§ 4.4.222 – L.R. 8 agosto 2006, n. 18.
Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:08/08/2006
Numero:18

§ 4.4.222 – L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

(B.U. 11 agosto 2006, n. 32 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Modifiche ai Titoli I «Disposizioni Generali» e VI «Sanzioni, norme transitorie e finali» della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»).

     1. Al Titolo I della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 9 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:

     «9 bis. La Giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni conferite ai sensi della presente legge.»;

     b) il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà ; possono, tuttavia, conferire tale proprietà , anche in forma associata, esclusivamente a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo.»;

     c) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente:

     «1 bis. Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all’erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d’azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell’assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.»;

     d) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall’erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l’attività di gestione delle proprie reti e impianti. L’assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l’integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.»;

     e) dopo il comma 6 dell’articolo 2 è inserito il seguente:

     «6 bis. Alla scadenza dell’eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell’ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest’ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell’affidamento, così da garantirne il trasferimento all’ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.»;

     f) il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «1. La Regione considera prioritaria l’educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.»;

     g) dopo l’articolo 13 è aggiunto il seguente:

     «Articolo 13 bis. (Potere sostitutivo della Regione).

     1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, anche riuniti in Autorità d’ambito, in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge.

     2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell’atto.

     3. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.».

     2. Al Titolo VI della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 5 dell’articolo 54 è sostituito dal seguente:

     «5. L’attività sanzionatoria prevista dal d.lgs. 152/1999 e dal comma 4, nonché l’introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza.»;

     b) al comma 1 dell’articolo 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non si applica alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 4.»;

     c) il comma 15 dell’articolo 55 è abrogato.

 

Art. 2. (Modifiche al Titolo II «Gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003).

     1. Al Titolo II della l.r. 26/2003 in materia di gestione dei rifiuti sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 dell’articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l’introduzione della tassa sul sacco.»;

     b) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «1) alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli allegati B e C del d.lgs. 22/1997, con esclusione delle operazioni spettanti alla Regione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), numero 1), alle infrastrutture per la raccolta differenziata e alle operazioni di cui all’articolo 46 del d.lgs. 22/1997;»;

     c) le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 sono abrogate;

     d) dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 16 è aggiunta la seguente:

     «h bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.»;

     e) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «1) all’interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell’allegato B, punto D10, del d.lgs. 22/1997, e nell’ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell’allegato C, punto R1, del d.lgs. 22/1997 aventi potenzialità superiore a 3 MW elettrici;»;

     f) al comma 2 dell’articolo 23 è soppresso, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

     g) il comma 2 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità , efficienza, efficacia e trasparenza.».

 

Art. 3. (Modifiche al Titolo III «Disciplina del settore energetico» della l.r. n. 26/2003).

     1. Al Titolo III della l.r. 26/2003 in materia di disciplina del settore energetico sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 27 sono sostituite dalle seguenti:

     «c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

     d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).»;

     b) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 sono aggiunte le seguenti:

     «e bis) a rilasciare l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità ), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c) e dell’articolo 44, comma 1, lettera h);

     e ter) il rilascio del provvedimento di cui all’articolo 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal Comune ai sensi dell’articolo 52 sexies del citato D.P.R. 327/2001.»;

     c) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 29 è sostituita dalla seguente:

     «f) rilasciare l’autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all’articolo 10 del d.lgs. 164/2000;»;

     d) dopo l’articolo 33 è aggiunto il seguente:

     «Art. 33 bis. (Disposizioni particolari).

     1. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara di cui al comma 1 del d.lgs. 164/2000 è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza delle reti e degli impianti, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

     2. Allo scopo di assicurare la pienezza del confronto concorrenziale, la realizzazione degli interventi di gestione spetta alla società proprietaria delle reti e degli impianti con le modalità indicate dall’articolo 2, comma 2.

     3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2 gli enti locali, singoli o in forma associata, possono affidare la gestione in sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 del d.lgs. 164/2000 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 bis dell’articolo 2. Tali elementi integrano il contratto di servizio.».

 

Art. 4. (Modifiche al Titolo V «Disciplina delle risorse idriche» della l.r. 26/2003).

     1. Al Titolo V della l.r. 26/2003 in materia di disciplina di risorse idriche sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 dell’articolo 42 è abrogato;

     b) il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 43, è sostituito dal seguente:

     «1) scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);»;

     c) il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 43 è sostituito dal seguente:

     «5) piccole derivazioni d’acqua, ai sensi del r.d. 1775/1933;»;

     d) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 44 è sostituita dalla seguente:

     «d) la riscossione e l’introito dei canoni di cui all’articolo 52, comma 4;»;

     e) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 44 è sostituita dalla seguente:

     «f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. 1775/1933, l’affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l’affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l’intesa con le regioni o province autonome interessate;»;

     f) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 44 è sostituita dalla seguente:

     «h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d’acqua ai sensi del r.d. 1775/1933.»;

     g) il comma 3 dell’articolo 46 è sostituito dal seguente:

     «3. La Giunta regionale definisce le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) e della direttiva 2003/4/CE. La Giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.»;

     h) al comma 1 dell’articolo 47, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

     «La Provincia e il Comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell’organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.»;

     i) il comma 1 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

     «1. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito, di seguito Autorità , nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. 267/2000 e, per il Comune di Milano nelle forme di cui all’articolo 114 del d.lgs. 267/2000.»;

     l) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 48 sono soppresse le parole: «e dal relativo modello gestionale e organizzativo»;

     m) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 48 è sostituita dalla seguente:

     «f) il programma degli interventi infrastrutturali individuati nei piani d’ambito e i relativi oneri finanziari;»;

     n) dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 48 è aggiunta la seguente:

     «i bis) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del d.lgs. 152/1999 acquisito il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato.»;

     o) il comma 3 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

     «3. Per l’adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.»;

     p) l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

     «Art. 49. (Organizzazione del servizio idrico integrato).

     1. L’Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l’attività di gestione delle reti dall’attività di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica all’Autorità dell’ambito della città di Milano, che organizza il servizio secondo le modalità gestionali indicate dall’articolo 2.

     2. La gestione spetta ai proprietari nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alle società di cui all’art. 2, comma 1, a condizione che ciascuna di esse sia unica a livello d’ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d’azienda, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell’ambito.

     3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la gestione, così come definita dall’articolo 2, comma 4, è affidata:

     a) a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni, o altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti locali che la controllano;

     b) a imprese idonee da individuare mediante procedure a evidenza pubblica.

     4. L’affidamento dell’erogazione, così come definita dall’articolo 2, comma 5, avviene con le modalità di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 113 del d.lgs. 267/2000. Nel caso di cui all’articolo 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti.

     5. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell’erogazione del servizio.»;

     q) al comma 1 dell’articolo 50 sono soppresse le parole: «a favore dell’Autorità »;

     r) al comma 3 dell’articolo 50 sono soppresse le parole: «all’Autorità»;

     s) dopo il comma 3 dell’articolo 51 è aggiunto il seguente:

     «3 bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale, che garantiscano l’accesso all’acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d’intesa con le Autorità , individua una percentuale della tariffa da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente articolo. Ai fini del presente articolo, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 5 della l.r. 20/1989 è integrato da esperti del settore idrico.»;

     t) il comma 2 dell’articolo 52 è abrogato;

     u) il comma 4 dell’articolo 52 è sostituito dal seguente:

     «4. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) determina i canoni per l’uso delle aree del reticolo idrico principale, i canoni d’uso delle acque e i sovracanoni comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d’uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati.»;

     v) dopo il comma 4 dell’articolo 52 è inserito il seguente:

     «4 bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La Giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalità per individuare e attuare i suddetti interventi.»;

     z) il comma 1 dell’articolo 53 è sostituito dal seguente:

     «1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle dighe e le modalità per l’attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità , in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La Giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.».

 

Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6 bis, ed all’articolo 33 bis della l.r. 26/2003 si applicano agli affidamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della presente legge.

     2. I procedimenti regionali, relativi a funzioni conferite agli enti locali, ancora in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione sentito l’ente destinatario del conferimento. La Regione trasmette all’ente destinatario le pratiche per ogni successivo adempimento.

     3. Fino all’entrata in vigore delle direttive procedurali e tecniche, adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera e) della l.r. 26/2003, la Regione rilascia l’autorizzazione nei casi di cui all’articolo 16, comma 1 della citata legge regionale, come modificata dalla presente legge.

     4. Fino all’entrata in vigore delle direttive di cui al comma 3, la Regione esercita le funzioni di autorità competente di spedizione e di destinazione dei rifiuti, relativamente ai rifiuti di cui agli allegati III (c.d. lista Ambra) e IV (c.d. lista Rossa) del regolamento CEE 259/1993.

     5. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 26/2003, la Giunta regionale assicura le funzioni e le attività , finalizzate alla tutela degli utenti e nell’esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio, di competenza del Garante dei servizi locali di interesse economico generale con le modalità di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

     6. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni aderiscono all’Autorità d’ambito di cui all’art. 48 della l.r. 26/2003. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 13 bis della l.r. 26/2003.

     7. [Le Autorità d’ambito esercitano la competenza di cui all’articolo 48, comma 2, lettera i bis) della l.r. 26/2003 successivamente all’affidamento dell’erogazione del servizio] [1].

     8. Al fine di favorire adeguati processi di aggregazione, è consentita, in deroga a quanto disposto dall’articolo 49 della l.r. 26/2003, e sino al 31 dicembre 2011, la gestione di reti e di impianti mediante una pluralità di società proprietarie ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della medesima legge regionale, a condizione che ciascuna di esse sia proprietaria, alla data del 31 dicembre 2005, di impianti con una dimensione minima complessiva pari a 240 mila abitanti residenti serviti nelle attività di acquedotto o di fognatura, oppure pari a 240 mila abitanti equivalenti nell’attività di depurazione. In caso di mancata aggregazione tra tali soggetti in una società unica di ambito, le relative gestioni cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2011, senza necessità di apposita deliberazione. In tale ipotesi, l’Autorità affida, entro i sei mesi successivi, la gestione delle reti e degli impianti con le modalità previste dalla normativa vigente, prevedendo il subentro dell’affidatario nei contratti di finanziamento stipulati dalle società di cui al presente comma e precedentemente autorizzati dall’Autorità .

     9. Fermi restando gli effetti degli affidamenti già deliberati dalle Autorità di ambito, l’obbligo di separazione di cui al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 26/2003 non si applica alle Autorità che, alla data del 10 luglio 2006, abbiano già approvato il Piano d’ambito e deliberato di procedere, anche successivamente, all’affidamento della gestione integrata ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del d.lgs. 267/2000. La presente disciplina si applica anche in caso di affidamento a favore di una pluralità di soggetti, purché tale scelta sia stata operata nel rispetto di quanto disposto dal regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, nonché determinazione dei criteri di riferimento ai fini dell’affidamento, da parte dell’Autorità d’ambito, del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, in attuazione dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).

     10. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti e degli impianti alle società di cui al comma 8.

     11. La realizzazione dei nuovi investimenti previsti dall’Autorità nel piano d’ambito è effettuata, esclusivamente, dalla società di cui all’articolo 49 della l.r. 26/2003, ovvero dalla società di cui al comma 8.

     12. Il regolamento di cui all’articolo 51, comma 3 bis, della l.r. 26/2003 è approvato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     13. Il conferimento di funzioni agli enti locali, effettuato ai sensi della presente legge, comprende anche l’organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale e in base a tempi, modalità e criteri da definire nel rispetto della leale collaborazione istituzionale.

 

Art. 6. (Norma di interpretazione autentica). [2]

     [1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), numero 1) della l.r. 26/2003 sono rilasciate indipendentemente dai piani provinciali di cui all’articolo 20 della citata legge regionale.]

 

Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. All’autorizzazione delle spese di cui all’articolo 4, comma 1, lettera s), di modifica dell’articolo 51 della l.r. 26/2003, si provvede con successiva legge.

     2. Alle spese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), di modifica dell’articolo 16 della l.r. 26/2003, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 6.3.3.2.142 «Rifiuti» del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e successivi.

     3. Alle spese di cui all’articolo 5, comma 13, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 6.3.1.2.147 «Reti e servizi di pubblica utilità» del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e successivi.

 

Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 21. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 9 della L.R. 29 gennaio 2009, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 12 luglio 2007, n. 12.