§ 4.4.258 - L.R. 27 dicembre 2010, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/12/2010
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 2, 13 bis, 44, 47, 48, 49, 50 e 51 della l.r. 26/2003)
Art. 2.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.258 - L.R. 27 dicembre 2010, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

(B.U. 28 dicembre 2010, n. 52 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 2, 13 bis, 44, 47, 48, 49, 50 e 51 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al quinto periodo del comma 1 dell'articolo 2 le parole 'e la società di cui all'articolo 49, comma 3, lettera a),' sono soppresse;

b) al comma 6 bis dell'articolo 2 prima delle parole 'Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza', sono aggiunte le seguenti parole 'Fatta eccezione per il servizio idrico integrato e';

c) al comma 1 dell'articolo 13 bis le parole ', anche riuniti in Autorità d'ambito,' sono soppresse;

d) la lettera h) ter del comma 1 dell'articolo 44 è abrogata;

e) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 47 le parole 'le Autorità d'ambito interessate' sono sostituite dalle parole 'gli enti responsabili interessati, di cui all'articolo 48, comma 1bis,';

f) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 47 le parole 'le Autorità interessate' sono sostituite dalle parole 'gli enti responsabili interessati, di cui all'articolo 48, comma 1bis,' e al secondo periodo le parole 'A tale scopo' sono sostituite dalle parole 'In tal caso,';

g) la rubrica dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

'Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito';

h) il comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

'1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano. Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorità di ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell'ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo';

i) dopo il comma 1 dell'articolo 48 sono inseriti i seguenti commi:

'1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente responsabile dell'ATO su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.

1.ter. Il Comune di Milano adegua l'esistente Azienda Speciale dell'Autorità d'ATO della città di Milano, che permane, alle norme di cui alla presente legge.';

j) l'alinea del comma 2 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

'L'ente responsabile dell'ATO esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, le seguenti funzioni e attività:';

k) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48 sono aggiunte, in fine, le parole 'inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato';

l) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 48 è abrogata;

m) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 48 le parole 'in conformità allo schema tipo regionale' sono soppresse e le parole 'l'Autorità' sono sostituite dalle parole 'l'ente responsabile dell'ATO';

n) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

'e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs.152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;';

o) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

'f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'ATO e la società patrimoniale di cui all'articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;';

p) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

'i) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;';

q) il comma 3 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

'3. Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza.Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere, l'ente responsabile dell'ATO procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4bis.';

r) il comma 4 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

'4. Prima dell'approvazione del piano d'ambito o dei relativi aggiornamenti, l'ente responsabile dell'ATO ne invia il testo alla Regione che, nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull'utilizzo delle risorse idriche, entro i successivi sessanta giorni invia osservazioni tese a garantire la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale e, in particolare, al piano di tutela delle acque e al piano di distretto di bacino.';

s) dopo il comma 4 dell'articolo 48 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Trascorsi sessanta giorni dall'invio alla Regione del testo di cui al comma 4, l'ente responsabile dell'ATO approva il piano d'ambito o i relativi aggiornamenti, motivando qualora intenda discostarsi dalle osservazioni regionali.';

t) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

'Art. 49

(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e secondo i criteri ivi contenuti, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni.

2. Gli enti locali possono costituire una società patrimoniale di ambito ai sensi dell' articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito.

3. Gli enti responsabili degli ATO stipulano accordi con le società di cui al comma 2, finalizzati a disciplinare i rispettivi ambiti di operatività e i rapporti giuridici di cui al comma 4.

4. In ogni caso la società patrimoniale pone a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali. L'ente responsabile dell'ATO può assegnare alla società il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse.

5. Nel caso di cui al comma 3, il servizio è affidato al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 23bis, commi 2 e 3, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008.

6. Al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

7. L'esito delle attività di cui al comma 6, riportato in apposito documento di sintesi, è pubblicato sull'albo pretorio elettronico dell'Ufficio d'ambito della provincia interessata, trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito internet della Regione. I contenuti del documento di sintesi sono propedeutici alla redazione del piano di ambito ed all'affidamento del servizio.

8. La Regione interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 172, comma 3, del d.lgs. 152/2006, nei confronti degli enti responsabili degli ATO che, alla data del 31 dicembre 2011, non abbiano affidato la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine, la Giunta regionale nomina commissario ad acta il presidente della provincia interessata o il sindaco di Milano, per l'ambito della città di Milano.

9. Nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigenti, dovranno essere inserite clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa.';

u) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 50 le parole 'i criteri di accesso agli incentivi e ai contributi' sono sostituite dalle parole 'i criteri di accesso agli eventuali incentivi e contributi';

v) le lettere a), b) e c) del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 50 sono abrogate;

w) il comma 3 dell'articolo 50 è abrogato;

x) al comma 3 bis dell'articolo 50 le parole ',d'intesa con le Autorità,' sono sostituite dalle parole ', d'intesa con gli enti responsabili degli ATO,';

y) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

'1. Gli enti responsabili degli ATO determinano i criteri di applicazione del sistema tariffario d'ambito, nel rispetto della normativa nazionale vigente, tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.';

z) il comma 2 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

'2. La tariffa è riscossa dal gestore unico di ambito e ripartita secondo quanto stabilito nel piano d' ambito, nel contratto di servizio e nelle eventuali convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del d.lgs. 152/2006.';

aa) al comma 3 dell'articolo 51 le parole ',d'intesa con le Autorità' sono sostituite dalle parole ', d'intesa con gli enti responsabili degli ATO';

bb) dopo l'articolo 51 è aggiunto il seguente:

'Art. 51 bis. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sugli esiti progressivamente ottenuti dalla riorganizzazione del servizio idrico integrato. A questo scopo, anche avvalendosi dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, presenta una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) come si è svolto il processo di costituzione degli uffici d'ambito nelle diverse realtà provinciali, con riferimento ai tempi, alle modalità e alle eventuali criticità incontrate;

b) quali sono state le scelte assunte in ciascun ATO nell'ambito delle funzioni previste all'articolo 48, con particolare riferimento all'approvazione dei piani d'ambito, alle decisioni organizzative e al modello di gestione adottati, alla determinazione della tariffa di base e finale per l'utente, e quali gli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza;

c) quale é lo stadio di integrazione dei servizi esistente al momento della costituzione degli uffici di ambito e quale quello successivamente raggiunto in termini di numero di gestori attivi e di gestione unificata dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

d) quanti e quali comuni hanno costituito le società patrimoniali previste al comma 2 dell'articolo 49, quali le competenze assegnate e quali le attività svolte;

e) quale è stato il grado di partecipazione degli enti locali alla Consulta dei Comuni e quale l'esito dei pareri espressi ai sensi del comma 3 dell'articolo 48;

f) in che misura gli investimenti programmati sulle infrastrutture del Servizio idrico integrato sono stati realizzati e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di riduzione delle perdite, di qualità dell'acqua;

g) quale è stata l'entità degli incentivi e contribuiti regionali erogati ai sensi dell'art. 50, con quali criteri sono stati assegnati, con quali risultati e a quali soggetti beneficiari.

2. Gli enti responsabili del sistema idrico integrato e i comuni forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.'.

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Nelle more della costituzione dell'Ufficio d'ambito, che deve avvenire improrogabilmente entro il 1 luglio 2011, le Province si avvalgono delle Autorità d'ambito tramite apposita convenzione.

2. I rapporti giuridici facenti capo alle Autorità d'ambito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), si intendono quelli già in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Dalla data di costituzione degli Uffici d'ambito, le province e il Comune di Milano trasferiscono definitivamente agli stessi tutti i rapporti di lavoro cui sono subentrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento contenuto nella l.r. 26/2003, nonché in altri atti normativi o amministrativi regionali:

 

a) all'Autorità d'ambito, di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 o all'articolo 48 della l.r. 26/2003, si intende fatto, in quanto compatibile, all'ente responsabile dell'ATO, di cui all'articolo 48, comma 1bis della l.r. 26/2003, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della presente legge;

b) all'affidamento della gestione di reti e impianti e dell'erogazione del servizio idrico integrato si intende fatto, in quanto compatibile, all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato.

5. L'articolo 5, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche') e l'articolo 9, comma 4, della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono abrogati.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.