§ 4.1.53 - L.R. 10 luglio 2002, n. 29.
Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:10/07/2002
Numero:29


Sommario
Art . 1. (Oggetto e finalità).
Art . 2. (Perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici).
Art . 3. (Progetti di intervento).
Art . 4. (Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado soggetti a denuncia di inizio attività).
Art . 5. (Disciplina della denuncia di inizio di attività).
Art . 6. (Contributo di concessione edilizia per interventi previsti negli ambiti di degrado dei centri storici).
Art . 7. (Interventi non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di degrado dei centri storici).
Art . 8. (Requisiti igienico-sanitari per gli interventi ed attività negli ambiti di degrado dei centri storici).
Art . 9. (Delega).
Art . 10. (Priorità nell’assegnazione degli alloggi oggetto di recupero).
Art . 11. (Rialloggiamento dei residenti).
Art . 12. (Interventi per il miglioramento del servizio idrico).
Art . 13. (Interventi per la raccolta dei rifiuti).
Art . 14. (Sicurezza nei centri storici).
Art . 15. (Attività artigianali e commerciali).
Art . 16. (Botteghe Storiche).
Art . 17. (Interventi ammissibili a finanziamento).
Art . 18. (Fondo di garanzia).
Art . 20. (Norma Finanziaria).
Art. 21 . (Applicabilità degli articoli 4 e 5 al di fuori degli ambiti di degrado ed ulteriori attività non soggette a controllo edilizio).
Art . 22. (Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi).
Art . 23. (Norme transitorie).
Art . 24. (Sostituzione di disposizioni statali).
Art . 25. (Dichiarazione d’urgenza).


§ 4.1.53 - L.R. 10 luglio 2002, n. 29. [1]

Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi.

(B.U. 24 luglio 2002, n. 11).

 

TITOLO I

TUTELA DEI CENTRI STORICI E MISURE DIRETTE

AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NEI CENTI STORICI URBANI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge definisce le misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici al fine di:

     a) eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale, sociale ed economico;

     b) contribuire alla migliore conservazione e alla tutela dei valori storico-culturali dei centri storici;

     c) coordinare la programmazione e l’attuazione degli interventi sotto i profili urbanistico-edilizio, ambientale, economico produttivo e di sostegno pubblico, tenendo altresì conto degli aspetti relativi alla sicurezza, all’igiene, alla mobilità ed al risparmio energetico;

     d) promuovere e favorire gli interventi e gli investimenti dei residenti e degli operatori al fine di addivenire ad una effettiva rivitalizzazione dei centri storici, anche attraverso modifiche delle destinazioni d’uso in atto mediante la previsione di:

     1) modalità per la semplificazione e lo snellimento delle procedure urbanistico-edilizie;

     2) modelli ottimali di intervento;

     e) promuovere interventi che adottino soluzioni progettuali ed impiantistiche volte al contenimento dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera e delle risorse idriche, nonché all’utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili.

     2. La presente legge definisce, altresì, idonei incentivi economici anche in relazione alla corrispondenza dei progetti agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico.

 

          Art. 2. (Perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici).

     1. Agli effetti della presente legge i Comuni provvedono a perimetrare, all’interno delle zone classificate come A ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), ovvero ad esse assimilabili dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti o adottati, quelle aree nelle quali siano riconoscibili situazioni di degrado sulla base dei seguenti criteri:

     a) condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici;

     b) improprio od inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico;

     c) deterioramento degli aspetti estetici, inserimento improprio di arredi e incuria delle parti comuni;

     d) carenza o insufficienza delle infrastrutture a rete o insufficienza o obsolescenza dei servizi comuni;

     e) perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell’organismo urbano, specie in relazione al trasferimento o cessazione delle attività economiche nonché alla sostituzione del tessuto sociale.

     2. La perimetrazione di cui al comma 1 può comprendere anche aree contigue o poste a corona degli ambiti di degrado, destinate o da destinare al soddisfacimento delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di standard con specifico riferimento alle infrastrutture di parcheggio, eventualmente suddivise per tipologie d’uso, il cui reperimento non sia possibile all’interno degli ambiti di degrado. Nella perimetrazione degli ambiti di degrado devono essere evidenziati i beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352), dandone la massima pubblicità.

     3. Il Comune può approvare la perimetrazione di cui al comma 1 anche a seguito di presentazione dei progetti di intervento previsti dall’articolo 3, eventualmente in variante alla perimetrazione già approvata.

 

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

 

          Art. 3. (Progetti di intervento).

     1. Al fine di conseguire l’attuazione in forma organica e complessiva di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti negli ambiti di degrado di cui all’articolo 2 commi 1 e 2, sono predisposti appositi progetti di intervento, riferiti anche a singoli immobili o ad organismi edilizi, da parte di soggetti privati o pubblici.

     2. Gli elaborati a corredo di tali progetti sono:

     a) in caso di intervento di livello edilizio, quelli richiesti dalla normativa localmente vigente a corredo della istanza del pertinente titolo edilizio;

     b) in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico, quelli individuati in apposita deliberazione della Giunta regionale.

     3. I progetti di intervento sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi o i progetti urbanistici operativi eventualmente prescritti dal vigente strumento urbanistico comunale e sono ad essi equiparati anche ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

     4. I soggetti privati, per presentare progetti di intervento, devono dimostrare di essere proprietari o di avere la disponibilità di almeno il 51 per cento del valore catastale dei rispettivi immobili e di aver provveduto ad effettuare formale invito ai restanti proprietari ad aderire all’iniziativa entro un termine all’uopo prefissato, non inferiore a quarantacinque giorni. Decorso tale termine il progetto può essere presentato al Comune per la sua approvazione.

     5. Il Comune può richiedere eventuali integrazioni dei progetti di intervento, necessarie a fini istruttori, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine non possono più essere richieste integrazioni.

     6. Il progetto è depositato per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune, previo avviso da affiggere all’albo pretorio e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Durante il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte dei proprietari di immobili compresi nel comparto e da parte di chiunque vi abbia interesse.

     7. Trascorso il periodo di deposito il Comune si pronuncia sul progetto di intervento:

     a) entro sessanta giorni in caso di intervento a livello edilizio con contestuale rilascio del pertinente titolo abilitativo;

     b) entro novanta giorni in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico.

     Il termine di cui alla lettera a) è elevato a novanta giorni nell’ipotesi in cui l’intervento edilizio richieda il rilascio di altri pareri, autorizzazioni od assensi facenti capo ad Amministrazioni diverse da quella comunale, da acquisirsi mediante Conferenza di servizi.

     8. Con l’approvazione comunale dei progetti di intervento il Comune dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza con riferimento ad immobili:

     a) destinati a pubblici servizi;

     b) sui quali insistano rovine, macerie, parti o porzioni inabitabili, oppure che presentino condizioni di degrado strutturale ed edilizio tali da rendere necessaria una operazione di integrale recupero;

     c) soggetti ad interventi di riqualificazione di livello urbanistico o comunque soggetti ai progetti di intervento presentati ai sensi del comma quattro.

     A tal fine i progetti di intervento stabiliscono i termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori entro il limite massimo di cinque anni.

     9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, i soggetti proponenti, ai fini della attuazione del progetto, possono conseguire, mediante espropriazione, la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti all’iniziativa. I proprietari degli immobili da espropriare o da occupare sono resi edotti dell’avvenuta presentazione dei progetti di intervento mediante apposita comunicazione effettuata a cura dei soggetti proponenti anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tramite avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione regionale. Tale comunicazione deve essere effettuata nei confronti del soggetto intestatario del bene sulla base delle risultanze dei pubblici registri immobiliari.

     10 Dell’avvenuta approvazione dei progetti di intervento è data notizia a cura del proponente mediante avviso:

     a) pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale;

     b) notificato ai proprietari degli immobili che possono essere sottoposti a procedimenti espropriativi o riduttivi del godimento della proprietà.

     11. Fatte salve le diverse procedure previste dalla vigente legislazione statale, i proprietari non aderenti possono evitare l’espropriazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell’approvazione del progetto, attraverso:

     a) accordo bonario con i soggetti proponenti, a mezzo compravendita, cessione della nuda proprietà o permuta;

     b) stipula di una convenzione con il Comune nell’ipotesi di proprietari residenti nell’unica casa di proprietà che abbiano i requisiti di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica in locazione permanente. Con la convenzione:

     1. la civica amministrazione assume l’onere di realizzare i lavori e sostiene i relativi costi anche progettuali;

     2. il proprietario garantisce il rimborso dei costi di cui al comma 1 anche attraverso iscrizione d’ipoteca sull’immobile, ovvero acconsente alla cessione al Comune in compravendita od in nuda proprietà dell’immobile stesso.

     12. I progetti di intervento, ove si pongano in variante, anche non di interesse locale, alla strumentazione urbanistica vigente o in corso di formazione, possono essere approvati mediante ricorso a Conferenza di servizi.

 

          Art. 4. (Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado soggetti a denuncia di inizio attività). [2]

     (Omissis)

 

          Art. 5. (Disciplina della denuncia di inizio di attività). [3]

     (Omissis)

 

          Art. 6. (Contributo di concessione edilizia per interventi previsti negli ambiti di degrado dei centri storici).

     1. La tabella di cui all’allegato B alla legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) è integrata con l’inserimento, sotto la rubrica “C - eventuali riduzioni”, di una voce “C5-recupero centri storici degradati” cui corrisponde una possibilità di riduzione a cura del Comune della tariffa di riferimento da 0 a 50 per cento.

     2. Il Comune stabilisce, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 25/1995, la percentuale di riduzione relativa alla voce “C5”, da applicarsi per gli interventi previsti negli ambiti di degrado.

 

          Art. 7. (Interventi non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di degrado dei centri storici). [4]

     (Omissis)

 

          Art. 8. (Requisiti igienico-sanitari per gli interventi ed attività negli ambiti di degrado dei centri storici).

     1. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado dei centri storici, il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell’organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e semprechè venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all’utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto [5].

     2. La disposizione di cui al comma 1 è applicabile anche nei casi di insediamento di nuove attività o di attività diverse da quelle preesistenti, fermo restando che in caso di trasferimento di attività già insediate negli ambiti di degrado dei centri storici o di subingressi nelle medesime attività, non sussiste obbligo di adeguamento dei locali alle disposizioni igienico-sanitarie.

 

          Art. 9. (Delega).

     1. La Regione ed i Comuni hanno la facoltà di delegare alle ARTE, di cui alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici), in tutto o in parte, le loro competenze attinenti alla fase di attuazione dei progetti di intervento di cui all’articolo 3.

 

CAPO III

GARANZIE A TUTELA DEI RESIDENTI

IN ALLOGGI OGGETTO DI RECUPERO

 

          Art. 10. (Priorità nell’assegnazione degli alloggi oggetto di recupero).

     1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di recupero ai sensi dell’articolo 3, sono assegnati prioritariamente ai precedenti occupanti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa assumendosi come limite di reddito quello previsto per la permanenza nell’assegnazione, indipendentemente dalla sua composizione.

     2. Qualora siano soddisfatte le esigenze alloggiative dei precedenti occupanti, gli alloggi che risultano ancora disponibili sono assegnati:

     a) nella misura del 10 per cento agli appartenenti alle Forze dell’Ordine;

     b) per la restante quota sulla base di priorità stabilite dai Comuni.

 

          Art. 11. (Rialloggiamento dei residenti).

     1. I soggetti attuatori, anche mediante appositi accordi con le ARTE, assicurano il rialloggiamento, anche temporaneo, dei residenti proprietari o legittimi locatari allontanati dalla propria abitazione. Qualora i residenti provvedano in modo autonomo alla propria sistemazione abitativa, i Comuni considerano prioritarie tali situazioni nella procedura di attribuzione dei contributi di cui al fondo per il sostegno alla locazione ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

     2. Il Comune, nell’esaminare i progetti di cui all’articolo 3, verifica che sia rispettata la condizione di cui al comma 1.

 

CAPO IV

MISURE CHE CONCORRONO

ALLA RIQUALIFICAZIONE

DEI CENTRI STORICI

 

          Art. 12. (Interventi per il miglioramento del servizio idrico).

     1. I Comuni individuano, anche mediante i propri concessionari di servizio, le azioni volte a migliorare il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti nei centri storici.

     2. In relazione al servizio idrico integrato i progetti di cui all’articolo 3, nel caso di interventi di restauro conservativo o di integrale recupero, devono comprendere l’eliminazione degli impianti distributivi a luce tarata o bocca tassata; in questo caso i proponenti hanno priorità nell’utilizzo dei finanziamenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 settembre 1991 n. 24 (misure urgenti per l’emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

 

          Art. 13. (Interventi per la raccolta dei rifiuti).

     1. I Comuni, anche mediante i propri concessionari di servizio, predispongono programmi ed iniziative mirate ad ottimizzare il sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle aree di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalità di raccolta differenziata anche con l’adozione di impianti che tengano conto del contesto di particolare pregio di tali zone e siano alternativi al posizionamento a vista di contenitori per la raccolta dei rifiuti.

 

          Art. 14. (Sicurezza nei centri storici).

     1. I Comuni adottano iniziative e misure volte ad elevare il grado di sicurezza e vivibilità dei centri storici ed a favorirne la crescita economica anche al fine di prevenire e combattere i fenomeni di delinquenza e criminalità.

     2. La Regione promuove l’adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi per il controllo delle zone pubbliche dei centri storici. Le relative spese rientrano fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge.

     3. La Regione promuove nei centri storici l’adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico la cui spesa rientra fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge.

 

          Art. 15. (Attività artigianali e commerciali).

     1. I Comuni favoriscono il mantenimento e l’insediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico - ricettive, commerciali la cui superficie di vendita non superi i limiti massimi stabiliti dalla Regione nel rispetto dei criteri di natura commerciale ed urbanistica previsti dalla programmazione regionale.

     2. A tal fine la Regione concede ai Comuni contributi da utilizzare per la realizzazione dei progetti di intervento, sia pubblici che privati, di cui all’articolo 3.

     3. La Regione concede altresì, a chi esercita le attività imprenditoriali di cui al comma 1, contributi in forma attualizzata per l’abbattimento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito, ai fini dell’acquisto dei locali in cui vengono esercitate le attività stesse, in misura non superiore al 50 cento.

     4. La Regione, sentita la Commissione competente, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 che non sono comunque cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali concesse per le stesse finalità. I contributi alle imprese di cui al comma 3 sono concessi nei limiti del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001.

     5. Sono esclusi dai benefici le attività di commercio all’ingrosso, le grandi e le medie strutture di vendita, come definite dalla vigente normativa in materia.

 

CAPO V

ALTRI INTERVENTI DI RECUPERO

NEI CENTRI URBANI

 

          Art. 16. (Botteghe Storiche). [6]

     (Omissis)

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

CAPO I

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 17. (Interventi ammissibili a finanziamento).

     1. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per l’accesso alle agevolazioni finanziarie regionali previste dalla presente normativa anche prevedendo forme di finanziamento delle convenzioni di cui all’articolo 3, comma 11, lettera b), nonché l’entità di risorse o le eventuali priorità di attribuzione per le disponibilità di cui all’articolo 20 relative al finanziamento degli interventi inclusi nei progetti di cui all’articolo 3.

 

          Art. 18. (Fondo di garanzia). [7]

     (Omissis)

 

CAPO II

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 19. (Destinazione delle economie dell’edilizia agevolata).

     1. Le economie annuali sui limiti di impegno dell’edilizia agevolata di cui alle leggi 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l’edilizia residenziale), 15 febbraio 1980 n. 25 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, concernente dilazione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l’edilizia), 25 marzo 1982 n. 94 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9 concernente norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), 5 aprile 1985 n. 118 (misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) e 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), come individuati dall’allegato 2 dell’intesa della Conferenza Stato- Regioni del 2/16 marzo 2000, sono destinate agli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia, inclusi quelli previsti dalla presente legge.

 

          Art. 20. (Norma Finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:

     a) utilizzo, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a euro 8.153.586,42, in termini di competenza, del capitolo 9530 “Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2001;

     b) prelevamento di quota pari a euro 70.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2002;

     c) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2002:

     - istituzione nell’Area 7 - Edilizia - dell’Unità Previsionale di Base - U.P.B. 7.209 “Recupero e riqualificazione centri storici” con lo stanziamento di euro 930.000,00 in termini di competenza;

     - aumento di euro 7.180.000,00, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell’U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati”;

     - aumento di euro 43.586,42, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell’U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”;

     - istituzione nell’Area 14 - Industria e piccola e media impresa - dell’Unità Previsionale di Base - U.P.B. 14.205 “Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali localizzate nei centri storici - contributi in conto interessi in forma attualizzata” con lo stanziamento di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa;

     - aumento di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto nell’U.P.B. 15.202 “Interventi per lo sviluppo del commercio”;

     d) gli stanziamenti di cui alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), per gli interventi in campo ambientale e di risparmio energetico.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

CAPO I

NORME DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

 

          Art. 21. (Applicabilità degli articoli 4 e 5 al di fuori degli ambiti di degrado ed ulteriori attività non soggette a controllo edilizio). [8]

     (Omissis)

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 22. (Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi).

     1. Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarità, carenze, omissioni o ritardi nell’applicazione delle disposizioni della presente legge al Difensore civico regionale, che può richiedere informazioni e notizie all’amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi.

     2. [9].

 

          Art. 23. (Norme transitorie).

     1. In sede di prima applicazione i Comuni provvedono ad approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la perimetrazione di cui all’articolo 2.

     2. La Giunta regionale definisce gli elaborati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. In attesa della emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, il progetto di intervento relativo a interventi di riqualificazione urbanistica è costituito dagli elaborati indicati dall’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi).

     3. I Comuni stabiliscono, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 25/1995, la percentuale di riduzione del contributo di concessione edilizia applicabile per gli interventi previsti negli ambiti di degrado entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     4. Fino all’assunzione della determinazione comunale di cui al comma 3 trova applicazione la percentuale massima di riduzione prevista nell’articolo 6, comma 1.

 

          Art. 24. (Sostituzione di disposizioni statali).

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sostituiscono le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 6 a 13 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e nell’articolo 4, commi da 7 a 15 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) e successive modifiche.

 

          Art. 25. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 29 novembre 2018 n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[5] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 2 della L.R. 12 marzo 2003, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 marzo 2008, n. 3.

[7] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

[8] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[9] Comma soppresso dall’art. 1 della L.R. 12 marzo 2003, n. 7.