§ 2.3.26 – L.R. 18 ottobre 1989, n. 21.
Interventi a favore degli anziani.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:18/10/1989
Numero:21


Sommario
Art. 1.      La Regione in armonia con i principi di cui all'art. 4 dello Statuto e in applicazione degli articoli 3 e 28 della Legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 nell'ambito di una politica intesa a [...]
Art. 2.      E' istituita la Consulta regionale per gli anziani, col ruolo di consulenza per gli organi della Regione nella materia relativa alla presente legge
Art. 3.      I programmi di interventi e la priorità dei servizi sociali che verranno erogati dai Comuni, dovranno essere motivati dalle risultanze di una indagine conoscitiva sullo stato degli anziani [...]
Art. 4.      I servizi a favore degli anziani possono essere di tipo «aperto» e di tipo «residenziale»
Art. 5.      L'assistenza domiciliare è un servizio sociale erogato dai Comuni, singolarmente od in forma associata, integrata dalle necessarie prestazioni sanitarie che dovranno essere assicurate dalle [...]
Art. 6.      Il centro sociale polivalente è una struttura a ricezione diurna, ubicata in zona urbana o residenziale, dotata di adeguate infrastrutture, collegata con i mezzi di trasporto pubblico, [...]
Art. 7.      L'assistenza economica consiste in particolari interventi finanziari aventi carattere di tempestività e temporaneità che permettono all'anziano di evitare il rischio dell'isolamento, continuando [...]
Art. 8.      I servizi per l'integrazione sociale dell'anziano comprendono
Art. 9.      I soggiorni climatici a fini terapeutici, programmati in media e bassa stagione, devono effettuarsi in strutture idonee quali stabilimenti termali, esercizi alberghieri, pensioni marine e [...]
Art. 10.      Le case protette sono strutture riservate agli anziani non autosufficienti. Esse rientrano nella competenza delle UU.SS.LL
Art. 11.      Le case albergo sono strutture riservate agli anziani autosufficienti articolate in un complesso di stanze per singoli o coppie di anziani con una ricettività massima di 80 posti letto. Esse [...]
Art. 12.      Le comunità alloggio sono strutture protette a carattere familiare, capaci di accogliere da 6 a 8 persone anziane autosufficienti
Art. 13. 
Art. 14.      Gli anziani ammessi ai programmi predisposti dagli Enti locali per la erogazione dei servizi disciplinati con la presente legge sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi nella [...]
Art. 15.      Il secondo comma dell'art. 18 della Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 9, «Disciplina e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto di competenza regionale», è abrogato e sostituito dal [...]
Art. 16.      La Regione, direttamente o tramite gli Enti locali, con le modalità previste dalla Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 organizza corsi di formazione professionale per operatori sociali, [...]
Art. 17.      La Giunta regionale, per agevolare l'attuazione di interventi che risultino prioritari dall'indagine aggiornata, notificata dai Comuni a norma del precedente art. 3, è autorizzata ad erogare [...]
Art. 18.      I Comuni faranno fronte con propri fondi di bilancio alle spese occorrenti per
Art. 19.      I Comuni, loro associazioni, per accedere ai contributi di cui al punto 1) del precedente art. 17, devono entro il 28 febbraio di ogni anno far pervenire al Presidente della Giunta regionale [...]
Art. 20.      I Comuni, loro associazioni, per accedere ai contributi di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente art. 17, devono entro il 28 febbraio di ogni anno far pervenire al Presidente della Giunta [...]
Art. 21.      Ai sensi di quanto disciplinato con la Legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 art. 3 - 2° comma - lettera b) ed art. 28 punto 9) lettera e), gli interventi di natura sanitaria, che si rendono [...]
Art. 22.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge per il 1989 si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai Capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989
Art. 23.      Le programmazioni e gli interventi di cui alla presente Legge saranno contenuti nei limiti delle previsioni annuali del bilancio della Regione Campania
Art. 24.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.3.26 – L.R. 18 ottobre 1989, n. 21. [1]

Interventi a favore degli anziani.

 

Art. 1.

     La Regione in armonia con i principi di cui all'art. 4 dello Statuto e in applicazione degli articoli 3 e 28 della Legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 nell'ambito di una politica intesa a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, di quei cittadini cioè che abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia.

     Soggetti attuatori di tali servizi sono gli Enti Locali e le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.

     I servizi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla tutela dell'anziano ed a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio derivanti da insufficienti risorse economiche, dalla condizione di demotivazione conseguente allo stato di quiescenza, specie in presenza di carenza di vincoli familiari. Tali servizi non devono configurarsi in fatti puramente assistenziali, e devono favorire, laddove possibile, il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.

     A tal fine tutte le Amministrazioni Pubbliche, Enti o Aziende, che erogano servizi pubblici devono adeguare, laddove è possibile, modalità di erogazione, politica tariffaria e forme di agevolazioni.

 

     Art. 2.

     E' istituita la Consulta regionale per gli anziani, col ruolo di consulenza per gli organi della Regione nella materia relativa alla presente legge.

     Compiti della Consulta sono:

     a) promuovere indagini conoscitive, studi ed approfondimenti su singole tematiche;

     b) elaborare linee programmatiche e fornire indicazioni per lo sviluppo dei servizi sociali in favore degli anziani;

     c) curare una pubblicazione per diffondere tra i Comuni le esperienze più significative acquisite in Campania, nelle altre Regioni italiane o all'estero in materia di assistenza agli anziani;

     d) promuovere un servizio ispettivo sullo stato e sul funzionamento delle strutture residenziali pubbliche e private operanti sul territorio regionale: per far ciò si avvale dell'attività di un organismo permanente all'uopo nominato, in cui trovino posto rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore, nonché rappresentanti del Tribunale per i diritti dell'ammalato; sulla scorta dei dati forniti da tale organismo, la Consulta invia annualmente una relazione alla competente Commissione consiliare;

     e) istituire, presso la propria sede, un servizio telefonico attraverso il quale i destinatari dei servizi istituiti con la presente legge, nonché i loro familiari o qualunque altro soggetto abbia rapporti con essi, possano comunicare, in ordine a problematiche emergenti dalle situazioni contingenti;

     f) promuovere, allo scopo di acquisire utili conoscenze ed esperienze nel settore, scambi interregionali ed internazionali, questi ultimi in rispetto all'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.C.M. dell'11 marzo 1980.

     La Consulta rimane in carica per tutto il periodo della corrispondente legislatura regionale. In ogni momento può essere revocato il mandato dei singoli membri e sostituiti da altri.

     La Consulta regionale per gli anziani è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale, o da suo delegato, ed è composta:

     - dall'Assessore regionale ai Servizi sociali o da un funzionario all'uopo delegato;

     - dall'Assessore regionale alla Sanità o da un funzionario all'uopo delegato;

     - dall'Assessore regionale alla Cultura o da un funzionario all'uopo delegato;

     - dall'Assessore regionale al Turismo o da un funzionario all'uopo delegato;

     - dall'Assessore regionale ai Trasporti o da un funzionario all'uopo delegato;

     - dall'Assessore regionale alla Formazione Professionale o da un funzionario all'uopo delegato;

     - da un rappresentante dell'ANCI;

     - da un sociologo e da un geriatra, docenti universitari, designati dal Rettore dell'Università di Napoli su richiesta dell'Assessore ai servizi sociali; da due esperti in materia designati dall'Assessore ai Servizi Sociali;

     - da quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati, più rappresentative in campo nazionale;

     - dal Coordinatore del Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale o suo delegato.

     Le designazioni dovranno pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di approvazione della presente legge.

     Assolve le funzioni di segretario un funzionario del Servizio regionale di Assistenza Sociale.

     La Consulta dovrà essere convocata almeno ogni due mesi.

     La Consulta regionale, inoltre, entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, è tenuta ad elaborare la Carta dei diritti degli anziani che sarà la base delle iniziative che la Regione e gli Enti territoriali assumeranno nella materia.

     Presso ogni Comune è istituita la Consulta comunale per gli anziani. Essa è presieduta dall'Assessore comunale ai Servizi sociali ed è composta dal Presidente della U.S.L. competente territorialmente o da un suo delegato, da quattro rappresentanti delle OO.SS. dei pensionati più rappresentative in campo nazionale, da tre consiglieri comunali, di cui almeno uno della minoranza, da un assistente sociale e da un geriatra nominati dal Sindaco.

     La Consulta comunale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Consulta regionale ha il compito:

     a) di istruire le linee programmatiche del Piano comunale;

     b) di dare pareri consultivi obbligatori entro 15 giorni dalla convocazione del Sindaco sui piani di intervento predisposti dal Comune e ciò sia nella fase di elaborazione dei programmi sia in quella di esame dei risultati ottenuti. Trascorsi 15 giorni, in mancanza di parere della Consulta comunale lo stesso si ritiene per dato;

     c) di vigilare sull'attuazione del piano stesso;

     d) di visitare le strutture residenziali pubbliche e private operanti sul proprio territorio e fornire al Comune competente relazioni e proposte sullo stato e sul funzionamento delle stesse.

 

     Art. 3.

     I programmi di interventi e la priorità dei servizi sociali che verranno erogati dai Comuni, dovranno essere motivati dalle risultanze di una indagine conoscitiva sullo stato degli anziani assistibili residenti, sulle condizioni ambientali ed economiche, sulle strutture pubbliche e private esistenti o in corso di realizzazione e sulle esigenze dell'utenza.

     Tali indagini dovranno essere svolte da operatori professionalmente idonei, da reperirsi preferibilmente tra il personale comunale destinato agli uffici per i servizi sociali e per quanto riguarda l'aspetto sanitario, utilizzando le strutture delle competenti UU.SS.LL.

     I risultati delle ricerche, periodicamente aggiornati, dovranno essere comunicati al Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale e alla Consulta regionale per gli Anziani.

     I risultati della predetta indagine, per quanto attiene lo stato di salute degli anziani in stato di non autosufficienza temporaneo o non, debbono essere comunicati al servizio socio-sanitario geriatrico della U.S.L. per quanto di propria competenza.

     Qualora i Comuni, per carenza di idoneo personale proprio, si trovino nella impossibilità di effettuare l'indagine conoscitiva suddetta, potranno convenzionarsi con associazioni di volontariato od altri enti senza finalità di lucro, quali fondazioni, cooperative di servizi o associazioni di tipo diverso che tra gli scopi sociali contemplino anche attività di studi e ricerche.

 

     Art. 4.

     I servizi a favore degli anziani possono essere di tipo «aperto» e di tipo «residenziale».

     I servizi «aperti» sono:

     a) assistenza domiciliare

     b) centro sociale polivalente;

     c) assistenza economica;

     d) soggiorno climatico a fini terapeutici;

     e) integrazione sociale.

     I servizi «residenziali» sono:

     a) casa protetta;

     b) casa albergo;

     c) comunità alloggio.

 

     Art. 5.

     L'assistenza domiciliare è un servizio sociale erogato dai Comuni, singolarmente od in forma associata, integrata dalle necessarie prestazioni sanitarie che dovranno essere assicurate dalle Unità Sanitarie Locali competenti con l'impiego e la disponibilità del personale dipendente.

     Essa viene prestata al domicilio degli anziani in condizione di non autosufficienza fisica tale da non richiedere il ricovero.

     L'ammissione al servizio e la sua durata vengono determinate in base ai risultati emersi dall'indagine conoscitiva di cui all'art. 3 della presente legge.

     Il servizio va prestato principalmente a favore di coloro che vivono soli, ma può essere prestato anche a chi vive in famiglia non in grado di assicurare pienamente e con continuità il compito assistenziale.

     Il servizio, in relazione alle condizioni socio-economiche dell'anziano, può essere gratuito o con la compartecipazione dello stesso o dei familiari obbligati dalle leggi vigenti.

     L'assistenza domiciliare si attua mediante le seguenti prestazioni:

     a) segretariato sociale;

     b) svolgimento di pratiche amministrative;

     c) organizzazione di visite e di incontri di amici e parenti presso le dimore degli anziani disabili;

     d) accompagnamento dell'anziano presso uffici o presso parenti ed amici, ove possibile;

     e) pulizia della casa;

     f) rifacimento letto e riordino di indumenti e biancheria;

     g) aiuto nella pulizia della persona;

     h) cambio biancheria, lavatura, rammendo e stiratura;

     i) aiuto nella preparazione dei pasti;

     l) assistenza in natura mediante fornitura di generi alimentari, indumenti e biancheria;

     m) assistenza medica ed infermieristica a domicilio, ove non necessiti il ricovero ospedaliero.

     Il servizio di assistenza domiciliare viene espletato dalle seguenti figure professionali nella misura e modalità programmate dal Comune in rapporto alle esigenze ed al numero degli utenti:

     a) geriatri, infermieri e terapisti della riabilitazione per gli interventi sanitari;

     b) sociologi e assistenti sociali per le attività socio-assistenziali;

     c) impiegati amministrativi per il disbrigo di pratiche;

     d) assistenti domestici per il disbrigo di tutto quanto necessario presso la casa dell'assistito.

     Le figure professionali di cui al punto a) sono messe a disposizione dalle UU.SS.LL. che le reperirà:

     1) nei presidi ospedalieri, laddove esistono reparti di geriatria e di medicina generale, attraverso l'attivazione del regime di incentivazione previsto dal vigente contratto di lavoro;

     2) mediante convenzionamento;

     3) presso i servizi di assistenza agli anziani se già attivati.

     Le figure professionali di cui al punto b) possono essere reperite:

     1) presso le Unità Sanitarie Locali;

     2) presso i Comuni, se presenti nelle piante organiche;

     3) mediante convenzionamento.

     Le figure professionali di cui al punto c) possono essere reperite tra il personale amministrativo dei Comuni.

     Per quanto attiene alle figure professionali di cui al punto d), i Comuni possono avvalersi, della collaborazione delle associazioni di volontariato, se offerta, od, in mancanza, convenzionarsi con enti senza finalità di lucro, quali fondazioni, cooperative di servizi, associazioni di tipo diverso.

     Il Consiglio regionale della Campania, con apposita legge, da approvare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente, al fine di integrare il servizio di assistenza domiciliare istituirà il servizio di Telesoccorso-Telecontrollo.

 

     Art. 6.

     Il centro sociale polivalente è una struttura a ricezione diurna, ubicata in zona urbana o residenziale, dotata di adeguate infrastrutture, collegata con i mezzi di trasporto pubblico, articolata in più locali aventi caratteristiche di flessibilità e pluriuso, finalizzata all'erogazione di specifici servizi in favore degli anziani.

     Tali servizi si configurano essenzialmente in:

     - attività culturali e del tempo libero: sale di lettura, sale TV, sale giochi, cineforum, teatro;

     - attività integrativa: pasti completi, servizio di lavanderia e di igiene della persona;

     - attività di coordinamento, propulsione e sostegno per gli interventi domiciliari su tutto il territorio;

     - attività di assistenza ambulatoriale geriatrica quale, ad esempio, la terapia per il recupero fisico dell'anziano;

     Di norma le modalità di funzionamento e di gestione dei centri sono determinate ed autogestite dagli stessi utenti, con forme e modi deliberati dal Consiglio comunale, sentita la Consulta Comunale. I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a fornire i necessari contributi per il funzionamento.

     Qualora vengano a mancare, per espressa volontà degli utenti, le condizioni di autogestione, i Comuni provvederanno ad una gestione diretta. Quando tutto ciò non sarà possibile, i Comuni, singolarmente od in forma associata, mediante convenzione possono affidare la gestione dei centri sociali polivalenti alle associazioni di volontariato, ad altri enti senza finalità di lucro, quali fondazioni, cooperative di servizi, associazioni di tipo diverso.

 

     Art. 7.

     L'assistenza economica consiste in particolari interventi finanziari aventi carattere di tempestività e temporaneità che permettono all'anziano di evitare il rischio dell'isolamento, continuando a vivere nel proprio ambiente familiare e comunitario.

     Tali interventi potranno riflettere la concessione:

     - di contributi sulla spesa documentata e necessaria per I'esecuzione di piccoli lavori all'alloggio occupato dall'anziano, quali manutenzione straordinaria dei servizi igienici, installazione impianto di riscaldamento, gas, elettrificazione, telefono e relative manutenzioni o revisioni;

     - di contributi sul maggiore onere derivante dall'adeguamento del canone di locazione dell'alloggio condotto in fitto dall'anziano;

     - di contributi a fronte di maggiori oneri condominiali derivanti da lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato in cui è compreso l'alloggio di proprietà dell'anziano o da questi condotto in fitto.

     Per quanto riguarda la misura del contributo, i Comuni dovranno attenersi alla normativa fissata con il successivo articolo 14.

 

     Art. 8.

     I servizi per l'integrazione sociale dell'anziano comprendono:

     - la sorveglianza presso le scuole;

     - la sorveglianza e la piccola manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad edifici pubblici;

     - l'utilizzazione del verde pubblico per attività autogestite dagli anziani;

     - l'utilizzazione di aree agricole per attività autogestite dagli anziani;

     - la vigilanza e l'ausilio nelle biblioteche comunali, nei musei od in altri edifici di interesse artistico-culturale, nelle mostre e negli stadi;

     - attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studio organizzati dalle Università della terza età nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali;

     - l'impiego di anziani esperti artigiani mediante la realizzazione di laboratori per la rivalutazione delle arti e dei mestieri in via di estinzione.

     Gli enti locali, per l'attuazione dei servizi di cui innanzi, potranno, anche avvalersi, se offerta, della collaborazione part-time di anziani che si trovino in stato psico-fisico tale da essere ancora utili a se stessi ed alla società. In tale ipotesi, gli Enti locali hanno l'obbligo di provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa con una compagnia di primaria importanza nazionale.

 

     Art. 9.

     I soggiorni climatici a fini terapeutici, programmati in media e bassa stagione, devono effettuarsi in strutture idonee quali stabilimenti termali, esercizi alberghieri, pensioni marine e montane, villaggi turistici.

     I soggiorni per le cure termali dovranno avere una durata minima di quindici giorni.

     I soggiorni climatici a fini terapeutici, oltre ad assolvere la funzione di mantenimento e miglioramento dello stato di salute di taluni anziani, devono essere occasione di svago e vacanza anche per favorire nuove conoscenze e rapporti sociali tra gli anziani.

     La partecipazione degli anziani ai soggiorni climatici deve essere autorizzata dal medico di base.

 

     Art. 10.

     Le case protette sono strutture riservate agli anziani non autosufficienti. Esse rientrano nella competenza delle UU.SS.LL.

     Relativamente agli standards tecnici, si rinvia al contenuto della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20 punto f), nonché al regolamento che dovrà essere emanato a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 11.

     Le case albergo sono strutture riservate agli anziani autosufficienti articolate in un complesso di stanze per singoli o coppie di anziani con una ricettività massima di 80 posti letto. Esse devono essere dotate di servizi adeguati al numero di posti letto disponibili e dovranno disporre di idonei ambienti comunitari.

 

     Art. 12.

     Le comunità alloggio sono strutture protette a carattere familiare, capaci di accogliere da 6 a 8 persone anziane autosufficienti.

     La comunità alloggio strutturalmente si caratterizza come un appartamento ricompreso in un normale condominio o come un alloggio costituito da un unico ed autonomo corpo di fabbrica.

     Esse gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria e devono essere costantemente collegate con i servizi territoriali di base, avvalendosi, ove necessario, degli operatori sociali del servizio di assistenza domiciliare.

 

     Art. 13. [2]

     1. Presso il Servizio Assistenza Sociale della Giunta Regionale della Campania è istituito l'Albo Regionale delle strutture residenziali per gli anziani pubbliche e private operanti sul territorio di competenza regionale.

     2. L'Albo si articola in due sezioni delle quali una riservata alle strutture pubbliche e l'altra a quelle private.

     3. Nell'ambito di ciascuna sezione le strutture saranno classificate per tipologia e cioè: case protette, case albergo, case di riposo, comunità alloggio, centri sociali polivalenti.

     4. I soggetti pubblici o privati titolari di strutture residenziali per anziani, funzionanti o in corso di realizzazione, sono tenuti a far pervenire per il tramite del Comune in cui ha sede la struttura, all'Assessore Regionale ai Servizi Sociali apposita istanza intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo.

     5. Per documentare il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, i soggetti interessati devono allegare all'istanza gli atti appresso specificati, in originale o copia autentica:

     1) la legale rappresentanza - statuto e/o atto costitutivo - e/o documentazione equipollente;

     2) certificazione antimafia prevista dalle vigenti leggi;

     3) progetto esecutivo;

     4) concessione edilizia e/o concessione in sanatoria;

     5) certificato di abitabilità per la specifica destinazione della struttura - e/o certificazioni equipollenti;

     6) certificato di idoneità igienico-sanitaria e relativa autorizzazione sanitaria;

     7) certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio;

     8) adeguamento barriere architettoniche;

     9) la corrispondenza ai seguenti parametri di funzionalità:

     a) assistenza alberghiera completa;

     b) assistenza tutelare diurna e notturna con rapporto minimo di un addetto all'assistenza di base ogni quattro anziani non autosufficienti;

     c) assistenza sanitaria di base, comprensiva di prestazioni mediche generiche e infermieristiche, assicurata ventiquattro ore su ventiquattro;

     d) attività di mobilizzazione;

     10) regolamento interno della struttura;

     11) tabella dietetica vistata dalla U.S.L. competente per territorio;

     12) situazione del personale che a qualsiasi titolo presta la propria opera nella struttura; relativa dichiarazione attestante il rispetto delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui trattasi di prestazioni volontarie, nonché relativa dichiarazione attestante l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

     6. Entro centoventi giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza, completa di tutta la documentazione di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto, su proposta dell'Assessorato ai Servizi Sociali, dispone l'iscrizione della struttura nella competente sezione dell'Albo delle strutture residenziali per anziani.

     7. Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, qualora venga a cessare anche uno soltanto dei requisiti che hanno permesso l'iscrizione all'Albo e nei casi di violazione delle norme previste dalla presente legge, dispone la cancellazione dall'Albo della struttura inadempiente con conseguente stato di illegittimità, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e l'assegnazione di un termine non superiore a sei mesi per ripristinare lo status quo ante in base al quale era stata concessa l'iscrizione.

     8. La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare norme relative agli standards per i Servizi previsti dalla presente legge.

     9. Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo, è data facoltà di ricorso.

     10. Le UU.SS.LL. individuano le case protette o le aree protette o i posti residenziali protetti considerando prioritariamente le strutture residenziali gestite da Enti Pubblici.

     11. Qualora il fabbisogno di posti residenziali non possa essere soddisfatto dalle strutture di cui al comma precedente, le UU.SS.LL. possono individuare strutture gestite da soggetti privati operanti nel proprio ambito territoriale e funzionanti secondo i principi richiamati dalla presente legge, con le quali si dovranno stipulare convenzioni in conformità a schemi tipo approvati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

     12. In riferimento agli ambiti territoriali sprovvisti o carenti di strutture residenziali si possono individuare, in via transitoria, case protette al di fuori del territorio degli stessi ambiti.

     13. L'onere economico derivante dagli interventi di cui al precedente capoverso, rimane comunque a carico della U.S.L. nel cui ambito territoriale è residente l'assistito.

     14. La Regione Campania fissa un indice per posti residenziali in case protette pari al 3,5% della popolazione ultrasessantenne residente negli ambiti territoriali di ciascuna U.S.L.

 

     Art. 14.

     Gli anziani ammessi ai programmi predisposti dagli Enti locali per la erogazione dei servizi disciplinati con la presente legge sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi nella misura che ogni Comune stabilirà in relazione al reddito posseduto dal singolo beneficiario.

     Per gli anziani il cui reddito personale non supera valori minimi delle pensioni INPS integrate al minimo, comprese quelle con base 781 contributi ed oltre di cui all'art. 14 quater della Legge nazionale 29 febbraio 1980, n. 33, e art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, comprensivi per tutti della maggiorazione sociale di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e della maggiorazione per gli ex combattenti di cui all'art. 6 della legge n. 140/85, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e dell'eventuale aumento degli stessi stabilito da leggi successive e che non godano di altri redditi, i servizi vanno prestati gratuitamente.

     La casa di proprietà o in usufrutto abitata dall'anziano nelle condizioni previste dal precedente comma non va computata ai fini della formazione del reddito.

     La certificazione di reddito posseduto è sostituita con dichiarazione di responsabilità.

 

     Art. 15.

     Il secondo comma dell'art. 18 della Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 9, «Disciplina e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto di competenza regionale», è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     La Regione, direttamente o tramite gli Enti locali, con le modalità previste dalla Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 organizza corsi di formazione professionale per operatori sociali, avvalendosi per le attività corsuali di docenti reperibili tra il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla Legge regionale 9 luglio 1984, n. 32. Nell'ipotesi che non tutti i docenti siano individuabili nell'ambito del citato ruolo speciale, la Giunta regionale potrà autorizzare la stipula di apposite convenzioni con le Università statali o con altre strutture pubbliche specializzate.

     Gli Enti locali possono promuovere e realizzare iniziative indirizzate all'aggiornamento professionale del personale già impegnato nei servizi di cui alla presente legge. A tal fine, gli Enti locali, anche avvalendosi della collaborazione dei centri dei servizi sociali della Regione Campania, potranno convenzionarsi con enti od istituti pubblici specializzati nel settore.

 

     Art. 17.

     La Giunta regionale, per agevolare l'attuazione di interventi che risultino prioritari dall'indagine aggiornata, notificata dai Comuni a norma del precedente art. 3, è autorizzata ad erogare annualmente ai Comuni, alle loro associazioni contributi:

     1) nelle spese occorrenti per i seguenti servizi permanenti [3]:

     a) l'istituzione, il potenziamento ed il funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;

     b) il fitto locali, loro manutenzione ed onere accessorio, acquisto arredamenti ed attrezzature, attività di mensa, sussidi e materiali necessari per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri sociali polivalenti;

     c) il funzionamento dei Centri sociali polivalenti (se presenti in strutture residenziali per anziani), nonché delle strutture residenziali di cui all'art. 4;

     d) l'affitto di appartamenti da destinare a comunità alloggio per gli anziani;

     2) ventennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per la costruzione di comunità alloggio, case albergo per anziani e centri sociali polivalenti [4];

     3) decennali in annualità costanti sulla spesa preventiva per i lavori di riconversione, ristrutturazione, completamento, adattamento di immobili di cui i Comuni abbiano la piena disponibilità e che intendano destinare a centri sociali polivalenti, a comunità alloggio, a case albergo [5];

     4) «una tantum» in conto capitale sulla spesa preventiva per l'acquisto arredamenti ed attrezzature occorrenti per il funzionamento delle strutture residenziali per gli anziani.

     In sede di elaborazione del piano per gli interventi di cui ai precedenti punti 2) e 3) il piano di riparto privilegerà i Comprensori carenti di strutture ed il completamento di strutture non ultimate.

     Nell'assegnazione dei contributi previsti dal precedente punto 3) sarà data precedenza ai programmi di completamento di strutture che risultano già parzialmente finanziate con precedenti interventi regionali, statali o comunque pubblici.

     L'assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) del punto 1) è concessa ai Comuni superiori a 20.000 abitanti, alle associazioni di Comuni che complessivamente superano i 20.000 abitanti, ai Comuni inferiori ai 20.000 abitanti che dimostrino di aver il servizio di assistenza domiciliare la cui realizzazione sia comprovata da adeguata documentazione.

 

     Art. 18.

     I Comuni faranno fronte con propri fondi di bilancio alle spese occorrenti per:

     a) interventi di assistenza economica;

     b) la programmazione di soggiorni climatici a fini terapeutici;

     c) l'attività part-time degli anziani che collaborino

all'effettuazione dei servizi richiamati nel precedente art. 8;

     d) il convenzionamento con Università popolari per la terza età, enti ed associazioni in ordine al documentato rimborso di quote, di partecipazione a corsi, seminari culturali e convegni;

     e) il convenzionamento con sale cinematografiche e teatri;

     f) l'istituzione di laboratori, anche sotto forma di cooperative di anziani e giovani, per la rivalutazione di arti e mestieri.

 

     Art. 19.

     I Comuni, loro associazioni, per accedere ai contributi di cui al punto 1) del precedente art. 17, devono entro il 28 febbraio di ogni anno far pervenire al Presidente della Giunta regionale della Campania apposita istanza corredata:

     - di deliberazione consiliare, e previo parere della locale Consulta, con la quale l'Amministrazione comunale, assumendone l'onere finanziario, disponga uno specifico piano di interventi e secondo quanto previsto dai precedenti artt. 4 - 17 e 18;

     - della relazione conclusiva in ordine ai risultati dell'indagine conoscitiva di cui all'art. 3 della presente legge.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base del parere consultivo obbligatorio della Consulta regionale Anziani, entro il 31 maggio di ogni anno, approva il piano di riparto del fondo disponibile per gli interventi di cui al punto 1) del precedente art. 17 in base ai seguenti criteri:

     - numero anziani assistiti;

     - effettivo periodo di funzionamento del servizio.

     Gli Enti locali beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono tenuti alla rendicontazione degli stessi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'effettiva erogazione da parte della Regione.

     I Comuni, loro associazioni, sono tenuti alla restituzione dei contributi loro assegnati qualora non dimostrino di avere effettuato nell'esercizio competente i servizi programmati.

     Per l'anno 1989 le istanze dei Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, dovranno pervenire al Presidente della Giunta regionale della Campania entro e non oltre il 31 dicembre 1989 ed il relativo piano di riparto dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 1990.

 

     Art. 20.

     I Comuni, loro associazioni, per accedere ai contributi di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente art. 17, devono entro il 28 febbraio di ogni anno far pervenire al Presidente della Giunta regionale della Campania apposita istanza corredata:

     a) di deliberazione consiliare sulla base del parere consultivo obbligatorio della locale Consulta, dalla quale si rilevi esaurientemente il tipo di intervento che l'amministrazione intende promuovere a nel contempo si evinca:

     - la proprietà, o la piena disponibilità per effetto di operazioni di esproprio, di atti preliminari d'acquisto, di convenzioni od altri titoli validi, del suolo sul quale si vuole costruire l'immobile o dell'immobile che si vuole destinare alla struttura prescelta;

     - l'impegno dell'amministrazione a mantenere il vincolo di destinazione;

     - l'impegno dell'amministrazione ad assumere a proprio carico gli importi differenziati tra l'ammontare del contributo concesso ed il costo globale dell'intervento programmato, nonché l'impegno ad assumere gli oneri per la gestione;

     b) del progetto di massima e del preventivo sommario con dettagli in ordine ai costi di costruzione, oneri tecnici, spese per collaudi, carico IVA;

     c) di preventivi analitici riflettenti l'acquisto di arredamenti o di attrezzature per le operazioni collegate ai contributi pluriennali, i Comuni ai fini procedurali devono attenersi alla normativa di cui alla L.R. 31-10-1978, n. 51.

     Gli Enti locali beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono tenuti alla rendicontazione degli stessi ed a tal fine devono attenersi a quanto previsto dall'art. 14 della citata Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, anche avvalendosi della collaborazione amministrativa di funzionari del Servizio Assistenza Sociale, che abbiano particolari comprovate esperienze nel settore.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno approva il piano di riparto dei contributi di cui ai punti 2), 3), e 4) del precedente art. 17.

     Per l'anno 1989 le istanze dei Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, dovranno pervenire al Presidente della Giunta Regionale della Campania entro e non oltre il 31 dicembre 1989 ed il relativo piano di riparto dovrà essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo 1990.

 

     Art. 21.

     Ai sensi di quanto disciplinato con la Legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 art. 3 - 2° comma - lettera b) ed art. 28 punto 9) lettera e), gli interventi di natura sanitaria, che si rendono necessari per l'attuazione della presente legge, sono forniti dalle UU.SS.LL. con onere a carico del fondo sanitario regionale.

 

     Art. 22.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge per il 1989 si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai Capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989;

     - Cap. 1950, la cui denominazione è così modificata: Contributi ai Comuni, loro associazioni quale concorso nelle spese per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 17» con la dotazione di lire 5 miliardi, mediante prelievo della occorrente somma dallo stanziamento di cui Capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     - Cap. 1951, la cui denominazione è cosi modificata: «Contributi ai Comuni, loro associazioni, in annualità costanti per interventi di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 17» «per memoria».

     - Cap. 1952, di nuova istituzione, con la denominazione: «Contributi "una tantum" in conto capitale ai Comuni, loro associazioni, quale concorso nelle spese per gli interventi di cui al punto 4) dell'art. 17» «per memoria»;

     - Cap. 1954, la cui denominazione è così modificata: «Spese per l'attività della Consulta regionale degli Anziani prevista dall'art. 2» «per memoria»;

     - Cap. 1955, la cui denominazione è così modificata: «Spese per l'attività di qualificazione professionale ed aggiornamento di cui all'art. 16» «per memoria».

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quota parte del «Fondo per le funzioni amministrative concernenti le attività che attengono alla materia beneficienza pubblica nel quadro della sicurezza sociale ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977» istituito con la Legge regionale 6 maggio 1985, n. 47.

 

     Art. 23.

     Le programmazioni e gli interventi di cui alla presente Legge saranno contenuti nei limiti delle previsioni annuali del bilancio della Regione Campania.

 

     Art. 24.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 60 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11. Per una proroga del termine di cui alla presente legge vedi l’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 1991, n. 17.

[3] Per una proroga del termine di cui al presente punto, vedi l'art. 12 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5 e l’art. 24 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[4] Per una proroga del termine di cui al presente punto, vedi l'art. 12 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5 e l’art. 24 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[5] Per una proroga del termine di cui al presente punto, vedi l'art. 12 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5 e l’art. 24 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.