statali a carico delle rispettive UPB di seguito indicate:

     a) euro 467.038,50 interventi previsti dalla legge 208/1998: UPB 2.07.03;

     b) euro 535.550,62 interventi previsti dalla legge 499/1999: UPB 3.09.06;

     c) euro 292.417,86 interventi previsti dal DMAN 1999/2000, deliberazione CIPE 6 agosto 1999: UPB 3.12.02;

     d) euro 500.000,00 interventi previsti dalla l.r. 30 dicembre 1974, n. 52: UPB 4.22.01 ;

     e) euro 200.000,00 interventi previsti dalla legge 166/2002: UPB 4.23.02;

     f) euro 200.000,00 interventi regionali previsti dall'accordo di programma in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA): UPB 4.23.05;

     g) euro 1.000.000,00 interventi previsti dalla legge 3/1989: UPB 4.26.04;

     h) euro 100.000,00 interventi previsti dalla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 e dalla legge 140/1998: UPB 4.27.04;

     i) euro 393.000,00 interventi previsti dalla legge 140/1998: UPB 4.27.04;

     j) euro 200.000,00 interventi previsti dal piano nazionale della sicurezza secondo programma attuativo legge 144/1999: UPB 4.27.04;

     k) euro 1.250.000,00 interventi previsti dalla legge 448/1998: UPB 5.28.08;

     l) euro 1.200.000,00 interventi previsti dal d.lgs. 229/1999 e successive modificazioni: UPB 5.28.08. .

     2. Per l'anno 2005 sono autorizzati i cofinanziamenti di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB di seguito indicate:

     a) euro 21.590.146,00 ricerca, informazione e promozione agricola, investimento: UPB 3.09.06;

     b) euro 511.375,00 miglioramento produzioni agrarie, investimento: UPB 3.09.08;

     c) euro 259.438,00 pesca e acquicoltura, investimento: UPB 3.11.06;

     d) euro 1.405.389,00 servizi reali alle imprese innovazione e qualità, investimento: UPB 3.14.02;

     e) euro 1.029.144,10 cooperazione e sviluppo, investimento: UPB 3.14.08;

     f) euro 146.600,00 tecnologie formative, corrente: UPB 3.19.03;

     g) euro 7.254.040,54 pari opportunità, investimento: UPB 3.20.04;

     h) euro 34.942,00 sostegno all'assunzione e all'occupazione ed interventi strutturali, corrente: UPB 3.20.05;

     i) euro 5.209.068,00 sostegno all'assunzione e all'occupazione ed interventi strutturali, investimento: UPB 3.20.06.

 

     Art. 6. (Cofinanziamento contratti di programma).

     1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 250.000,00 a carico della UPB 1.06.10, Programmazione Negoziata, investimento, per la concessione della quota di cofinanziamento regionale ai contratti di programma presentati ai sensi della deliberazione CIPE 26/2003 e del d.m. 12 novembre 2003.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire l'ammontare del cofinanziamento regionale in rapporto all'ammontare della spesa complessiva prevista e comunque fino ad un massimo dello 0,28478 per cento.

 

     Art. 7. (Determinazione dei canoni di derivazione di acqua pubblica e per l'occupazione del demanio idrico).

     1. Per l'anno 2005 i canoni annui relativi alle derivazioni di acqua pubblica di cui all'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiornati maggiorando gli stessi in misura del 10 per cento rispetto all'ultimo valore relativo all'anno 2000, in base al tasso di inflazione per gli anni 2001/2005.

 

     Art. 8. (Programma triennale ed elenco annuale dei favori pubblici).

     1. Sono approvati il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi, rispettivamente, al triennio 2005/2007 ed all'anno 2005, riportati nell'allegato A della presente legge.

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 8 della I.r. 46/1992).

     1. L'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n.46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (FInanziamento dei programmi di investimento degli enti locali).

1. La Regione concorre al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, previo parere della Conferenza regionale delle autonomie:

a) individua, in conformità con gli obiettivi definiti dal PRS, le priorità degli interventi;

b) determina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle Province;

c) definisce le modalità di concessione e di erogazione delle risorse agli enti locali.

3. Le Province, nel rispetto delle priorità di cui al comma 2, lettera a) approvano, previo parere della Conferenza provinciale delle autonomie, il programma provinciale di investimento che individua gli interventi degli enti locali da finanziare, nel limite delle risorse assegnate alla Regione.

4. Gli interventi di importo superiore a euro 500.000,00 sono sottoposti al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Le risorse destinate al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali dalle leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono assegnate con le procedure di cui al presente articolo.".

 

     Art. 10. (Fondo di rotazione per la progettazione).

     1. E' istituito, per l'anno 2005, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 2.716.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22/2001, da sostenersi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.

     3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente competente.

     4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2005.

     5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

     6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

     7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 17/1979, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente del servizio su motivata istanza dell'ente beneficiario.

     8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.

 

     Art. 11. (Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica).

     1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n..28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche) sono subordinati all'approvazione della classificazione acustica e del piano di risanamento comunale per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 10, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

     2. I contributi ai Comuni, per i piani di caratterizzazione e progetti definitivi di bonifica ad intervento pubblico, sono subordinati all'approvazione dei rispettivi progetti sulla base delle procedure previste dal d.m. 471/1999, per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 10, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

 

     Art. 12. (Rinnovo autorizzazioni).

     1. E' rinnovata, per l'anno 2005, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025, di cui all'articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n.7, integrata di euro 2.065.827,60 con l'articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32, limitatamente ad euro 239.641,93 ed agli interventi individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del3 agosto 1999, n. 855, del 17 maggio 2001, n. 478 (5ªe 6ª annualità), per i quali risultano procedure in corso. Il limite di impegno di euro 239.641,93, per massimo venti anni, recante ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, una spesa complessiva a carico della Regione, di euro 4.792.838,60, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855 e del 17 maggio 2001, n. 478, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2005 pena decadenza dal contributo stesso. [1]

     2. E' rinnovata, per l'anno 2005, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11, (7ª annualità), recante ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n.879, del 17 gennaio 2003, n. 12, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2005, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. [2]

     3. Sono rinnovate, per l'anno 2005 le autorizzazioni dei limiti di impegno, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025, di euro 1.032.913,80, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2001 (8ª annualità) e di euro 1.291.145,00 di cui al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (9ª annualità). Il limite di impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale, utilizzato per euro 335.968,10 per gli interventi della settima annualità e per euro 1.988.090,70 per quelli dell'ottava e nona annualità considerati cumulativamente, recante ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 46.481.176,00, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici del 26 ottobre 2004, n. 584 sono stabiliti al 30 settembre 2005.

     4. E' rinnovata, per l'anno 2005, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (10ª annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. .

     5. E' rinnovata, per l'anno 2005, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19 febbraio 2004, n.2 (11ª annualità) , recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 3112001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13.

     6. E' autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,38 di durata massima ventennale concesso con l'articolo 22 della l.r. 11/ 2001.

 

     Art. 13. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti Locali e da altri soggetti 12ª annualità della l.r. 46/1992).

     1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n.46 (12ª annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.032.913,80 con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00.

     2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. 46/ 1992, non potrà essere superiore:

     a) al 3 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     1) opere realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004;

     2) opere realizzate da Comunità montane;

     3) opere realizzate da Comuni associati;

     4) opere realizzate da Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non avente carattere imprenditoriale e non svolgente attività che generano rientri finanziari autonomi;

     5) opere realizzate dall'Autorità di ambito di cui all'articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche";

     b) al 2,5 per cento dell'importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

     1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti;

     2) opere realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004;

     3) opere realizzate da soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 18/1998.

     3. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico della UPB 2.08.13.

 

     Art. 14. (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale).

     1. L'utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell'ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

     2. L'utilizzo è subordinato all'approvazione da parte dell'ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi. .

     3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l'ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all'approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L'atto di approvazione dell'ente benefici ari o dovrà essere inviato alla Regione per il nulla osta e l'eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso.

 

     Art. 15. (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere).

     1. L'ASUR, per le Zone territoriali, e le Aziende ospedaliere, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate, previa richiesta di un parere vincolante rilasciato dai dipartimenti ."Servizi alla persona e alla comunità" e "Programmazione e bilancio", ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere nel limite massimo di due dodicesimi dell'ammontare dei ricavi, inclusi i trasferimenti, calcolato come somma del valore della produzione, iscritta nei bilanci di previsione per l'anno 2004 al netto dei costi capitalizzati. Alla contrazione dell'anticipazione si provvede con atto dei Direttori dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere.

 

     Art. 16. (Trasporto sanitario). [3]

     [1. Il servizio di trasporto sanitario non urgente svolto dall'ASUR può essere affidato prioritariamente ad organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale.]

 

     Art. 17. (Controllo della spesa sanitaria).

     1. I budget dell'anno 2005 sono attribuiti dalla Giunta regionale entro il 31 marzo ai direttori generali, ai direttori delle Zone territoriali e ai direttori di presidio di alta specializzazione che li sottoscrivono.

     2. Viene istituita la verifica trimestrale del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e degli obiettivi della gestione. I direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche e attraverso di loro i direttori delle Zone territoriali e i direttori di presidio di alta specializzazione, sono tenuti a presentare alla Regione ogni tre mesi una certificazione di accompagnamento del conto economico trimestrale in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale e al rispetto degli obiettivi economico finanziari in termini di livello di costi e di risultato economico aziendale assunti col bilancio preventivo economico, corredata dal parere del collegio sindacale. In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto degli obiettivi, i direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche, i direttori delle Zone territoriali e i direttori di presidio di alta specializzazione, sonò tenuti contestualmente a presentare un piano con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale non sanitario dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata, pena la decadenza dall'incarico del direttore generale, del direttore della Zona territoriale e del direttore di presidio di alta specializzazione, entro il 30 settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli impegni di equilibrio, i direttori generali e attraverso di loro i direttori delle Zone territoriali e i direttori di presidio di alta specializzazione devono ottenere preventiva autorizzazione secondo i limiti e le modalità definiti dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. La decadenza opera nei seguenti casi:

     a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui sopra nei termini stabiliti dalla Regione;

     b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione;

     c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra stabilito.

 

     Art. 18. (Personale degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto).

     1. Gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2005, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.

 

     Art. 19. (Fondo per la montagna).

     1. Per l'anno 2005 nel fondo regionale per la montagna, confluiscono:

     a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per l’anno 2004 e per l'anno 2005;

     b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UP8:

     1) UP8 1.06.03 euro 2.413.158,84 di cui euro 25.000,00 per contributo alla delegazione regionale dell'UNCEM ed euro 51.645,69 quale contributo alla Comunità montana D/2 di Pergola;

     2) UP8 1.06.04 euro 1.543.595,91;

     3) UP8 3.10.01 euro 420.111,86;

     4) UP8 4.22.04 euro 750.000,00.

     2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UP8 1.06.03, 1.06,04,3.10.01 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 12/1995 e dalla l.r. 35/1997.

 

     Art. 20. (Interpretazione autentica dell'articolo 9 della l.r. 44/1997).

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, sulla nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento, della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione) per "redditi fiscalmente imponibili" si intendono quelli imponibili ai fini IRPEF ai sensi della normativa vigente al 31 dicembre 2002.

 

     Art. 21. (Partenariato pubblico-privato "Finanza di Progetto").

     1. La valutazione economico-finanziaria e di fattibilità degli investimenti promossi in partenariato pubblico-privato e finanziati dalla Regione è affidata al Nucleo di valutazione e verifica della Regione Marche, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 144/1999, in collaborazione con le strutture regionali competenti per materia. .

     2. Il Nucleo di valutazione e verifica promuove e incentiva all'interno dell'Amministrazione regionale e negli enti locali l'utilizzazione delle tecniche di finanziamento degli investimenti con il ricorso a capitali privati.

     3. Il Nucleo di valutazione e verifica fornisce supporto tecnico e informativo ai soggetti interessati che ne facciano richiesta su materie inerenti i meccanismi legislativi, legali, tecnici e procedurali per la progettazione e l'attuazione di investimenti in partenariato pubblico-privato.

 

     Art. 22. (Modifica al/a l.r. 26/1999). [4]

     [1. Al comma 6 dell'articolo 16 (Vendite di liquidazione e vendite di fine stagione) della l.r. 4 ottobre 1999, n.26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio) le parole "10 gennaio" sono sostituite dalle seguenti "8 gennaio".]

 

     Art. 23. (Tassa per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione all'esercizio professionale).

     1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 38/1996 è determinato, con riferimento all'anno accademico 2005/2006, in euro 90,00.

 

     Art. 24. (Modifiche alla l.r. 45/1998).

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è aggiunta la seguente lettera:

"n bis) istituzione e gestione delle linee interregionali, interprovinciali e di granturisrno di cui all'articolo 5, comma 3, lettere c) e d).".

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 45/1998, è aggiunto il seguente:

"3bis. E' consentita altresì la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma degli appartenenti alle forze di polizia.".

     3. Nel comma 6 bis dell'articolo 32 della l.r. 45/1998, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2003, n. 28, è soppresso il seguente periodo "Nel periodo di proroga la gestione dei contratti in essere del trasporto pubblico locale extraurbano è assicurata dalla Regione.".

     4. All'articolo 32 della l.r. 45/1998 è aggiunto il seguente comma:

"6 quater. Dal 1° gennaio 2005 la gestione dei contratti in essere del trasporto pubblico locale extraurbano è assicurata dalle Province.".

 

     Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 2/2004).

     1. L'articolo 25 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (legge finanziaria 2004), come sostituito dall'articolo 22, comma 7, della l.r. 14 aprile 2004, n.7 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. (Sospensione dei procedimenti per la realizzazione di centrali).

1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale sono sospesi i procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e alla valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di centrali termoelettriche, ad eccezione di quelle alimentate da biomasse, di centrali idroelettriche, nonché di impianti eolici.

2. La sospensione di cui al comma 1 ha validità fino al 31 marzo 2005.".

 

     Art. 26. (Modifiche alla l.r. 31/2001).

     1. Al comma B dell'articolo 29 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) le parole "e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione." sono soppresse.

     2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 31/2001 è abrogato.

     3. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001 le parole "La legge di bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre" sono sostituite dalle seguenti "La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria delibera".

 

     Art. 27. (Modifica alla l.r. 20/1984).

     1. Il secondo comma dell'articolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) è sostituito dal seguente:

"Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedono nei comuni della regione è corrisposto, per ogni seduta, oltre al compenso di cui all'allegata tabella B, il rimborso forfettario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe, comprensivo dell'eventuale supplemento ed aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico, nonché il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, entro i limiti previsti per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, e strettamente correlate agli orari di inizio e termine della seduta.".

 

     Art. 28. (Modifiche alla l.r. 17/1999).

     1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) è aggiunto il seguente:

"Art. 10 bis. (Liquidazione della Finanziaria regionale Marche s.p.a.).

1. La liquidazione della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cessa alla data del 31 dicembre 2004. Entro i successivi quindici giorni il liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione.

2. Le partecipazioni della Finanziaria regionale Marche s.p.a. sono trasferite alla SVIM alla data del 31 dicembre 2004.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2 la Regione succede alla Società Finanziaria regionale Marche s.p.a. alla data del 31 dicembre 2004 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti con la liquidazione o non trasferiti ad altro soggetto.".

     2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1999 è soppresso.

 

     Art. 29. (Modifiche alla l.r. 7/1995).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è inserito il seguente:

"3 bis. Al fondo di cui al comma 1 attingono anche gli ambiti territoriali di caccia per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 19.".

     2. Il secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è soppresso.

     3. Dopo il comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:

"6 bis. La Giunta regionale determina le modalità ed i criteri per disciplinare le procedure relative ai risarcimenti di cui al presente articolo.".

 

     Art. 30. (Modifica alla l.r. 12/2004).

     1. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 13 maggio 2004, n.12 (Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto) è sostituito dal seguente:

"5. Fino all'approvazione del bilancio da parte degli organi ordinari e comunque non oltre un anno dall'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione del Consorzio di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto, la gestione delle attività e delle passività è effettuata in maniera separata per ciascun consorzio oggetto di fusione.".

 

     Art. 31. (Modifica alla l.r. 23/1998).

     1. L'articolo 4 della l.r. 27 luglio 1998, n. 23 (Gestione dei diritti di reimpianto di vigneti) è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Trasferimento dei diritti di reimpianto).

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento CE 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda nei limiti di cui al comma 2, in una delle seguenti ipotesi:

a) quando venga trasferita una parte dell'azienda. In tal caso i diritti possono essere esercitati nel limite della superficie trasferita;

b) quando le superfici dell'azienda cessionaria sono destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata o di vini a denominazione di origine controllata e garantita o di vini da tavola designati mediante indicazione geografica tipica, oppure alla coltura di piante madri di marze.

2. Il diritto di reimpianto che derivi da estirpazione effettuata in un'area di produzione di un vino a denominazione di origine controllata o di un vino a denominazione di origine controllata e garantita o di un vino da tavola designato mediante indicazione geografica tipica, all'interno del territorio regionale, è trasferito soltanto nell'ambito territoriale omogeneo in cui ricade tale area di produzione, definito con deliberazione di Giunta regionale.".

 

     Art. 32. (Disposizioni in materia di strutture socio-sanitarie). [5]

     1. In fase di prima attuazione, il fabbisogno delle strutture protette per anziani e disabili di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), è determinato dalla Giunta regionale.

     2. La ripartizione per Provincia di cui alla tabella 5 del paragrafo 3.1.6 del Piano sanitario regionale 2003/2006, fermo restando il totale dei posti letto ivi previsti, è da considerare indicativa e può essere modificata dalla Giunta regionale per adeguarla al fabbisogno effettivo rilevato mediante gli strumenti valutativi individuati dal piano medesimo.

     3. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 25 febbraio 2004, n. 1, è prorogato al 31 dicembre 2005.

     4. Il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai nn. 29, 30, 34 e 35 dell'allegato A al regolamento regionale 1/2004 è elevato a due anni. [6]

 

     Art. 33. (Proroghe di termini).

     1. Il termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n.265 per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici è prorogato al 31 dicembre 2005. [7]

     2. Il termine di cinque anni di cui al comma 2 dell'articolo 1. al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7 giugno 1999, n. 18 (Riordino dei consigli di amministrazione degli IACP e del Consorzio regionale) è prorogato non oltre il 30 settembre 2005 per i consigli di amministrazione e i collegi dei revisori contabili in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il termine previsto dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 20 maggio 1997, n.33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano), per gli interventi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, limitatamente alle assegnazioni effettuate dall'anno 1998 al 2003, è fissato al 31 dicembre 2005.

 

     Art. 34. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/1995).

     1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole "nel mese da cui decorre" sono sostituite dalle seguenti "in carica, nello stesso mese cui si riferisce".

     2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 23/1995, è abrogato.

     3. I valori della tabella prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 23/1995 sono sostituiti dai seguenti:

5

25 per cento

6

28 per cento

7

31 per cento

8

34 per cento

9

37 per cento

10

40 per cento

11

42 per cento

12

44 per cento

13

46 per cento

14

48 per cento

15

50 per cento

 

     Art. 35. (Modifica alla l.r. 35/2001).

     1. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è aggiunta la seguente:

"e bis) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005.".

 

     Art. 36. (Modifiche alla l.r. 13/2003).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

"1 bis. Nell'ambito del fondo sanitario regionale è istituito un fondo di riequilibrio pari al 5 per cento dello stanziamento totale, con la finalità del riequilibrio delle risultanze economiche delle Aziende sanitarie, ospedaliere, Zone territoriali del servizio sanitario regionale.".

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

"5 bis. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al comma 3, il finanziamento dell'ASUR è stabilito annualmente dalla Giunta regionale.".

 

     Art. 37. (Alienazione di beni immobili regionali).

     1. L'ASUR è autorizzata a procedere alla alienazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, delle strutture immobiliari elencate nell'allegato B nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 131 2003.

     2. L'ASUR può procedere alla alienazione dei beni immobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

 

     Art. 38. (Disposizioni relative al patrimonio regionale).

     1. La Giunta regionale anche attraverso un'apposita società a prevalente o totale capitale regionale, per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all'allegato C mediante trattativa privata, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato, desunto da perizia tecnico-economica disposta dalla Giunta regionale ed eseguita dai competenti servizi regionali. [8]

     2. Le somme derivanti dall'alienazione dei beni di cui al comma 1 sono iscritte in aumento dell'UPB 4.01.01 relativa allo stato di previsione dell'entrata.

     3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a compiere le operazioni necessarie all'acquisi-zione del Palazzo delle Ferrovie, sito ad Ancona, censito al NCEU, foglio 8, particella 110, zona censuaria 2, categoria B4, per farne sede degli uffici del Consiglio regionale, anche attraverso una società a prevalente o totale capitale regionale per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. [9]

     4. Alla copertura delle spese di cui al comma 3 si provvede con le somme derivanti dall'alienazione di cui al comma 1 e quota parte delle somme iscritte a carico dell'UPB 5.01.01 per un importo di euro 6.000.000,00; le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB 1.03.08 "Spese per beni demaniali e patrimoniali, investimento”. [10]

 

     Art. 39. (Rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF). [11]

     1. A decorrere dall'anno 2005, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), rideterminata dall'articolo 1, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche regionali) è rideterminata secondo i seguenti scaglioni di reddito:

     a) fino ad euro 15.500,00 0,9 per cento

     b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00 1,2 per cento

     c) oltre euro 31.000,00 1,4 per cento.

 

     Art. 40. (Variazioni di bilancio).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme rei scritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

     2. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2004 relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

     3. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

 

     Art. 41. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A

ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI IL CUI STANZIAMENTO DI COMPETENZA ANNUALE E’ RINVIATO ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Omissis)

 

 

TABELLA B

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

(Omissis)

 

 

ALLEGATO A

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2005/2007 DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE

(Omissis)

 

 

ALLEGATO B [12]

 

ELENCO BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLE ZONE TERRITORIALI DELLA REGIONE MARCHE, NON NECESSARI AI FINI ISTITUZIONALI E ALIENABILI

 

1. IMMOBILE CON ANNESSO TERRENO SITO IN URBINO, VIA COMANDINO, ANGOLO VIA GAGARIN

da destinare ad uffici del Commissariato di P. S. di Urbino

 

2. TERRENO DENOMINATO "AREA EX TONUCCI" SITO IN MONDAVIO

da destinare a parcheggio pubblico

 

3. TERRENO SITO NEL COMUNE DI RIPE, LOCALITÀ BRUGNETTO

necessario per completamento opere di urbanizzazione, da cedere al comune di Ripe

 

4. IMMOBILE URBANO SITO IN PORTO RECANATI, VIA GRAMSCI N. 108/109

da alienare per l'attuazione dell'accordo di programma con il Comune di Porto Recanati

 

5. LOTTO DI TERRENO SITO IN FERMO, LOCALITÀ GIROLA

destinato a impianti sportivi, da cedere al comune di Fermo

 

6. FONDO RUSTICO SITO NEL COMUNE DI LAPEDONA, VIA MADONNA BRUNA,

da destinare ad opere di urbanizzazione, da cedere al comune di Lapedona

 

7. CHIESA RURALE SITA NEL COMUNE DI LAPEDONA, VIA MADONNA BRUNA,

richiesta dal comune di Lapedona

 

8. EX SCUOLA ELEMENTARE SITA NEL COMUNE DI LAPEDONA, VIA MADONNA BRUNA

richiesta dal comune di Lapedona per opere di pubblico Interesse

 

9. FABBRICATI RURALI SITI IN FERMO, VIAPOMPEIANA

richiesti dal comune di Fermo

 

10. FONDO RUSTICO SITO NEL COMUNE DI PETRITOLI VIA S. VITALE

richiesto dal comune di Petritoli

 

11. FONDO RUSTICO SITO IN FERMO, VIA POMPEIANA,

richiesti dal comune di Fermo

 

12. CHIESA SITA NEL COMUNE DI MONTEGIORGIO, VIA S. MARTINO

richiesta dal comune di Montegiorgio

 

13. PADIGLIONI EX CRASS DIANCONA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 106

per attuazione accordo di programma con il comune di Ancona

 

 

ALLEGATO C

 

ELENCO BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLA REGIONE MARCHE ADIBITI A SEDE CONSILIARE

 

1) Sede consiliare

Via Oberdan, n. 1

Ancona

2) Sede consiliare

Via Don Gioia

Ancona

3) Sede consiliare

C.so Stamira, n. 9

Ancona

4) Sede consiliare

Via Cialdini, n. 3

Ancona

 


[1] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l’art. 16 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[2] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l’art. 16 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[3] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 2008, n. 13.

[4] Articolo abrogato dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21.

[6] Comma così modificato dall’art. 45 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[7] Termine prorogato al 30 giugno 2006 dall’art. 11 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[8] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[9] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[10] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 17 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[12] Allegato così modificato dall’art. 18 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.