§ 2.3.20 - LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, N. 47.
Riordino delle materie trasferite ai sensi della legge 382 del 22 luglio 1975 nel settore dei servizi sociali. Norme di attuazione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:06/05/1985
Numero:47


Sommario
Art. 1.  In attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto regionale, nonché ai sensi degli artt.
Art. 2.  Il fondo istituito ai sensi del precedente articolo è suddiviso nelle seguenti categorie:
Art. 3.  Ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 54 del 1980 e successive integrazioni, con la legge regionale di adozione del bilancio annuale - unitamente agli indirizzi programmatici sulle [...]
Art. 4.  Per l'anno 1985 gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui al precedente articolo sono approvate dalla Giunta sentite le Commissioni consiliari competenti.
Art. 5.  Gli stanziamenti di cui ai capitoli 1900, 1902, 1903, 1904, 1910 e 1911 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 sono eliminati e la somma risultante è riportata sul [...]
Art. 6.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 2.3.20 - LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, N. 47.

Riordino delle materie trasferite ai sensi della legge 382 del 22 luglio 1975 nel settore dei servizi sociali. Norme di attuazione e organizzazione di spesa.

 

Art. 1. In attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto regionale, nonché ai sensi degli artt.

     3 e 7 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977 di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 e ai sensi dell'art. 1 sexies della legge n. 641 del 21 ottobre 1978, i fondi per l'assistenza e beneficenza pubblica, i fondi per l'assistenza economica agli orfani dei lavoratori, agli invalidi del lavoro ed ai loro figli, nonché l'erogazione dell'assegno di incollocabilità, i fondi per la prosecuzione dell'assistenza già svolta dall'ONPI, i fondi per l'assistenza post- penitenziaria, i contributi alle U.S.L., ai Comuni singoli e associati e alle Comunità Montane per interventi e servizi a favore dei soggetti portatori di handicaps psichici e sensoriali, sono unificati in un capitolo del bilancio regionale di nuova istituzione con la seguente denominazione "Fondo per le funzioni amministrative concernenti le attività che attengono alla materia beneficenza pubblica nel quadro della sicurezza sociale, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977".

     Di conseguenza la norma transitoria per le attività sociali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 57 del 9 giugno 1980 è abrogata.

 

     Art. 2. Il fondo istituito ai sensi del precedente articolo è suddiviso nelle seguenti categorie:

     1) interventi a favore degli anziani ai sensi delle leggi regionali n. 29 del 30 aprile 1981 e n. 25 del 22 aprile 1982 e successive modificazioni, con la seguente sottodistinzione:

     a) contributi ai Comuni singoli o associati quale concorso nelle spese per l'istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare e di tutte le altre prestazioni a favore degli anziani;

     b) contributi annui costanti ai Comuni per la trasformazione di case di riposo esistenti in case protette o centri sociali polivalenti o Comunità Alloggi e per il fitto o la realizzazione di centri sociali polivalenti e Comunità Alloggi per gli anziani;

     c) spese per il funzionamento della Consulta per gli anziani;

     2) contributi ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane e alle U.S.L. per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale ai sensi della legge regionale n. 11 del 15 marzo 1984;

     3) contributi ai Comuni per la prosecuzione dell'assistenza economica già svolta dall'ENAOLI e dall'ANMIL a favore degli orfani dei lavoratori e agli invalidi del lavoro ed ai loro figli compresa l'erogazione dell'assegno d'incollocabilità;

     4) contributi ai Comuni per l'assistenza post-penitenziaria ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 61 del 12 settembre 1980;

     5) altri contributi ai Comuni per l'assistenza e beneficenza pubblica;

     6) fondi ai Comuni per la prosecuzione dell'assistenza svolta dall'ONPI.

 

     Art. 3. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 54 del 1980 e successive integrazioni, con la legge regionale di adozione del bilancio annuale - unitamente agli indirizzi programmatici sulle priorità nella ripartizione tra le varie categorie di spesa e al relativo piano di riparto dei rispettivi contributi agli enti locali - sono determinate le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni di cui agli art. 1 e 2 della presente legge e secondo le procedure e i criteri delle leggi che regolano i singoli interventi. I Comuni singoli e associati, le Comunità montane, le U.S.L. nell'ambito della loro autonomia istituzionale e delle rispettive sfere di competenza, possono integrare gli stanziamenti regionali con i fondi propri.

     L'osservanza delle direttive regionali costituisce parametro di legittimità degli atti emanati dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate.

     Gli enti destinatari sono tenuti a rendere il conto delle spese in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 20 del 28 luglio 1978.

 

     Art. 4. Per l'anno 1985 gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui al precedente articolo sono approvate dalla Giunta sentite le Commissioni consiliari competenti.

 

     Art. 5. Gli stanziamenti di cui ai capitoli 1900, 1902, 1903, 1904, 1910 e 1911 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 sono eliminati e la somma risultante è riportata sul capitolo 1916, di nuova istituzione, con la denominazione "Fondo per le funzioni amministrative concernenti le attività che attengono alla materia beneficenza pubblica nel quadro della sicurezza sociale, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R.

     n. 616 del 24 luglio 1977" come da allegato A) alla presente legge.

     Per gli anni successivi lo stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio 1916, denominato come sopra, sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché le risorse assegnate ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

 

     Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 

                                Allegato A

 

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Cap.  Denominazione        Residui    Competenza        Cassa

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1916  Fondo per le funzioni

      amministrative

      concernenti le attività

      che attengono alla

      materia beneficienza

      pubblica nel quadro

      della sicurezza sociale

      ai sensi dell'art. 22

      del D.P.R. n. 616 del

      24-7-77                    + 38.000.000.000 + 36.000.000.000

1900                             - 12.000.000.000 - 12.000.000.000

1902                             -  1.000.000.000 -  1.000.000.000

1904                                          ---              ---

1903                             - 19.000.000.000 - 19.000.000.000

1910                             -  4.000.000.000 -  2.000.000.000

1911                             -  2.000.000.000 -  2.000.000.000

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                                Allegato B

 

                                  TABELLA

 

                  RIPARTO FONDO CAPITOLO 1916 (anno 1985)

 

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                             Residui   Competenza       Cassa

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ART. 2 - 1° Punto, let. a      ---

ART. 2 - 1° Punto, let. b      ---

ART. 2 - 1° Punto, let. c      ---    6.260.000.000  6.260.000.000

ART. 2 - 1° Punto, L.R. del

15-3-84, n. 11                 ---    4.000.000.000  4.000.000.000

ART. 2 - 3° Punto              ---   14.000.000.000 14.000.000.000

ART. 2 - 4° Punto              ---      240.000.000    240.000.000

ART. 2 - 5° Punto              ---   11.000.000.000 11.000.000.000

ART. 2 - 6° Punto                     2.500.000.000    500.000.000

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Totale Assistenza e beneficienza

pubblica (Fondo capitolo 1916)       38.000.000.000 36.000.000.000

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