§ 1.10.53 - LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 1991, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 luglio 1984, n. 32concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta Regionale ad [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:18/07/1991
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si [...]
Art. 2. 
Art. 3.      I provvedimenti amministrativi per l'attuazione degli inquadramenti sono adottati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore agli AA.GG. e Personale entro il 30 giugno 1992.
Art. 4.      Gli artt. 1, 2, 3, 1° e 2° comma, 5 della L.R. 9-7-1984, n. 32 e la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 6 della L.R. 30-7-1977, n. 40 richiamata nell'art. 4 della L.R. 9-7-1984, n. 32 [...]
Art. 5.      Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 1, 4° comma, decorrono dal 1° gennaio 1992
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 1.10.53 - LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 1991, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 luglio 1984, n. 32concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta Regionale ad esaurimento del Personale della Formazione Professionale.

(B.U. n. 32 del 22 luglio 1991).

 

Art. 1.

     Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali [1].

     Il predetto personale sarà prioritariamente impegnato in tutte le attività formative di competenza della Regione, anche in ragione delle esigenze organiche necessarie alla realizzazione dei Piani di Formazione.

     La Giunta Regionale, a decorrere dall'anno formativo 1992, con deliberazione in applicazione della L.R. 3 aprile 1987, n. 22, formerà le graduatorie anche per profili professionali di utilizzo del personale da destinare alla predetta formazione.

     Detto personale viene inquadrato con le modalità di cui alla presente legge secondo i criteri di corrispondenza e le dotazioni organiche contenute nell'allegata Tabella 1 con decorrenza 1° gennaio 1992.

 

     Art. 2. [2]

     Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente articolo 1, dal 1° settembre 1986, data di effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla L.R. 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla L.R. 9 luglio 1984, n. 32 in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali.

     L'anzianità di servizio prestato a far data dal 1° settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti.

     E' confermata la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 3 della citata L.R. 9 luglio 1984, n. 32.

 

     Art. 3.

     I provvedimenti amministrativi per l'attuazione degli inquadramenti sono adottati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore agli AA.GG. e Personale entro il 30 giugno 1992.

 

     Art. 4.

     Gli artt. 1, 2, 3, 1° e 2° comma, 5 della L.R. 9-7-1984, n. 32 e la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 6 della L.R. 30-7-1977, n. 40 richiamata nell'art. 4 della L.R. 9-7-1984, n. 32 sono abrogati.

 

     Art. 5.

     Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 1, 4° comma, decorrono dal 1° gennaio 1992 [3].

     Il personale di cui alla precitata allegata tabella 1 è inquadrato in soprannumero rispetto ai costi previsti nella pianta organica alla cui rideterminazione si provvederà con apposita legge regionale.

     Alla spesa relativa si farà fronte utilizzando quota parte delle risorse finanziarie che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 

Allegato

 

                                  TABELLA

 

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Livello                  Qualifica funzionale           Dotazione

funzionale            Requisiti alla data della          organica

                           presente legge

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VIII          Direttore laureato - Direttore diplomato        164

VII           Docente laureato - Docente diplomato

              Direttore non diplomato

              Segretario laureato                            2038

VI            Docente diplomato - Docente non diplomato

              Segretario diplomato - Segretario non dipl.

              Collaboratore Amministrativo diplomato

              Direttore non diplomato                         925

V             Docente non diplomato - Segretario non dipl.

              Collaboratore amministrativo diplomato

              Collaboratore amministrativo non diplomato       56

IV            Operatore Tecnico e Operatore amministrativo    178

III           Ausiliario Servizi Generali                     353

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                                             TOTALE          3714

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     Per la specificità del personale di cui alla L.R. 9 luglio 1984, n. 32, l'anzianità di servizio di 4 anni e sei mesi è condizione per l'inquadramento nei livelli previsti dalla presente tabella in base alle corrispondenti declaratorie dall'1-9-1986.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 marzo 2001, n. 2.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 aprile 2000, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, commi 1 e 2, della presente legge.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 marzo 2001, n. 2.