§ 1.10.36 - L.R. 9 luglio 1984, n. 32.
Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:09/07/1984
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  Il personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 della presente legge è utilizzato per le attività di formazione professionale nei centri di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6 della legge [...]
Art. 5. 
Art. 6.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984, previsti in L. 80 miliardi, si provvederà con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo [...]
Art. 7.  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
Art. 8.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - 2° comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 1.10.36 - L.R. 9 luglio 1984, n. 32. [1]

Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale.

 

Art. 1. [E' istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora presti servizio nei centri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, nonché del personale di cui all'art. 1 della legge regionale 6 ottobre 1982, n. 62 tuttora in servizio.

     La dotazione organica e l'articolazione per livelli funzionali del ruolo di cui al 1° comma è fissata nei limiti dell'allegata tabella A] [2].

 

     Art. 2. [L'inquadramento del personale nel ruolo di cui al precedente art. 1 avverrà a domanda da inoltrare al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza e previo superamento di un concorso per titoli ed esami.

     L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso all'impiego regionale, con esclusione di quello relativo all'età.

     La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con suo provvedimento nomina la Commissione giudicatrice fissando le modalità delle prove di esame] [3].

 

     Art. 3. [L'immissione nei singoli livelli funzionali del ruolo speciale di cui all'art. 1 avverrà nel rispetto del possesso dei requisiti del titolo d studio e dell'esperienza professionale in conformità della legge regionale 22 aprile 1982, n. 24, art. 6] [4].

     [Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali] [5].

     Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale "assegno ad personam" ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza [6].

 

     Art. 4. Il personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 della presente legge è utilizzato per le attività di formazione professionale nei centri di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n 40.

     Per lo svolgimento delle attività formative convenzionate verrà utilizzato soltanto il personale di cui all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 5. [Il personale inquadrato con la presente normativa può essere destinato anche ad altre strutture del settore quali: i centri pilota, l'orientamento professionale, l'osservatorio sul mercato del lavoro, nonché in altre attività da individuarsi con appositi provvedimenti legislativi da parte del Consiglio regionale] [7].

 

     Art. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984, previsti in L. 80 miliardi, si provvederà con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo denominato: "Competenze spettanti al personale del ruolo speciale ad esaurimento" da istituirsi con legge di variazione di bilancio, mediante prelievo di tale ammontare dallo stanziamento di cui al capitolo 1501 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari somma.

 

     Art. 7. E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - 2° comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 

                                 Tabella A

 

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Livello                  Qualifiche                      Dotazione

funzionale               funzionali                      organica

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VII            istruttore direttivo - direttore                259

               laureato - docente laureato

VI             istruttore (istruttore diplomato -              920

               docente diplomato - direttore diplomato -

               segretario diplomato)

V              collaboratore professionale (docente          1.626

               tecnico pratico non diplomato -

               segretario non diplomato)

IV             esecutore                                       243

III            operatore                                       202

II             ausiliari                                       173

I              addetti pulizie                                 357

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                                                            TOTALE    3.780

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[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Articolo abrogato dalla L.R. 18 luglio 1991, n. 14.

[3] Articolo abrogato dalla L.R. 18 luglio 1991, n. 14.

[4] Comma abrogato dalla L.R. 18 luglio 1991, n. 14.

[5] Comma abrogato dalla L.R. 18 luglio 1991, n. 14.

[6] Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 20 marzo 2001, n. 2.

[7] Articolo abrogato dalla L.R. 18 luglio 1991, n. 14.